La Baviera è stato il primo Land a dotarsi (il 2 dicembre 1946) di una Costituzione democratica dopo il 1945. Il testo è diviso in due parti: la prima dedicata all’organizzazione e alle funzioni dello stato (anche in tedesco viene utilizzato il termine “stato” invece di Land) e comprensiva di nove capitoli (i fondamenti dello Stato; il Landtag; il Senato, poi soppresso il 20 gennaio del 1998; il Governo; il Tribunale costituzionale; la legislazione; l’amministrazione; la giurisdizione; i funzionari; la seconda ai diritti e ai doveri fondamentali. La Costituzione può essere modificata solo con legge (che non sia in contrasto con i principi fondamentali democratici stabiliti dalla costituzione) approvata dal Landtag con maggioranza qualificata e sottoposta ad approvazione popolare.
I principi contenuti nella prima parte fanno riferimento alla forma di stato (La Baviera viene definita uno stato di diritto, sociale e culturale che si occupa del bene comune e protegge i fondamenti naturali della vita), alla sovranità, al riconoscimento di un’Europa unita ancorata a valori di democraticità e sussidiarietà, alla separazione dei poteri, alla cittadinanza (modalità di acquisizione e diritti dei cittadini) e all’articolazione del territorio. I diritti e i doveri fondamentali non sono solo riproduttivi degli articoli della Legge fondamentale, ma contengono significative integrazioni nell’ambito politico (divieto dell’apologia di razzismo), nell’ambito civile (diritti degli handicappati, obbligo di soccorso, previsione dei diritti fondamentali dell’indagato), nell’ambito sociale (diritto all’abitazione, tutela delle famiglie numerose, tutela del suolo), e nell’ambito economico (particolare attenzione al patrimonio agricolo).
La forma di governo è parlamentare, con un governo responsabile davanti al Landtag, ma in presenza di un sistema di governo di legislatura senza possibilità di revoca dell’esecutivo da parte dell’assemblea. Il Ministerpräsident è eletto dal Landtag, e a lui spetta la nomina e revoca, con approvazione del Landtag, dei ministri. Il Governo non interviene nello scioglimento del Landtag: è il Landtag stesso che, prima della fine della legislatura, può determinare il proprio scioglimento, e può essere sciolto anche dal presidente del Landtag (quando, in seguito alle dimissioni o al decesso del Ministerpräsident prima della fine del mandato, il Landtag non riesca ad eleggere un successore entro quattro settimane) o revocato per mezzo di un referendum su richiesta di un milione di cittadini aventi diritto al voto. Nel caso di minaccia immediata della sicurezza e dell’ordine pubblico il Governo può prendere delle misure che restringano o sospendano, per la durata di una settimana, alcune libertà fondamentali, ma deve contemporaneamente convocare il Landtag e ritirare le misure prese se il Landtag lo esige (è invece possibile una proroga mensile delle misure se il Landtag le ratifica a maggioranza dei componenti). Tre elementi importanti per la definizione del funzionamento della democrazia parlamentare, sono costituiti rispettivamente: dal divieto di partecipazione ad elezioni e votazioni di gruppi elettorali i cui membri o promotori abbiano come scopo la soppressione delle libertà civili o l’impiego della forza contro il popolo, lo Stato o la costituzione (questa disposizione è riproduttiva di un analogo divieto presente nella Legge Fondamentale, riferito ai partiti-art.21, 2°co.); dalla proclamazione dei diritti dell’opposizione, che deve poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti (art.16 a); e dall’istituzione, in seno al Landtag, di una commissione provvisoria (Zwischenausschuss) per la salvaguardia dei diritti della rappresentanza popolare rispetto al Governo e per la gestione degli affari di stato urgenti al di fuori della sessione parlamentare, così come per il periodo successivo allo scioglimento o alla revoca del Landtag, fino alla riunione del nuovo parlamento.
Nell’ambito della potestà normativa, il Governo, oltre all’emanazione dei necessari regolamenti di esecuzione è abilitato ad emanare, su apposita autorizzazione parlamentare, anche decreti legislativi.
Per quanto riguarda gli istituti di democrazia diretta, al diritto di petizione (art.115) e alla revoca del Landtag mediante referendum su richiesta di un milione di cittadini aventi diritto al voto, si affianca l’iniziativa popolare collegata al referendum: il progetto di iniziativa popolare (non ammissibile sul bilancio preventivo) sottoscritto da almeno un decimo degli aventi diritto al voto viene sottoposto al Landtag dal Governo; se il Landtag, che entro tre mesi deve esaminare il progetto di legge, lo respinge, si dà luogo a referendum nei successivi tre mesi (nella costituzione non è previsto alcun quorum per la validità della deliberazione); il Landtag, qualora respinga il progetto di iniziativa popolare può sottoporre all’approvazione popolare anche un proprio progetto.
Il Tribunale costituzionale dello stato è a composizione variabile a seconda delle competenze esercitate (ad esempio in caso di accuse contro i membri del Landtag si aggiungono dieci membri eletti dal Parlamento), che non sono esaustive, ma possono essere integrate con legge. Inoltre, a differenza degli altri Länder esaminati, è ammesso, in analogia con il modello federale, il ricorso diretto da parte degli abitanti della Baviera che si sentano lesi nei propri diritti costituzionali da un’amministrazione dello Stato (art.120). Come ulteriore strumento di garanzia per i cittadini è prevista l’istituzione di un “incaricato del Land per la protezione dei dati sensibili” eletto dal Landtag su proposta del Governo, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e sottoposto solo alla legge (art.33a).
L’autonomia amministrativa dei comuni è limitata ad alcune materie elencate dalla costituzione stessa (art.83); il controllo esercitato dallo stato varia di intensità a seconda che i comuni esercitino competenze proprie (controllo sull’adempimento degli obblighi e sul rispetto delle leggi), o competenze delegate (controllo anche sull’osservanza delle istruzioni statali). Le eventuali controversie che dovessero verificarsi tra stato e comuni sono oggetto di giurisdizione amministrativa.
E’ il Ministerpräsident a rappresentare la Baviera e a concludere i trattati internazionali, previa approvazione del Landtag.

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