Capitolo VIII - L'attività normativa nella settima legislatura regionale (Aida Giulia Arabia e Carlo Desideri)
Abstract
Il capitolo è diviso in due Sezioni: la prima dedicata alle leggi e la seconda ai regolamenti. In entrambi i casi vengono considerate le regioni a statuto ordinario.
L’insieme dei dati raccolti e delle considerazioni svolte sulle leggi nella prima Sezione consente di mettere in luce alcuni elementi di tendenza significativi, anche se da ritenere indicativi.
Innanzitutto la produzione legislativa regionale si presenta decrescente nel tempo, il che si spiega soprattutto con il riordino della legislazione, anche se non si tratta di processi omogenei per tutte le regioni e non mancano elementi che riportano alla frammentarietà della legislazione stessa. In ogni caso le riforme costituzionali e amministrative non hanno causato una inflazione delle leggi regionali. In secondo luogo, l’analisi dei contenuti della legislazione conferma che la regione si configura come un ente di servizi per la comunità regionale, anche se è evidente l’impegno rilevante delle regioni nel campo delle attività produttive e dello sviluppo economico
In terzo luogo, i dati raccolti segnalano il primato, per numero di leggi prodotte, delle regioni del Sud nel macrosettore dei “servizi alla persona e alla comunità” e delle regioni del Nord nel macrosettore dello “sviluppo economico e attività produttive”. Si tratta di elementi indicativi di tendenze politiche, che evidenziano il manifestarsi di una certa asimmetria, che invece non si è realizzata, come è noto, nelle formule istituzionali. Da ultimo, emerge che - malgrado perdurino incertezze sui riparti di competenza, come segnala anche la crescita ulteriore del contenzioso tra Stato e regioni – la potestà legislativa residuale si è andata consolidando (con 1043 leggi su un totale di 2427 leggi regionali).
Nella seconda Sezione, dedicata all’esercizio della potestà regolamentare, si sottolinea come si sia determinata in proposito una situazione fondata su un equivoco. Le regioni, infatti, fino alla sentenza n. 313 del 2003 della Corte costituzionale hanno interpretato il nuovo art. 121 Cost. a favore della immediata attribuzione ai governi regionali della potestà regolamentare, con un conseguente incremento della fonte. Il ritorno al consiglio, invece, sembra aver ripristinato quella situazione di ”indifferenza” sulla scelta dello strumento legislativo o regolamentare che ha caratterizzato gli ordinamenti regionali fino alla riforma costituzionale del 1999, ad eccezione -come risulta dall’indagine svolta - delle regioni Toscana, Marche e Lombardia. Dall’analisi dei dati raccolti emerge innanzitutto che i regolamenti regionali seguono l’andamento delle leggi: le fonti secondarie non sembrano essere alternative a quelle primarie e la riscoperta dei regolamenti non appare il fattore determinante della graduale diminuzione della fonte legislativa. In secondo luogo, l’utilizzo del regolamento non è uniforme sul territorio nazionale: vi sono regioni che fanno ricorso alla fonte in modo marcato, altre in modo episodico e marginale; con una media di 33 regolamenti a regione, si passa dai 66 regolamenti della Puglia – cui seguono i 64 del Piemonte, i 61 della Lombardia e i 58 della Toscana - agli 11 del Veneto. In terzo luogo, i dati mettono in luce che, al di là dell’aumento del dato quantitativo, i regolamenti intervengono quasi sempre a completare, specificare, integrare discipline contenute in settori molto ristretti di materie; mentre sono pochi invece gli esempi di regolamenti “sostitutivi” della legislazione. Quanto alle prospettive future, si sottolinea che l’attribuzione alla giunta, sia pure con un riproporzionamento del potere dell’esecutivo, appare la soluzione più aderente alle modifiche istituzionali già avvenute e che il ricorso alla fonte regolamentare appare opportuno per arginare sia il fenomeno dell’utilizzo della legge in luogo del regolamento, che soprattutto fino alla riforma dell’art. 121 della Costituzione era molto diffuso in alcune regioni, sia il fenomeno della proliferazione di atti formalmente amministrativi ma a contenuto generale.
Sezione I - La produzione legislativa (Carlo Desideri)
Sezione I - La produzione legislativa (Carlo Desideri)
Sezione II - La produzione regolamentare (Aida Giulia Arabia)