Abstract


Nel disegno di attuazione previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) - approvata con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento della Repubblica alle nuove norme della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - si è fatto ricorso, tra l’altro, allo strumento della delegazione legislativa per la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente e per l’individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di comuni. Nel Rapporto si dà conto dell’attuazione di queste deleghe nel corso del 2004.

Con la sentenza n. 280 del 28 luglio la Corte costituzionale ha ritenuto conforme a costituzione la delega per la mera ricognizione dei principi già esistenti, purché il Governo la eserciti nella sua lettura minimale e non faccia opera di interpretazione delle materie. Conseguentemente, è stata dichiarata l’illegittimità  costituzionale delle disposizioni che avrebbero consentito al legislatore delegato di adottare norme sostanzialmente innovative del sistema legislativo previgente, compiendo una ridefinizione delle materie medesime.

Lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni è il primo che è giunto all’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri (il 7 maggio). Da questo si ricava un’individuazione dell’oggetto della materia che presuppone dalla legislazione vigente, pur senza enunciarla, una definizione ampia della nozione di professioni che comprende senz’altro – accanto all’ambito del tutto nuovo per le Regioni, delle tradizionali professioni intellettuali – tutta una serie di attività già oggetto della disciplina concorrente tra Stato e Regioni (ad es. le professioni turistiche e le professioni artigiane). I principi fondamentali individuati concernono la libertà professionale, la tutela della concorrenza e del mercato, la formazione professionale, l’accesso alle professioni e la regolazione delle attività professionali.

Su questo testo la Conferenza Stato-Regioni ha formulato delle proposte di emendamento nel parere preliminare espresso il 15 luglio.

Per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, definite dalla legge La Loggia come le funzioni “essenziali per il funzionamento” degli enti locali “nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento”, il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione della delega (cd. Comitato Vari) ha presentato la relazione dei propri lavori in data 6 febbraio.

Il 16 giugno il Parlamento ha approvato la legge recante i principi fondamentali in materia di legislazione elettorale regionale, in attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione. La legge di quadro detta disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché in materia di sistema di elezione e di durata degli organi elettivi regionali.

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