1. Disegno complessivo dello statuto

Lo statuto castigliano, approvato con la legge organica n. 4 del 25 febbraio 1983, si suddivide in quattro titoli:
- un titolo preliminare, che contiene le disposizioni costitutive e identificative della Comunità (costituzione della Comunità, ambito territoriale e personale, sede degli organi di governo, emblema e bandiera), con un accenno conclusivo ai diritti e libertà dei Castigliano-leonesi ed alle prerogative riconosciute alle comunità castigliano-leonesi situate in territori esterni alla Comunità;
- il titolo primo, che disciplina l’organizzazione istituzionale della Comunità autonoma, delineando caratteri, organizzazione, funzionamento e attribuzioni dell’assemblea elettiva, del governo e del presidente della Comunità, recando alcune norme sulla potestà legislativa; i due capi conclusivi del titolo sono infine dedicati l’uno alla disciplina dell’organizzazione territoriale della Comunità ed ai suoi rapporti con gli enti locali infraregionali, l’altro alla organizzazione giudiziaria, imperniata sul Tribunale superiore di giustizia della Castilla y Leon.
- il titolo secondo, che enumera le competenze legislative ed amministrative della Comunità, insieme a specifiche norme regolanti l’assunzione di nuove competenze, il procedimento di stipulazione di convenzioni e accordi di cooperazione che la Castilla y Leon può concludere con altre Comunità autonome, e lo status dell’amministrazione regionale;
- il titolo terzo detta norme in materia economica e finanziaria, e si apre con la definizione degli obiettivi economico-sociali perseguiti dagli organi di governo della Castilla y Leon, seguita dalla disciplina dell’autonomia finanziaria della Comunità, il suo patrimonio, le risorse finanziarie, i tributi, la potestà tributaria, il bilancio, la finanza locale; disposizioni specifiche sono infine dedicate al settore pubblico, alle istituzioni pubbliche di credito e risparmio e al debito pubblico;
- il titolo quarto disciplina il procedimento di revisione dello statuto.

2. I principi

I principi che caratterizzano la Comunità autonoma castigliano-leonese fanno riferimento - oltre ai diritti e alle libertà fondamentali stabiliti nella Costituzione - alla libertà ed eguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra, eguaglianza intesa anche nella sua accezione sostanziale. I poteri pubblici della Comunità autonoma assumono inoltre come uno dei principi posti a fondamento della loro azione politica, sociale ed economica il diritto dei Castigliano-leonesi a vivere e lavorare nella propria terra, impegnandosi a tal fine a stabilire le condizioni indispensabili per rendere possibile il ritorno degli emigranti affinché possano contribuire col proprio lavoro al benessere collettivo della Comunità (art. 7).

3. I diritti

I diritti che vengono riconosciuti ai cittadini castigliano-leonesi - oltre a quelli politici definiti nello statuto che spettano non solo ai cittadini spagnoli che, in accordo con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei comuni compresi nel territorio della Comunità, ma anche ai cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Castilla y Leon e dimostrino questa condizione presso il corrispondente consolato spagnolo (art. 5) - si riferiscono essenzialmente all’ambito economico e sociale, e sono collegati ad una serie di obiettivi che la Comunità si impegna a conseguire in questo campo. Tra questi obiettivi si segnalano: il conseguimento del pieno impiego, l’aumento della qualità della vita dei Castigliano-leonesi e la solidarietà interregionale, prestando attenzione prioritaria allo sviluppo delle province e delle zone più depresse; lo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell’agricoltura e dell’allevamento, assicurando un trattamento speciale alle zone di montagna (art. 32).
Si prevede infine che i Castigliano-leonesi residenti in altre nacionalidades o regioni spagnole, così come le loro associazioni e centri sociali, avranno il riconoscimento della loro origine castigliano-leonese e il diritto a condividere la vita sociale e culturale della Castilla y Leon (art. 6).

4. Fonti e loro rapporti

Lo statuto elenca le materie nelle quali si esercitano i due tipi fondamentali di potestà legislativa della Comunità: quella esclusiva (art. 26), che incontra come unico limite la Costituzione spagnola e lo statuto autonomico di riferimento, e quella di desarrollo (di attuazione) della legislazione statale di base. Formano oggetto di una specifica previsione statutaria le competenze in materia di istruzione (art. 27 bis).
In particolare, nell’esercizio delle competenze esclusive della Castilla y Leon spettano all’assemblea la potestà legislativa e alla giunta la potestà regolamentare e la funzione esecutiva; in quelle materie in cui la competenza della Comunità consista nell’attuazione legislativa e nell’esecuzione della legislazione basica dello Stato, compete alla giunta la potestà regolamentare così come l’amministrazione e il controllo, mentre nelle materie in cui la Comunità Autonoma detenga solo competenze di esecuzione, spetta alla giunta l’amministrazione e l’esecuzione (artt. 26 e 27).

5. Organi principali e loro rapporti: forma di governo

1. Gli organi di governo della Comunità della Castilla y Leon sono: il Consiglio (Las Cortes) della Castilla y Leon; il Presidente della Giunta della Castilla y Leon; la Giunta della Castilla y Leon (art. 8).
L’assemblea elettiva - Las Cortes della Castilla y Leon - si compone di procuradores eletti a suffragio universale ogni quattro anni. I deputati godono delle principali garanzie connesse all’esercizio del loro mandato, come l’insindacabilità e l’immunità parlamentare (art. 11). Las Cortes eleggono tra i loro membri un presidente, un ufficio di presidenza e una deputazione permanente, adottano un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti (richiesta tuttavia soltanto nella votazione finale dell’intero testo), operano in assemblea e in commissioni (art. 12). Spettano a las Cortes, tra l’altro, l’esercizio della potestà legislativa della Comunità (delegabile per materia e con la fissazione di un termine per il suo esercizio alla giunta), il controllo dell’attività dell’esecutivo, l’esercizio della potestà tributaria, l’approvazione del bilancio preventivo della Comunità e dell’assemblea e il loro rendiconto annuale, l’esercizio dell’iniziativa di riforma della Costituzione, l’approvazione dei trasferimenti di competenze dalla Comunità agli enti provinciali e municipali della stessa, l’elezione del Presidente della Giunta (art. 13).
Le funzioni esecutive e amministrative della Comunità - insieme all’esercizio della potestà regolamentare - sono svolte dalla Giunta della Castilla y Leon, composta dal presidente e dai consiglieri (art. 16). In particolare, il presidente della dirige e coordina l’attività della Giunta, nomina e revoca i Consiglieri, ed è titolare della rappresentanza suprema della Comunità Autonoma e di quella ordinaria dello Stato in Castilla y Leon (art. 15).
La forma di governo della Castilla y Leon può definirsi di tipo parlamentare. All’assemblea, che “rappresenta il popolo castillano-leonese” (art. 9) ed è da questo eletta a suffragio universale, spetta il controllo dell’attività politica e di governo della giunta e del suo presidente (art. 13) e l’elezione tra i suoi membri del presidente della giunta. In particolare, per essere eletto il candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti favorevoli nella prima votazione, o la maggioranza semplice nelle successive. Se trascorso il termine di due mesi a partire dalla prima votazione d’investitura nessun candidato avrà ottenuto la fiducia de las Cortes della Castilla y Leon, queste saranno automaticamente sciolte, procedendosi all’indizione di nuove elezioni. In tal caso, il mandato dei deputati così eletti si concluderà al termine della parte restante del periodo di quattro anni del mandato. Non si procederà allo scioglimento previsto quando il termine dei due mesi ricada nell’ultimo anno della legislatura (art. 15). Il Presidente cesserà inoltre nel caso di approvazione da parte de las Cortes della Castilla y Leon di una mozione di censura a maggioranza assoluta dei suoi membri. Questa dovrà essere proposta, almeno, dal 15% dei deputati e dovrà prevedere un candidato a Presidente della Castilla y Leon. Il regolamento de las Cortes potrà stabilire ulteriori requisiti e regolerà il procedimento di espletamento e gli effetti di detta mozione. I firmatari di una mozione di censura non potranno presentarne altre prima che trascorra un anno dalla presentazione della prima, nel corso della stessa legislatura (art. 18).

6. Rilievo della democrazia diretta

Lo statuto castigliano-leonese non prevede alcun istituto di democrazia diretta.
7. Rapporti regione-enti locali

La Comunità autonoma detiene la competenza legislativa di attuazione ed esecuzione della legislazione dello Stato in ordine alla modifica dei confini municipali e alle competenze spettanti all’amministrazione dello Stato sugli enti locali il cui trasferimento sia consentito dalla legislazione sull’ordinamento locale (art. 27), e con legge della Castilla y Leon si potranno riconoscere comarcas, derivanti dall’associazione di comuni limitrofi, prendendo in considerazione le informazioni previamente fornite dai municipi coinvolti e le loro caratteristiche geografiche, economiche, sociali e storiche, per la gestione in comune dei loro servizi o la collaborazione nell’esercizio delle loro competenze (art. 19).
La Comunità Autonoma articolerà la gestione ordinaria dei propri servizi periferici attraverso le Deputazioni provinciali entro i limiti stabiliti da una legge del Consiglio della Castilla y Leon, che stabilirà i meccanismi di direzione e controllo da parte della Comunità. In particolare, la Comunità Autonoma coordinerà le funzioni delle Deputazioni provinciali che siano di interesse generale comunitario, e a tal fine una legge del Consiglio della Castilla y Leon approvata a maggioranza assoluta stabilirà i modelli generali di coordinamento e i rapporti tra funzioni che devono essere coordinate. La Comunità potrà inoltre trasferire o delegare alle Deputazioni o alle restanti corporazioni locali, mediante legge approvata a maggioranza assoluta, facoltà corrispondenti a materie di sua competenza, prevedendo in ogni caso il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di direzione e controllo che la Comunità si riservi (art. 20).
Con riferimento alla finanza locale, spetta alla Comunità vigilare sugli interessi finanziari degli enti locali del suo territorio, rispettando l’autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione, potendo stabilire forme di collaborazione nella gestione, liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi degli stessi (art. 41).

8. Finanza e contabilità

La Comunità autonoma castigliano-leonese gode di autonomia finanziaria disponendo di un proprio patrimonio e di proprie finanze, e gode del medesimo trattamento fiscale stabilito dalle leggi per lo Stato (art. 33). In particolare, le principali risorse finanziarie della Comunità sono costituite dai proventi: del suo patrimonio, delle imposte, delle tasse sull’utilizzo del suo dominio (proprietà) pubblico o sulla prestazione da parte della Comunità di un servizio pubblico, dei tributi ceduti dallo Stato, delle soprattasse che potranno stabilirsi sulle imposte statali, di una percentuale di partecipazione nelle entrate dello Stato, dei trasferimenti del fondo di compensazione inter territoriale, delle operazioni di emissione di debiti e di credito (art. 35).
La revisione della partecipazione della Comunità autonoma alle entrate dello Stato, l’emissione di debito pubblico da parte della stessa, così come le operazioni di credito che possa realizzare la Comunità Autonoma della Castilla y Leon, resteranno soggette a quanto disposto dalla legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome (art. 37).
La Comunità autonoma potrà realizzare operazioni di credito con scadenza inferiore a un anno, al fine di soddisfare necessità transitorie di tesoreria. Ugualmente, potrà concertare operazioni di credito con scadenza superiore a un anno, purché l’importo totale del credito sia destinato esclusivamente alla realizzazione di spese di investimento e l’importo totale delle annualità di ammortizzazione, per capitale e interessi, non superi il 25% delle entrate correnti della Comunità Autonoma. Le operazioni di credito della Comunità della Castilla y Leon dovranno peraltro essere coordinate con quelle delle altre Comunità e con quelle dello Stato (art. 38).
Il bilancio della Comunità autonoma sarà elaborato dalla giunta, spettando a las Cortes il suo esame, modifica, approvazione e controllo. In particolare, a Giunta presenterà il progetto di bilancio al Consiglio prima dell’ultimo trimestre dell’anno. Se non sarà approvato antecedentemente al primo giorno dell’esercizio economico corrispondente, sarà automaticamente prorogato l’esercizio dell’anno precedente fino all’approvazione del nuovo. Il bilancio della Comunità si presenterà in pareggio, e la sua elaborazione e gestione sarà effettuata secondo criteri omogenei rispetto al bilancio dello Stato in modo da rendere possibile un consolidamento (art. 40).

9. Potere estero, trattati, rapporti con L’Unione Europea

La Comunità della Castilla y Leon potrà concludere convenzioni soltanto con altre Comunità Autonome per la gestione e prestazione di servizi rientranti nella competenza esclusiva delle stesse. La conclusione delle citate convenzioni, prima della loro entrata in vigore, dovrà essere comunicata a las Cortes Generales per l’approvazione. La Comunità Autonoma potrà stabilire inoltre accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione de las Cortes Generales (art. 30).

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