Legge organica n. 4 del 25 febbraio 1983


PREAMBOLO
....

TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali


Articolo 1 - Costituzione della Comunità Autonoma

Articolo 2 - Ambito territoriale

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Emblema e bandiera

Articolo 5 - Ambito personale

1. Ai fini del presente Statuto spetta la condizione politica di Castigliano-leonesi a tutti quei cittadini spagnoli che, in accordo con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei comuni compresi nel territorio della Comunità.
2. Godranno dei diritti politici stabiliti in questo Statuto come Castigliano-leonesi i cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Castilla e Leon e dimostrino tale condizione nel corrispondente Consolato spagnolo. Godranno ugualmente di questi diritti i loro discendenti iscritti come spagnoli, se ne faranno richiesta nella forma prevista dalla Legge dello Stato.

Articolo 6 - Comunità Castigliano-leonesi situate in altri territori

I Castigliano-leonesi residenti in altre comunità (nacionalidades) o regioni spagnole, così come le loro associazioni e centri sociali, avranno il riconoscimento della loro origine castigliano-leonese e il diritto a condividere la vita sociale e culturale della Castilla y Leon. Una legge del Consiglio (Las Cortes) della Castilla y Leon regolerà, senza pregiudizio delle competenze dello Stato, la portata e il contenuto di detto riconoscimento, che in nessun caso implicherà la concessione di diritti politici.
Quanto disposto dal comma precedente sarà applicabile anche ai Castigliano-leonesi residenti al di fuori del territorio spagnolo. La Giunta della Castilla y Leon potrà sollecitare lo Stato affinché, per facilitare quanto anteriormente disposto, si adottino le misure opportune nei trattati e convenzioni internazionali che si stipulino.

Articolo 7 - Diritti e libertà dei Castigliano-leonesi

1. I diritti e le libertà fondamentali dei Castigliano-leonesi sono quelli stabiliti nella Costituzione.
2. Spetta ai poteri pubblici della Castilla y Leon promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra siano reali ed effettivi, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono o ne ostacolano il pieno godimento per favorire la partecipazione di tutti i Castigliani e Leonesi alla vita politica, economica, culturale e sociale.
3. I poteri pubblici della Comunità Autonoma assumono come uno dei principi posti a fondamento della loro azione politica, sociale ed economica il diritto dei Castigliano-leonesi a vivere e lavorare nella propria terra. A tal fine si stabiliranno le condizioni indispensabili per rendere possibile il ritorno degli emigranti affinché possano contribuire col proprio lavoro al benessere collettivo dei Castigliano-leonesi.

TITOLO I
Organizzazione della comunità


Articolo 8 - Organi di governo

1. Gli organi di governo della Comunità della Castilla y Leon sono: 1) Il Consiglio (Las Cortes) della Castilla y Leon; 2) Il Presidente della Giunta della Castilla y Leon; 3) la Giunta della Castilla y Leon.

CAPITOLO PRIMO

Il Consiglio (Las Cortes) della Castilla y Leon


Articolo 9 – Caratteri

1. Il Consiglio della Castilla y Leon rappresenta il popolo castellano-leonese e esercita in suo nome, conformemente alla Costituzione e al presente Statuto, i poteri e le attribuzioni ad esso spettanti.
2. Il Consiglio della Castilla y Leon è inviolabile.

Articolo 10 – Composizione

1. Ai membri del Consiglio della Castilla y Leon spetta il titolo tradizionale di Procuradores [di seguito “consiglieri”, n.d.t.] e saranno eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, mediante un sistema di rappresentanza proporzionale che assicuri la rappresentanza delle diverse aree del territorio.

Articolo 11 - Elezione (e immunità)

L’elezione dei membri del Consiglio della Castilla y Leon si svolgerà secondo le norme seguenti:
1^. L’indizione delle elezioni
2^. I consiglieri rappresentano la totalità del popolo castigliano-leonese e non sono vincolati da alcun mandato imperativo. La durata del mandato sarà di quattro anni.
3^. I consiglieri godranno di inviolabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Durante il loro mandato non potranno essere sottoposti a detenzione o ad arresto per presunti atti delittuosi commessi nel territorio della Comunità, salvo il caso di flagranza di delitto, spettando in ogni caso la decisione in ordine all’accusa, detenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunale Superiore di Giustizia della Castilla y Leon. Al di fuori del territorio della Comunità la responsabilità penale potrà essere fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4^. La legge elettorale stabilirà le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri, in conformità con quanto disposto nell’articolo 67, comma 1, della Costituzione. In ogni caso, la carica di consigliere sarà compatibile con quella di consigliere (Diputado) provinciale e comunale (Concejal).
5^. I consiglieri non riceveranno una retribuzione fissa per il proprio incarico, ma esclusivamente le diarie che si stabiliranno per l’esercizio del medesimo.

Articolo 12 – Organi

1. Il Consiglio della Castilla y Leon eleggerà tra i suoi membri un presidente, un Ufficio di Presidenza (Mesa) e una Deputazione permanente (Diputaciòn permanente).
2. Il Consiglio opererà in assemblea e in commissioni.
3. I consiglieri si costituiscono in gruppi parlamentari di rappresentanza politica. La partecipazione di ciascuno di tali gruppi alle commissioni e alla Deputazione permanente sarà proporzionale al numero dei suoi membri..
4. Il Consiglio della Castilla y Leon approverà un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella votazione finale sull’intero testo.
5. Il Consiglio della Castilla y Leon si riunirà in sessioni ordinarie e straordinarie. I periodi di sessione ordinaria comprenderanno centoventi giorni all’anno e avranno luogo tra settembre e dicembre, il primo, e tra febbraio e giugno, il secondo. Le sessioni straordinarie dovranno essere convocate dal presidente dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno, su richiesta della Giunta, della Deputazione permanente o di un quinto dei consiglieri, e si chiudono una volta esaurito l’ordine del giorno.

Articolo 13 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio della Castilla y Leon:
1. Esercitare la potestà legislativa della Comunità nei limiti stabiliti dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi dello Stato che le attribuiscono tale potestà.
2. Controllare l’attività politica e di governo della Giunta e del suo Presidente.
3. Approvare il bilancio preventivo della Comunità e del Consiglio, e il loro rendiconto annuale.
4. Eleggere tra i suoi membri il Presidente della Giunta della Castilla y Leon.
5. Designare i Senatori (Senadores) che devono rappresentare la Comunità, secondo quanto previsto dall’articolo 60, quinto comma, della Costituzione. I Senatori saranno designati in proporzione alla consistenza dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio della Castilla y Leon.
6. Richiedere al Governo l’adozione di un progetto di legge, o inviare alla Presidenza del Congreso de los Diputados una proposta di legge nei limiti stabiliti dall’articolo 87, secondo comma, della Costituzione.
7. Presentare ricorsi di incostituzionalità, secondo quanto prevede l’articolo 162, comma 1, lett. a), della Costituzione e la legge organica del Tribunale Costituzionale.
8. Esercitare l’iniziativa di riforma della Costituzione, secondo i limiti da essa previsti.
9. Fornire al Governo le informazioni e previsioni di natura politica, sociale ed economica di cui all’articolo 131, secondo comma, della Costituzione.
10. Stabilire e riscuotere i tributi conformemente alla Costituzione, al presente statuto e alle leggi dello Stato in materia.
11. Approvare trasferimenti di competenze dalla Comunità agli enti provinciali e municipali della stessa, fatto salvo quanto stabilisce i presente statuto o disponga una previa legge della stessa Comunità.
12. Ratificare le convenzioni che la Giunta concluda con altre Comunità Autonome per la gestione e l’esercizio di servizi propri della stessa. Tali convenzioni saranno comunicate immediatamente alle Cortes Generales.
13. Ratificare gli accordi di cooperazione che su materie diverse da quelle menzionate nel comma precedente la Giunta concluda con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione delle Cortes Generales.
14. Esercitare ogni altro potere, competenza e attribuzione le assegnino la Costituzione, il presente statuto e le leggi.

Articolo 14 - Potestà legislativa

1. L’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del Consiglio della Castilla y Leon spetta alla Giunta e ai consiglieri nei limiti stabiliti dal regolamento del Consiglio.
2. Il Consiglio potrà delegare alla Giunta la potestà di dettare norme con rango di legge ad esso spettanti. La delega dovrà essere conferita per materia e con la fissazione di un termine per il suo esercizio e si effettuerà mediante ley de base, quando abbia ad oggetto la formazione di nuove leggi, o mediante ley ordinaria, quando si tratti di fondere diversi testi di legge in uno solo.
Non potranno formare oggetto di delegazione, oltre a quanto dispongano altre leggi, le attribuzioni legislative contemplate nei commi 3 e 10 dell’articolo precedente, le ratifiche previste nei commi 12 e 13 del medesimo articolo; il regime elettorale della Comunità, le leggi che fissano la sede o le sedi delle istituzioni di autogoverno cui fa riferimento l’articolo 3 di questo statuto.
3. Le leggi della Castilla y Leon saranno promulgate in nome del Re dal Presidente della Giunta, il quale ordinerà la pubblicazione nel Boletín Oficial de Castilla y León e nel Boletín Oficial del Estado. Ai fini della loro entrata in vigore avrà valore la data di pubblicazione nel primo di essi.

CAPITOLO II

Il Presidente della Giunta della Castilla y Leon


Articolo 15 - Elezione e caratteri

1. Il Presidente della Giunta Castilla y Leon è eletto dal Consiglio della Castilla y Leon tra i suoi membri, e nominato dal Re.
2. All’inizio di ciascuna legislatura, o nel caso di dimissioni o sfiducia del precedente, il Consiglio della Castilla y Leon procederà all’elezione del Presidente a maggioranza assoluta nella prima votazione, o a maggioranza semplice nelle successive, conformemente al procedimento che stabilirà il suo regolamento.
Se trascorso il termine di due mesi a partire dalla prima votazione d’investitura nessun candidato avrà ottenuto la fiducia del Consiglio della Castilla y Leon, questo sarà automaticamente sciolto, procedendosi all’indizione di nuove elezione. In tal caso, il mandato dei consiglieri così eletti si concluderà al termine della parte restante del periodo di quattro anni a cui si riferisce l’articolo 11.2 di questo statuto. Non si procederà allo scioglimento previsto quando il termine dei due mesi ricada nell’ultimo anno della legislatura.
3. Il Presidente cesserà, oltre che per le cause a cui si riferisce il comma precedente, se il Consiglio della Castilla y Leon approverà una mozione di censura secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3.
4. Il Presidente della Giunta esercita la suprema rappresentanza della Comunità e quella ordinaria dello Stato nella stessa e presiede, inoltre, la Giunta della Castilla y Leon, dirigendo la sua attività e coordinando le funzioni dei suoi membri.

CAPITOLO III
La Giunta della Castilla y Leon


Articolo 16 - Caratteri e composizione

1. La Giunta della Castilla y Leon è l’organo di governo e amministrazione della Comunità nella Castilla y Leon ed esercita le funzioni esecutive e amministrative, in conformità con il presente statuto.
2. Una legge approvata dal Consiglio della Castilla y Leon stabilirà la composizione della Giunta, che non supererà, in ogni caso, il numero di dieci membri, oltre al Presidente, così come lo status e le incompatibilità dei suoi membri, che ricevono la denominazione di Consejeros [di seguito “assessori”, n.d.t.].
3. Il Presidente della Giunta nomina e revoca liberamente i membri della stessa, dandone comunicazione immediata al Consiglio della Castilla y Leon.

Articolo 17 – Attribuzioni

Spetta alla Giunta della Castilla y Leon:
1. Il governo e l’amministrazione della Comunità nell’ambito delle competenze ad essa attribuite.
2. Esercitare la potestà regolamentare entro i limiti previsti dal presente statuto nelle materie di competenza della Comunità.
3. Presentare ricorsi di incostituzionalità entro i limiti previsti dall’articolo 162, comma 1, lettera a), della Costituzione e sollevare conflitti di competenza con lo Stato o altra Comunità Autonoma, secondo quanto previsto nella legge organica sul Tribunal Constitucional, comparendo in tali giudizi previo accordo con il Consiglio della Castilla y Leon o di propria iniziativa.
4. Esercitare ogni altra competenza o attribuzione le vengano assegnate dal presente statuto o dalle leggi.

Articolo 18 - Responsabilità politica

1. I Presidente e la Giunta sono politicamente responsabili collegialmente di fronte al Consiglio della Castilla y Leon, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun assessore per la propria gestione.
2. Il controllo dell’attività politica e di governo della Giunta e del suo Presidente spetta al Consiglio nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Il Consiglio della Castilla y Leon può far valere la responsabilità politica della Giunta mediante l’adozione a maggioranza assoluta dei suoi membri della mozione di censura. Questa dovrà essere proposta, almeno, dal 15% dei consiglieri e dovrà prevedere un candidato a Presidente della Castilla y Leon. Il regolamento del Consiglio potrà stabilire ulteriori requisiti e regolerà il procedimento di espletamento e gli effetti di detta mozione.
I firmatari di una mozione di censura non potranno presentarne altre prima che trascorra un anno dalla presentazione della prima, nel corso della stessa legislatura.


CAPITOLO IV
Organizzazione territoriale


Articolo 19 – Caratteri

1. Il Municipio è l’entità territoriale di base della Comunità. Gode di personalità giuridica propria e di piena autonomia per la gestione dei suoi interessi. La sua rappresentanza, governo e amministrazione spettano ai rispettivi Ayuntamientos.
2. La Provincia, come ente locale, ha personalità giuridica propria e piena autonomia per la gestione dei suoi interessi specifici, che si esercitano attraverso la Deputazione, e fermo restando quanto previsto nella Costituzione è, inoltre, l’ambito territoriale per l’esercizio e la gestione delle competenze e funzioni della Comunità.
3. Leggi della Castilla y Leon, specifiche per ciascuna iniziativa, potranno riconoscere comarcas, derivanti dall’associazione di municipi limitrofi, prendendo in considerazione le informazioni previamente fornite dai municipi coinvolti e le loro caratteristiche geografiche, economiche, sociali e storiche, per la gestione in comune dei loro servizi o la collaborazione nell’esercizio delle loro competenze.

Articolo 20 - Rapporti con la Comunità

1. I rapporti tra la Comunità Autonoma e le entità territoriali che la formano saranno regolati da quanto stabilito dalla legislazione dello Stato e dal presente statuto.
2. Entro i limiti stabiliti da una legge del Consiglio della Castilla y Leon, la Comunità Autonoma articolerà la gestione ordinaria dei propri servizi periferici attraverso le Deputazioni provinciali . Detta legge stabilirà i meccanismi di direzione e controllo da parte della Comunità.
3. La Comunità Autonoma coordinerà le funzioni delle Deputazioni provinciali che siano di interesse generale comunitario. A tal fine, e nel quadro della legislazione dello Stato, una legge del Consiglio della Castilla y Leon approvata a maggioranza assoluta stabilirà i modelli generali di coordinamento e i rapporti tra funzioni che devono essere coordinate, fissandosi, in ogni caso, i compiti specifici che, secondo la natura della funzione, siano indispensabili per un più adeguato coordinamento.
4. La Comunità Autonoma potrà trasferire o delegare alle Deputazioni o alle restanti corporazioni locali, mediante legge approvata a maggioranza assoluta, facoltà corrispondenti a materie di sua competenza. Tale legge prevederà in ogni caso il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di direzione e controllo che la Comunità si riservi.

CAPITOLO V
Della organizzazione giudiziaria


Articolo 21 – Istituzione

1. Il Tribunal Superior de Justicia della Castilla y Leon costituisce l’organo superiore della amministrazione della giustizia della Comunità ed estende la propria competenza all’intero territorio della stessa, ferme restando le competenze che possano spettare, in ogni caso, alle Audiencias Territoriales, e la giurisdizione spettante al Tribunal Supremo.
2. Il Tribunal Superior adeguerà la sua organizzazione, competenze e funzionamento a ciò che disponga la legge organica sul potere giudiziario e le altre leggi di attuazione.

Articolo 22 - Ambito di competenza

1. La competenza degli organi giurisdizionali in Castilla e Leon si estende:
a) in sede civile, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione;
b) in sede penale e sociale, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione;
c) in sede contenziosa amministrativa, ai ricorsi presentati contro gli atti e i provvedimenti delle Amministrazioni pubbliche entro i limiti stabiliti dalla legge organica sul potere giudiziario;
d) ai conflitti di competenza tra organi giurisdizionali in Castilla y Leon.
2. Nelle restanti materie si potrà intervenire quando sia esame, di fronte al Tribunal Supremo, il ricorso per cassazione o, nei casi previsti dalla legge dello Stato, il ricorso per revisione. Il Tribunal Supremo deciderà inoltre sui conflitti di competenza tra i tribunali della Castilla y Leon e quelli del resto della Spagna.

Articolo 23 - Presidente e personale giudiziario

1. Il Presidente del Tribunal Superior de Justicia della Castilla y Leon sarà nominato dal Re, su proposta del Consejo General del Poder Judicial.
2. La nomina dei Magistrati, Giudici, Segretari e del restante personale del Tribunal Superior e degli altri organi di amministrazione della giustizia della Comunità si effettuerà nelle forme previste dalle leggi organiche sul potere giudiziario e sul Consejo Generale del Poder Judicial.

Articolo 24 - Altre competenze

1. In ordine alla amministrazione della giustizia, ad eccezione di quella militare, spetta ala Comunità Autonoma della Castilla y Leon:
1. esercitare tutte le facoltà che le leggi organiche sul potere giudiziario e sul Consejo General del Poder Judicial riconoscano o attribuiscano al governo dello Stato.
2. Fissare la delimitazione delle circoscrizioni territoriali degli organi giurisdizionali e la localizzazione della loro sede, in conformità alla legge organica del potere giudiziario.
La Comunità autonoma parteciperà alla fissazione delle circoscrizioni relative alle Notarías y Registros del Propriedad y Mercantiles presenti nel suo territorio.


TITOLO II
Competenze della comunità


Articolo 25 - Disposizioni generali

La Comunità della Castilla y Leon, nel quadro di quanto disposto dalla Costituzione e dalle corrispondenti leggi dello Stato, assume le competenze che si stabiliranno negli articoli seguenti.

Articolo 26 - Competenze esclusive

1. La Comunità della Castilla y Leon ha competenza esclusiva nelle seguenti materie, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 149 della Costituzione:
1. Organizzazione, regime e funzionamento delle sue istituzioni di autogoverno.
2. Ordinamento del territorio, centri urbani e alloggi.
3. Opere pubbliche all’interno del suo territorio che non siano di interesse generale dello Stato e non coinvolgano altre Comunità Autonome.
4. Ferrovie, strade e strade maestre il cui itinerario si sviluppi interamente nel territorio della Comunità.
5. Trasporti terrestri, via cavo e attraverso tubazioni, con gli stessi limiti previsti nel numero precedente.
6. Aeroporti ed eliporti che non svolgano attività commerciali.
7. Progettazione, costruzione e utilizzo di impianti idraulici, canali e terreni irrigui, quando le acque scorrano interamente nel territorio della Comunità.
Disciplina e concessione di risorse e impianti idraulici quando le acque scorrano interamente nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma.
8. Acque minerali e termali
9. Agricoltura, allevamento, industrie agroalimentari e zone di montagna, conformemente all’ordinamento generale dell’economia.
10. Pesca fluviale e lacustre, cultura di specie acquatiche vegetali e animali, e caccia. Norme addizionali di protezione dell’ecosistema in cui si svolgono dette attività.
11. Fiere e mercati interni.
12. Artigianato e altre manifestazioni popolari d’interesse della Comunità.
13. Patrimonio storico, artistico, monumentale e archeologico d’interesse della Comunità, musei, biblioteche, emeroteche, archivi, conservatori di musica e altri centri culturali d’interesse della Comunità e che non siano di titolarità statale.
14. Feste e tradizioni popolari della regione.
15. Promozione e disciplina del turismo nell’ambito della Comunità.
16. Promozione della cultura e della ricerca, fermo restando quanto disposto dagli articoli 149.1.15 e 149.2 della Costituzione, con specifica attenzione alle diverse identità culturali della Comunità e ai suoi interessi e necessità.
17. Promozione dell’educazione fisica, dello sport e dell’adeguato impiego del tempo libero.
18. Assistenza sociale, servizi sociali.
19. Vigilanza e protezione dei suoi edifici e impianti, coordinamento e altre facoltà in relazione alla polizia locale, entro i limiti stabiliti da una legge organica.
20. La promozione dello sviluppo economico della Comunità, all’interno degli obiettivi definiti dalla politica economica generale e, in particolare, la creazione e gestione di un settore pubblico regionale proprio della Castilla y Leon.
21. Ordinamento finanziario della Comunità Autonoma, in conformità a quanto stabilito in questo statuto.
22. Casinò, giochi e scommesse, ad eccezione delle Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
23. Cooperative, mutue non integrate nel sistema di sicurezza sociale, nel rispetto della legislazione mercantile.
24. Spettacoli pubblici.
25. Statistica per fini non statali.
26. Fondazioni che esercitino principalmente le proprie funzioni nella Comunità Autonoma.
27. Industria, fermo restando quanto stabilito dalle norme statali per ragioni di sicurezza, sanitarie o di interesse militare e le norme relative alle industrie che siano soggette alla legislazione in tema di miniere, idrocarburi ed energia nucleare. L’esercizio della competenza si realizzerà conformemente ai principi e alla disciplina della attività economica generale e la politica monetaria dello Stato, entro i limiti stabiliti dagli articoli 38, 131 e numeri 11 e 13 del primo comma dell’articolo 149 della Costituzione.
28. Impianti di produzione, distribuzione e trasporto di energia, quando il trasporto non fuoriesca dal suo territorio e il suo utilizzo non riguardi altre Comunità Autonome. Tutto ciò fermo restando quanto previsto nei numeri 22 e 25 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
29. Definizione del procedimento amministrativo relativo all’attività dei propri specifici soggetti amministrativi.
30. Pubblicità, nel rispetto delle norme dettate dallo Stato per settori e mezzi specifici, in conformità a quanto previsto nei numeri 1, 6 e 8 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
31. Servizio meteorologico della Comunità Autonoma.
32. Ogni altra competenza le sia attribuita dalle leggi dello Stato o le sia trasferita con carattere di esclusività.
2. In queste materie, e salve contrarie norme di legge, spetta alla Comunità assumere la potestà legislativa e regolamentare, la gestione e la funzione esecutiva, incluso il controllo.

Articolo 27 - Competenze di attuazione (desarrollo) normativa e di esecuzione

1. Nel quadro della legislazione basica dello Stato ed entro i limiti da essa previsti, la Comunità della Castilla y Leon è competente all’attuazione ed esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:
1. Sanità e igiene. Promozione, prevenzione e ristabilimento della salute.
2. Coordinamento ospedaliero in generale, e sicurezza sociale.
3. Disciplina e pianificazione dell’attività economica regionale nell’esercizio delle competenze assunte nel quadro del presente statuto.
4. Organizzazione, regime e funzionamento interno degli istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio e casse rurali.
5. Monti e risorse forestali.
6. Modifica dei confini municipali e competenze spettanti all’amministrazione dello Stato sugli enti locali il cui trasferimento sia consentito dalla legislazione sull’ordinamento locale.
7. Enti di diritto pubblico rappresentativi di interessi economici e professionali.
8. Difesa del consumatore e utente, in conformità ai principi e all’ordinamento dell’attività economica generale e la politica monetaria dello Stato e con i fondamenti dell’organizzazione sanitaria, entro i limiti previsti negli articoli 38, 131 e nei numeri 11, 13 e 16 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
9. Norme addizionali di protezione dell’ambiente.
10. Regime minerario ed energetico.
11. Stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione sociale, nel quadro delle norme di base che lo Stato stabilisca in forza del numero 27 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
12. Denominazioni di origine in collaborazione con lo Stato.
2. In queste materie, e salvo norme contrarie, spetta inoltre alla Comunità la potestà regolamentare, la gestione e la funzione esecutiva, incluso il controllo.

Articolo 27 bis - Competenze in materia di istruzione

1. Spetta alla Comunità Autonoma la competenza di attuazione (desarrollo) legislativa ed esecuzione dell’attività di insegnamento in tutta la sua estensione, livelli e gradi, modalità e specificità, in forza di quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione e dalle leggi organiche di attuazione conformemente all’articolo 81 Cost., e nel rispetto delle facoltà che il numero 30 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione attribuisce allo Stato, e dell’alta vigilanza a garanzia della sua effettiva realizzazione.
2. Per garantire un esercizio omogeneo ed efficace del servizio pubblico dell’istruzione che permetta di correggere le disuguaglianze o gli squilibri che possano prodursi, la Comunità Autonoma fornirà all’amministrazione dello Stato che questa le richieda sul funzionamento del sistema educativo nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e collaborerà con l’amministrazione dello Stato nell’attività di monitoraggio e valutazione del sistema educativo nazionale.

Articolo 28 - Competenze di esecuzione

Spetta alla Comunità della Castilla y Leon, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle norme regolamentari che lo Stato detti in loro attuazione, la funzione esecutiva nelle seguenti materie:
1. Protezione dell’ambiente, del “contorno” naturale e del paesaggio, insediamenti e attività produttive aventi incidenza sulle condizioni climatiche.
2. Commercio interno.
3. Esecuzione, all’interno del proprio ambito territoriale, dei trattati internazionali per quanto si riferisce alle competenze assunte dalla Comunità Autonoma.
4. Associazioni.
5. Fiere internazionali.
6. Gestione delle prestazioni e servizi sociali del sistema di sicurezza sociale. La determinazione delle prestazioni del sistema, i requisiti per definire la condizione di beneficiario e il finanziamento si effettuerà in conformità con le norme stabilite dallo Stato nell’esercizio delle sue competenze secondo quanto previsto nel numero 17 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
7. Gestione di musei, archivi e biblioteche di titolarità statale di cui non si occupi direttamente lo Stato. le modalità della gestione saranno fissati mediante convenzioni.
8. Pesi e misure. Verificazioni di metalli.
9. Piani stabiliti dallo Stato per il sostegno o la ristrutturazione di settori economici.
10. Prodotti farmaceutici.
11. Proprietà industriale.
12. Proprietà intellettuale.
13. Lavoro. Ai sensi del numero 7 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione spetta allo Stato la competenza in materia di legislazione sul lavoro e l’alta vigilanza. Restano riservate allo Stato tutte le competenze in materia di migrazioni interne ed esterne, fondi nazionali e di impiego, nel rispetto delle norme statali in materia.

Articolo 29 - Assunzione di nuove competenze

Trascorsi i cinque anni previsti nel comma 2 dell’articolo 148 della Costituzione, previo accordo del Consiglio della Castilla y Leon, adottato a maggioranza assoluta, la Comunità Autonoma potrà ampliare l’ambito delle proprie competenze in materie che non siano attribuite in esclusiva allo Stato, o di cui spetti allo Stato solo la fissazione delle basi e dei principi della disciplina. L’accordo avente ad oggetto l’assunzione delle nuove competenze sarà presentato a las Cortes Generales per la sua approvazione mediante legge organica.
Ugualmente potrà assumere competenze attraverso i procedimenti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell’articolo 159 della Costituzione.

Articolo 30 - Convenzioni e accordi di cooperazione

1. La Comunità della Castilla y Leon potrà concludere convenzioni con altre Comunità Autonome per la gestione e prestazione di servizi rientranti nella competenza esclusiva delle stesse. La conclusione delle citate convenzioni, prima della loro entrata in vigore, dovrà essere comunicata a las Cortes Generales. Se las Cortes Generales, o una delle camere, manifesteranno riserve nel termine di trenta giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, la convenzione dovrà seguire il procedimento previsto nel comma seguente. Se trascorso detto termine non si sono manifestate riserve alla convenzione, questa entrerà in vigore.
2. La Comunità Autonoma potrà stabilire inoltre accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione de las Cortes Generales.

Articolo 31 - Amministrazione regionale

1. Spetta alla Comunità Autonoma la creazione e la disciplina degli organi e servizi della amministrazione regionale che abbiano ad oggetto l’esercizio delle competenze ad essa attribuite.
2. La amministrazione regionale sarà soggetta ai principi e alle norme di organizzazione e attuazione della amministrazione dello Stato e godrà delle sue stesse prerogative. Ugualmente, il regime dei suoi funzionari sarà stabilito in accordo con detti principi.


TITOLO III
Economia e finanze


Articolo 32 - Principi di politica economica

1. La Comunità orienterà la sua attività economica al conseguimento del pieno impiego, all’utilizzo e al potenziamento delle sue risorse, all’aumento della qualità della vita dei Castigliano-leonesi e alla solidarietà interregionale, prestando attenzione prioritaria allo sviluppo delle province e delle zone più depresse.
2. Al fine di assicurare l’equilibrio economico all’interno del territorio della Comunità e la realizzazione del principio di solidarietà al suo interno, potrà essere costituito un fondo di compensazione regionale, le cui risorse saranno distribuite dal Consiglio della Castilla y Leon tra i suoi territori comparativamente meno sviluppati, destinati a spese per investimenti secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge organica su finanziamento delle Comunità Autonome.
3. Gli organi della Comunità si occuperanno dello sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell’agricoltura e dell’allevamento, assicurando un trattamento speciale alle zone di montagna.

Articolo 3 - Autonomia finanziaria

1. La Comunità, conformemente ai principi di coordinamento con la finanza statale e locale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli, ha autonomia finanziaria e un proprio patrimonio, nel rispetto della Costituzione, del presente statuto e della legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome.
2. La Comunità e le istituzioni che la compongono godono del medesimo trattamento fiscale stabilito dalle leggi per lo Stato.

Articolo 34 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunità è costituito da:
I beni e i diritti appartenenti al Consejo General de Castilla y Leon, esistenti al momento della estinzione del relativo regime autonomo.
I beni e i diritti riguardanti competenze e servizi trasferiti alla Comunità.
I beni e i diritti che la Comunità acquisti a qualsiasi titolo giuridico.
2. Il regime giuridico, l’amministrazione e la conservazione del patrimonio della Comunità saranno regolati da una legge della stessa e nel quadro della legislazione basica dello Stato.

Articolo 35 - Risorse finanziarie

1. Le finanze della Comunità Autonoma saranno costituite da:
I°. I rendimenti e i proventi del suo patrimonio e gli altri derivanti da rapporti di diritto privato.
II°. I proventi derivanti dalle imposte.
III°. I rendimenti delle tasse sull’utilizzo del suo dominio (proprietà) pubblico, la prestazione da parte della Comunità di un servizio pubblico o l’esercizio di un’attività che si riferisca, riguardi o sia di beneficio in particolar modo al soggetto passivo.
IV°. Le contribuzioni speciali che stabilisca nell’ambito delle sue competenze.
V°. I rendimenti dei tributi ceduti dallo Stato, specificati nella prima disposizione addizionale, e tutti quelli la cui cessione sia approvata da las Cortes Generales.
VI°. Le soprattasse che potranno stabilirsi sulle imposte statali.
VII°. Una percentuale di partecipazione nelle entrate dello Stato.
VIII°. I trasferimenti del fondo di compensazione inter territoriale.
IX°. Altre entrate che si stabiliscano a carico del bilancio generale dello Stato.
X°. Il ricavato delle operazioni di emissione di debiti e di credito.
XI°. Le multe e le sanzioni imposte nell’ambito delle sue competenze.
2. L’ordinamento finanziario della Comunità sarà stabilito in conformità con quanto previsto in questo statuto e nella legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome.

Articolo 36 – Tributi

1. I tributi propri o ceduti alla Comunità conformeranno la loro disciplina a quanto stabilito dalla legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome.
2. Nella medesima forma si disciplineranno le soprattasse che potranno istituirsi e la partecipazione ai tributi statali.
3. Non sarà considerata riforma dello statuto l’istituzione, la modifica o la soppressione di qualunque precetto tributario menzionato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 37 - Revisione della partecipazione

La revisione della partecipazione della Comunità Autonoma alle entrate dello Stato, l’emissione di debito pubblico da parte della stessa, così come le operazioni di credito che possa realizzare la Comunità Autonoma della Castilla y Leon, resteranno soggette a quanto disposto dalla legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome.

Articolo 38 - Debito pubblico e credito

1. La Comunità Autonoma potrà realizzare operazioni di credito con scadenza inferiore a un anno, al fine di soddisfare necessità transitorie di tesoreria.
2. Ugualmente, potrà concertare operazioni di credito con scadenza superiore a un anno, in qualsiasi forma documentate, sempre che rispettino i requisiti che l’importo totale del credito sia destinato esclusivamente alla realizzazione di spese di investimento e l’importo totale delle annualità di ammortizzazione, per capitale e interessi, non superi il 25% delle entrate correnti della Comunità Autonoma.
3. Le operazioni di credito della Comunità della Castilla y Leon dovranno essere coordinate con quelle delle altre Comunità e con quelle dello Stato.
4. Il debito pubblico della Comunità e i titoli di credito che emetta saranno soggetti alle medesime norme e godranno degli stessi benefici e condizioni del debito pubblico dello Stato.

Articolo 39 - Istituzioni pubbliche di credito e risparmio

La Comunità, in coordinamento con la politica creditizia dello Stato, darà impulso alla creazione di istituzioni pubbliche di credito e risparmio territoriali, adottando le misure che consideri necessarie per garantire la loro funzionalità e rendere possibile la raccolta del risparmio e la sua assegnazione ad obiettivi regionali, all’interno delle sue competenze.
Ugualmente, la Comunità eserciterà le competenze che legalmente le spettino in relazione alle istituzioni private di credito e risparmio, specialmente con la cassa di risparmio della regione, al fine di promuovere la progressiva regionalizzazione dei suoi investimenti.

Articolo 40 - Bilancio preventivo

1. Il bilancio della Comunità rappresenterà l’espressione cifrata, congiunta e sistematica delle obbligazioni che nel loro limite massimo possono essere assunte e dei diritti che si prevede di liquidare durante l’esercizio corrispondente. Avrà cadenza annuale e includerà la totalità delle spese e delle entrate degli organismi ed enti che compongono la stessa e in esso sarà indicato l’importo degli introiti fiscali relativi ai tributi assegnati alla Comunità della Castilla y Leon.
2. Spetterà alla Giunta l’elaborazione del bilancio della Castilla y Leon e al Consiglio il suo esame, modifica, approvazione e controllo. La Giunta presenterà il progetto di bilancio al Consiglio prima dell’ultimo trimestre dell’anno. Se non sarà approvato antecedentemente al primo giorno dell’esercizio economico corrispondente, sarà automaticamente prorogato l’esercizio dell’anno precedente fino all’approvazione del nuovo.
3. Il bilancio della Comunità si presenterà in pareggio, e la sua elaborazione e gestione sarà effettuata secondo criteri omogenei rispetto al bilancio dello Stato in modo da rendere possibile un consolidamento.
4. La contabilità della Comunità si conformerà al piano generale di contabilità pubblica che si stabilirà per tutto il settore pubblico. La Comunità sarà obbligata a pubblicare il suo bilancio e il rendiconto annuale e a fornire le informazioni richieste dal Consiglio della politica fiscale e finanziaria, certificando l’esattezza dei dati contabili.
5. Per quanto non stabilito espressamente da questo statuto in materia di contabilità e controllo dell’attività finanziaria, si farà riferimento alla legislazione statale che risulti applicabile.

Articolo 41- Coordinamento della finanza locale

1. Spetta alla Comunità vigilare sugli interessi finanziari degli enti locali del suo territorio, rispettando l’autonomia ad essi riconosciuta dagli articoli 140 e 142 della Costituzione.
2. Nel rispetto della competenza di detti enti locali, la Comunità potrà stabilire forme di collaborazione nella gestione, liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi degli stessi. Ugualmente, si potranno organizzare forme di collaborazione nella riscossione di altre entrate degli enti locali.

Articolo 42 - Settore pubblico

1. La Comunità, in accordo con quanto stabiliscano le leggi dello Stato, designerà propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato la cui competenza si estenda al territorio della Comunità e che per loro natura non siano oggetto di cessione.
2. Soltanto per legge del Consiglio della Castilla y Leon potranno costituirsi imprese pubbliche come strumento di esercizio delle funzioni che siano di competenza della Comunità.
3. La Comunità ha la facoltà di costituire istituzioni che promuovano la piena occupazione e di creare e mantenere un proprio settore pubblico, coordinato col settore pubblico statale, al fine di dare impulso allo sviluppo economico e sociale e di realizzare i suoi obiettivi nel quadro delle sue competenze.

TITOLO IV
Riforma dello statuto


Articolo 43 – Procedimento

La riforma del presente statuto di autonomia seguirà il seguente procedimento:
I°. L’iniziativa di riforma spetterà al Consiglio della Castilla y Leon, su proposta di un terzo dei componenti alla Giunta o a las Cortes Generales .
II°. La proposta di riforma richiederà, in ogni caso, l’approvazione del Consiglio della Castilla y Leon a maggioranza di due terzi e la successiva approvazione de las Cortes Generales mediante legge organica.
III°. Se la proposta di riforma non è approvata dal Consiglio della Castilla y Leon o da las Cortes Generales, non potrà essere sottoposta nuovamente a discussione e votazione prima che sia trascorso più di un anno.

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