Abstract

 
In questo capitolo si fa il punto sullo stato di avanzamento dell’iter di formazione degli statuti alla fine del 2004.
 
Nel corso di quest’anno la Corte costituzionale ha reso quattro giudizi su altrettante deliberazioni statutarie regionali, instaurati ai sensi dell’art. 123, co. 2, Cost.. Si richiamano nel Rapporto le principali questioni affrontate nelle sentenze 372, 378 e 379 mentre per quelle concernenti la sent. n. 2 si rinvia a quello dell’anno precedente.
 
Per quanto riguarda il seguito alle richiamate decisioni della Corte, si registrano i casi della Calabria e dell’Umbria per i quali le sentenze sono state di parziale accoglimento dei rilievi governativi. La prima regione ha riavviato il procedimento di approvazione di una nuova deliberazione legislativa, approvata in doppia deliberazione conforme e successivamente promulgata, pubblicata ed entrata in vigore. Il consiglio regionale della seconda, invece, con una deliberazione non legislativa, ritenuto che lo statuto, nel testo privato delle disposizioni dichiarare illegittime dalla Corte costituzionale, fosse comunque “completo e non [potesse] prevedere sul punto niente di diverso”, ha conseguentemente invitato la giunta “a promulgare lo statuto nei tempi più rapidi possibili”, una volta esauritosi il sub-procedimento referendario.
 
Nel medesimo periodo di tempo il Governo ha inoltre impugnato le delibere legislative statutarie delle regioni Abruzzo e Liguria. I rispettivi Consigli regionali hanno successivamente approvato una nuova deliberazione legislativa in adeguamento ai rilievi formulati.
 
Per quanto riguarda invece la legislazione elettorale regionale, prima che la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, definisse le norme di principio in materia, solo poche regioni sono intervenute a dettare norme modificative o integrative della legislazione statale preesistente, ritenute ammissibili dalla Corte costituzionale nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla vigente legislazione statale, pur negli “esigui spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale (…) prima dell’approvazione del nuovo statuto” (sent. n. 196/2003).
 
Le regioni Toscana, Abruzzo e Marche sono state le prime a dotarsi di una propria legislazione elettorale, in vista delle imminenti elezioni regionali del 2005. Queste leggi non apportano comunque, ad eccezione della Toscana che si è dotata di una legislazione organica, notevoli modifiche o integrazioni alla preesistente, uniforme e dettagliata, disciplina legislativa statale del sistema elettorale regionale.
Nel corso dell’anno sono cinque le regioni ordinarie che si sono dotate della legge di disciplina del referendum sulle leggi regionali statutarie ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (Abruzzo, Umbria, Lazio, Piemonte Liguria) mentre due hanno parzialmente modificato la legge già precedentemente in vigore (Toscana, Abruzzo). In precedenza avevano già provveduto a disciplinare la materia altre cinque regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Marche Toscana, Veneto).
 
Infine, come già avvenuto in precedenza in Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio, la regione Lombardia è intervenuta – in diretta attuazione dell’art. 122, co. 4, Cost. – a definire le procedure per il giudizio di valutazione d’insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia della loro autonomia e indipendenza (l.r. 28 ottobre 2004, n. 26).
 

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