La Costituzione del Brandenburgo è stata adottata dal Landtag il 22 aprile 1992 e successivamente approvata con referendum il 14 giugno, in seguito alla riunificazione della Repubblica Democratica Tedesca (cui apparteneva il Brandenburgo) con la Repubblica Federale di Germania. Il testo è suddiviso in tre parti: una sui principi fondamentali (principi della costituzione, popolazione del Land); una sui diritti fondamentali e sulle finalità dello Stato (divisa in dieci capitoli); e una terza sull’organizzazione dello Stato. Le modifiche alla costituzione possono essere apportate con legge approvata con maggioranza qualificata o con referendum (l’esito è positivo se partecipa almeno la metà degli aventi diritto al voto e vota a favore la maggioranza dei due terzi)
I principi elencati all’art.2 fanno riferimento ai valori su cui si basa il Land (stato democratico, liberale, di diritto, sociale, con particolare attenzione alla pace, alla giustizia e alla protezione dell’ambiente) all’origine del potere statale, al principio della separazione dei poteri e ai diritti fondamentali riconosciuti dal Land (quelli elencati nella Legge Fondamentale, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella Carta sociale e nei trattati internazionali sui diritti umani). Il catalogo dei diritti e dei doveri fondamentali è molto ampio, con alcune integrazioni rispetto al catalogo della Legge Fondamentale: sia in generale (previsione di limiti alle restrizioni dei diritti fondamentali), sia nell’ambito dei rapporti civili (diritti fondamentali dell’indagato, obbligo di soccorso), dei rapporti sociali (diritto all’abitazione, tutela delle famiglie numerose ma anche di quelle monoparentali con figli a carico, tutela dell’ambiente).
Per quanto riguarda la forma di governo, il Ministerpräsident (che da solo nomina e revoca i ministri) è eletto dal Landtag entro tre mesi dalla prima riunione di quest’ultimo (se si supera il termine il Landtag è sciolto automaticamente); è previsto il meccanismo della sfiducia costruttiva (il Landtag esprime la sfiducia al Ministerpräsident solo se elegge un successore a maggioranza dei suoi componenti), mentre quando è il Ministerpräsident a richiedere la fiducia, se il Landtag gliela nega ed entro venti giorni non riesce ad eleggere un nuovo capo del governo si può autosciogliere entro i successivi venti giorni o essere sciolto dal Ministerpräsident. A prescindere da questi casi il Landtag può sempre decidere il proprio scioglimento con la maggioranza dei due terzi dei membri, oltre a poter essere sciolto sulla base dell’esito positivo di un referendum popolare richiesto da almeno centocinquantamila abitanti. Due elementi importanti per la definizione del funzionamento della democrazia parlamentare, sono costituiti rispettivamente: dalla proclamazione dell’importanza dell’opposizione parlamentare che ha diritto all’uguaglianza di opportunità (art.55 a); e dalla definizione costituzionale del sistema elettorale che deve coniugare il sistema uninominale con i principi di quello proporzionale (art.22)
Nell’ambito della legislazione è prevista anche l’emanazione di decreti legislativi sulla base di una legge di delega: non è però fatta menzione dell’istituzione che può emanare i decreti legislativi (art.80).
Per quanto riguarda gli istituti di democrazia diretta, al diritto di petizione (art.24) e allo scioglimento del Landtag mediante referendum su richiesta di almeno centocinquantamila abitanti, si affianca l’iniziativa popolare collegata al referendum: l’iniziativa popolare, che può riguardare sia progetti di legge sia istanze di scioglimento del Landtag, e sottoscritta da almeno ventimila abitanti (centocinquantamila in caso di istanza di scioglimento del Landtag) viene sottoposta al Landtag; se il Landtag, entro quattro mesi non decide in merito, allora viene adottato un progetto di legge di iniziativa popolare sostenuta da almeno ottantamila aventi diritto al voto; in questo caso o il Landtag adotta il progetto di legge entro due mesi oppure si indice un referendum per l’approvazione del progetto di iniziativa popolare (artt.76-78).
Il Tribunale costituzionale dello stato è composto da membri, con determinati requisiti, eletti dal Landtag; le sue competenze sono quasi interamente riprodotte dallo schema dell’art.93 della Legge Fondamentale, compreso il ricorso diretto da parte di chiunque ritenga di essere stato leso nei propri diritti fondamentali garantiti dalla costituzione (art.6). Come ulteriore strumento di garanzia per i cittadini è prevista l’istituzione di un “incaricato del Land per la protezione dei dati sensibili” eletto dal Landtag, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e sottoposto solo alla legge (art.74).
E’ sancita l’autonomia amministrativa dei Comuni e delle associazioni di comuni, con un controllo di legittimità affidato alle autorità del Land.
E’ il Ministerpräsident a rappresentare il Land all’esterno e a concludere i trattati internazionali, previa approvazione del Landtag.

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