Abstract
 
Il lavoro dà conto, anzitutto, del rilievo che la Conferenza Stato-Regioni ha assunto nel corso del 2004 nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, sulla scia di quanto già la Corte aveva enucleato nella sent. n. 303 del 2003. In particolare, la Corte ha utilizzato, nel decidere su alcuni conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto l’adozione di atti amministrativi, il mancato coinvolgimento della Conferenza come motivo di illegittimità. Nonostante tale premessa e contrariamente alle aspettative, viene tuttavia rilevato che nel 2004 il legislatore ha riservato nei suoi atti uno spazio non particolarmente significativo al coinvolgimento della Conferenza stessa.
Per quanto concerne, nello specifico, l’attività della Conferenza, essa non ha subito variazioni di particolare rilievo. Tuttavia, nel corso del 2004, pur diminuendo il numero delle sedute, gli atti adottati sono aumentati. Da tale dato si deduce un minore approfondimento in ordine alle questioni volta a volta decise. Neanche con riguardo alla natura dell’attività svolta durante il 2004 si registrano significative variazioni rispetto all’anno precedente, essendo ancora la maggior parte degli atti adottati di natura consultiva.

Pure permangono, per l’anno preso in considerazione, le perplessità relative alla composizione dell’organo: in particolare, si sottolinea le incongruenze che derivano dalla composizione variabile di esso. In connessione con questo profilo, vengono evidenziate inoltre le difficoltà cui danno luogo le lacune normative in materia di quorum per l’adozione delle decisioni: esse corrono il rischio di oscurare la diversità delle posizioni regionali, in favore di un discutibile “regionalismo dell’uniformità”. Infine, con riguardo al funzionamento, viene criticata la prassi che tende a non attribuire valore vincolante all’ordine del giorno, come pure quella che, in materie di designazioni, consente al Presidente di acquisire, a nome dell’organo, la designazione effettuata da un Presidente regionale; tutto ciò in assenza di una apprezzabile e trasparente definizione del relativo procedimento.

Menu

Contenuti