Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative.
 
                                Il Consiglio delle Autonomie locali
 
    Premesso
-che con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006   -si tratta della CONVENZIONE SULLE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA, IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE PER LA TOSCANA E LA REGIONE TOSCANA IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI, di cui alla Risoluzione approvata nella seduta del CdAL del 22 maggio2006- la funzione di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, consistente nel collegamento tra questa ultima e i Comuni, le Province e la Città metropolitana, per la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art.7 comma 8 della L. 131/2003, risulta grandemente potenziata;
-che, in virtù della Convenzione in questione, il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4 comma terzo della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a “dar voce a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni” (cfr. il “considerato” del parere della Sez. regionale di controllo per la toscana di cui alla del. 3/P depositata il 19 luglio 2006);
 
    Ricordato
-che nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali “valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all’ente richiesto” (v.art. 4 comma secondo della Convenzione);
-che, ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche richieste rivolte dagli enti locali di cui all’art.7 comma 8 della L.131/2003, ad eccezione della richiesta pervenuta dall’UNCEM Toscana il 10 maggio 2006;
 
    Ritenuto
-di dover approvare specifiche modalità attuative dell’art.4 della Convenzione più volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro divulgazione;
 
                                                         Delibera:
1)     Di approvare le seguenti modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:
a)     le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;
b)    le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti dall’art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4 comma terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
c)    le richieste di parere su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione, sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.
 
2)     Di stabilire che, con riferimento alla divulgazione dei pareri resi
dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli stessi pareri e le relative richieste siano pubblicizzate attraverso l’inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l’ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal senso.
 
3)     Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.
  

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