STATUTO
DELLA REGIONE CAMPANIA



Approvato dal Consiglio regionale in prima lettura ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana con deliberazione n. 8/L del 18 settembre 2004


Titolo I
Principi fondamentali

Articolo 1 Principi fondamentali
Articolo 2 La regione Campania
Articolo 3 Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà
Articolo 4 Integrazione europea
Articolo 5 Principio di uguaglianza
Articolo 6 Valore della differenza di genere
Articolo 7 Diritto al lavoro
Articolo 8 Iniziativa economica e coesione economico-sociale
Articolo 9 Finalità ed obiettivi



Titolo II
Regione, unione europea e rapporti internazionali

Articolo 10 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale


Titolo III
Partecipazione, trasparenza e referendum

Articolo 11 Partecipazione e pubblicità
Articolo 12 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell’economia
e del lavoro
Articolo 13 Referendum abrogativo
Articolo 14 Referendum consultivi
Articolo 15 Petizioni, voti, istanze e richieste
Articolo 16 Difensore civico regionale
Articolo17 Organismi di pari opportunità e consulta degli immigrati


Titolo IV
Rapporti Regione-enti locali. Il consiglio delle autonomie locali ed il consiglio
regionale dell’economia e del lavoro

Articolo 18 Rapporti regione-enti locali
Articolo 19 Attività di interesse generale
Articolo 20 Sviluppo omogeneo del territorio regionale
Articolo 21 Il consiglio delle autonomie locali
Articolo 22 Le funzioni del consiglio delle autonomie locali
Articolo 23 Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro
Articolo 24 Il consiglio regionale dell’istruzione e della formazione


Titolo V
Gli organi della Regione

Capo I
Il Consiglio regionale

Articolo 25 Principi fondamentali
Articolo 26 Organi della Regione
Articolo 27 Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni
Articolo 28 Composizione del Consiglio regionale
Articolo 29 I consiglieri regionali
Articolo 30 Norme sulla chiarezza dei testi normativi
Articolo 31 Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L’interrogazione a risposta immediata. La funzione di indirizzo politico di controllo
Articolo 32 Il dibattito annuale sullo stato della Regione
Articolo 33 Indennità, rimborsi e forme di previdenza
Articolo 34 Prerogative dell’opposizione
Articolo 35 Prima seduta del Consiglio regionale
Articolo 36 Elezione del Presidente e dell’ufficio di presidenza
Articolo 37 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Articolo 38 Ufficio di presidenza
Articolo 39 Regolamenti del Consiglio
Articolo 40 Sedute del Consiglio
Articolo 41 Gruppi consiliari
Articolo 42 Commissioni permanenti
Articolo 43 Funzione redigente delle commissioni permanenti
Articolo 44 Funzione deliberante delle commissioni permanenti
Articolo 45 Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti
Articolo 46 Commissioni d’inchiesta
Articolo 47 Commissioni speciali
Articolo 48 Accesso alle informazioni

Capo II
Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Articolo 49 Il Presidente della Giunta regionale
Articolo 50 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Articolo 51 Nomine
Articolo 52 Questione di fiducia
Articolo 53 Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale
Articolo 54 Attribuzioni della Giunta regionale
Articolo 55 Sfiducia, non gradimento, censura

Titolo VI
Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti

Articolo 56 Iniziativa legislativa
Articolo 57 Procedimento legislativo
Articolo 58 Promulgazione e pubblicazione
Articolo 59 Potestà regolamentare

Titolo VII
Finanze, bilancio e programmazione
Capo I
Autonomia e risorse finanziarie

Articolo 60 Autonomia finanziaria
Articolo 61 Mutui e obbligazioni

Capo II
La Programmazione

Articolo 62 Atti della programmazione
Articolo 63 La contabilità regionale
Articolo 64 Il documento di programmazione economico- finanziario
Articolo 65 La legge finanziaria
Articolo 66 Il bilancio
Articolo 67 Conto consuntivo

Titolo VIII
Ordinamento amministrativo
Capo I
Principi dell’attività amministrativa

Articolo 68 Le funzioni amministrative regionali
Articolo 69 Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso
Articolo 70 La separazione tra politica e amministrazione

Capo II
Principi di organizzazione

Articolo 71 Le fonti sull’organizzazione regionale
Articolo 72 La dirigenza regionale
Articolo 73 Il personale dipendente

Titolo IX
Norme transitorie e finali

Articolo 74 Norme transitorie e finali
Articolo 75 Norma provvisoria

TITOLO I

Articolo 1
Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana e nel quadro dei principi di adesione all’Unione europea. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni sulla base dei principi contenuti nella Costituzione repubblicana nata dalla resistenza e nel presente Statuto, nel rispetto dell’ordinamento comunitario ed internazionale.
2. La regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani ed esercitando un sostegno operoso alla ricerca della pace nel mondo. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori comuni nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
3. La regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, delle associazioni intermedie e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.

Articolo 2
La regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. Napoli è il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.



Articolo 3
Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell’unità nazionale e dei principi costituzionali, conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale cooperazione.
2. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le diverse civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista e interetnica.
3. La Regione promuove con le altre regioni forme di collaborazione per la cura di interessi regionali che si riflettono al di fuori del proprio territorio.


Articolo 4
Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea ispirato ai principi dello stato di diritto con particolare riferimento ai valori di libertà, democrazia e giustizia sociale nel rispetto dei principi di uguaglianza e di sussidiarietà. Essa partecipa alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dalla Costituzione, dai trattati comunitari e dallo Statuto.


Articolo 5
Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni comunitarie ed internazionali ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.
2. La Regione rimuove gli ostacoli economici, sociali, culturali determinati dalle differenze etniche.


Articolo 6
Valore della differenza di genere

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere a garanzia del rispetto della libertà e della dignità umana.
2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica ed assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesi a garantire il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche.


Articolo 7
Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.
2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini e di quelli provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo. Garantisce l’attuazione e controlla il rispetto dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini in materia di occupazione, di lavoro, di formazione e di attività di cura. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.
3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.
4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.



Articolo 8
Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l’attività di impresa conformemente alla Costituzione, al diritto comunitario ed alla legislazione statale nel rispetto dell’ambiente e secondo le regole dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Articolo 9
Finalità e obiettivi

1. La Regione, nel rispetto della sua storia, della sua tradizione e della sua eredità culturale di luogo di incontro di civiltà nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa per favorire:
a) la convivenza pacifica di tutti i popoli;
b) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
c) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la pari opportunità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica; la tutela della maternità ed il lavoro di cura, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive, in tutti gli uffici e gli incarichi pubblici, rinviando alle leggi l’attuazione dell’obbligo per una presenza equilibrata dei due generi;
d) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita, in base alle proprie possibilità e preferenze in contesti liberamente scelti ed intersoggettivamente condivisi;
e) il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica;
f) il divieto delle pratiche eugenetiche finalizzate alla selezione delle persone, il divieto di commercio del corpo umano o di sue parti, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani;
g) il riconoscimento del principio che il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile;
h) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
i) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
j) il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la promozione e valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
m) il rispetto dei diritti della persona umana ed il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi;
n) il riconoscimento e la tutela delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché quelle relative ai dialetti locali;
o) la realizzazione di un sistema regionale integrato di attività a servizio dei diritti sociali, anche in collegamento con iniziative dei cittadini, singoli e associati, che deve garantire a tutti e ad uguali condizioni un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
p) la tutela della salute nella definizione ed attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di protezione;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
r) l’effettiva tutela dei diritti sociali dei lavoratori e delle lavoratrici nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali;
s) la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo di lavoro;
t) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
u) il legame con i campani emigrati nel mondo;
v) la tutela dell’ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio rurale nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell’ordinamento internazionale, l’affermazione del principio della difesa e del rispetto della vita delle piante;
w) la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e la conservazione di particolari emergenze naturalistiche ed ambientali;
x) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell’ordinamento internazionale;
y) la pace e la cooperazione per lo sviluppo dei popoli;
z) la pratica delle attività sportive;
aa) l’inserimento e l’apporto alla vita sociale dei diversamente abili;
bb) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi nazionali;
cc) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi positivi, il loro utilizzo per lo sviluppo territoriale ed il miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo sociale ed economico; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’aumento degli scambi e della cooperazione scientifica internazionale;
dd) il conferimento ai comuni, province e città metropolitane di tutte le funzioni non riconducibili ad esigenze unitarie regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione;
ee) la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, internate, recluse e in ogni modo private della libertà personale;
ff) il rispetto del diritto alla riservatezza ;
gg) la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano o investono.

Titolo II
Regione, unione europea e rapporti internazionali

Articolo 10
Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell’unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi internazionali;
d) conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
e) promuove iniziative di cooperazione solidale con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo;
f) invia propri rappresentanti in organismi internazionali o dell’unione europea di cui fanno parte stati federati o regioni autonome.


Titolo III
Partecipazione, trasparenza e referendum

Articolo 11
Partecipazione e pubblicità

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi sul territorio regionale.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.


Articolo 12
Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali
e del consiglio regionale dell’economia e del lavoro

1. L’iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata secondo le disposizioni dello Statuto ed è disciplinata dalla legge regionale.
2. L’iniziativa legislativa dei cittadini è ammessa quando la proposta è sottoscritta da diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ed è presentata nella forma di un progetto di legge redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
3. L’iniziativa legislativa inoltre appartiene ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.
4. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 2 e 3 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.
5. L’iniziativa legislativa può essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell’economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.
6. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 13
Referendum abrogativo

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale quando lo richiedono centocinquantamila elettori della Regione o cinque consigli comunali che rappresentano una popolazione complessiva di duecentomila abitanti, o due consigli provinciali o quindici consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di comunità montane in riferimento a leggi specifiche di interesse montano.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e di stato giuridico dei consiglieri regionali, leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea, leggi di modifica o revisione statutaria.
5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l’esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.
6. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo.


Articolo 14
Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.
2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni.
3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.
4. Nei dodici mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
5. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.


Articolo 15
Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale collettivo secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.



Articolo 16
Difensore civico regionale

1. Presso la regione Campania è istituito il difensore civico regionale.
2. Presso l’ufficio del difensore civico sono costituiti:
a) l’osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori;
b) l’osservatorio sulla detenzione, che ha per scopo la raccolta, lo studio, l’elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone ristrette.
3. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l’indipendenza.


Articolo 17
Organismi di pari opportunità e consulta degli immigrati

1. Presso la regione Campania sono istituiti:
a) la commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;
b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;
c) la consulta degli immigrati per favorire la loro integrazione nella comunità campana.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l’indipendenza.


TITOLO IV
Rapporti Regione-enti locali. Il consiglio delle autonomie locali
ed il consiglio regionale dell’economia e del lavoro

Articolo 18
Rapporti Regione-enti locali

1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le città metropolitane e le comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione ed il potere regolamentare ai sensi dell’articolo 117, comma 6, della Costituzione.
2. In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle sue entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni conferite e delegate agli enti locali.
4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle comunità montane e dell’unione tra comuni.
5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Articolo 19
Attività di interesse generale


1. La regione, i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.


Articolo 20
Sviluppo omogeneo del territorio regionale

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli comuni.


Articolo 21
Il consiglio delle autonomie locali

1. E’ istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane .
2. Il consiglio è composto da quaranta membri. Ne fanno parte di diritto i presidenti delle province e i sindaci delle città capoluogo.
3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei rimanenti membri del consiglio delle autonomie locali, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice Presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania.
7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicali nel bollettino ufficiale della regione Campania.


Articolo 22
Le funzioni del consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento o alla delega agli stessi di funzioni e relative risorse;
c) sul programma regionale di sviluppo, sul documento di programmazione economico-finanziario e sul bilancio;
d) sui regolamenti, sugli atti di carattere generale della Giunta e del Consiglio regionale concernenti gli enti locali.
2. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere sulle proposte di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso un parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al consiglio delle autonomie locali che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
4. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali, promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
5. Il consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 12.
6. Il Presidente e l’ufficio di presidenza del consiglio delle autonomie locali possono essere sentiti dalle commissioni consiliari e possono essere consultati dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.
7. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.
8. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l’acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali è stabilita dal regolamento del Consiglio regionale.


Articolo 23
Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL - è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali.
2. Il CREL ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.
3. Il CREL esprime pareri alla Giunta e al Consiglio regionale su loro richiesta.


Articolo 24
Il consiglio regionale dell’istruzione e della formazione

1. La Regione istituisce il consiglio regionale dell’istruzione e della formazione. Funzioni e composizioni sono determinati con legge regionale.


Titolo V
Gli organi della Regione

Capo I
Il Consiglio regionale


Articolo 25
Principi fondamentali

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione e nel rispetto del principio democratico e della separazione dei poteri.
2. Il Consiglio regionale esprime la centralità politico-istituzionale della Regione.


Articolo 26
Organi della Regione

1. Sono organi della Regione:
a) il Consiglio regionale;
b) la Giunta regionale;
c) il Presidente della Giunta regionale.


Articolo 27
Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione.
2. A norma dello Statuto e del regolamento consiliare, il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto l’indirizzo politico-amministrativo della Regione.
4. Il Consiglio, inoltre:
a) approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla Giunta regionale;
b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
c) approva, nei modi previsti dalla legge regionale di contabilità, la legge finanziaria;
d) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;
e) autorizza l’esercizio provvisorio;
f) delibera con legge, in armonia con la Costituzione e secondo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
g) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;
h) approva le leggi ed i regolamenti di attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria;
i) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;
j) esercita il controllo nelle forme stabilite dal regolamento consiliare sull’attività della Giunta e valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;
k) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall’articolo 55;
l) delibera l’istituzione di enti, aziende regionali, agenzie regionali e società, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;
m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società;
n) approva con legge, secondo i modi e le procedure di cui al presente Statuto, il conto consuntivo. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle aziende regionali, delle agenzie regionali, comunque dipendenti dalla Regione;
o) autorizza le intese della Regione con altre regioni, nonché gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati;
p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
q) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
s) può presentare proposte di legge anche costituzionali alle Camere;
t) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall’articolo 55;
u) garantisce tutti i servizi sull’intero territorio regionale;
v) ratifica con legge regionale le intese con altre regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all’articolo 117 della Costituzione.


Articolo 28
Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è costituito da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.


Articolo 29
I consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
3. La disciplina dell’insindacabilità dei consiglieri regionali è rimessa alla legge regionale.
4. I consiglieri regionali sono titolari del potere di iniziativa legislativa.
5. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.
6. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.


Articolo 30
Norme sulla chiarezza dei testi normativi

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per la chiarezza e semplicità dei testi.
2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.


Articolo 31
Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L’interrogazione a risposta immediata.


1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l’obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall’ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all’espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.
2. E’ previsto l’istituto dell’interrogazione a risposta immediata.
3. Il regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedimentali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all’opposizione.


Articolo 32
Il dibattito annuale sullo stato della Regione

1. La legge regionale determina le modalità di svolgimento della discussione annuale sullo stato della Regione avente ad oggetto la politica generale della Giunta, anche al fine di contribuire alla costruzione di una opinione pubblica regionale.


Articolo 33
Indennità, rimborsi e forme di previdenza

1. La legge regionale determina la misura dell’indennità ed i rimborsi spettanti ai consiglieri regionali e le relative forme di previdenza.
2. Lo stato giuridico dei consiglieri regionali, fermo restando quanto disposto dal comma 1, è equiparato a quello dei parlamentari nazionali.


Articolo 34
Prerogative dell’opposizione

1. Ogni consigliere regionale dichiara la propria appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.
2. Ogni gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, l’istituzione di commissioni di inchiesta.
3. All’opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l’esercizio del sindacato ispettivo.
4. Il regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all’ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell’opposizione.
5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all’opposizione.
6. Nell’ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell’opposizione.
7. Il regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.


Articolo 35
Prima seduta del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione. Assume la presidenza il consigliere più anziano d’età. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.


Articolo 36
Elezione del Presidente e dell’ufficio di presidenza

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori i quali costituiscono l’ufficio di presidenza, assicurando nella sua composizione la rappresentanza dell’opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. E’ proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.
3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, congiuntamente o separatamente, a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.
5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.


Articolo 37
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento consiliare e lo presiede. Assicura la regolarità delle sedute ed il buon andamento dei lavori.
2. Nel rispetto dei diritti dell’opposizione, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l’ufficio di presidenza, il Presidente formula l’ordine del giorno e, d’intesa con i capigruppo, provvede alla costituzione e all’insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l’attività.
3. Il Presidente convoca e presiede l’ufficio di presidenza.



Articolo 38
Ufficio di presidenza

1. L’ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
2. L’ufficio di presidenza definisce il calendario dei lavori del Consiglio secondo le indicazioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, sentiti i presidenti delle commissioni consiliari, secondo le norme del regolamento consiliare.
3. L’ufficio di presidenza, integrato da un esponente per ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati nell’ufficio, svolge le funzioni di giunta per il regolamento e di giunta delle elezioni. Il funzionamento e gli aspetti procedurali sono disciplinati con regolamento consiliare.
4. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.


Articolo 39
Regolamenti del Consiglio

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica i propri regolamenti, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4. I regolamenti sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, denominato regolamento consiliare, disciplina, nel rispetto dei diritti delle opposizioni, le modalità di organizzazione dei lavori del Consiglio e dei suoi organi interni e della gestione delle proprie risorse.


Articolo 40
Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito dall’ articolo 38, comma 2.
2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento consiliare.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti tranne i casi in cui lo Statuto o il regolamento consiliare prevedono una maggioranza qualificata.

Articolo 41
Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno tre consiglieri, purché aventi la stessa denominazione di liste che hanno preso parte alle elezioni regionali o che sono rappresentate in parlamento.
2. I consiglieri regionali che non fanno parte dei gruppi costituiti ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto per l’organizzazione ed il funzionamento del quale il regolamento consiliare assicura la garanzia delle singole componenti che devono essere emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.
3. L’ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento consiliare, all’assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 42
Commissioni permanenti

1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti. Il regolamento consiliare ne stabilisce il numero, la competenza per materia ed il funzionamento.


Articolo 43
Funzione redigente delle commissioni permanenti

1. Il regolamento consiliare disciplina le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Articolo 44
Funzione deliberante delle commissioni permanenti

1. Il regolamento consiliare stabilisce in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti alle commissioni permanenti.
2. Fino al momento dell’approvazione definitiva, il provvedimento è rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto se ne fanno richiesta un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione.
3. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.


Articolo 45
Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti

1. Le commissioni, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull’attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.


Articolo 46
Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei consiglieri, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull’attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete a un consigliere regionale appartenente all’opposizione.
3. Il regolamento consiliare disciplina la durata massima, i criteri di azione, le modalità di esplicazione dell’incarico e di funzionamento della commissione di inchiesta.


Articolo 47
Commissioni speciali

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni con incarichi speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica fra i gruppi consiliari.
2. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento consiliare.


Articolo 48
Accesso alle informazioni

1. 1. Tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire alle commissioni di cui al presente capo le informazioni e i dati necessari, senza vincolo di segreto d’ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare.


Capo II
Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Articolo 49
Il Presidente della Giunta regionale


1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale di cui è componente.
2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta espone al Consiglio le linee di indirizzo poste a base del suo programma.
3. Il Presidente della Giunta nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 51.
4. Il Presidente della Giunta dal momento della nomina e fino alla nomina dei componenti la Giunta stessa svolge l’ordinaria amministrazione regionale.
5. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio limitatamente alla composizione della Giunta. Il Consiglio, nella prima seduta utile da convocarsi entro venti giorni, discute della comunicazione del Presidente.
6. L’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta, ai sensi dell’articolo 55, comporta la cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
7. La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio secondo le modalità stabilite nel regolamento consiliare.
8. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente, il vice-Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino alla prima data elettorale utile.
9. In caso di votazione di sfiducia consiliare o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione.


Articolo 50
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta, ne mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta;
e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa e acquisito il parere del Consiglio regionale ove richiesto, e provvede alle nomine, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;
h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 32;
i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio;
j) sovrintende ai settori ed ai servizi dell’amministrazione anche a mezzo dei componenti la Giunta;
k) emana, dopo l’approvazione della Giunta, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, se non diversamente disposto;
l) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali;
m) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Informa il Consiglio regionale sui lavori della conferenza stessa.

Articolo 51
Nomine

1. Su tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta il Consiglio regionale esprime il suo gradimento che deve essere reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo.
2. Se il Consiglio si è espresso in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque procedere alle nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.


Articolo 52
Questione di fiducia

1. Il Presidente della Giunta, trascorsi sessanta giorni dall’apertura della discussione in aula di una proposta di deliberazione, può chiedere il voto per l’approvazione.
2. La richiesta del Presidente della Giunta non è ammissibile:
a) sulle proposte di modificazione dello Statuto e del regolamento consiliare;
b) sulle proposte di apertura di inchieste consiliari;
c) sulle proposte per le quali il regolamento consiliare prescrive il voto segreto;
d) sulle proposte che riguardano il funzionamento interno del Consiglio;
e) sulle proposte che riguardano le persone.
3. Sulla richiesta del Presidente della Giunta si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore.
4. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comporta il ritiro del provvedimento.
5. Il Presidente della Giunta, entro venti giorni dal voto di cui al comma 4, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia.
6. Il Consiglio deve porre immediatamente all’ordine del giorno il provvedimento e deve approvarlo entro sessanta giorni dall’apertura della discussione. La mancata approvazione entro tale termine o la reiezione del provvedimento da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio equivale a sfiducia del Presidente e comporta le dimissioni dello stesso, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.


Articolo 53
Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive del Presidente e dell’indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale, contribuisce all’attuazione delle scelte politico-amministrative della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal vice-Presidente e da un numero di assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
5. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
9. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.


Articolo 54
Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:
a) provvede all’attuazione del programma di governo, esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
b) provvede all’attività regolamentare nei termini dello Statuto;
c) predispone il documento di programmazione economico-finanziario, il progetto di bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e le loro variazioni, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
d) presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il conto consuntivo;
e) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
f) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
g) delibera sulle direttive e sui criteri per la formazione e l’adozione dei procedimenti amministrativi allo scopo di assicurare l’imparzialità, la trasparenza, la speditezza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
h) delibera sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
i) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione di enti, società o aziende dipendenti o partecipate dalla Regione e delle società interregionali;
l) provvede alla impugnazione di leggi ed alla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi la Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;
m) delibera in merito agli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie.
2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni che la Costituzione e le leggi attribuiscono alla Regione, salvo diversa previsione dello Statuto.


Articolo 55
Sfiducia, non gradimento, censura

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall’articolo 52.
2. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, della Costituzione può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio regionale può esprimere il proprio non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti di un assessore.


Titolo VI
Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti

Articolo 56
Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa della leggi regionali appartiene alla Giunta e a ogni consigliere regionale. Viene esercitata anche dai soggetti di cui all’articolo 12.
2. L’iniziativa è esercitata mediante presentazione all’ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di leggi redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le modalità per l’esercizio del diritto di iniziativa dei consigli provinciali e comunali e degli elettori sono stabilite dalla legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.
5. È riservato alla Giunta il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.
6. L’iniziativa popolare è esclusa per quanto attiene la modifica o la revisione dello Statuto regionale e la materia tributaria, finanziaria e di bilancio.

Articolo 57
Procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge, previo esame nella commissione competente per materia, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43 e 44.
2. Il regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali il Consiglio dichiara l’urgenza.
3. Nel caso di esercizio di iniziativa legislativa da parte dei consigli provinciali e comunali, degli elettori, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell’economia e del lavoro, il progetto di legge è portato all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.


Articolo 58
Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.
2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.


Articolo 59
Potestà regolamentare

1. Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, sono emanati:
a) regolamenti di attuazione delle leggi regionali;
b) regolamenti di esecuzione ed attuazione in materia di legislazione esclusiva dello Stato;
c) regolamenti di attuazione degli atti comunitari e degli accordi internazionali;
d) regolamenti di disciplina dell’organizzazione dell’amministrazione regionale, secondo le disposizioni generali di principio dettate dallo Statuto regionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio.
3. Se, decorso il termine di cui al comma 2, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.
4. I regolamenti regionali, emanati dal Presidente della Giunta regionale, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.


Titolo VII
Finanze, bilancio e programmazione


Capo I
Autonomia e risorse finanziarie


Articolo 60
Autonomia finanziaria

1. La Regione, nell’ambito della sua autonomia finanziaria, con legge stabilisce ed applica tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate solo per finanziare spese di investimento o per migliorare o istituire servizi pubblici, espressamente indicati nella legge che dispone l’aumento.
3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato e gestito nel rispetto dei principi costituzionali e dell’ordinamento statale ed in base alla legge regionale.


Articolo 61
Mutui e obbligazioni

1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per finanziare spese di investimento.
2. I limiti quantitativi dell’indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.


Capo II
La programmazione

Articolo 62
Atti della programmazione

1. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali e le autonomie funzionali, lo Stato e l’Unione Europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
2. La Regione disciplina con legge gli atti della programmazione regionale, stabilendone contenuti e procedimenti di formazione, approvazione ed attuazione.


Articolo 63
La contabilità regionale

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.
2. Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato in armonia con la Costituzione
e con le norme della legge dello Stato.


Articolo 64
Il documento di programmazione economico- finanziario

1. Il documento di programmazione economico-finanziario è un atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
2. Il documento di programmazione economico-finanziario definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali, stabilendo gli obiettivi per gli interventi, i programmi, i progetti e le azioni.
3. Il Consiglio regionale approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla Giunta regionale.


Articolo 65
La legge finanziaria

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari e tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economico-finanziario.

Articolo 66
Il bilancio

1. L’esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.
4. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati di ogni piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed ai principi del documento di programmazione economico-finanziario.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.


Articolo 67
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle agenzie e delle aziende comunque dipendenti dalla Regione.
2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l’indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.
3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell’albo dei revisori, eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l’intera legislatura e non sono rieleggibili.


Titolo VIII
Ordinamento amministrativo

Capo I
Principi dell’attività amministrativa

Articolo 68
Le funzioni amministrative regionali

1. Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative e si dota dei relativi apparati, nei casi in cui ne ritiene necessario l’esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. L’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità, nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e consensualità. Attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. L’attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell’attività amministrativa regionale consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l’esito delle valutazioni.


Articolo 69
Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, responsabilizzazione e semplificazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi e l’impiego di strumenti informatici nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni regionali.
2. Gli atti dell’amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione.
3. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti e agli atti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
4. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.
5. La legge regionale, nel rispetto del diritto all’azione giudiziaria costituzionalmente garantito, individua forme consensuali di risoluzione delle controversie con l’amministrazione regionale.


Articolo 70
La separazione tra politica e amministrazione

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di sua competenza, anche definendo gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.


Capo II
Principi di organizzazione

Articolo 71
Le fonti di disciplina sull’organizzazione regionale

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati:
a) da regolamenti adottati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
b) da provvedimenti ed atti di organizzazione e gestione dei dirigenti regionali.


Articolo 72
La dirigenza regionale

1. Nel rispetto della legge, l’attività dei dirigenti è ispirata al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.
3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.



Articolo 73
Il personale dipendente

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dalle disposizioni del titolo V, titolo II, capo I, del codice civile nonché dalla normativa vigente.
3. I rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.


Titolo IX
Norme transitorie e finali

Articolo 74
Norme transitorie e finali

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Il Consiglio regionale adegua la legislazione vigente alle norme dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento consiliare.
4. Lo Statuto si armonizza con le norme costituzionali. Come tale, l’articolo 9, lettera h, dispiega i suoi effetti nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.
5. Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione del presente Statuto restano in carica fino all’insediamento della successiva legislatura regionale. Restano parimenti in carica le commissioni consiliari costituite alla data di promulgazione dello Statuto. Le commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme previste dal regolamento consiliare.
6. Le modalità di svolgimento del referendum confermativo di cui all’articolo 123, terzo comma, della Costituzione sono disciplinate con legge dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
7. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto vigente.



Articolo 75
Norma provvisoria

1. Nelle more dell’applicazione del regolamento di funzionamento del Consiglio si applica il regolamento del Senato ove applicabile.
Il Presidente

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