Catalogna
Legge organica n. 4 del 18 dicembre 1979
PREAMBOLO
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TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali
PREAMBOLO
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TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali
Articolo 1 - Costituzione della Comunità Autonoma
Articolo 2 - Ambito territoriale
Articolo 3 - Tutela linguistica
1. La lingua propria della Catalogna è il catalano.
2. Il catalano è la lingua ufficiale della Catalogna, così come il castigliano, lingua ufficiale in tutto lo Stato spagnolo.
3. La Generalidad garantirà l’uso normale e ufficiale delle due lingue, adotterà le misure necessarie per assicurare la loro conoscenza e creerà le condizioni che permettano di conseguire la loro piena eguaglianza in ordine ai diritti e ai doveri dei cittadini della Catalogna.
4. La parlata aranesa sarà oggetto di insegnamento e di speciale rispetto e protezione.
Articolo 4 - Bandiera
Articolo 5 - Organizzazione territoriale
1. La Generalidad della Catalogna strutturerà la sua organizzazione territoriale in municipi e comarcas; ugualmente potrà creare circoscrizioni territoriali supracomarcales.
2. Ugualmente, potranno crearsi aggregazioni basate su insediamenti urbanistici e metropolitani e altre funzionali a fini specifici.
3. Una legge del Parlamento regolerà l’organizzazione territoriale della Catalogna in accordo col presente Statuto, garantendo l’autonomia delle diverse entità territoriali.
4. Quanto stabilito nei commi anteriori sarà inteso senza pregiudizio dell’organizzazione della provincia come entità locale e come circoscrizione territoriale per il compimento delle attività dello Stato, conformemente a quanto previsto negli articoli 137 e 141 della Costituzione.
Articolo 6 - Ambito personale
1. Ai fini del presente Statuto, godono della condizione politica di catalani i cittadini spagnoli che, in accordo con le leggi generali dello Stato, hanno cittadinanza amministrativa in uno dei Municipi della Catalogna.
2. Come catalani, godono dei diritti politici stabiliti in questo Statuto i cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Catalogna e dimostrino questa condizione nel corrispondente Consolato spagnolo. Godranno ugualmente degli stessi diritti i loro discendenti registrati come spagnoli, qualora ne facciano richiesta, nella forma stabilita dalla legge dello Stato.
Articolo 7 - Diritto civile catalano
1. Le norme e le disposizioni della Generalidad e il diritto civile della Catalogna avranno efficacia nel suo territorio, nel rispetto delle eccezioni che possano stabilirsi in ciascuna materia e delle situazioni che debbano reggersi sullo statuto personale e altre norme di extraterritorialità.
2. Gli stranieri che acquistino la nazionalità spagnola resteranno soggetti al diritto civile catalano fino a quando mantengano la cittadinanza amministrativa in Catalogna, salvo che manifestino volontà contraria.
Articolo 8 - Diritti e libertà dei catalani
1. I cittadini della Catalogna sono titolari dei diritti e dei doveri fondamentali stabiliti nella Costituzione.
2. Spetta alla Generalidad, come potere pubblico e nell’ambito delle sue competenze, promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra siano reali ed effettivi, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono o ne limitano il pieno godimento e favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.
TITOLO I
Competenze della Generalidad
Competenze della Generalidad
Articolo 9 - Competenze esclusive
La Generalidad della Catalogna ha competenza esclusiva sulle seguenti materie:
1. Organizzazione delle sue istituzioni di autogoverno, nel quadro del presente Statuto.
2. Conservazione, modifica e sviluppo del diritto civile catalano.
3. Norme processuali e sul procedimento amministrativo derivanti dalle specificità del diritto amministrativo sostanziale della Catalogna o dalle particolarità della Organizzazione della Generalidad.
4. Cultura.
5. Patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico, nel rispetto di quanto disposto dal n. 28 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
6. Archivi, biblioteche, musei, emeroteche e altri centri di raccolta del patrimonio culturale che non siano di titolarità statale. Conservatori di musica e servizi di Belle Arti di interesse della Comunità Autonoma.
7. Ricerca, nel rispetto di quanto stabilito nel n. 15 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione. Le Accademie con sede centrale in Catalogna.
8. Regime locale, nel rispetto di quanto stabilito nel n. 18 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione. Modifica dei confini municipali e denominazione ufficiale dei municipi e toponimi.
9. Ordinamento del territorio e del litorale, urbanistica e alloggi.
10. Monti, risorse e servizi forestali, transito del bestiame e pascoli, spazi naturali protetti e trattamento speciale delle zone di montagna, conformemente a quanto stabilito nel n. 23 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
11. Igiene, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 del presente Statuto.
12. Turismo.
13. Opere pubbliche che non abbiano la qualificazione legale di interesse generale dello Stato o la cui realizzazione non coinvolga un’altra Comunità Autonoma.
14. Strade e strade maestre il cui itinerario si sviluppi interamente nel territorio della Catalogna.
15. Ferrovie, trasporti terrestri, marittimi, fluviali e via cavo; porti, eliporti, aeroporti e Servizio Meteorologico della Catalogna, nel rispetto di quanto stabilito nei nn. 20 e 21 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione. Centri di contrattazione e terminali di carico e materiali di trasporto.
16. Impianti idraulici, canali e terreni irrigui, quando le acque scorrano interamente all’interno della Catalogna; impianti di produzione, distribuzione e trasporto di energia, quando questo trasporto non fuoriesca dal sua territorio e l’utilizzo non coinvolga un’altra provincia o Comunità Autonoma; acque minerali, termali e sotterranee. Tutto ciò nel rispetto di quanto stabilito nel n. 25 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
17. Pesca nelle acque interne, pesca di frutti di mare, coltura di specie acquatiche vegetali e animali, caccia e pesca fluviale e lacustre.
18. Artigianato.
19. Ordinamento farmaceutico, nel rispetto di quanto stabilito nel n. 16 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
20. Istituzione e disciplina dei centri di contrattazione di merci e valori in conformità con la legislazione mercantile.
21. Cooperative, società di mutuo soccorso e mutue non integrate nel sistema di Sicurezza Sociale, nel rispetto della legislazione mercantile.
22. Camere della proprietà, Camere di commercio, industria e navigazione, nel rispetto di quanto stabilito nel n. 10 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione.
23. Collegi professionali ed esercizio delle professioni tituladas (con titoli accademici) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 139 della Costituzione.
24. Fondazioni e associazioni di carattere didattico, culturale, artistico, benefico-assistenziale e simili, che svolgano le proprie funzioni principalmente in Catalogna.
25. Assistenza sociale.
26. Gioventù.
27. Promozione della donna.
28. Istituzioni pubbliche di protezione e tutela dei minori, nel rispetto, in ogni caso, della legislazione civile, penale e penitenziaria.
29. Sport e tempo libero.
30. Pubblicità, nel rispetto delle norme dettate dallo Stato per settori e mezzi di comunicazione specifici.
31. Spettacoli.
32. Casinò, giochi e scommesse, ad eccezione delle Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas.
33. Statistica di interesse della Generalidad.
34. Le restanti materie che siano attribuite nel presente Statuto espressamente come materie di competenza esclusiva, e quelle che, con tale carattere e mediante legge organica, siano trasferite dallo Stato.
Articolo 10 - Competenze di attuazione (desarrollo) normativa e di esecuzione
1. Nel quadro della legislazione basica dello Stato e, nei casi previsti, nei termini che la stessa stabilisca, spetta alla Generalidad l’attuazione legislativa e l’esecuzione delle seguenti materie:
I) regime giuridico e sistema di responsabilità della amministrazione della Generalidad e degli enti pubblici da essa dipendenti, e regime statutario dei suoi funzionari.
II) Espropriazione forzosa, contratti e concessioni amministrative, nell’ambito delle competenze della Generalidad.
III) Riserva al settore pubblico di risorse o servizi essenziali, in particolare nel caso di monopolio e intervento delle imprese quando lo imponga l’interesse generale.
IV) Disciplina del credito, banche e assicurazioni.
V) Regime minerario ed energetico.
VI) Protezione dell’ambiente, nel rispetto delle facoltà della Generalidad di stabilire norme addizionali di protezione.
VII) Disciplina del settore peschiero.
2. Spetta alla Generalidad l’attuazione legislativa del sistema di Consulte Popolari Municipali all’interno della Catalogna, in conformità con quanto dispongono le leggi di cui al comma 3 dell’articolo 92 e al n. 18 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione, spettando allo Stato autorizzare la sua convocazione.
Articolo 11 - Competenze di esecuzione
Spetta alla Generalidad l’esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:
I) penitenziaria;
II) del lavoro, assumendo le facoltà, competenze e servizi che in questo ambito e a livello di esecuzione detiene attualmente lo Stato rispetto ai rapporti di lavoro, ferma restando l’alta vigilanza statale. Restano riservate allo Stato tutte le competenze in materia di migrazione interna ed esterna, fondi nazionali e di impiego, nel rispetto di quanto previsto dalle norme dello Stato in materia.
III) Proprietà intellettuale e industriale.
IV) Nomina degli agenti di cambio e di borsa, agenti di commercio. Intervento, nei casi previsti, nella delimitazione delle relative circoscrizioni.
V) Pesi e misure, verificazioni dei metalli.
VI) Fiere internazionali che si celebrino in Catalogna.
VII) Musei, archivi e biblioteche di titolarità statale la cui gestione non sia riservata allo Stato.
VIII) Porti e aeroporti con qualificazione di interesse generale, quando lo Stato non se ne riservi la gestione diretta.
IX) Disciplina del trasporto di merci e passeggeri con partenza e destinazione interni al territorio della Comunità Autonoma, anche se transitanti sulle infrastrutture di titolarità statale di cui al n. 21 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione, ferma restando l’esecuzione diretta che si riservi lo Stato.
X) Salvataggio marittimo e impianti industriali e inquinanti nelle acque territoriali dello Stato corrispondenti al litorale catalano.
XI) Le restanti materie che siano attribuite nel presente Statuto come materie di competenza esecutiva e quelle che con tale carattere e mediante legge organica siano trasferite dallo Stato.
Articolo 12 - Competenze in materia economica
1. In accordo con i fondamenti e l’ordinamento dell’attività economica generale e la politica monetaria dello Stato, spetta alla Generalidad, secondo quanto disposto dagli artt. 38, 131 e nei nn. 11 e 13 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione, la competenza esclusiva nelle seguenti materie:
I) Pianificazione dell’attività economica in Catalogna.
II) Industria, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme statali per motivi di sicurezza, sanitari o di interesse militare, e dalle norme relative alle industrie soggette alla legislazione sulle miniere, gli idrocarburi e l’energia nucleare. Resta riservata alla competenza esclusiva dello Stato l’autorizzazione per il trasferimento di tecnologia straniera.
III) L’attuazione e l’esecuzione in Catalogna dei piani stabiliti dallo Stato per la ristrutturazione di settori industriali.
IV) Agricoltura e allevamento.
V) Commercio interno, difesa del consumatore e dell’utente, nel rispetto della politica generale dei prezzi e della legislazione sulla difesa della competenza. Denominazione di origine in collaborazione con lo Stato.
VI) Istituzioni di credito corporativo, pubblico e territoriale e casse di risparmio.
VII) Settore pubblico economico della Generalidad, per quanto non disciplinato da altre norme di questo Statuto.
2. La Generalidad parteciperà ugualmente alla gestione del settore pubblico economico in forza di altre norme di questo Statuto.
Articolo 13 - Competenze in materia di polizia e di pubblica sicurezza
1 La Generalidad potrà creare una Polizia Autonoma nel quadro del presente Statuto e, per quanto non sia specificamente regolato in esso, nel quadro della legge organica prevista dall’articolo 149.1.29 della Costituzione.
2. La Polizia Autonoma della Generalidad eserciterà le seguenti funzioni:
a) La protezione delle persone e dei beni e il mantenimento dell’ordine pubblico.
b) La vigilanza e la protezione degli edifici e degli impianti della Generalidad.
c) Le altre funzioni previste nella legge organica di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Spetta alla Generalidad il comando supremo della polizia autonoma e il coordinamento della gestione delle Polizie locali.
4. Restano riservate, in ogni caso, alle Forze e ai Corpi di Sicurezza dello Stato, sotto la guida del Governo, i servizi di polizia di carattere extracomunitario e sopracomunitario, come la vigilanza di porti, aeroporti, coste e frontiere, dogane, controllo in entrata e in uscita dal territorio nazionale di spagnoli e stranieri, regime generale della condizione dello straniero, estradizione ed espulsione, emigrazione e immigrazione, passaporti, documento nazionale di identità, traffici, armi ed esplosivi, tutela fiscale dello Stato, contrabbando e frode fiscale e le altre funzioni direttamente assegnate dall’articolo 104 della Costituzione e quelle attribuite dalla legge organica che ne dà attuazione.
5. La Polizia Giudiziaria e i Corpi che svolgano tale funzione dipenderanno dai Giudici, dai Tribunali e dal Ministero delle Finanze per le funzioni di cui all’articolo 126 della Costituzione e nei termini stabiliti dalle leggi processuali.
6. E’ istituita la Giunta di Sicurezza, formata da un numero uguale di rappresentanti del Governo e della Generalidad, con il compito di coordinare l’attuazione della Polizia della Generalidad e delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato.
7. La Giunta di Sicurezza determinerà lo statuto, il regolamento, le dotazioni, la composizione numerica e la struttura, il reclutamento della Polizia della Generalidad, i cui comandi saranno designati tra capi e ufficiali delle Forze Armate e delle Forze e Corti di Sicurezza dello Stato che, quando prestino servizio nella Polizia della Generalidad, passeranno alla situazione amministrativa che preveda la legge organica di cui al comma 1 del presente articolo o che stabilisca il Governo, restando esclusi in tale situazione dalla giurisdizione militare. I porto d’armi spettano, in ogni caso, allo Stato.
Articolo 14 - Intervento statale in materia di polizia e di pubblica sicurezza
1. Nell’uso delle facoltà e nell’esercizio delle competenze che la Costituzione attribuisce al Governo, questo assumerà la direzione di tutti i servizi contemplati nell’articolo anteriore e le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato potranno intervenire in funzioni attribuite alla Polizia della Generalidad nei seguenti casi:
a) Su richiesta della Generalidad, cessando l’intervento per volontà della stessa.
b) Di propria iniziativa, quando ritenga che sia gravemente compromesso l’interesse dello Stato, e con l’approvazione della Giunta di Sicurezza.
In casi di particolare urgenza, le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato potranno intervenire sotto la responsabilità esclusiva del Governo, che dovrà riferire a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, attraverso i procedimenti costituzionali, potranno esercitare le competenze loro spettanti.
2. Nei casi di dichiarazione dello stato di allarme, stato di emergenza o assedio, tutte le Forze e i Corpi di polizia resteranno agli ordini diretti dell’autorità civile o militare che, nei casi previsti, sia competente conformemente alla legislazione che regola queste materie.
Articolo 15 - Competenze in materia di istruzione
E’ di piena competenza della Generalidad la regolazione e la gestione dell’istruzione in tutta la sua estensione, livelli e gradi, modalità e specificità, nell’ambito delle sue competenze, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione e dalle leggi organiche che, conformemente al comma 1 dell’articolo 81 della stessa, ne danno attuazione; ferme restando, inoltre, le facoltà che il n. 30 del comma 1 dell’articolo 149 della Costituzione attribuisce allo Stato e l’alta vigilanza necessaria per la sua realizzazione e garanzia.
Articolo 16 - Competenze in materia di mezzi di comunicazione di massa
1. Nel quadro delle norme basiche dello Stato, spetta alla Generalidad l’attuazione legislativa e la esecuzione del regime di radiodiffusione e televisione nei termini e nei casi stabiliti dalla legge che regola lo statuto giuridico della radio e della televisione.
2. Ugualmente le spetta, nel quadro delle norme basiche dello Stato, l’attuazione legislativa e l’esecuzione del regime della stampa e, in generale, di tutti i mezzi di comunicazione sociale.
3. Nei termini stabiliti nei commi anteriori del presente articolo, la Generalidad potrà regolare, creare e mantenere una propria televisione, radio e stampa e, in generale, tutti i mezzi di comunicazione sociale per la realizzazione dei suoi fini.
Articolo 17 - Competenze in materia di sanità e sicurezza sociale
1. Spetta alla Generalidad della Catalogna l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato in materia di sanità interna.
2. In materia di sicurezza sociale, spetterà alla Generalidad della Catalogna:
a) l’attuazione legislativa e l’esecuzione della legislazione basica dello Stato, ad eccezione delle norme che configurano il regime economico della stessa;
b) la gestione del regime economico della Sicurezza Sociale.
3. Spetterà inoltre alla Generalidad della Catalogna l’esecuzione della legislazione dello Stato sui prodotti farmaceutici.
4. La Generalidad della Catalogna potrà organizzare e amministrare a tal fine, e all’interno del suo territorio, tutti i servizi relativi alle materie anteriormente contemplate, ed eserciterà la tutela delle istituzioni, enti e funzioni in materia di sanità e sicurezza sociale, riservandosi lo Stato l’alta vigilanza diretta alla realizzazione delle funzioni e competenze contenute in questo articolo.
5. La Generalidad della Catalogna informerà l’esercizio delle competenze che assuma in materia di sanità e di sicurezza sociale a criteri di partecipazione democratica di tutti gli interessati, così come dei sindacati di lavoratori e associazioni imprenditoriali nei termini stabiliti dalla legge.
Articolo 18 - Competenze in materia di amministrazione della giustizia
In ordine all’amministrazione della giustizia, ad eccezione di quella militare, spetta alla Generalidad:
I) Esercitare tutte le facoltà che le leggi organiche del potere giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario riconoscano o attribuiscano al Governo dello Stato.
II) Fissare la delimitazione delle circoscrizioni territoriali degli organi giurisdizionali in Catalogna e la localizzazione dei loro capoluoghi.
III) Coadiuvare nell’organizzazione dei Tribunali consuetudinari e tradizionali e nell’insediamento dei tribunali nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito nella legge organica del potere giudiziario.
Articolo 19 - Tribunale di Giustizia della Catalogna
Il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna, nel quale sarà ricompresa l’attuale Udienza Territoriale di Barcellona, è l’organo giurisdizionale posto al vertice dell’organizzazione giudiziaria nel suo ambito territoriale e dinanzi al quale si esauriranno le successive istanze processuali, nei termini stabiliti dall’articolo 152 della Costituzione e in accordo col presente Statuto.
Articolo 20 - Ambito di competenza degli organi giurisdizionali in Catalogna
1. La competenza degli organi giurisdizionali in Catalogna si estende:
a) in sede civile, a tutte le istanze e gradi, inclusi i ricorsi per cassazione e revisione nelle materie di diritto civile catalano;
b) in sede penale e sociale, a tutte le istanze e gradi, ad eccezione dei ricorsi per cassazione e revisione;
c) in sede di contenzioso amministrativo, a tutte le istanze e gradi, quando si tratti di atti dettati dal Consiglio Esecutivo o dal Governo e dalla Amministrazione della Generalidad, nelle materie in cui la legislazione corrisponda in esclusiva alla Comunità Autonoma e, in prima istanza, quando si tratti di atti dettati dall’Amministrazione dello Stato in Catalogna;
d) ai conflitti di competenza tra organi giudiziari in Catalogna;
e) ai ricorsi sulla qualificazione di documenti riguardanti il diritto privato catalano che debbano avere accesso ai Registri della Proprietà.
2. Nelle restanti materie si potrà intervenire quando sia esame, di fronte al Tribunal Supremo, il ricorso per cassazione o, nei casi previsti dalla legge dello Stato, il ricorso per revisione. Il Tribunale Supremo risolverà altresì i conflitti di competenza e di giurisdizione tra i Tribunali della Catalogna e quelli del resto della Spagna.
Articolo 21 - Nomina del Presidente e dei componenti del Tribunale Superiore
di Giustizia della Catalogna
1. Il Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Il Presidente della Generalidad ordinerà la pubblicazione di tale nomina nel Diari Oficial de la Generalitat.
2. La nomina dei magistrati, giudici e segretari del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna si effettuerà nella forma prevista dalle leggi organiche del potere giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
Articolo 22 - Selezione del personale giudiziario
Su richiesta della Generalidad, l’organo competente convocherà i concorsi e gli esami per coprire i posti vacanti in Catalogna di magistrati, giudici, segretari giudiziari e il restante personale al servizio della Amministrazione della giustizia, in accordo con quanto con quanto stabilisca la legge organica del potere giudiziario.
Articolo 23 - Titoli di merito ed eccezioni relative alla nomina
del personale giudiziario
1. I concorsi, gli esami e le nomine per coprire i posti vacanti in Catalogna di magistrati, giudici, segretari giudiziari e del restante personale al servizio della Amministrazione della giustizia si effettueranno nella forma prevista dalle leggi organiche del potere giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e in essi costituirà titolo di merito preferenziale la specializzazione in diritto catalano. In nessun caso potranno stabilirsi eccezioni relative a natura e cittadinanza.
2. Spetta interamente allo Stato, in conformità con le leggi generali, l’organizzazione e il funzionamento del Ministero delle Finanze.
Articolo 24 - Nomina ed ambito di operatività di notai e Registradores
1. I notai e i Registradores della proprietà e mercantili saranno nominati dalla Generalidad, in conformità con le leggi dello Stato. In ordine alla provvisione dei notai, i candidati saranno ammessi con eguali diritti, sia che esercitino nel territorio della Catalogna, sia che esercitino nel resto della Spagna. In questi concorsi ed esami costituirà titolo di merito preferenziale la specializzazione in diritto catalano. In nessun caso potranno stabilirsi eccezioni relative a natura o di cittadinanza.
2. La Generalidad parteciperà alla fissazione delle circoscrizioni corrispondenti ai registri della proprietà e mercantili per conformarle a quanto stabilito in applicazione dell’articolo 18, comma 2, di questo Statuto. Ugualmente parteciperà alla fissazione delle circoscrizioni notarili e del numero dei notai, conformemente a quanto stabilito dalle leggi dello Stato.
Articolo 25 - Ambito di efficacia e natura delle competenze della Comunità
1. Tutte le competenze menzionate negli articoli anteriori e in quelli successivi del presente Statuto si intendono riferiti al territorio della Catalogna.
2. Nell’esercizio delle sue competenze esclusive spetta alla Generalidad la potestà regolamentare e la funzione esecutiva, incluso il controllo. In ordine alle materie segnalate nell’articolo 11 di questo Statuto, o in altre disposizioni dello stesso col medesimo carattere, il loro esercizio sarà soggetto alle norme regolamentari dettate dallo Stato in attuazione della sua legislazione.
3. La Generalidad della Catalogna integrerà nella sua organizzazione i servizi corrispondenti al fine di svolgere le competenze attribuitele dal presente Statuto.
Articolo 26 - Potestà legislativa esclusiva
1. Nelle materie di competenza esclusiva della Generalidad, il diritto catalano è quello applicabile nel suo territorio in via preferenziale rispetto a qualunque altro;
2. In difetto di diritto proprio sarà applicato in via suppletiva il diritto dello Stato.
3. Nella determinazione delle fonti del diritto civile lo Stato rispetterà le norme del diritto civile catalano.
Articolo 27 - Convenzioni, trattati e accordi di cooperazione
1. Per la gestione e la prestazione dei servizi propri corrispondenti a materia di competenza esclusiva, la Generalidad potrà stipulare convenzioni con altre Comunità Autonome. Tali accordi dovranno essere approvati dal Parlamento della Catalogna e comunicati a las Cortes Generales ed entreranno in vigore al termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo che queste stabiliscano entro tale termine che, in virtù del suo contenuto, la convenzione debba seguire la procedura prevista dal comma 2 del presente articolo per gli accordi di cooperazione.
2. La Generalidad potrà altresì stabilire accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione de las Cortes Generales .
3. La Generalidad della Catalogna adotterà le misure necessarie per l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per quanto si riferisce alle materie rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente Statuto.
4. Essendo il catalano patrimonio di altri territori e comunità, oltre ai vincoli e alle relazioni che intrattengono le istituzioni accademiche e culturali, la Generalidad potrà chiedere al Governo di celebrare e presentare, nei casi previsti, a las Cortes Generales per l’autorizzazione, i trattati o le convenzioni che permettano di stabilire relazioni culturali con gli Stati dove si integrano o risiedono quei territori e quelle comunità.
5. La Generalidad sarà informata dell’elaborazione di trattati e convenzioni, così come dei progetti di legislazione attuativa, in quanto si riferiscano a materie di suo specifico interesse.
Articolo 28 - Assunzione di nuove competenze
1. La Generalidad potrà richiedere allo Stato il trasferimento o la delega di competenze non assunte in forza del presente Statuto.
2. Ugualmente potrà richiedere a las Cortes Generales che le leggi-quadro che questi approvino nelle materie di competenza esclusiva dello Stato attribuiscano espressamente alla Generalidad la facoltà di legiferare in attuazione di dette leggi, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell’articolo 150 della Costituzione.
3. Spetta al Parlamento della Catalogna la competenza a formulare le richieste citate e a individuare l’organo della Generalidad a favore del quale si debbano attribuire in ciascun caso le competenze trasferite o delegate.
TITOLO II
Della Generalidad
Della Generalidad
Articolo 29 - Organi di governo
1. La Generalidad è composta dal Parlamento, dal Presidente della Generalidad e dal Consiglio Esecutivo o Governo.
2. Le leggi della Catalogna disciplineranno il funzionamento di queste istituzioni in accordo con la Costituzione e il presente Statuto.
CAPITOLO I
Il Parlamento
Il Parlamento
Articolo 30 – Caratteri
1. Il Parlamento rappresenta il popolo della Catalogna ed esercita la potestà legislativa, approva il bilancio, dà impulso e controlla l’azione politica e del Governo ed esercita le restanti competenze che gli siano attribuite dalla Costituzione e, in accordo con essa e con lo Statuto, dalla legge che approvi il Parlamento stesso.
2. Il Parlamento è inviolabile.
3. Il Parlamento ha sede nella città di Barcellona, tuttavia potrà riunirsi in altri luoghi della Catalogna nella forma e nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 31 - Elezione e immunità
1. Il Parlamento sarà eletto per un periodo di 4 anni, a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, in conformità con la legge elettorale approvata dal Parlamento stesso. Il sistema elettorale sarà di rappresentanza proporzionale e assicurerà inoltre l’adeguata rappresentanza di tutte le zone del territorio della Catalogna.
2. I membri del Parlamento della Catalogna saranno insindacabili per i voti e le opinioni dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Durante il loro mandato non potranno essere sottoposti a detenzione o ad arresto per presunti atti delittuosi commessi nel territorio della Comunità, salvo il caso di flagranza di delitto, spettando in ogni caso la decisione in ordine all’accusa, detenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna. Al di fuori del territorio della Comunità la responsabilità penale potrà essere fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
3. I deputati non saranno soggetti a mandato imperativo.
Articolo 32 - Organizzazione e funzionamento
1. Il Parlamento avrà un Presidente, un ufficio di presidenza e una deputazione permanente. Il regolamento del Parlamento regolerà la sua composizione ed elezione.
2. Opererà in assemblea e in commissione. Le commissioni permanenti potranno elaborare e approvare leggi, ferma restando la capacità dell’Assemblea di reclamare a sé il dibattito e l’approvazione in qualunque momento del procedimento legislativo.
3. Il regolamento preciserà il numero minimo di deputati per la formazione dei gruppi parlamentari, l’intervento di questi nel procedimento legislativo e le funzioni della Giunta dei portavoce (capi gruppo). i gruppi parlamentari parteciperanno a tutte le commissioni in proporzione ai propri membri.
4. Il Parlamento si riunirà in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie saranno convocate dal suo Presidente, previo accordo della deputazione permanente o su richiesta di un quarto dei deputati o del numero di gruppi parlamentari stabilito dal regolamento. Si riunirà altresì in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Generalidad.
5. Perché gli accordi siano validi, sia in assemblea che in commissione, dovranno essere adottati in riunioni regolamentari con la presenza della maggioranza dei componenti e approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui il regolamento o la legge esigano un quorum più elevato.
6. L’iniziativa legislativa spetta ai deputati, al Consiglio Esecutivo o Governo e, nei termini stabiliti da una legge della Catalogna, agli organi politici rappresentativi delle circoscrizioni supermunicipali dell’organizzazione territoriale della Catalogna. L’iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge che debbano essere trasmesse dal Parlamento della Catalogna sarà regolata da questo mediante legge, conformemente a quanto prevede la legge organica di cui all’articolo 87.3 della Costituzione.
Articolo 33 - Potestà legislativa
1. Il Parlamento della Catalogna esercita la potestà legislativa attraverso l’elaborazione di leggi. Questa potestà sarà delegabile solo al Consiglio Esecutivo o Governo negli stessi termini previsti nel caso di delegazione de las Cortes Generales al Governo stabiliti negli articoli 82, 83 e 84 della Costituzione.
2. Le leggi della Catalogna saranno promulgate, nel nome del Re, dal Presidente della Generalidad, che disporrà la loro pubblicazione nel Diari Oficial de la Generalitat nel termine di 15 giorni dalla loro approvazione e nel Boletin Oficial del Estado. Ai fini della sua entrata in vigore avrà valore la data della sua pubblicazione nel Diari Oficial de la Generalitat . La versione ufficiale castigliana sarà quella della Generalidad.
Articolo 34 – Attribuzioni
Spetta altresì al Parlamento della Catalogna:
1. Designare i Senatori che rappresenteranno la Generalidad nel Senato. Questa designazione dovrà realizzarsi in una convocazione specifica riservata a questo tema e proporzionalmente al numero dei deputati di ciascun gruppo parlamentare. I Senatori designati secondo quanto disposto da questo articolo dovranno essere deputati del Parlamento della Catalogna e cesseranno dalla carica di senatori, salvo quanto stabilito in materia dalla Costituzione, quando cessino dalla carica di deputati.
2. Elaborare proposte di legge per presentarle all’ufficio di presidenza del Congreso de los Diputados e nominare un massimo di 3 deputati del Parlamento incaricati della sua difesa.
3. Richiedere al Governo dello Stato l’adozione di un progetto di legge.
4. Presentare il ricorso di incostituzionalità e costituirsi dinanzi al Tribunale Costituzionale nei conflitti di competenza di cui alla lettera c) del n. 1 dell’articolo 161 della Costituzione.
Articolo 35 - Difensore civico
Ferma restando l’istituzione prevista nell’articolo 54 della Costituzione e il coordinamento con la stessa, il Parlamento potrà nominare un Sindic de Greuges per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, che a tal fine potrà supervisionare le attività dell’amministrazione della Generalidad. Una legge della Catalogna stabilirà la sua organizzazione e funzionamento.
CAPITOLO II
Il Presidente
Il Presidente
Articolo 36 - Elezione, attribuzioni e responsabilità
1. Il Presidente sarà eletto tra i suoi membri dal Parlamento e nominato dal Re
2. Il Presidente della Generalidad dirige e coordina l’azione del Consiglio Esecutivo o Governo e detiene la rappresentanza suprema della Generalidad e quella ordinaria dello Stato in Catalogna.
3. Il Presidente potrà delegare temporaneamente funzioni esecutive ad uno dei Consiglieri.
4. Il Presidente sarà, in ogni caso, politicamente responsabile dinanzi al Parlamento.
5. Una legge della Catalogna determinerà la forma di elezione del Presidente, il suo statuto personale e le sue attribuzioni.
CAPITOLO III
Il Consiglio Esecutivo o Governo
Il Consiglio Esecutivo o Governo
Articolo 37 – Caratteri
1. Il Consiglio, organo collegiale di governo con funzioni esecutive e amministrative, sarà regolato con legge della Catalogna che determinerà la sua composizione, lo statuto, le forme della nomina e della cessazione dei suoi membri, e le sue attribuzioni.
2 Il Consiglio è solidarmente responsabile politicamente dinanzi al Parlamento, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun Consigliere per la sua gestione.
3. La sede del Consiglio sarà la città di Barcellona, e i suoi organi, servizi e dipendenti potranno stabilirsi in luoghi diversi della Catalogna, in accordo con criteri di decentramento, deconcentrazione e coordinamento di funzioni.
4. Tutte le norme, disposizioni e atti emanati dal Consiglio Esecutivo o Governo e dalla Amministrazione della Generalidad che lo richiedano saranno pubblicati nel Diari Oficial de la Generalitat. Questa pubblicazione sarà sufficiente, a tutti gli effetti, a garantire la validità degli atti e l’entrata in vigore delle disposizioni e norme della Generalidad. In ordine alla pubblicazione nel Boletin Oficial del Estado vale quanto stabilisce la corrispondente norma statale.
Articolo 38 – Immunità
Il Presidente della Generalidad e i Consiglieri, durante il loro mandato e per gli atti delittuosi commessi nel territorio della Catalogna, non potranno essere sottoposti a detenzione o ad arresto, salvo il caso di flagranza di delitto, spettando in ogni caso la decisione in ordine all’accusa, detenzione, sottoposizione a processo penale e giudizio al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna. Al di fuori del territorio della Comunità la responsabilità penale potrà essere fatta valere negli stessi termini dinanzi alla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Articolo 39 - Ricorso di incostituzionalità e conflitti di competenza
Il Consiglio potrà presentare il ricorso di incostituzionalità. Potrà altresì, per propria iniziativa o previo accordo del Parlamento, costituirsi dinanzi al Tribunale Costituzionale nei conflitti di competenza di cui alla lettera c) del n. 1 dell’articolo 161 della Costituzione.
CAPITOLO IV
Del controllo della Generalidad
Del controllo della Generalidad
Articolo 40 - Atti legislativi e amministrativi
1. Le leggi della Catalogna resteranno escluse dal ricorso contenzioso-amministrativo e saranno soggette unicamente al controllo di costituzionalità esercitato dal Tribunale Costituzionale.
2. Contro gli atti, gli accordi e le norme regolamentari emanati dagli organi esecutivi e amministrativi del Generalidad, si potrà presentare ricorso dinanzi alla giurisdizione contenzioso-amministrativa.
Articolo 41 - Progetti di legge e ricorso di incostituzionalità
Nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell’articolo anteriore, una legge della Catalogna creerà e regolerà il funzionamento di un organo di carattere consultivo che si esprimerà, nei casi stabiliti dalla stessa legge, sulla conformità al presente statuto dei progetti o proposte di legge sottoposte a dibattito e approvazione dal Parlamento della Catalogna.
La presentazione dinanzi al Tribunale Costituzionale del ricorso di incostituzionalità da parte del Consiglio Esecutivo o Governo, della Generalidad o da parte del Parlamento della Catalogna, richiederà come requisito preliminare un parere di detto organismo.
Articolo 42 - Corte dei Conti della Catalogna
Nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 136 e nel numero d) dell’articolo 153 della Costituzione, è istituita la Sindacatura de Cuentas della Catalogna. Una legge della Catalogna regolerà la sua organizzazione e funzionamento e stabilirà le garanzie, norme e procedimenti per assicurare la resa dei conti della Generalidad, che sarà soggetta all’approvazione del Parlamento.
TITOLO III
Finanze ed economia
Finanze ed economia
Articolo 43 - (Patrimonio)
1. Il patrimonio della Generalidad sarà costituito da:
I) Il patrimonio della Generalidad al momento dell’approvazione dello statuto.
II) I beni relativi ai servizi trasferiti alla Generalidad.
III) I beni acquisiti dalla Generalidad in forza di qualsiasi titolo giuridico valido.
2. Il patrimonio della Generalidad, la sua amministrazione, difesa e conservazione saranno regolati da una legge della Catalogna.
Articolo 44 - Risorse finanziarie
Le finanze della Generalidad sono costituite da:
1. I proventi delle imposte che stabilisca la Generalidad.
2. I proventi delle imposte cedute dallo Stato di cui alla sesta disposizione addizionale e di tutte quelle la cui cessione sia approvata da las Cortes Generales.
3. Una percentuale di partecipazione nella riscossione totale da parte dello Stato di imposte dirette e indirette, inclusi i monopoli fiscali.
4. I proventi delle tasse proprie relative a risorse speciali e per la prestazione di servizi diretti della Generalidad, sia di propria istituzione, sia conseguenti al trasferimento di servizi statali.
5. I contributi speciali che stabilisca la Generalidad nell’esercizio delle proprie competenze.
6. Le soprattasse su imposte statali.
7. Nei casi previsti, le entrate derivanti dal fondo di compensazione interterritoriale.
8. Altre entrate a carico del bilancio generale dello Stato.
9. L’emissione di debito e il ricorso al credito.
10. I rendimenti del patrimonio della Generalidad.
11. Entrate di diritto privato, legati e donazioni; sovvenzioni.
12 Multe e sanzioni nell’ambito delle sue competenze.
Articolo 45 - Revisione della partecipazione annuale alle entrate dello Stato
1. Quando si sia completato il trasferimento di servizi o al compimento del sesto anno di vigenza di questo statuto, se la Generalidad ne fa richiesta, la partecipazione annuale alle entrate dello Stato citata al comma 3 dell’articolo anteriore e definita nella terza disposizione transitoria, si negozierà sulle seguenti basi:
a) la media dei coefficienti di popolazione e la contribuzione fiscale totale della Catalogna; quest’ultima misurata sulla base della riscossione nel suo territorio dell’imposta sulla rendita delle persone fisiche.
b) la quantità equivalente alla partecipazione proporzionale che spetta alla Catalogna per i servizi e gli incarichi generali che lo Stato continui ad assumersi come propri.
c) Il principio di solidarietà territoriale a cui si riferisce la Costituzione che si applicherà in funzione della relazione inversa della rendita reale per abitante in Catalogna rispetto al resto della Spagna.
d) altri criteri che si reputino ragionevoli.
2. La fissazione della nuova percentuale di partecipazione sarà oggetto di negoziazione iniziale e sarà modificabile su richiesta del Governo o della Generalidad ogni 5 anni.
Articolo 46 – Tributi
1. La gestione, riscossione, liquidazione e controllo sui tributi propri spetterà alla Generalidad, la quale disporrà di attribuzioni piene per l’esecuzione e l’organizzazione di tali compiti, ferma restando la collaborazione che possa realizzarsi con l’Amministrazione tributaria dello Stato, specialmente quando lo imponga la natura del tributo.
2. Nel caso delle imposte i cui rendimenti siano stati ceduti, la Generalidad assumerà per delega dello Stato la gestione, riscossione, liquidazione e controllo delle stesse, ferma restando la collaborazione che possa realizzarsi fra entrambe le amministrazioni, in accordo con quanto stabilito nella legge che fissi l’entità e le condizioni della cessione.
3. La gestione, riscossione, liquidazione e controllo delle altre imposte dello Stato riscosse in Catalogna spetterà alla Amministrazione tributaria dello Stato, ferma restando la delega che la Generalidad può ricevere da questo, e la collaborazione che possa stabilirsi specialmente quando lo esiga la natura del tributo.
Articolo 47 - Trattamento fiscale riservato alla Comunità
La Generalidad godrà del trattamento fiscale che la legge stabilisce per lo Stato.
Articolo 48 - Finanza locale
1. Spetta alla Generalidad la tutela finanziaria sugli enti locali, nel rispetto dell’autonomia che agli stessi riconoscono gli articoli 140 e 142 della Costituzione e conformemente all’articolo 9.8 di questo Statuto.
2. E’ di competenza degli enti locali della Catalogna la gestione, riscossione, liquidazione e controllo dei tributi propri che le attribuiscano le leggi, ferma restando la delega che possa conferirsi a favore della Generalidad.
Mediante legge dello Stato, si stabilirà il sistema di collaborazione degli enti locali, della Generalidad e dello Stato per la gestione, liquidazione, riscossione e controllo dei tributi stabiliti.
Le entrate degli enti locali della Catalogna consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni incondizionate, saranno percepiti attraverso la Generalidad, che li distribuirà in accordo coi criteri legali che si stabiliscano per le citate partecipazioni.
Articolo 49 – Bilancio
Spetta al Consiglio Esecutivo o Governo l’elaborazione e l’attuazione del bilancio della Generalidad, e al Parlamento il suo esame, modifica, approvazione e controllo. Il bilancio sarà unico e includerà la totalità delle spese ed entrate della Generalidad e degli organi, istituzioni e imprese da essa dipendenti.
Articolo 50 - Ruolo del Parlamento catalano
Spetta esclusivamente al Parlamento la potestà propria della Generalidad, di stabilire e riscuotere le imposte, tasse e contributi speciali, insieme alla fissazione delle soprattasse.
Articolo 51- Debito pubblico
1. La Generalidad, mediante accordo del Parlamento, potrà emettere debito pubblico per finanziare spese di investimento.
2. Il volume e le caratteristiche delle emissioni si stabiliranno in conformità con l’ordinamento generale della politica creditizia e in coordinamento con lo Stato.
3. I titoli emessi saranno considerati fondi pubblici a tutti gli effetti.
Articolo 52 - Pieno impiego e sviluppo economico-sociale
La Generalidad ha facoltà di costituire istituzioni che promuovano la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale nel quadro delle sue competenze.
Articolo 53 - Rappresentanti della Generalidad in istituzioni
economico-finanziarie statali
La Generalidad, in accordo con quanto stabiliscano le leggi dello Stato, designerà propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato la cui competenza si estenda al territorio catalano e che per loro natura non siano oggetto di trasferimento.
Articolo 54 - Imprese pubbliche comunitarie
La Generalidad potrà costituire imprese pubbliche come strumento di esercizio delle funzioni di sua competenza, secondo quanto previsto nel presente Statuto.
Articolo 55 - Società cooperative
1. La Generalidad, come potere pubblico, potrà far uso delle facoltà previste nel comma 1 dell’articolo 130 della Costituzione, e potrà promuovere attraverso una legislazione adeguata le società cooperative nei termini previsti dal n. 21 dell’articolo 9 del presente Statuto.
2. Ugualmente, conformemente alla legislazione dello Stato in materia, potrà far uso delle altre facoltà previste nel comma 2 dell’articolo 129 della Costituzione.
TITOLO IV
Riforma dello Statuto
Riforma dello Statuto
Articolo 56 – Procedimento
1. La riforma dello Statuto seguirà il seguente procedimento:
a) l’iniziativa della riforma spetterà al Consiglio Esecutivo o Governo della Generalidad, al Parlamento della Catalogna su proposta di un quinto dei suoi deputati o a las Cortes Generales.
b) La proposta di riforma richiederà, in ogni caso, l’approvazione del Parlamento della Catalogna a maggioranza dei due terzi, l’approvazione de las Cortes Generales mediante legge organica e, in conclusione, l’esito positivo del referendum da parte degli elettori.
2. Se la proposta di riforma non è approvata dal Parlamento della Catalogna o da las Cortes Generales, o non è confermata mediante referendum dal corpo elettorale, non potrà essere sottoposta nuovamente a dibattito e votazione del Parlamento prima che sia trascorso un anno.
3. L’approvazione della riforma da parte de las Cortes Geberales mediante legge organica includerà l’autorizzazione dello Stato affinché la Generalidad convochi i referendum di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
Articolo 57 - Modifica dell’organizzazione di governo
Fermo restando quanto stabilito nell’articolo anteriore, quando la riforma avrà ad oggetto la semplice modifica dell’organizzazione dei poteri della Generalidad e non riguarderà le relazioni della Comunità Autonoma con lo Stato, si potrà procedere nel modo seguente:
a) l’elaborazione del progetto di riforma da parte del Parlamento della Catalogna;
b) consultazione de las Cortes Generales;
c) se nel termine di 30 giorni, a partire dal ricevimento della richiesta di parere prevista nella lettera precedente, las Cortes Generales non si dichiarino interessate dalla riforma, si convocherà un referendum debitamente autorizzato sul testo proposto;
d) si richiederà in conclusione l’approvazione de las Cortes Generales mediante legge organica;
e) se nel termine contemplato dalla lettera c) las Cortes si dichiarano interessate dalle riforma, questa dovrà seguire il procedimento previsto nell’articolo anteriore, dandosi per compiuti i passaggi procedurali di cui alla lettera a) del n. 1 del citato articolo.