Baviera
Costituzione del 2 dicembre 1946
PREAMBOLO
“In considerazione dello sfacelo a cui un ordinamento statale e sociale senza Dio, senza coscienza e senza rispetto per la dignità umana ha condannato i sopravvissuti alla seconda Guerra mondiale, nella ferma volontà di assicurare in modo stabile alle generazioni future la benedizione della pace, del rispetto della dignità umana e del diritto, il popolo bavarese, memore della sua storia ultramillenaria, si dà la presente costituzione democratica”.
PRIMA PARTE
Ordinamento e compiti dello Stato
CAPITOLO PRIMO
I principi fondamentali dello Stato bavarese
Ordinamento e compiti dello Stato
CAPITOLO PRIMO
I principi fondamentali dello Stato bavarese
Articolo 1 - Stato, simboli
“1. La Baviera è uno libero stato (Freistaat).
2. I suoi colori sono il bianco e l’azzurro.
3. Lo stemma è stabilito dalla legge”.
Articolo 2 - Sovranità popolare
“1.La Baviera è uno stato democratico (Volksstaat). La sovranità appartiene al popolo.
2. Il popolo esprime la sua volontà attraverso consultazioni elettive e deliberative. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.”
Articolo 3 - Forma di stato
1. La Baviera è uno stato di diritto, è uno stato civile(Kulturstaat), e uno stato sociale. Esso opera per il bene comune.
2. Lo stato tutela la conservazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale.
Articolo 3a – Europa
“La Baviera si riconosce in un’Europa unita vincolata al rispetto dei principi democratici, sociali, federativi e dello Stato di diritto, nonché al principio di sussidiarietà, che preserva l’autonomia delle regioni e ne assicura la partecipazione alle decisioni europee. La Baviera collabora con altre regioni europee”.
Articolo 4 - Esercizio della sovranità- Staatsgewalt
“La sovranità è esercitata dai cittadini aventi diritto al voto, dai rappresentanti popolari da loro eletti nonché dagli organi esecutivi e dai giudici nominati direttamente o indirettamente dai rappresentanti popolari”.
Articolo 5 - Divisione dei poteri
1. Il potere legislativo appartiene esclusivamente al popolo e ai suoi rappresentanti.
2. Il potere esecutivo è esercitato dal Governo e dagli organi esecutivi ad esso subordinati
3. La potestà giudiziaria è esercitata da giudici indipendenti.
Articolo 6 – Cittadinanza
“1.La cittadinanza si acquisisce
1.per nascita;
2.per legittimazione;
3.per matrimonio;
4.per naturalizzazione.
2. La cittadinanza non può essere disconosciuta.
3. Le modalità sono stabilite dalla legge sulla cittadinanza”
Articolo 7 - Diritti dei cittadini
“1. Tutti gli abitanti dello stato che hanno raggiunto l’età di diciotto anni sono cittadini senza distinzione di nascita, di razza, di sesso, di credenza e di professione.
2. Il cittadino esercita i suoi diritti partecipando alle elezioni, alle consultazioni(Bürgerbegehren) e ai referendum civici (Bürgerentscheidung), nonché alle consultazioni (Volksbegehren) e ai referendum popolari(Volksentscheiden).
3. Per l’esercizio di questi diritti può essere richiesto un periodo di soggiorno di almeno un anno”.
Articolo 8 - Uguaglianza dei cittadini tedeschi
“Tutti i cittadini tedeschi che hanno il loro domicilio in Baviera hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini bavaresi”.
Articolo 9 - Articolazione del territorio
“1. Il territorio dello Stato è suddiviso in circoscrizioni amministrative (Regierungsbezirke) i cui confini sono stabiliti dalla legge.
2. Le circoscrizioni sono suddivise in distretti (Bezirke); le città non comprese nelle circoscrizioni sono equiparate ai distretti. La ripartizione è fissata con decreto (Rechtsverordnung) emanato dal Governo previa approvazione del Landtag.”.
Articolo 10 - Autonomia amministrativa di circoscrizioni e distretti
1. Per ogni circoscrizione e ogni distretto l’organo di autogoverno è l’associazione di comuni .
2. Le competenze di queste associazioni di comuni sono fissate dalla legge.
3. Alle associazioni di comuni possono essere affidati per legge altri compiti da svolgere in nome dello Stato. Nello svolgimento di questi compiti le associazioni di comuni provvedono o in forza di direttive statali, o in modo autonomo in virtù di un mandato speciale.
4. La vitalità dell’attività economica e culturale nell’ambito delle associazioni di comuni va protetta.”
Articolo 11 - Autonomia amministrativa dei comuni
“1. Ogni porzione del territorio dello Stato fa parte di un comune ad eccezione di determinate zone disabitate.
2. I comuni sono enti locali primari di diritto pubblico. Essi hanno la facoltà di regolamentare e di amministrare le proprie attività nel rispetto delle leggi, e in particolare hanno la facoltà di eleggere i loro sindaci e le loro rappresentanze.
3. La legge può attribuire ai comuni dei compiti che essi dovranno svolgere in nome dello Stato.
4. L’autonomia amministrativa dei comuni è il fondamento del sistema democratico bavarese, strutturato dal basso verso l’alto.
5. Ai fini dell’autonomia amministrativa di ciascun comune, tutti i cittadini in esso residenti godono degli stessi diritti e doveri politici”.
Articolo 12 - Elezioni comunali, patrimonio comunale
“1. I principi previsti per l’elezione al Landtag sono ugualmente applicabili alle elezioni a livello di comuni e di associazioni di comuni.
2. Il patrimonio demaniale dei comuni e delle associazioni di comuni non può essere in alcun caso trasferito al demanio dello Stato. Non è ammessa la cessione (Vergabung) di tale patrimonio.
3. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni ed indire consultazioni civiche per regolare questioni di competenza dei comuni e delle circoscrizioni. Le modalità sono disciplinate dalla legge.
CAPITOLO SECONDO
Il Landtag
Il Landtag
Articolo 13 – Composizione
“1. Il Landtag è composto di 180 deputati del popolo bavarese
Per la 14.ma legislatura iniziata il 13 settembre 1998 si applica la precedente disposizione che prevedeva 204 deputati.
2. I deputati sono i rappresentanti del popolo e non solo di un partito. Essi rispondono solo alla propria coscienza e non sono vincolati da istruzioni.
Articolo 14 - Principi elettorali
1. I deputati sono eletti con elezioni generali, uguali, dirette e segrete con un metodo proporzionale corretto, da tutti i cittadini dello Stato aventi diritto di voto nei collegi elettorali e nei collegi di voto(Wahlkreise und Stimmkreise). I collegi elettorali corrispondono ai distretti amministrativi. I collegi di voto corrispondono alle circoscrizioni e ai comuni extracircoscrizionali. Nella misura in cui ciò venga richiesto dal principio dell’uguaglianza del suffragio, occorre creare collegi di voto, uniformi per territorio e diversi da quelli di cui al punto precedente. In ogni collegio elettorale può essere formato al massimo un collegio di voto in più rispetto al numero dei deputati da eleggere in base alla lista elettorale valida per quel collegio elettorale. Il numero dei deputati di cui all’art.13 può essere superato grazie ai mandati aggiuntivi e di compensazione (Überhang- und Ausgleichmandate) attribuiti in applicazione di questi principi.
2. E’ eleggibile ogni cittadino avente diritto al voto di età superiore ai 21 anni.
3. Le elezioni hanno luogo la domenica o un giorno di festività pubblica.
4. Le liste elettorali che non ricevono almeno il cinque per cento del totale dei voti validamente espressi nel Land non ottengono seggi al Landtag.
5. Le modalità sono disciplinate dalla legge elettorale dello stato”
Articolo 15 - Liste elettorali contro la costituzione
“1. Liste elettorali i cui membri o promotori hanno come scopo quello di sopprimere le libertà civiche o di impiegare la forza contro il popolo, lo Stato o la costituzione, non possono partecipare alle elezioni né alle votazioni.
2. Il Tribunale costituzionale bavarese, su richiesta del Governo bavarese o di uno dei partiti politici rappresentati al Landtag, decide sulla sussistenza delle dette condizioni”.
Articolo 16 - Legislatura, nuove elezioni
“1. Il Landtag è eletto per cinque anni. La legislatura inizia con la prima riunione del Landtag e termina con la prima riunione del Landtag successivo. Le nuove elezioni si tengono non prima di 59 mesi e non oltre 62 mesi dal giorno in cui il Landtag precedente è stato eletto.
2. Il Landtag si riunisce per la prima volta entro il quindicesimo giorno dopo le elezioni.”
Articolo 16 a - Diritti dell’opposizione parlamentare
“1. L’opposizione parlamentare è un elemento essenziale della democrazia parlamentare.
2. I gruppi parlamentari e i membri del Landtag che non sostengono il governo hanno il diritto di poter svolgere la loro attività in parlamento e nella vita pubblica in misura corrispondente alla loro rappresentatività. Essi hanno diritto ad usufruire dei mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti loro propri.
3. I particolari sono disciplinati dalla legge”.
Articolo 17 – Insediamento
“1. Il Landtag si riunisce ogni anno in autunno nella sede del Governo.
2. Il presidente può convocarlo anticipatamente. E’ suo dovere convocarlo qualora lo richiedano il governo o almeno un terzo dei membri del Landtag.
3. Il Landtag determina il calendario delle sessioni.”
Articolo 18 - Scioglimento, nuove elezioni
“1. A maggioranza dei suoi membri il Landtag può determinare il proprio scioglimento prima della scadenza della legislatura .
2. Il Landtag può essere sciolto dal Presidente del Landtag nel caso previsto dall’art.44, comma 5.
3. Il Landtag può essere revocato su richiesta di un milione di cittadini aventi diritto al voto per mezzo di un referendum .
4. Le nuove elezioni del Landtag hanno luogo entro la sesta domenica successiva al suo scioglimento o alla sua revoca.”
Articolo 19 - Perdita del mandato
“L’appartenenza al Landtag si può perdere, nel corso della legislatura, per rinuncia, per dichiarazione di nullità dell’elezione, per modifiche a posteriori dei risultati elettorali o per la perdita dell’eleggibilità.”
Articolo 20 - Presidenza, regolamento interno
“1. Il Landtag elegge al suo interno la presidenza che è composta da un presidente, dal Vicepresidente e dal segretario.
2. La presidenza gestisce gli affari correnti del Landtag tra le due sessioni.
3. Il Landtag si dà un proprio regolamento interno”.
Articolo 21 – Presidente
“1. Il Presidente esercita nella sede del Landtag i poteri relativi alle disposizioni amministrativo-disciplinari di carattere interno (Hausrecht) ed i poteri di pubblica sicurezza.
2. Egli è responsabile dell’aministrazione del Landtag, dispone delle risorse e delle spese interne e rappresenta lo Stato in tutte le cause e le controversie relative a tale amministrazione.”
Articolo 22 - Pubblicità delle sedute, resoconti
1. Il Landtag discute pubblicamente. Su richiesta di 50 membri o del governo e con l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei membri presenti, i dibattiti su determinate questioni possono svolgersi a porte chiuse. I dibattiti devono svolgersi a porte chiuse nel caso e per il tempo richiesto dal Governo per motivare la sua richiesta di esclusione del pubblico. Il Landtag decide se e in quale modo il pubblico deve essere informato di questi dibattiti.
2. I resoconti fedelmente riprodotti dei dibattiti svoltisi durante le sedute pubbliche del Landtag o delle sue commissioni non hanno valore probatorio, a meno che non riproducano offese all’onore.
Articolo 23 - Validità delle deliberazioni
“1. Il Landtag delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, almeno che la costituzione non preveda una maggioranza diversa.
2. Il Landtag può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.
3. Le eccezioni previste dalla costituzione restano invariate”.
Articolo 24 (Membri del Governo nel Landtag)
“1. Il Landtag e le sue commissioni possono richiedere la presenza del Ministerpräsident e di ogni ministro o sottosegretario (Staatssekretär).
2.I membri del Governo e i loro incaricati hanno accesso a tutte le sedute del Landtag e delle sue commissioni. Essi hanno il diritto di parola in ogni momento della seduta, anche su temi estranei all’ordine del giorno”.
Articolo 25 - Commissioni d’inchiesta- Untersuchungsausschüsse
“1. Il Landtag ha il diritto e, su richiesta di un quinto dei suoi membri, l’obbligo di istituire commissioni d’inchiesta.
2. L’assegnazione della presidenza delle commissioni d’inchiesta avviene a rotazione tra i gruppi parlamentari in relazione ai loro rapporti di forza al Landtag.
3. Le commissioni d’inchiesta e le autorità da esse coinvolte possono, applicando per analogia il codice di procedura penale, raccogliere tutte le prove necessarie, nonché convocare, interrogare e sottoporre a giuramento testimoni ed esperti e applicare loro la procedura di obbligo della testimonianza (Zeugniszwangsverfahren). Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni. Le autorità giudiziarie e amministrative sono tenute a dare seguito alle richieste delle commissioni riguardanti la produzione di prove; devono inoltre trasmettere a queste ultime i loro atti qualora venga richiesto.
4. Su richiesta di un quinto dei loro membri le commissioni devono dare seguito alle istanze giudicate ricevibili ai sensi del comma 3. Se la maggioranza dei membri di una commissione ritiene una di queste istanze irricevibile ai sensi del comma 3, la questione viene demandata al Landtag. Contro la sua decisione può essere presentato ricorso al Tribunale costituzionale bavarese.
5. I dibattiti delle commissioni d’inchiesta sono pubblici, almeno che la maggioranza dei due terzi non richieda il dibattito a porte chiuse. Si applica per analogia l’art.22, comma 1, frasi 3 e 4.”
Articolo 25a Commissioni d’inchiesta- Enquete-kommission
“Per preparare delle decisioni su questioni complesse che rientrano nelle competenze del libero Stato della Baviera, il Landtag ha la facoltà e, qualora richiesto da un quinto dei suoi membri, il dovere, di nominare una commissione d’inchiesta. La richiesta deve precisare il mandato della commissione. Le modalità sono disciplinate dal regolamento del Landtag”.
Articolo 26 - Commissione interinale- (Zwischenausschuss)
“1. Il Landtag designa una commissione interinale per la salvaguardia dei diritti della rappresentanza popolare nei confronti del Governo e per la gestione degli affari di stato urgenti, durante il periodo fra due sessioni nonché nel periodo compreso tra il suo scioglimento o la sua revoca e la prima riunione del Landtag successivo. Questa commissione ha gli stessi poteri del Landtag, ma non può elevare accuse contro un ministro, né votare le leggi, né occuparsi delle petizioni popolari(Volksbegehren).
2. Si applicano a questa commissione le disposizioni dell’art.25”.
Articolo 27 - Insindacabilità) - art.46, 1°co. G
“I membri del Landtag non possono, in alcun momento, essere perseguiti in sede giudiziaria o disciplinare per i voti espressi, né essere chiamati a risponderne al di fuori dell’assemblea.”.
Articolo 28 - Immunità- art.46 GG
“1. Durante le sessioni del Landtag, senza l’autorizzazione di questo, i suoi membri non possono essere perquisiti in relazione ad un fatto criminoso o arrestati, almeno che non siano colti nell’atto di commettere il fatto o al più tardi il giorno successivo.
2. Un’autorizzazione analoga è necessaria anche qualora il deputato subisca altre restrizioni della sua libertà individuale talo da limitarlo nell’esercizio della sua attività di deputato.
3. Ogni procedimento penale intentato contro un membro del Landtag e qualsiasi pena detentiva o altra forma di restrizione della libertà individuale possono essere sospese per la durata della sessione su richiesta del Landtag. Questa richiesta non può essere fatta se il deputato è accusato di un crimine non politico. Spetta al Landtag decidere se ricorrre questa fattispecie”.
Articolo 29 - Diritto al rifiuto della testimonianza -art. 47 GG
“1. I membri del Landtag hanno il diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, così come possono rifiutarsi di testimoniare sui fatti medesimi. Entro i limiti di tale diritto di rifiuto di testimonianza, non è ammesso il sequestro di documenti
2. Per perquisizioni o sequestri nei locali del Landtag è necessaria l’autorizzazione del Presidente“.
Articolo 30 Deputati e rapporto di lavoro
“I deputati non hanno bisogno di chiedere alcun congedo al loro datore di lavoro per esercitare il loro mandato di membri del Landtag.”
Articolo 31 - Indennità e libertà di circolazione
“I membri del Landtag hanno il diritto di circolare gratuitamente con tutti i mezzi di trasporto pubblico in Baviera e di ricevere un’indennità di rimborso spese.”
Articolo 32 – Sostituzioni
“1. Gli articoli da 27 a 31 si applicano alla presidenza del Landtag nonché ai membri della Commissione interinale e ai loro primi rappresentanti.
2. Nei casi previsti all’art.28, le funzioni del Landtag vengono svolte, in sostituzione, dalla Commissione interinale.”
Articolo 33 - Verifica delle elezioni
“La verifica delle elezioni spetta al Landtag. In caso di contestazioni decide il Tribunale costituzionale della Baviera, che decide anche sulla perdita della qualità di membro del Landtag da parte di un deputato “.
Articolo 33a - Incaricato del Land per la protezione dei dati sensibili
“1. Il Landtag elegge su proposta del Governo un incaricato del Land per la protezione dei dati sensibili.
2. L’incaricato del Land per la tutela dei dati controlla, ai sensi delle norme di legge, che gli uffici pubblici rispettino le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.
3. L’incaricato del Land per la tutela dei dati nell’esercizio delle sue funzioni è indipendente e sottoposto solo alla legge. E’ soggetto al controllo gearrchico del presidente del Landtag.
4. L’incaricato del Land per la tutela dei dati resta in carica sei anni e può essere rieletto. Non può essere revocato prima della fine del suo mandato senza il suo consenso se non con la maggioranza dei due terzi dei membri del Landtag, nei casi in cui si possono applicare per analogia le disposizioni sulla revoca dei giudici a vita.
5. I particolari sono disciplinati con legge”
CAPITOLO TERZO
Il Senato
Il Senato
Gli articoli da 34 a 42 sono stati abrogati dalla legge sull’abolizione del senato bavarese del 20 febbraio 1998 (GVBl. P.42); questa legge è entrata in vigore il 01 gennaio 2000.
CAPITOLO QUARTO
Il Governo
Il Governo
Articolo 43 – Composizione
“1. Il governo è la suprema autorità direttiva ed esecutiva dello Stato.
2. E’ composto dal Ministerpräsident e da un numero massimo di 17 ministri e sottosegretari di stato”.
Articolo 44 – Ministerpräsident
“1. Il Ministerpräsident è eletto per cinque anni dal Landtag neoeletto entro il termine di una settimana dal suo insediamento.
2. E’ eleggibile ogni bavarese avente diritto al voto che abbia compiuto i 40 anni di età.
3. Il Minterpräsident può dimettersi dal suo incarico in qualsiasi momento. E’ tenuto a farlo quando le condizioni politiche siano tali da rendere impossibile una collaborazione basata sulla fiducia tra lui e il Landtag. Le dimissioni del Ministerpräsident comportano le dimissioni del governo. Il presidente del Landtag rappresenta la Baviera nelle relazioni esterne fino alla nuova elezione di un Ministerpräsident. Durante questo periodo il presidente del Landtag non può essere revocato.
4. In caso di dimissioni o decesso del Ministerpräsidentin carica, il Landtag elegge nella seduta successiva un nuovo Ministerpräsident per il periodo restante del mandato.
5. Se la nuova elezione non avviene entro quattro settimane il Presidente del Landtag deve sciogliere il Landtag.”
Articolo 45 (Nomina e revoca dei ministri e dei sottosegretari)
“Il Ministerpräsident nomina e revoca con l’approvazione del Landtag i ministri e i sottosegretari”.
Articolo 46 (Sostituti del Ministerpräsident)
“Il Ministerpräsident designa, con l’approvazione del Landtag, il Vicepresidente, scegliendolo tra i ministri”.
Articolo 47 (Funzioni del Ministerpräsident)
“1.Il Ministerpräsident presiede il Governo e ne dirige l’attività.
2.Egli determina le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità davanti al Landtag (art.65 GG, comma 1, frase 1).
3. Egli rappresenta la Baviera nei rapporti con l’esterno.
4. In singoli casi ha la facoltà di concedere la grazia.
5.Sottopone al Landtag i progetti del Governo.”
Articolo 48 (Restrizioni dei diritti fondamentali)
“1. In caso di minaccia immediata della sicurezza e dell’ordine pubblico, il Governo può restringere o sospendere provvisoriamente per la durata di una settimana l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione (art.110), alla libertà di stampa (art.111), alla segretezza delle comunicazioni epistolari, postali e delle telecomunicazioni (art.112) e alla libertà di riunione (art.113).
2. Il Governo deve contemporaneamente convocare il Landtag, informarlo immediatamente di tutte le misure prese e revocarle del tutto o in parte qualora lo richieda il Landtag. Se il Landtag ratifica le misure prese a maggioranza dei suoi membri, esse sono prorogate di un mese.
3. Contro le misure adottate è inoltre ammesso il ricorso davanti al Tribunale costituzionale della Baviera che deve emanare almeno una sentenza provvisoria entro una settimana.”
Articolo 49 (Ministri di Stato)
“Il Ministerpräsident determina il numero e i limiti degli incarichi ministeriali. Questa decisione deve essere confermata da una delibera del Landtag”.
Articolo 50 (Incarichi ministeriali)
“A ogni ministro il Ministerpräsident attribuisce un incarico ministeriale o un incarico speciale. Il Ministerpräsident può riservare a se uno o più incarichi ministeriali o attribuire ad un ministro più incarichi.”
Articolo 51( Responsabilità parlamentare dei Ministri)
“1. Ogni ministro dirige gli affari di propria competenza in modo autonomo, conformemente alle direttive politiche generali fissate dal Ministerpräsident, e sotto la propria responsabilità verso il Landtag.
2. I sottosegretari devono attenersi alle istruzioni del ministro a cui sono assegnati. In caso di impedimento del Ministro, i sottosegretari agiscono in modo autonomo e sotto la propria responsabilità davanti al Landtag”.
Articolo 52 (Cancelleria)
“Una cancelleria di stato assiste il Ministerpräsident e il governo nell’adempimento delle loro funzioni costituzionali.”
Articolo 53 (Regolamento interno)
“Il Governo si dà un regolamento interno che stabilisce le modalità di attribuzione delle funzioni ai singoli incarichi ministeriali. Ogni funzione dell’amministrazione statale deve essere assegnata a un ministero.
Articolo 54 (Deliberazioni)
“Il governo adotta le sue decisioni con la maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del Ministerpräsident. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.Non è ammessa l’asetnsione dal voto”.
Articolo 55 (Principi dell’amministrazione)
“Lo svolgimento dell’attività del governo e di ogni ministro si ispira ai seguenti principi:
1. L’amministrazione dello stato avviene nel rispetto della costituzione, delle leggi e del bilancio.
2. Spetta al governo e ai singoli ministri l’esecuzione delle leggi e delle decisioni del Landtag. A tal fine possono emanare i regolamenti di attuazione ed esecuzione. I regolamenti (Rechtsverordnungen) che eccedano l’ambito di un regolamento di esecuzione richiedono un’apposita autorizzazione legislativa.
3. Il Governo delibera su tutti i progetti di legge da presentare al Landtag.
4. Il Governo nomina i funzionari direttivi dei ministeri e i vertici delle autorità direttamente subordinate ai ministeri. Gli altri funzionari sono nominati dai ministri competenti o dalle autorità da questi incaricate.
5. L’intera amministrazione dello stato dipende dal governo e dai ministri competenti. Ai ministri spetta inoltre il compito di vigilare, ai sensi della legge, sui comuni e sulle associazioni di comuni nonché sugli altri enti pubblici e sulle fondazioni di diritto pubblico.
6. Ogni ministro esercita il controllo gerarchico sulle autorità e sui funzionari del proprio ministero.
7. Ogni ministro decide sui ricorsi amministrativi nell’ambito delle sue competenze”.
Articolo 56 (Giuramento)
“Tutti i membri del governo prestano giuramento sulla costituzione davanti al Landtag prima di assumere le loro funzioni”.
Articolo 57 (Incompatibilità)
“Il Ministerpräsident, i ministri e i sottosegretari non possono assumere altri incarichi pubblici retribuiti, né svolgere una professione o un’attività commerciale; non possono essere membri né di un consiglio di vigilanza (Aufsichtsrat) né di un consiglio di amministrazione di una società privata con fini di lucro. E’ prevista una eccezione per le società nelle quali è assicurata la prevalenza dello Stato.
Articolo 58 (Retribuzione)
“La retribuzione, il trattamento di quiescenza e la pensione di reversibilità dei membri del governo sono stabiliti dalla legge”.
Articolo 59 (Messa in stato di accusa dei ministri)
“Il Landtag ha la facoltà di promuovere ricorso davanti al Tribunale costituzionale della Baviera contro il Ministerpräsident, contro ogni ministro e sottosegretario che abbiano intenzionalmente violato la costituzione o una legge.”
CAPITOLO QUINTO
Il tribunale costituzionale
Il tribunale costituzionale
Articolo 60 - Tribunale costituzionale
“Il Tribunale costituzionale della Baviera è il tribunale supremo competente nelle materie attribuite allo Stato (staatsrechtliche Frage)”.
Articolo 61 - Analisi dei ricorsi
“1. Il Tribunale costituzionale giudica delle accuse contro un membro del Governo o del Landtag.
2. L’accusa contro un membro del governo riguarda esclusivamente la violazione intenzionale della costituzione o della legge.
3. L’accusa contro un membro del Landtag mira a dimostrare che egli ha abusato a fini di lucro della sua influenza o delle informazioni di cui dispone in quanto membro della rappresentanza, in modo tale da recare grave offesa alla reputazione della rappresentanza stessa, oppure mira a dimostrare che il membro del Landtag ha comunicato intenzionalmente ad altri, affinché fossero rese pubbliche, delle informazioni che il Landtag o una delle sue commissioni, nel corso di una seduta, avevano deciso di tenere segrete.
4. L’istanza di accusa è avanzata dal Landtag su proposta di un terzo dei suoi membri ed è deliberata dalla maggioranza dei due terzidegli stessi. Ogni membro del Governo o del Landtag può presentare un’istanza di accusa contro se stesso.”
Articolo 62 - Giudizio sull’esclusione dei gruppi elettorali
“Il Tribunale costituzionale giudica sull’esclusione di liste elettorali dalle elezioni e dalle votazioni (art. 15, comma 2)”.
Articolo 63 - Giudizio sulla verifica delle elezioni
“Il Tribunale costituzionale giudica sulla validità dell’elezione dei membri del Landtag e sulla perdita della qualità di membro al Landtag (art.33)”.
Articolo 64 (Giudizio sui conflitti costituzionali)
“Il Tribunale costituzionale decide sulle controversie costituzionali tra gli organi supremi dello stato o tra le componenti di un organo supremo alle quali la Costituzione riconosce diritti propri”.
Articolo 65 (Giudizio sulla costituzionalità delle leggi)
“Il Tribunale costituzionale decide sulla costituzionalità delle leggi”.
Articolo 66 (Giudizio sui ricorsi costituzionali)
“Il Tribunale costituzionale decide sui ricorsi presentati contro la violazione di diritti costituzionali da parte di un’autorità (art.48, comma 3, art.120)”.
Articolo 67 - Giudizi nei casi stabiliti dalla legge
“Il Tribunale costituzionale decide inoltre in casi particolari stabiliti dalla legge”.
Articolo 68 – Composizione
“1. Il Tribunale costituzionale si riunisce presso la corte di appello (Oberlandsgericht) di Monaco.
2. Il Tribunale si compone:
a. nei casi previsti dall’art.61, da uno dei presidenti della Corte d’appello bavarese, da otto magistrati di carriera di cui tre appartenenti al Tribunale amministrativo, nonché da dieci altri membri eletti dal Landtag;
b. nei casi previsti dall’art.65, dal presidente e da otto giudici di carriera, di cui tre appartenenti al Tribunale amministrativo;
c. negli altri casi, dal presidente, da tre giudici di carriera, di cui due appartenenti al Tribunale amministrativo, nonché da cinque membri eletti dal Landtag.
3.Il presidente e i giudici di carriera sono eletti dal Landtag. Non possono essere membri del Landtag né del Senato”.
Articolo 69 - Legge sul Tribunale costituzionale
“Le altre disposizioni sull’organizzazione del Tribunale costituzionale e sul procedimento davanti ad essa nonché sull’esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge.”
CAPITOLO SESTO
La legislazione
La legislazione
Articolo 70 - Forma di legge
“1. Le prescrizioni e i divieti obbligatori per tutti devono essere stabiliti con legge .
2. Anche il bilancio preventivo deve essere adottato dal Landtag con una legge formale.
3. La facoltà di legiferare non può essere delegata dal Landtag, neanche alle sue commissioni”.
Articolo 71 - Iniziativa legislativa
“I progetti di legge sono presentati dal Ministerpräsident a nome del Governo, dai membri del Landtag, dal Senato o dal popolo (petizione popolare-Volksbegehren)”.
Articolo 72 (Deliberazioni, Trattati)
“1. Le leggi sono adottate dal Landtag o dal popolo ( referendum popolare -Volksentscheid).
2. I Trattati internazionali sono conclusi dal Ministerpräsident previa autorizzazione del Landtag.
Articolo 73 - Divieto di referendum sul bilancio preventivo
“Il bilancio preventivo dello Stato non può essere sottoposto a referendum”
Articolo 74 - Referendum, richiesta di referendum
“1. Deve essere indetto un referendum popolare (Volksentscheid), qualora un decimo dei cittadini aventi diritto al voto presentino una proposta di legge.
2. La proposta di legge popolare (Volksbegehren) deve contenere una bozza motivata e puntualmente articolata.
3. La proposta di legge deve essere presentata al Landtag dal Ministerpräsident a nome del governo con l’esposizione della posizione del Governo.
4. Se il Landtag respinge la proposta di legge, può contestualmente sottoporre al voto popolare un proprio progetto di legge.
5. Le proposte di legge giuridicamente valide devono essere esaminate dalla rappresentanza popolare nei tre mesi successivi alla loro presentazione e devono essere sottoposte a referendum popolare nei successivi tre mesi. Lo scioglimento del Landtag sospende questi termini.
6. I referendum relativi a proposte di legge hanno generalmente luogo in primavera o in autunno.
7. Ogni progetto di legge sottoposto al voto popolare deve essere accompagnato da una dichiarazione del governo che esponga in modo conciso e obiettivo sia i motivi dei richiedenti sia il parere del Governo in materia.”
Articolo 75 (Revisione costituzionale)
“1. La Costituzione può essere modificata solo con legge. Non sono ammessi progetti di modifica della Costituzione in contrasto con i principi fondamentali democratici stabiliti dalla costituzione.
2. Per le deliberazioni del Landtag di modifica della costituzione è richiesta una maggioranza dei due terzi dei suoi membri; tali deliberazioni devono essere sottoposte ad approvazione popolare.
3. Il Tribunale costituzionale della Baviera decide sulle controversie relative alla capacità di una legge di modificare la costituzione o sull’ammissibilità di proposte di modifica della Costituzione.
4. Le modifiche costituzionali devono essere inserite nel testo costituzionale o in un allegato.”
Articolo 76 - Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore
“1. Le leggi adottate conformemente alla Costituzione sono promulgate dal Ministerpräsident e, su sua disposizione, pubblicate entro una settimana nella Gazzetta ufficiale delle leggi e dei decreti della Baviera.
2. Ogni legge deve indicare il giorno in cui essa entra in vigore.”
CAPITOLO SETTIMO
L’amministrazione
L’amministrazione
Articolo 77 - Principi dell’organizzazione
“1. La legge definisce l’organizzazione dell’amministrazione generale dello stato, la regolamentazione delle competenze e la composizione degli organi statali. L’istituzione di enti spetta al Governo, o ai singoli ministeri, in base ai poteri loro attribuiti al governo.
2. L’organizzazione degli enti e la definizione delle procedure cui essi si devono attenere, devono ispirarsi al principio secondo cui, fatta salva l’uniformità amministrativa necessaria, va evitata ogni centralizzazione superflua, vanno valorizzate la capacità decisionale e la responsabilità propria degli organi e vanno garantiti in modo adeguato i diritti degli individui.”
Articolo 78 - Bilancio preventivo, Esercizio provvisorio- art.110 GG
“1. Tutte le entrate e le spese dello Stato devono essere previste per ogni anno e inserite in un bilancio preventivo.
2. Nel bilancio preventivo debbono essere iscritte le spese necessarie per coprire i costi degli enti esistenti, previsti dall’ordinamento, e quelle occorrenti per consentire allo Stato di adempiere ai suoi obblighi di legge.
3. Il bilancio preventivo è approvato con legge prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.
4. Se il bilancio preventivo non è stato votato dal Landtag nei tempi stabiliti, il governo da esecuzione al bilancio sulla base del bilancio preventivo dell’esercizio precedente.
5. Le deliberazioni del Landtag che aumentano le spese previste nel progetto di bilancio preventivo devono essere nuovamente discusse, qualora lo richieda il Governo. Senza il consenso del governo, questa discussione non può avere luogo prima di due settimane.
6. Le spese approvate devono essere generalmente effettuate entro un anno, in casi particolari anche entro un periodo più lungo”
Articolo 79 - Copertura delle spese
“Qualora sia necessario provvedere ad una spesa per la quale non sono disponibili fondi nel bilancio già approvato, il Landtag può discuterne e approvarla solo se ne indica contestualmente la copertura necessaria.”
Articolo 80 - Rendiconto-art.114 G
“1. Nell’esercizio successivo a quello di riferimento, il ministro delle finanze presenta al Landtag un rendiconto sull’uso di tutte le risorse dello stato, a discarico del governo del Land. La verifica del rendiconto spetta alla corte dei conti, dotata di autonomia giudiziaria.
2. Il Landtag elegge, su proposta del governo del Land, il presidente della corte dei conti, che rimane in carica per 12 anni e non è rieleggibile. Senza il suo consenso, il presidente può essere revocato prima della fine del suo mandato soltanto nei casi in cui possano essere applicate, per analogia, le disposizioni sulla revoca dei giudici a vita. L’avvio della procedura di revoca deve ottenere l’assenso del Landtag con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
3. Le modalità sono stabilite con legge.
Articolo 81 - Patrimonio dello Stato
“Solo una legge può diminuire il valore del patrimonio immobiliare dello Stato. Il prodotto delle vendite di parti del patrimonio immobiliare deve essere impiegato per reintegrare quest’ultimo.”
Articolo 82 – Indebitamento
“Solo in casi eccezionali possono essere acquisiti dei fondi tramite indebitamento. L’accensione di debiti e la concessione di crediti nonché la costituzione di garanzie a carico dello Stato che superino la durata di un anno, devono essere stabilite con legge.”
Articolo 83 - Autonomia amministrativa dei Comuni
“1. Ricadono nella competenza propria dei comuni, in particolare, (art.11, 2°co.): l’amministrazione del patrimonio comunale e delle imprese comunali; il trasporto locale così come la costruzione di strade e ferrovie; la fornitura alla popolazione di acqua, luce, gas e energia elettrica; la creazione di enti per assicurare l’approvvigionamento alimentare; la pianificazione territoriale, la costruzione di abitazioni e il controllo edilizio; la polizia locale, la protezione contro gli incendi; la cura del patrimonio culturale locale; le scuole primarie o professionali e la formazione degli adulti; l’istituto della tutela e l’assistenza sociale; il servizio sanitario locale; il servizio di consulenza coniugale e familiare e l’assistenza neonatale; l’igiene scolastica e l’educazione fisica dei giovani; i bagni pubblici; le pompe funebri; il mantenimento dei monumenti storici e degli edifici.
2. I comuni hanno l’obbligo di predisporre un bilancio preventivo. I comuni hanno il diritto di coprire il loro fabbisogno finanziario con tributi locali.
3. Quando si trasferiscono al comune funzioni proprie dello Stato occorre contestualmente indicare i necessari fondi di coperturai.
4. I comuni sono sottoposti al controllo delle amministrazioni statali. Negli ambiti appartenenti alle competenze proprie dei comuni lo Stato controlla unicamente l’adempimento degli obblighi stabliti dalla legge e il rispetto delle leggi da parte dei comuni. Negli ambiti appartenenti alle competenza conferite, i comuni devono attenersi anche alle disposizioni delle autorità statali loro sovraordinate. Lo Stato assiste i comuni nell’adempimento delle loro funzioni
5. Le controversie amministrative tra i comuni e lo stato sono giudicate dai tribunali amministrativi.
6. Le disposizioni previste nei commi da 2 a 5 si applicano ugualmente alle associazioni di comuni.
7. Prima di disciplinare con legge o con regolamento questioni concernenti i comuni o le associazioni di comuni, il governo è tenuto a sentire il parere degli enti comunali di più alto livello.”
CAPITOLO OTTAVO
Amministrazione giurisdizionale
Amministrazione giurisdizionale
Articolo 84 - Diritto internazionale nel diritto del Land
“I principi universalmente riconosciuti del diritto internazionale fanno parte del diritto interno”.
Articolo 85 - Soggezione alla legge
“I giudici sono soggetti solo alla legge”
Articolo 86 - Divieto di tribunali speciali
“1. Non sono ammessi tribunali speciali. Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito con legge.
2. Solo la legge può consentire l’istituzione di tribunali competenti per materie specifiche ”.
Articolo 87 - Sospensione dei giudici -art.97 GG, comma 2
“1. Contro la loro volontà, i giudici non possono essere sospesi dal loro ufficio a tempo indeterminato o temporaneamente, o essere trasferiti in altra sede , o collocati a riposo, se non in forza di una decisione giudiziaria e per i motivi e nelle forme stabiliti dalla legge. La legislazione può fissare dei limiti di età.
2. I giudici della giurisdizione ordinaria sono nominati a vita”.
Articolo 88 - Partecipazione all’amministrazione della giustizia
“Tutti gli uomini e tutte le donne devono partecipare all’amministrazione della giustizia. La legge disciplina le modalità della partecipazione e della loro selezione”.
Articolo 89 - Pubblici ministeri
“I pubblici ministeri (Die öffenlichen Ankläger) davanti ai tribunali di diritto penale sono vincolati alle istruzioni dei propri superiori gerarchici”.
Articolo 90 - Pubblicità dei dibattiti
“In tutti i tribunali i dibattimenti sono pubblici. Qualora siano in pericolo la sicurezza dello stato o la moralità pubblica, il tribunale può deliberare di fare svolgere il dibattimento a porte chiuse”.
Articolo 91 - Diritto di essere ascoltati; Difesa
“1. Davanti ai tribunali ognuno ha diritto di essere ascoltato dal giudice.
2. Chiunque sia accusato di avere commesso un’azione criminosa, ha il diritto di essere assistito da un difensore.”
Articolo 92 - Accertamento di costituzionalità
“Se un giudice ritiene che una legge sia contraria alla costituzione, deve rinviare la questione al Tribunale costituzionale”.
Articolo 93 - Tribunali amministrativi
“I tribunali amministrativi decidono delle controversie di diritto amministrativo”.
CAPITOLO NONO
I funzionari pubblici
I funzionari pubblici
Articolo 94 - Elezione, nomina e avanzamento
“1. I funzionari dello Stato, dei comuni e delle associazioni di comuni sono eletti da popolo o nominati dalle autorità competenti secondo le disposizioni di legge.
2. Tutti i cittadini aventi diritto al voto possono accedere ai posti pubblici, secondo le loro attitudini personali, le loro capacità e le loro competenze che sono verificate con prove d’esame nell’ambito di una procedura concorsuale. Per l’avanzamento dei funzionari valgono i medesimi principi.”
Articolo 95 - Rapporto di pubblico impiego
“1. Gli elementi fondamentali del rapporto di pubblico impiego sono disciplinati dalla legge. In linea di principio è garantito il mantenimento della categoria professionale dei dipendenti pubblici.
2. I funzionari adiscono le vie legali ordinarie per far valere i loro diritti patrimoniali.
3. In tutti i casi di condanna per fatti di servizio (dienstliche Straferkenntnis) deve essere disponibile la via del ricorso e l’avvio di un procedimento di revisione.
4. Nel fascicolo personale relativo a un funzionario possono essere inclusi elementi sfavorevoli soltanto quando il funzionario ha avuto modo di esprimersi in merito. La dichiarazione del funzionario deve essere inserita nel fascicolo personale.
5. Ogni funzionario ha diritto di prendere visione, in ogni momento, del suo fascicolo personale completo.”
Articolo 96 - Fedeltà al popolo e alla costituzione
“I funzionari sono al servizio del popolo intero e non dei partiti. Il funzionario deve sempre richiamarsi ai principi dello Stato democratico e costituzionale nonché difenderlo sia in servizio sia al di fuori del servizio”.
Articolo 97 - Violazione dei doveri d’ufficio (art.34 GG)
“Se un funzionario, nell’esercizio dei poteri pubblici di cui è investito, violi in modo colposo il proprio dovere istituzionale verso terzi, la responsabilità ricade sullo stato o sull’ente di appartenenza. E’ possibile il diritto di regresso contro il funzionario. Non può essere esclusa l’azione di fronte alla giurisidizione ordinaria. “
PARTE SECONDA
I diritti e i doveri fondamentali
I diritti e i doveri fondamentali
Articolo 98 - Limitazioni dei diritti fondamentali
“I diritti fondamentali garantiti dalla costituzione non possono in linea di principio essere limitati. Le limitazioni previste dalla legge sono lecite solo se lo esigano in modo imperativo la sicurezza pubblica, la moralità, la sanità e la salute pubblica. Ulteriori limitazioni sono lecite solo alle condizioni previste dall’art.48. Il tribunale costituzionale deve pronunciare la nullità di leggi e regolamenti che restringono un diritto fondamentale violando la costituzione”
Articolo 99 - Tutela del benessere fisico e psichico
“La costituzione protegge il benessere fisico e psichico di tutti gli abitanti. La tutela degli abitanti contro minacce esterne è garantita dal diritto internazionale; la loro tutela all’interno dello Stato è garantita dalle leggi, dalla giustizia e dalla polizia”.
Articolo 100 - Dignità della persona
“La legislazione, l’amministrazione dello Stato e la giustizia devono fondarsi sul rispetto della dignità della persona umana.”
Articolo 101 - Principio di libertà
“Ognuno ha la libertà, nel rispetto delle leggi e del buon costume, di fare tutto ciò che non danneggi gli altri”.
Articolo 102 - Libertà della persona-art.104, 3°co. GG
“1. La libertà personale è inviolabile.
2. Ogni persona che sia fermata dalla forza pubblica deve essere condotta davanti al giudice competente entro il giorno successivo all’arresto. Il giudice deve comunicare alla persona fermata quale autorità ne abbia disposto il fermo e per quali motivi; deve inoltre dargli la possibilità di sollevare delle obiezioni contro il suo fermo. Il giudice deve emanare un mandato d’arresto contro il detenuto o ordinare immediatamente il suo rilascio”.
Articolo 103 - Proprietà e diritto di successione
“1. Sono tutelati il diritto di proprietà e il diritto di successione.
2. La disciplina e le consuetudini relative al diritto di proprietà devono tenere conto anche del bene comune”
Articolo 104 - Irretroattività della legge penale - art.103, 2°co. GG
“1. Nessuno può essere condannato se non in froza di una legge vigente prima che il fatto fosse commesso.
2. Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto”
Articolo 105 - Divieto di estradizione e di espulsione
“Gli stranieri che sono stati perseguiti all’estero secondo procedure non conformi ai diritti fondamentali stabiliti dalla presente costituzione e che si sono rifugiati in Baviera non possono essere estradati né espulsi”.
Articolo 106 - Diritto all’abitazione
“1. Ogni abitante della Baviera ha diritto ad un’abitazione adeguata.
2. E’ compito dello Stato e dei comuni promuovere la costruzione di alloggi popolari.
3. L’abitazione è il rifugio personale di ognuno ed è inviolabile”.
Articolo 107 - Libertà di fede, di coscienza e di confessione religiosa
“1. Sono garantite la libertà di religione e di coscienza.
2. Lo Stato tutela il pieno esercizio della libertà religiosa.
3. La professione di una fede religiosa non comportano né vincoli né restrizioni del godimento dei diritti politici e civili. Non sono ammesse deroghe ai doveri civici.
4. L’assunzione presso gli uffici pubblici è indipendente dalla fede religiosa.
5.Nessuno è obbligato a rendere pubblica la propria fede religiosa. Le autorità possono chiedere informazioni sull’appartenenza ad una confessione religiosa soltanto e nella misura in cui da tale appartenenza discendano diritti e doveri, oppure quando tali informazioni siano richieste attraverso una rilevazione statistica disposta per legge.
6. Nessuno può essere costretto a compiere atti di culto, né a partecipare a cerimonie o celebrazioni religiose, né a prestare giuramento di carattere religioso”.
Articolo 108 - Libertà dell’arte, della scienza e del loro insegnamento
“L’arte, la scienza e il loro insegnamento sono liberi”
Articolo 109 - Libertà di circolazione
“1. Tutti gli abitanti della Baviera godono di piena libertà di movimento. Hanno il diritto di trattenersi e di stabilirsi in qualsiasi luogo, di acquistare terreni e di svolgere qualsiasi attività professionale.
2. Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di emigrare verso altri Paesi al di fuori dei confini tedeschi”.
Articolo 110 - Libertà di opinione e lotta all’immoralità
“1. Ogni abitante della Baviera ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni a voce, per iscritto, a mezzo stampa, con immagini o in altro modo. L’esercizio di questo diritto non può essere ostacolato da alcun contratto di lavoro o di assunzione, né può comportare uno svantaggio.
2. E’ compito dello Stato e dei comuni intervenire contro la pubblicazione di materiale pornografico”.
Articolo 111 - Libertà di stampa
“1. E’ compito della stampa informare in modo veridico, nel rispetto dello spirito democratico, su avvenimenti e fatti, nonché su istituzioni e personalità della vita pubblica.
2. E’ vietata la censura preventiva. Contro disposizioni di polizia che limitino la libertà di stampa si possono adire le vie legali”.
Articolo 111a - Libertà della radiodiffusione
“1 E’ garantita la libertà della radiodiffusione. La radio è al servizio dell’informazione e assolve a tale funzione fornendo informazioni veridiche, ampie e non di parte, nonché diffondendo opinioni. La radio ha fini didattici e d’intrattenimento. La radio deve rispettare l’ordinamento liberale e democratico, la dignità dell’uomo, le diverse fedi religiose e le diverse correnti di pensiero. Non sono ammesse l’esaltazione della violenza né trasmissioni che violino gravemente il comune senso del pudore. Vanno garantiti la libertà di espressione, l’obiettività, il rispetto reciproco, la tutela dal vilipendio nonché l’equilibrio della programmazione radiofonica complessiva.
2. La radio viene gestita secondo i principî della responsabilità pubblica ed è soggetto di diritto pubblico. La vigilanza sulla radio deve prevedere un’adeguata partecipazione di importanti gruppi politici, sociali e di pensiero. La quota degli esponenti del Governo, del Landtag e del Senato negli organi di vigilanza sulla radio non può essere superiore ad un terzo. I gruppi sociali e di pensiero eleggono o nominano autonomamente i loro rappresentanti.
3. Le modalità sono disciplinate dalla legge.”
Articolo 112 - Segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni
“1. Il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni è inviolabile.
2. Non sono ammesse restrizioni alla ricezione delle trasmissioni radio né al ricevimento di stampati.”
Articolo 113 - Libertà di riunione
“Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; non è richiesta una comunicazione né una particolare autorizzazione.”
Articolo 114 - Libertà di associazione
“1. Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di costituire associazioni e società.
2. Possono essere vietati le associazioni e le società che perseguono finalità contrarie alla legge o alla morale oppure che utilizzano strumenti volti ad annullare le libertà personali o ad usare violenza contro il popolo, lo Stato o la Costituzione.
3. Tutte le associazioni possono acquisire la personalità giuridica secondo le disposizioni del diritto privato.”
Articolo 115 - Diritto di petizione
“1. Tutti gli abitanti della Baviera hanno il diritto di rivolgersi alle autorità competenti o al Landtag con petizioni o ricorsi scritti.
2. La legge disciplina i diritti del Landtag circa l’esame dei ricorsi”.
Articolo 116 - Diritto di accesso ai pubblici uffici
“Tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, devono poter essere assunti presso gli uffici pubblici in base alla loro qualifica professionale e alle loro capacità”
Articolo 117 - Dovere di fedeltà alla costituzione e di partecipazione
alla vita pubblica)
“Tutti possono godere pienamente della propria libertà nella misura in cui adempiano fedelmente a tutti i propri doveri di fedeltà nei confronti del popolo e della Costituzione, dello Stato e delle leggi. Tutti devono rispettare e applicare la Costituzione e le leggi, prender parte alle vicende pubbliche nonché impiegare le proprie risorse fisiche e psichiche nel rispetto del bene della collettività.”
Articolo 118 - Principio di uguaglianza
“1. Tutti sono uguali di fronte alla legge. Le leggi vincolano tutti nello stesso modo e tutti godono nello stesso modo della tutela della legge.
2. Uomini e donne godono delle medesime opportunità. Lo Stato promuove l’effettiva realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e opera per rimuovere gli ostacoli esistenti.
3. Sono aboliti tutti i privilegi e gli svantaggi di diritto pubblico connessi con la nascita o con il censo. I titoli nobiliari valgono solo come parte integrante del nome; non possono più essere conferiti né possono essere acquisiti per adozione.
4. Possono essere conferiti soltanto i titoli derivanti da una carica pubblica o dall’esercizio di una professione; tali titoli non possono essere utilizzati al di fuori della carica o della professione cui si riferiscono. Questo divieto non si applica ai titoli accademici.
5. Gli ordini e le onorificenze possono essere conferiti dallo Stato secondo le disposizioni di legge.”
Articolo 118 a - Diritti dei disabili
“Le persone disabili non devono subire discriminazioni. Lo Stato si impegna a creare condizioni di vita uguali per persone disabili e persone non disabili.”
Articolo 119 - Divieto dell’apologia del razzismo
“È vietato e costituisce reato incitare all’odio razziale ed etnico.”
Articolo 120 - Ricorso al Tribunale costituzionale della Baviera
“Ogni abitante della Baviera che si senta leso nei suoi diritti costituzionali da parte di un’autorità può chiedere la tutela del Tribunale costituzionale della Baviera”
Articolo 121 - Dovere di accettazione di incarichi onorari
“Tutti gli abitanti della Baviera sono tenuti ad accettare incarichi onorari, in particolare quelli di tutore, di membro degli enti di assistenza agli orfani, di assistente ai giovani, di giudice popolare e di giurato. Per ulteriori disposizioni in materia si rinvia alle norme di legge.”
Articolo 122 - Obbligo di soccorso
“Tutti sono tenuti a prestare, secondo le disposizioni di legge, mutuo soccorso in caso di calamità, emergenze e catastrofi naturali nonché di incidenti stradali”.
Articolo 123 - Principi in materia di tassazione
“1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in misura corrispondente al proprio reddito e al proprio patrimonio tenendo conto della loro capacità contributiva.
2. Le imposte sui consumi e quelle sul possesso devono essere proporzionalmente ripartite in misura adeguata.
3. L’imposta di successione serve anche ad evitare l’accumulazione di patrimoni ingenti nelle mani di singole persone. Tale imposta va commisurata progressivamente in base al grado di parentela.”
PARTE TERZA
Rapporti sociali
CAPITOLO PRIMO
Matrimonio e famiglia
Rapporti sociali
CAPITOLO PRIMO
Matrimonio e famiglia
Articolo 124 - Matrimonio e famiglia
“1 Il matrimonio e la famiglia sono il fondamento naturale e morale della comunità umana e godono di particolare tutela da parte dello Stato.
2. All’interno del matrimonio, gli uomini e le donne hanno fondamentalmente gli stessi diritti e doveri.
Articolo 125 - Tutela della maternità e delle famiglie numerose
“1. I bambini sono il bene più prezioso del popolo. Ogni madre ha diritto ad essere tutelata ed assistita dallo Stato.
2. È compito comune dello Stato e dei comuni provvedere al decoro, alla salute e alla promozione sociale della famiglia.
3. Le famiglie numerose hanno diritto ad un’assistenza adeguata, in particolare ad un’abitazione sana.”
Articolo 126 - Tutela ed educazione di bambini e giovani
“1. I genitori hanno il diritto naturale nonché l’obbligo di educare i propri figli al bene fisico, intellettuale e spirituale. In tale compito devono essere assistiti dallo Stato e dai comuni. Nelle questioni riguardanti l’educazione dei figli prevale la volontà dei genitori.
2. I figli nati al di fuori del matrimonio hanno lo stesso diritto ad essere assistiti dei figli legittimi.
3. I giovani devono essere tutelati, attraverso provvedimenti ed istituzioni dello Stato e dei comuni, dallo sfruttamento nonché da depravazioni morali, psichiche e fisiche. L’affidamento di un giovane ad un ente di assistenza è ammesso solo nei casi previsti dalla legge.”
Articolo 127 - Diritto delle comunità religiose di impartire insegnamenti religiosi
“È garantito il diritto proprio delle comunità religiose e delle comunità di pensiero riconosciute dallo Stato di esercitare un’adeguata influenza sull’educazione dei figli dei loro affiliati; è comunque fatto salvo il diritto dei genitori all’educazione dei figli.”
CAPITOLO SECONDO
Istruzione e sistema scolastico, protezione del patrimonio naturale e
del patrimonio culturale
Istruzione e sistema scolastico, protezione del patrimonio naturale e
del patrimonio culturale
Articolo 128 - Diritto alla formazione
“1. Tutti gli abitanti della Baviera hanno diritto a ricevere un’istruzione adeguata alle proprie capacità e alla vocazione spontanea di ognuno.
2. Alle persone meritevoli deve essere garantita la possibilità di frequentare le scuole e l’università, ove necessario a spese della collettività.”
Articolo 129 (Obbligo scolastico)
“1. Tutti i bambini devono frequentare la scuola dell’obbligo e la scuola professionale.
2. La frequenza delle suddette scuole è gratuita.”
Articolo 130 - Istruzione pubblica
“1. Il sistema scolastico e d’istruzione è soggetto al controllo da parte dello Stato che può svolgerlo in collaborazione con i comuni.
2. Il controllo del sistema scolastico è svolto da funzionari di carriera in possesso di preparazione adeguata.”
Articolo 131 - Principi dell’istruzione
“1. Compito delle scuole è non solo quello di trasmettere agli allievi conoscenze e competenze bensì anche quello di formarne l’animo e il carattere.
2. Gli obiettivi principali dell’istruzione sono quelli di educare gli allievi al rispetto di Dio, al rispetto delle fedi religiose e della dignità umana, all’autocontrollo, al senso di responsabilità e alla disponibilità ad assumersela, alla disponibilità ad aiutare gli altri e all’apertura verso tutte le cose vere, buone e belle, nonché al senso di responsabilità nei confronti della natura e dell’ambiente naturale.
3. Gli allievi vanno educati in uno spirito democratico e di conciliazione tra i popoli, all’amore per la patria bavarese e per il popolo tedesco .
4. Inoltre, le ragazze e i ragazzi vanno istruiti in modo particolare nella cura dei neonati, nell’educazione dei figli e nell’economia domestica.”
Articolo 132 - Criteri per l’insegnamento e per l’ammissione nelle scuole
“Ai fini della strutturazione del sistema scolastico è determinante la pluralità delle professioni. Ai fini dell’ammissione di un bambino ad una determinata scuola sono determinanti le sue predisposizioni, la sua indole, le sue capacità e la sua vocazione personale e non la posizione economica e sociale dei genitori.”
Articolo 133 - Scuole pubbliche
“1. Per garantire l’istruzione dei giovani vanno creati appositi organismi pubblici, alla cui istituzione collaborano lo Stato e i comuni. Sono attribuite competenze in materia d’istruzione anche alle comunità religiose e alle comunità di pensiero riconosciute.
2. Gli insegnanti delle scuole pubbliche hanno fondamentalmente gli stessi diritti e gli stessi doveri dei funzionari statali.”
Articolo 134 (Scuole private)
“1. Le scuole private devono possedere i requisiti previsti per le scuole pubbliche; possono essere istituite e gestite soltanto previa autorizzazione da parte dello Stato.
2. L’autorizzazione va concessa se gli obiettivi didattici (art. 131) e gli organismi della scuola nonché la preparazione scientifica dei suoi docenti non sono inferiori a quelli di analoghe scuole pubbliche, se sussistono adeguate garanzie a tutela della posizione economica e giuridica dei docenti e se il direttore della scuola è una persona di sicura moralità.
3. L’istituzione di scuole dell’obbligo private può essere autorizzata solo in presenza di particolari condizioni. Tali condizioni si verificano, in particolare, quando gli studenti della scuola dell’obbligo non hanno la possibilità di frequentare una scuola pubblica vicina ai principî della loro fede o del loro pensiero.”
Articolo 135 - Principi dell’istruzione elementare
“Le scuole dell’obbligo pubbliche sono aperte a tutti i bambini soggetti all’obbligo scolastico. Gli allievi vi vengono istruiti ed educati secondo i principî delle religioni cristiane. Per ulteriori norme in materia si rimanda alla legge sull’obbligo scolastico.”
Articolo 136 - Insegnamento religioso
“1. In tutte le scuole l’attività didattica deve svolgersi nel rispetto della sensibilità religiosa di ognuno.
2. L’insegnamento della religione è materia ordinaria in tutte le scuole dell’obbligo, nelle scuole professionali e negli istituti medi e superiori. Esso viene impartito nel rispetto dei principî delle diverse comunità religiose.
3. A nessun insegnante può essere imposto né impedito di insegnare la religione.
4. L’insegnamento della religione può essere impartito soltanto dai docenti a ciò autorizzati dalla comunità religiosa.
5. Devono essere messi a disposizione i locali scolastici necessari (per l’insegnamento della religione).”
Articolo 137 -Partecipazione ai corsi di religione
“1. Gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado possono decidere liberamente se avvalersi dell’insegnamento della religione e se partecipare ad attività e celebrazioni religiose.
2. Per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione deve essere istituito un insegnamento che verta sui principî di moralità universalmente riconosciuti.”
Articolo 138 - Istruzione universitaria
“1.L’istituzione e la gestione delle università (Hochschule) è di competenza dello Stato. Fanno eccezione le università confessionali (art. 150, par. 1). Per ulteriori eccezioni è richiesta l’autorizzazione dello Stato.
2. Le università hanno diritto all’autonomia amministrativa. Gli studenti devono poter partecipare alla gestione amministrativa dell’università per le questioni che li riguardano.”
Articolo 139 - Istruzione degli adulti-Weiterbildung
“1. L’istruzione degli adulti va promossa attraverso università popolari ed altre istituzioni finanziate con fondi pubblici”.
Articolo 140 - Sostegno pubblico all’arte e alla scienza
“1. È compito dello Stato e dei comuni promuovere l’arte e la scienza.
2. In particolare, lo Stato e i comuni devono mettere fondi a disposizione di artisti, studiosi e scrittori che abbiano dimostrato di svolgere una seria attività artistica o culturale.
3. È compito dello Stato e dei comuni promuovere altresì la vita culturale e la pratica dello sport.”.
Articolo 141 -Tutela del patrimonio naturale e del patrimonio culturale
“1. Anche in considerazione della responsabilità nei confronti delle generazioni future, la tutela della natura è affidata alla cura particolare del singolo nonché alla comunità statale. Gli animali sono rispettati e tutelati in quanto esseri viventi facenti parte del creato. I beni della natura vanno usati con riguardo e parsimonia. Tra i compiti principali dello Stato, dei comuni e degli enti di diritto pubblico rientrano anche quelli di tutelare il terreno, l’acqua e l’aria in quanto elementi naturali fondamentali per la vita; di eliminare o riparare per quanto possibile eventuali danni al patrimonio naturale; di vigilare su un utilizzo il più possibile parsimonioso delle fonti energetiche; di migliorare e garantire a lungo termine l’equilibrio naturale; di tutelare il patrimonio boschivo per la sua particolare importanza ai fini dell’equilibrio naturale e di eliminare o riparare quanto più possibile i danni da esso subiti; di garantire la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone, dei loro habitat naturali nonché di paesaggi e località tipici .
2. È compito dello Stato, dei comuni e degli enti di diritto pubblico curare e tutelare i monumenti artistici, storici e naturali nonché il paesaggio, ripristinare per quanto possibile nella loro funzione originaria monumenti artistici e storici degradati nonché prevenire il trasferimento all’estero del patrimonio artistico tedesco.
3. È consentito a tutti godere delle bellezze naturali e delle possibilità di ricreazione offerte dalla natura; in particolare, è consentito a tutti accedere ai boschi e alle radure, navigare sui corsi d’acqua e cogliere i frutti selvatici in quantità corrispondenti alle consuetudini locali. Tutti sono tenuti a rispettare la natura e il paesaggio. Lo Stato e i comuni sono autorizzati e tenuti a garantire a tutti l’accesso a monti, laghi, fiumi e altre bellezze paesaggistiche, ove necessario limitando il diritto di proprietà privata, nonché a creare sentieri di accesso e parchi di ricreazione.”
CAPITOLO TERZO
Religione e comunità religiose
Religione e comunità religiose
Articolo 142 (Religione e Stato)
“1. Non esiste una religione di stato.
2. Le leggi vigenti non prevedono alcuna limitazione all’esercizio della libertà di riunirsi in occasione di preghiere domestiche e riti religiosi pubblici né della libertà di associazione in comunità religiose, le quali possono anche confederarsi tra loro all’interno della Baviera.
3. Le chiese e le comunità confessionali riconosciute nonché le comunità di pensiero che perseguono finalità non in contrasto con le leggi vigenti sono indipendenti dallo Stato. Esse regolamentano e amministrano autonomamente le proprie attività nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. Lo Stato e i comuni non intervengono nell’attribuzione delle cariche di dette comunità.”
Articolo 143 - Status giuridico
“1. Le comunità religiose e le comunità di pensiero acquisiscono la capacità giuridica in conformità alle disposizioni del diritto privato.
2. Le chiese e le comunità religiose riconosciute conservano lo status di enti di diritto pubblico se ne erano in possesso finora. I diritti legati allo status di enti di diritto pubblico possono essere riconosciuti ad altre comunità religiose riconosciute nonché alle comunità di pensiero che perseguono finalità non in contrasto con le leggi vigenti su loro stessa richiesta e dopo un periodo di cinque anni dalla loro costituzione.
3. Le chiese e le comunità religiose nonché le comunità di pensiero che sono enti di diritto pubblico possono imporre tributi sulla base dei registri fiscali pubblici.”
Articolo 144 - Tutela dei religiosi
“1. Nell’adempimento dei compiti legati alla loro funzione, i sacerdoti sono tutelati dallo Stato.
2. È vietata e punita qualsiasi forma di vilipendio della religione, delle sue istituzioni, dei sacerdoti e dei religiosi nella loro qualità di ministri del culto.
3. I sacerdoti non possono essere chiamati a riferire di fronte a tribunali né ad altre autorità di informazioni che abbiano acquisito nella loro qualità di pastori d’anime.”
Articolo 145 - Prestazioni statali
“1. È confermata la validità anche futura dei contributi forniti finora dallo Stato o dai comuni alle comunità religiose in forza di leggi, accordi o altri titoli giuridici.
2. Lo Stato, i comuni e le associazioni di comuni possono autonomamente decidere di fornire ulteriori contributi ad una comunità religiosa imponendo ai suoi appartenenti maggiorazioni delle imposte dovute allo Stato nonché altri tributi”.
Articolo 146 - Proprietà e patrimonio
“Sono garantiti il diritto di proprietà e altri diritti che comunità, associazioni, congregazioni e ordini religiosi nonché comunità di pensiero detengono su istituti, fondazioni e altri beni patrimoniali da loro utilizzati per fini di culto, insegnamento e beneficenza.”
Articolo 147 - Festività religiose
“Le domeniche e le festività riconosciute dallo Stato sono tutelate ai sensi di legge in quanto giorni destinati al ristoro dello spirito e al riposo.”
Articolo 148 - Presenza di religiosi in ospedali, carceri e altri uffici pubblici
“Qualora presso ospedali, carceri o altri istituti pubblici di pena si manifesti l’esigenza di assistere a funzioni religiose o di godere di assistenza spirituale, le comunità religiose devono essere autorizzate a soddisfare tali esigenze. La loro opera non può in nessun caso essere imposta.”
Articolo 149 - Sepoltura religiosa e non
“1. I comuni hanno il dovere di provvedere affinché tutti i defunti ricevano adeguata sepoltura; l’eventuale partecipazione di comunità religiose sarà decise dalle stesse.
2. Nei cimiteri riservati ad una sola comunità religiosa, la sepoltura di persone di altra fede religiosa deve essere consentita nelle forme abituali e senza distinzioni qualora non siano disponibili altri luoghi di sepoltura adeguati.
3. Inoltre, qualora la legge non abbia stabilito delle modifiche, all’uso interconfessionale di chiese e cimiteri si applicano le norme in vigore finora.”
Articolo 150 - Diritto ad istituire università religiose
“1. Le chiese hanno il diritto di istruire e formare i loro sacerdoti nelle loro università religiose.
2. Restano operanti le facoltà di teologia istituire presso le università non religiose.”
PARTE QUARTA
Economia e lavoro
CAPITOLO PRIMO
L’ordinamento economico
Economia e lavoro
CAPITOLO PRIMO
L’ordinamento economico
Articolo 151 - Principi dell’attività economica
“1. Tutta l’attività economica è al servizio del bene comune; in particolare, essa persegue il fine di garantire a tutti un’esistenza dignitosa nonché un miglioramento graduale delle condizioni di vita di tutta la popolazione.
2. Nel perseguimento di questi obiettivi è riconosciuta la libertà contrattuale secondo le disposizioni legislative. È garantita in linea di principio la libertà del singolo di determinare autonomamente la propria volontà e il proprio agire nel settore economico. Tale libertà economica del singolo è limitata dalla necessità di tener conto del prossimo e delle esigenze morali della collettività. Sono considerati illeciti e nulli tutti i negozi giuridici dannosi per la collettività e immorali.”
Articolo 152 - Compiti dello Stato
“Lo Stato vigila sulla produzione e sulla distribuzione in maniera regolamentata dei beni economici per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della popolazione. Allo Stato spetta il compito di assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica.”
Articolo 153 - Sostegno pubblico alle piccole e medie imprese
“La legislazione e l’amministrazione devono promuovere le piccole e medie imprese operanti autonomamente nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, delle attività professionali e dell’industria, nonché tutelarle da oneri eccessivi e da incorporamenti. Lo Stato deve sostenere tali imprese nei loro sforzi volti ad assicurare la propria libertà ed indipendenza nonché il proprio sviluppo attraverso l’aiuto reciproco. Va inoltre favorita la crescita di capacità imprenditoriali e il loro sviluppo da lavoro dipendente ad imprese autonome.”
Articolo 154 - Partecipazione delle associazioni di categoria
“Gli organi di autogoverno dell’economia, eletti secondo i principî democratici tra le associazioni professionali di categoria, collaborano ai compiti di gestione dell’economia. Per ulteriori disposizioni in materia si rimanda alle norme di legge”.
Articolo 155 - Cooperative di diritto pubblico
“Al fine di soddisfare nel modo più uniforme possibile i bisogni economici di tutta la popolazione e tenendo conto degli interessi vitali delle forze economiche autonome operanti nel settore produttivo, possono essere individuati per legge settori che richiedano il soddisfacimento di particolari bisogni; per detti settori possono essere costituiti enti di diritto pubblico su base cooperativa, dotati del potere di autogovernarsi nel rispetto delle leggi vigenti.”
Articolo 156 - Divieto di concentrazioni
“Non è ammessa la fusione di imprese al fine di concentrare poteri economici e di costituire monopoli. In particolare, sono vietati la costituzione di cartelli e gruppi nonché accordi tariffari il cui scopo sia lo sfruttamento di ampi strati della popolazione oppure la distruzione delle piccole e medie imprese autonome.”
Articolo 157 - Capitale, finanza e credito
“1. La costituzione di capitali non è fine a se stessa bensì è uno strumento per sviluppare l’economia.
2. Il sistema monetario e creditizio è al servizio della creazione di valore aggiunto e del soddisfacimento dei bisogni di tutta la popolazione.”
CAPITOLO SECONDO
La proprietà
La proprietà
Articolo 158 - Caratteristiche della proprietà
“La proprietà privata è vincolante nei confronti della collettività. Non sono tutelati dalla legge abusi palesi del diritto di proprietà e di possesso.”
Articolo 159 – Espropriazione
“Espropri sono ammessi soltanto nei casi previsti dalla legge e a fronte di congruo risarcimento, che può essere concesso anche sotto forma di rendita. In caso di controversie sull’ammontare del risarcimento si possono adire le vie legali ordinarie.”
Articolo 160 - Proprietà pubblica, regime di proprietà collettiva
“1. Di norma, la proprietà di risorse minerarie che rivestono una notevole importanza per l’economia nel suo complesso, di importanti fonti energetiche, di ferrovie e altri mezzi e vie di trasporto di pubblica utilità, di condutture per l’acqua e di imprese di approvvigionamento energetico è riservata ad enti e cooperative di diritto pubblico.
2. Qualora le esigenze della collettività lo richiedano, la proprietà di mezzi di produzione di importanza vitale per la collettività, di banche di notevoli dimensioni e di imprese assicurative può essere trasferita alla collettività. Tale trasferimento di proprietà avviene in conformità alla legge e a fronte di congruo risarcimento.
3. Le imprese di proprietà pubblica possono essere gestite in forma privatistica ove ciò sia funzionale allo scopo economico dell’impresa.”
Articolo 161 - Tutela del suolo
“1. Lo Stato vigila sulla distribuzione e sull’utilizzo dei terreni. Eventuali abusi saranno eliminati.
2. Incrementi di valore dei terreni ottenuti senza che i proprietari di questi abbiano fatto ricorso a lavori o capitali di particolare entità devono essere messi a disposizione della collettività.”
Articolo 162 - Proprietà intellettuale
“La proprietà intellettuale e artistica, il diritto d’autore e d’invenzione sono tutelati e garantiti dallo Stato.”
CAPITOLO TERZO
L’agricoltura
L’agricoltura
Articolo 163 - Proprietà agricola e tutela del suolo
“1. La terra è gratuita. L’agricoltore non è legato ad essa.
2. I terreni di ogni dimensione utilizzati per colture agricole e forestali sono al servizio della collettività.
3. È garantita la proprietà agraria.
4. I terreni utilizzati per l’agricoltura non devono essere alienati. L’acquisizione di terreni utilizzati a fini agricoli e forestali è ammessa solo in presenza di una certificazione di idoneità ad una coltivazione appropriata; tale acquisizione non deve servire soltanto a scopi di investimento finanziario
5. L’esproprio di terreni agricoli e forestali è ammesso solo per esigenze urgenti della collettività, in particolare l’esigenza di insediamento; per l’esproprio di tali terreni dovrà essere versato un congruo risarcimento che tenga conto dei beni e dei tipi di gestione di particolare pregio.”
Articolo 164 - Tutela della popolazione rurale
“1. Alla popolazione rurale è garantito un reddito dignitoso sul terreno acquisito in via ereditaria attraverso l’utilizzo delle tecnologie moderne, il miglioramento della formazione professionale, un’accurata gestione delle cooperative agricole e la promozione della produzione e della vendita dei prodotti.
2. È garantito un reddito agricolo congruo attraverso la fissazione di prezzi e di salari adeguati alle condizioni economiche generali, nonché attraverso regolamentazioni di mercato da definire sulla base di accordi conclusi tra le organizzazioni dei produttori, dei distributori e dei consumatori.”
Articolo 165 - Tutela dall’indebitamento eccessivo
“Disposizioni legislative devono impedire per quanto possibile un eccessivo indebitamento delle imprese agricole.”
CAPITOLO QUARTO
Il Lavoro
Il Lavoro
Articolo 166 – Lavoro
“1. Il lavoro è il fondamento del benessere del popolo e gode di una particolare tutela da parte dello Stato.
2. Tutti hanno il diritto ad un lavoro che garantisca loro un’esistenza dignitosa.
3. Tutti hanno il diritto e il dovere di scegliere un’occupazione al servizio della collettività che corrisponda alla propria attitudine e alla propria istruzione, in conformità alle disposizioni di legge.”
Articolo 167 - Divieto di sfruttamento
“1. La capacità lavorativa delle persone è tutelata, in quanto bene economico più prezioso di un popolo, da sfruttamento, rischi professionali e da altri danni alla salute.
2. Sono puniti alla stregua di lesioni personali i casi di sfruttamento che provocano danni alla salute.
3. È punita la violazione delle norme di tutela da rischi e danni alla salute sul posto di lavoro.”
Articolo 168 - Diritto alla retribuzione, alla parità di trattamento e all’assistenza
“1. Tutti i lavori onesti hanno lo stesso valore morale e lo stesso diritto ad una remunerazione adeguata. È garantita la parità di salario tra uomini e donne a parità di lavoro.
2. L’indennità di disoccupazione a favore di persone abili al lavoro è finanziata, ai sensi di legge, con imposte straordinarie.
3. Tutti gli abitanti della Baviera che siano inabili al lavoro o che non abbiamo potuto ottenere un’occupazione hanno diritto all’assistenza pubblica.”
Articolo 169 - Salario minimo e accordi sulle condizioni di lavoro
“1. Per ciascun settore di attività professionale può essere stabilito un salario minimo che consenta al lavoratore di garantire a se stesso e alla sua famiglia un livello minimo di esistenza commisurato alle diverse realtà culturali.
2. Gli accordi collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori sulle condizioni di lavoro sono vincolanti per gli appartenenti a dette organizzazioni e, in presenza di esigenze di pubblica utilità, possono essere dichiarati vincolanti erga omnes.”
Articolo 170 - Libertà sindacale
“1. È garantita a tutti e per tutte le attività professionali la libertà di associazione, al fine di tutelare e migliorare le condizioni lavorative ed economiche.
2. Sono illeciti e nulli tutti gli accordi e i provvedimenti che limitano o cercano di impedire la libertà di associazione.”
Articolo 171 - Diritto all’assicurazione sociale
“Tutti hanno diritto, in conformità alla legge, ad una adeguata previdenza sociale che li tuteli dalle vicissitudini della vita.”
Articolo 172 - Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro)
“I diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro sono disciplinati dalla legge”.
Articolo 173 - Tempo massimo di lavoro
“L’orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale è stabilito da specifiche disposizioni di legge.”
Articolo 174 - Diritto al riposo settimanale e alle ferie
“Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo. Tale diritto è garantito, in linea di principio, attraverso i fine settimana liberi e un periodo annuale di ferie retribuite. I particolari dei rapporti di lavoro nelle singole categorie professionali sono definiti per legge. Va risarcita la perdita di salario corrispondente alle festività nazionali.”
Articolo 175 – Cogestione
“In tutte le imprese economiche, i lavoratori hanno diritto di cogestione in relazione alle questioni che li riguardano; nelle imprese di particolare rilevanza, hanno diritto ad esercitare anche un’influenza diretta sulla direzione e sull’amministrazione di tali imprese. A questi scopi i lavoratori costituiscono comitati aziendali in conformità ad una legge specifica, che contiene anche disposizioni sulla partecipazione dei comitati aziendali alle procedure di assunzione e licenziamento dei lavoratori.
Articolo 176 – Partecipazione
“I lavoratori che operano nel settore dell’economia hanno pari dignità rispetto agli altri operatori dello stesso settore e partecipano, insieme con questi, alla gestione dell’economia.”
Articolo 177 - Collegi arbitrali
“1. Le controversie in materia di lavoro sono di competenza dei Tribunali del lavoro, composti da un numero paritetico di lavoratori e datori di lavoro nonché da un Presidente indipendente.
2. Ai sensi delle leggi vigenti, può essere decretata l’efficacia erga omnes delle sentenze relative a controversie di lavoro.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 178 - Adesione allo stato federale
“La Baviera aderirà ad un futuro Stato federale tedesco di ispirazione democratica. Tale Stato federale dovrà fondarsi sulla libera associazione degli stati tedeschi, la cui esistenza in quanto soggetti di diritto pubblico dovrà essere garantita.”
Articolo 179 - Caratteristiche degli enti economici, culturali e sociali
“Gli enti sociali, economici e culturali nonché gli organi di autogoverno dell’economia e le organizzazioni dei produttori, dei distributori e dei consumatori citati nella presente Costituzione (artt. 34, 36, 154, 155, 164) non sono pubbliche autorità e non possono esercitare poteri statali. L’appartenenza a tali enti, organi ed organizzazioni è ammessa soltanto su base volontaria.”
Articolo 180 - Regime transitorio
“Fino alla fondazione di uno Stato federale tedesco di ispirazione democratica, il Governo della Baviera, previa approvazione del Landtag, è autorizzato, ove ciò sia assolutamente necessario, a trasferire competenze proprie dello Stato di Baviera in materia di rapporti con l’estero, economia, alimentazione, moneta nazionale e circolazione al Consiglio dei Ministerpräsidenten degli stati compresi nella zona di occupazione statunitense o ad altre istituzioni comuni a più stati o a più zone.”
Articolo 181 - Trattati internazionali
“È fatto salvo il diritto dello Stato bavarese di stipulare trattati internazionali nell’ambito delle sue competenze.”
Articolo 182 - Vigenza dei trattati internazionali stipulati in precedenza
“Restano in vigore i trattati internazionali stipulati in passato, in particolare quelli con la chiesa cristiana del 24 gennaio 1925.”
Articolo 183 - Risarcimento per danni subiti sotto il regime nazionalsocialista
“Tutti coloro che hanno subito nocumento da parte del potere nazionalsocialista a causa della loro appartenenza religiosa o politica o della loro razza hanno diritto ad un risarcimento in conformità alla legge.”
Articolo 184 - Efficacia delle leggi contro il nazionalsocialismo
“La presente Costituzione non invalida o limita l’efficacia di leggi che mirano a combattere il nazionalsocialismo ed il militarismo o ad ovviare alle loro conseguenze.”
Articolo 185 - Ripristino di circoscrizioni amministrative
“Saranno ricostituite quanto prima le vecchie circoscrizioni amministrative con le sedi degli organi di governo locale.”
Articolo 186 – Abrogazione
“1. È abrogata la Costituzione della Baviera del 14 agosto 1919.
2. Restano provvisoriamente in vigore le altre leggi e i regolamenti, ove non in contrasto con la presente Costituzione.
3. Disposizioni delle autorità emanate secondo le consuetudini giuridiche ai sensi di leggi non più in vigore sono da considerarsi valide fino alla loro abrogazione a mezzo di un’altra disposizione o di un altro atto legislativo.”
Articolo 187 – Giuramento
“Tutti i funzionari e i dipendenti pubblici devono prestare giuramento di fedeltà alla presente Costituzione.”
Articolo 188 - Scuola e costituzione
“Prima del completamento della scuola dell’obbligo, tutti gli scolari e gli studenti ricevono una copia di questa Costituzione.”
Entrata in vigore
La Costituzione della Baviera non indica la data della sua entrata in vigore. A seguito di delibera del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 1946, la Costituzione entrò in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Baviera il giorno 8 dicembre 1946.