REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco          BILE        Presidente
- Giovanni Maria FLICK          Giudice
- Francesco       AMIRANTE          "
- Ugo             DE SIERVO         "
- Paolo           MADDALENA         "
- Alfio           FINOCCHIARO       "
- Alfonso         QUARANTA          "
- Luigi           MAZZELLA          "
- Gaetano         SILVESTRI         "
- Sabino          CASSESE           "
- Maria Rita      SAULLE            "
- Giuseppe       TESAURO           "
- Paolo Maria     NAPOLITANO       "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1, lett. b), e 3, 13, comma 1, lett. b), capoverso g-bis) della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) », promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 30 giugno 2006, depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio:
    udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;
    uditi l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Crisci per la Regione Lazio.
    Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;
    che oggetto dell'impugnazione sono l'art. 12, commi 1, lett. b), e 3, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 e 113 della Costituzione, e l'art. 13, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge la lettera g-bis) al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione;
    che l'art. 12, commi 1, lett. b), e 3, della legge suddetta introduce l'incompatibilità per lite pendente con la Regione, nei confronti di coloro che ricoprono cariche sociali o esercitano funzioni apicali presso enti e/o società sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione regionale e, secondo il Governo, violerebbe: a) il diritto del cittadino di agire (e resistere) in giudizio (artt. 24 e 113 Cost.), prestandosi «ad usi strumentali» per impedire l'accesso alle suddette cariche (art. 51 Cost.); b) il potere di autorganizzazione degli enti e società regionali, ledendo il principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.);
    che l'art. 13, comma 1, lett. b), della stessa legge, nel contesto della legge regionale che promuove interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, inserisce tra i componenti dell'«Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e legalità» – che ha funzioni di supporto per le attività della Regione in tale ambito – un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro operativo Lazio e secondo il ricorrente violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    che la Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e riservandosi di controdedurre più ampiamente;
    che, con atto depositato il 12 settembre 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri – preso atto del sopravvenuto art. 11 della legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), che ha abrogato e in parte modificato le disposizioni impugnate – ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
    che a tale rinuncia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Lazio, manifestata all'udienza pubblica del 25 settembre 2007.
    Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.


LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara estinto il processo.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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