1. Disegno complessivo dello statuto

Lo statuto catalano, approvato con la legge organica n. 4 del 18 dicembre 1979, si suddivide in quattro titoli:
- un titolo preliminare, che contiene le disposizioni costitutive e identificative della Comunità (costituzione della Comunità, ambito territoriale e personale, bandiera), la definizione delle linee essenziali dell’organizzazione territoriale, alcune norme specificamente riservate alla tutela della lingua e del diritto civile catalano, ed un riferimento conclusivo a diritti e libertà dei Catalani;
- il titolo primo, che elenca le competenze legislative ed amministrative della Comunità, insieme a specifiche norme regolanti l’assunzione di nuove competenze ed il ruolo della Comunità nella formazione e nell’esecuzione di trattati, convenzioni internazionali e accordi di cooperazione, e reca la disciplina dell’organizzazione giudiziaria della Catalogna;
- il titolo secondo, che disciplina l’organizzazione istituzionale della Comunità autonoma, delineando caratteri, organizzazione, funzionamento e attribuzioni dell’assemblea elettiva, del governo e del presidente della Comunità, recando alcune norme sulla potestà legislativa e regolamentare; norme specifiche sono infine dirette a regolare il ricorso di incostituzionalità e i conflitti di competenza, il controllo contabile da parte della Sindacatura de Cuentas, e il difensore civico;
- il titolo terzo detta norme in materia economica e finanziaria, regolando tra l’altro il patrimonio della Comunità,, le risorse finanziarie, i tributi, la potestà tributaria, il bilancio, la finanza locale; disposizioni specifiche sono infine dedicate al debito pubblico, alle imprese pubbliche catalane e alla promozione del pieno impiego e dello sviluppo economico-sociale;
- il titolo quarto stabilisce infine il procedimento di revisione dello statuto.

2. I principi

I principi che caratterizzano la Comunità autonoma catalana fanno riferimento - oltre ai diritti e doveri fondamentali stabiliti nella Costituzione (art. 8) - alla tutela del catalano come lingua ufficiale della Comunità insieme al castigliano, e della parlata aranesa che sarà oggetto di insegnamento e di speciale rispetto e protezione (art. 3), alla libertà ed eguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integra, eguaglianza intesa anche nella sua accezione sostanziale (art. 8).

3. I diritti

I diritti che vengono riconosciuti ai cittadini catalani sono essenzialmente quelli politici definiti nello statuto, che spettano non solo ai cittadini spagnoli che, in conformità con le leggi generali dello Stato, abbiano cittadinanza amministrativa in uno dei municipi della Catalogna, ma anche ai cittadini spagnoli residenti all’estero che abbiano avuto l’ultima cittadinanza amministrativa in Catalogna e dimostrino questa condizione presso il corrispondente consolato spagnolo (art. 6).

4. Fonti e loro rapporti

Lo statuto elenca le materie nelle quali si esercitano i due tipi fondamentali di potestà legislativa della Comunità: quella esclusiva (art. 9), che incontra come unico limite la Costituzione spagnola e lo statuto autonomico di riferimento, e quella di desarrollo (di attuazione) della legislazione statale di base. Formano oggetto di una specifica previsione statutaria le competenze in materia economica (art. 12), in materia di polizia e pubblica sicurezza (art. 13), in materia di istruzione (art. 15), in materia di mezzi di comunicazione di massa (art. 16), in materia di sanità e sicurezza sociale (art. 17).
Nell’esercizio delle competenze esclusive della Catalogna spettano al Parlamento la potestà legislativa e al Consiglio esecutivo la potestà regolamentare e la funzione esecutiva; in quelle materie in cui la competenza della Comunità consista nell’attuazione legislativa e nell’esecuzione della legislazione basica dello Stato, compete al Consiglio esecutivo la potestà regolamentare così come l’amministrazione e il controllo, mentre nelle materie in cui la Comunità autonoma detenga solo competenze di esecuzione, spetta al Consiglio esecutivo l’amministrazione e l’esecuzione. In particolare, nelle materie di competenza esclusiva della Generalidad, il diritto catalano è quello applicabile nel suo territorio in via preferenziale rispetto a qualunque altro, mentre in difetto di diritto proprio sarà applicato in via suppletiva il diritto dello Stato (art. 26).

5. Organi principali e loro rapporti: forma di governo

Gli organi di governo della Comunità autonoma sono il Parlamento, il Presidente della Generalidad e il Consiglio esecutivo o Governo (art. 29).
Il Parlamento della Catalogna è eletto a suffragio universale ogni quattro anni, con legge elettorale (proporzionale) approvata dal Parlamento stesso. I deputati godono delle principali garanzie connesse all’esercizio del loro mandato, come l’insindacabilità e l’immunità parlamentare (art. 31). Il parlamento elegge tra i suoi membri un presidente, un ufficio di presidenza e una deputazione permanente, adotta un proprio regolamento, opera in assemblea e in commissioni, che potranno elaborare e approvare leggi, ferma restando la capacità dell’Assemblea di reclamare a sé il dibattito e l’approvazione in qualunque momento del procedimento legislativo (art. 32). Spettano al parlamento, tra l’altro, l’esercizio della potestà legislativa della Comunità (potestà peraltro delegabile al Consiglio Esecutivo negli stessi termini previsti nel caso di delegazione de las Cortes Generales al Governo stabiliti dalla Costituzione), l’impulso e il controllo dell’attività dell’esecutivo, l’approvazione del bilancio (art. 30), l’elezione tra i suoi membri del Presidente della Generalidad (art. 36).
Le funzioni esecutive e amministrative della Comunità sono svolte dal Consiglio esecutivo (art. 37). Il Presidente della Generalidad dirige e coordina l’attività del Consiglio esecutivo, potendo delegare temporaneamente funzioni esecutive ad uno dei Consiglieri, ed è titolare della rappresentanza suprema della Comunità autonoma e di quella ordinaria dello Stato in Catalogna (art. 36).
La forma di governo della Catalogna può definirsi di tipo parlamentare. Al parlamento, che “rappresenta il popolo della Catalogna” ed è da questo eletto a suffragio universale, spetta il controllo dell’attività del Consiglio esecutivo (art. 30) e l’elezione tra i suoi membri del Presidente della Generalidad, con procedura che lo statuto prevede sia stabilita da una legge della Catalogna; a tale legge si rinvia inoltre la determinazione dello statuto personale del Presidente e le sue attribuzioni (art. 36). Il Presidente sarà, in ogni caso, politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, mentre il Consiglio esecutivo è solidarmente responsabile politicamente dinanzi al Parlamento, ferma restando la responsabilità diretta di ciascun Consigliere per la sua gestione (artt. 36 e 37).

6. Rilievo della democrazia diretta

Gli istituti di democrazia diretta previsti dallo statuto catalano consistono - oltre ad un sistema di consulte popolari municipali contemplato dall’art. 6 - nell’iniziativa legislativa popolare, nell’iniziativa legislativa degli “organi politici rappresentativi delle circoscrizioni supermunicipali dell’organizzazione territoriale della Catalogna” (art. 32), e in un referendum confermativo a conclusione del procedimento di riforma dello statuto (artt. 56 e 57).

7. Rapporti regione-enti locali

La Comunità autonoma detiene la competenza legislativa esclusiva in materia di regime locale, e con legge del parlamento catalano è regolata sia la modifica dei confini municipali che la denominazione ufficiale dei municipi e toponimi (art. 9). Spetta inoltre alla Generalidad l’attuazione legislativa del sistema di Consulte Popolari Municipali e la disciplina dell’iniziativa legislativa degli organi politici rappresentativi delle circoscrizioni supermunicipali dell’organizzazione territoriale della Catalogna (artt. 10 e 32).
Con riferimento alla finanza locale, spetta alla Generalidad la tutela finanziaria sugli enti locali, e spetta agli enti locali della Catalogna la gestione, riscossione, liquidazione e controllo dei tributi propri che le attribuiscano le leggi, ferma restando la delega che possa conferirsi a favore della Generalidad. Le entrate degli enti locali della Catalogna consistenti in partecipazioni alle entrate statali e in sovvenzioni incondizionate, saranno percepiti attraverso la Generalidad, che li distribuirà in accordo coi criteri legali che si stabiliscano per le citate partecipazioni (art. 48).
8. Finanza e contabilità

La Comunità autonoma castigliana gode di autonomia finanziaria disponendo di un proprio patrimonio e di proprie finanze (artt. 43 e 44). In particolare, le principali risorse finanziarie della Comunità sono costituite dai proventi: delle imposte che stabilisca la Generalidad e di quelle cedute dallo Stato; di una percentuale di partecipazione nella riscossione totale da parte dello Stato di imposte dirette e indirette, inclusi i monopoli fiscali; delle tasse proprie relative a risorse speciali e per la prestazione di servizi diretti della Generalidad; dei contributi speciali che stabilisca la Generalidad nell’esercizio delle proprie competenze; delle soprattasse su imposte statali; delle entrate derivanti dal fondo di compensazione interterritoriale e delle altre entrate a carico del bilancio generale dello Stato; derivanti dalla emissione di debito e dal ricorso al credito (art. 44).
La partecipazione della Comunità alle entrate dello Stato potrà essere rinegoziata secondo i principi fissati dall’art. 45. La Generalidad, mediante accordo del Parlamento, potrà emettere debito pubblico per finanziare spese di investimento, e il volume e le caratteristiche delle emissioni si stabiliranno in conformità con l’ordinamento generale della politica creditizia e in coordinamento con lo Stato (art. 51).
Il bilancio della Comunità Autonoma sarà elaborato ed attuato dal Consiglio esecutivo, spettando al Parlamento il suo esame, modifica, approvazione e controllo. Il bilancio sarà unico e includerà la totalità delle spese ed entrate della Generalidad e degli organi, istituzioni e imprese da essa dipendenti (art. 49). In particolare, una legge della Catalogna regolerà l’organizzazione e il funzionamento della Sindacatura de Cuentas della Catalogna e stabilirà le garanzie, norme e procedimenti per assicurare la resa dei conti della Generalidad, che sarà soggetta all’approvazione del Parlamento (art. 42).

9. Potere estero, trattati, rapporti con L’Unione Europea

Essendo il catalano patrimonio di altri territori e comunità, oltre ai vincoli e alle relazioni che intrattengono le istituzioni accademiche e culturali, la Generalidad potrà chiedere al Governo di celebrare e presentare, nei casi previsti, a las Cortes Generales per l’autorizzazione, i trattati o le convenzioni che permettano di stabilire relazioni culturali con gli Stati dove si integrano o risiedono quei territori e quelle comunità. Lo statuto catalano prevede inoltre che la Generalidad adotti le misure necessarie per l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per quanto si riferisce alle materie rientranti nella sua competenza, e sia informata dell’elaborazione di trattati e convenzioni, così come dei progetti di legislazione attuativa, in quanto si riferiscano a materie di suo specifico interesse (art. 27).
Non sono invece previsti rapporti diretti della Catalogna con L’Unione Europea, mentre si stabilisce che la Comunità possa stipulare convenzioni con altre Comunità per la gestione e la prestazione dei servizi propri corrispondenti a materia di competenza esclusiva, secondo le procedure dettate dall’art. 27. La Generalidad potrà altresì stabilire accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione de las Cortes Generales (art. 27).

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