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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 11.12.2002
COM(2002) 704 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo
Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate
ad opera della Commissione


I. Introduzione

L'interazione tra le istituzioni europee e la società avviene in vari modi:
- innanzitutto attraverso il Parlamento europeo, quale rappresentanza eletta dei cittadini europei;
- tramite gli organi consultivi istituzionali dell'UE (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni), in base al ruolo conferito loro dai trattati;
- mediante contatti diretti meno formali con le parti interessate.
Nel suo Libro bianco sulla governance europea, la Commissione si è impegnata a contribuire a rafforzare la cultura della consultazione e del dialogo all’interno dell’Unione europea.
A tal fine essa ha elaborato il presente documento sulla consultazione delle parti interessate, documento che, al tempo stesso, costituisce un contributo diretto al piano d’azione per migliorare la regolamentazione e alla nuova strategia per valutarne l'impatto.
Un ampio processo di consultazione non rappresenta un fenomeno nuovo. Di fatto, la Commissione ha una lunga tradizione di consultazione delle parti interessate all’esterno, in sede di definizione delle proprie politiche. Essa integra la consultazione esterna nell’elaborazione delle scelte politiche per quasi tutti i settori di sua competenza.
Vengono pertanto già riconosciuti i vantaggi di un’apertura ai contributi esterni. Finora, tuttavia, mancava una strategia che mobilizzasse l'intera Commissione sulle modalità di consultazione. Ciascuno dei suoi servizi applicava nei rispettivi ambiti i propri meccanismi e metodi di consultazione dei gruppi d’interesse. Quantunque sia fuor di dubbio che ciò ha generato numerosi esempi di ottime relazioni tra la Commissione e i gruppi d’interesse, molti sono del parere, sia all’interno della Commissione che presso gli ambienti consultati, che il processo di consultazione dovrebbe essere strutturato in modo più coerente. Le reazioni degli interessati al Libro bianco sulla governance hanno confermato questa valutazione .
Nel presente documento la Commissione tratteggia pertanto alcuni principi generali cui dovrebbero essere improntate le sue relazioni con le parti interessate, nonché una serie di requisiti minimi cui le consultazioni avviate dalla Commissione dovrebbero conformarsi .
Fondamentalmente il presente documento mira a garantire che tutte le parti interessate vengano consultate in modo consono.
Lo scopo principale dell’impostazione può sintetizzarsi come segue.
• Incentivare un maggiore coinvolgimento delle parti interessate mediante un processo di consultazione più trasparente, che responsabilizzerà in modo più efficace la Commissione.
• Fissare principi e criteri generali che aiuteranno la Commissione a razionalizzare le proprie procedure di consultazione, nonché a procedere in modo più sistematico per ottenere risultati significativi.
• Costruire un quadro coerente di consultazione, che sia però sufficientemente flessibile per tener conto delle esigenze specifiche dei vari interessi in gioco, nonché della necessità di definire modalità apposite di consultazione per le singole proposte.
• Promuovere lo scambio di buone pratiche all’interno della Commissione, affinché gli uni possano imparare dagli altri.
I principi generali e i requisiti minimi che figurano nell’allegato I del presente documento sono stati pubblicati sotto forma di progetto nel giugno 2002, per dar modo alle parti interessate di presentare le loro osservazioni. I risultati di questa consultazione sono illustrati nella parte IV.

II. Obiettivi sottesi alle consultazioni avviate dalla Commissione
Consultazione: una strategia proficua a tutti i livelli
I meccanismi di consultazione formano parte delle attività di tutte le istituzioni europee lungo l’intero processo legislativo, dalla fase di definizione di una politica che precede la proposta della Commissione, fino all’adozione definitiva di un provvedimento legislativo e alla sua attuazione. A seconda del tipo di problematica, le consultazioni vogliono offrire la possibilità di dare un proprio contributo ai rappresentanti degli enti regionali e locali, alle organizzazioni della società civile, alle imprese e associazioni di categoria, ai singoli cittadini interessati, al mondo universitario e ai tecnici del ramo, nonché alle parti interessate nei paesi terzi.
Esistono già organi consultivi istituzionali per assistere la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, segnatamente il Comitato economico e sociale (CES) e il Comitato delle regioni (CdR). La Commissione annette la massima importanza a permettere che questi organi svolgano un ruolo fattivo, ed essa ha preso le opportune misure per favorire la loro partecipazione (si veda il capitolo III).
Tuttavia, il ruolo essenziale di questi organi consultivi non esclude contatti mirati diretti tra la Commissione e i gruppi d’interesse. Procedere ad ampie consultazioni è infatti conforme a uno dei compiti della Commissione a norma dei trattati, e permette di presentare agli organi legislativi proposte valide. Ciò è pienamente conforme all’ordinamento giuridico dell’Unione europea, il quale prevede che "la Commissione dovrebbe [...] effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi, e se necessario pubblicare documenti di consultazione" .
Pertanto, non vi è contraddizione tra ampie consultazioni e il concetto di democrazia rappresentativa. È comunque ovvio che il processo decisionale dell’Unione trae la propria prima e massima legittimità dai rappresentanti eletti dai popoli europei. Lo stesso Parlamento europeo ha dichiarato nella sua risoluzione sul libro bianco in materia di governance : “La consultazione degli ambienti interessati [...] può sempre costituire solo un complemento e non può sostituire le procedure e le decisioni di organi legislativi democraticamente legittimati; a livello di procedura legislativa possono decidere responsabilmente solo il Consiglio e il Parlamento, in quanto legislatori [...]”. Il principio cui pertanto s’ispira la Commissione è di permettere alle parti interessate di esprimere un'opinione, non già un voto.
D’altro canto, è bene non sottovalutare il dovere di garantire un trattamento adeguato ed equo a tutti coloro che hanno partecipato al processo di consultazione. Non a caso la Commissione ha sottolineato la propria intenzione di ridurre “il rischio che i politici si limitino ad ascoltare argomentazioni unilaterali di determinati gruppi in grado di assicurarsi un accesso privilegiato [...]” . Ciò significa che le specifiche categorie da coinvolgere in una determinata consultazione vanno individuate in base a criteri chiari.
Adempiendo al suo dovere d’intavolare consultazioni, la Commissione riesce a formulare proposte che siano tecnicamente valide, concretamente praticabili e impostate su uno schema tutt’altro che verticistico. In altre parole, una buona consultazione risponde a una finalità duplice: aiuta a migliorare la qualità delle politiche, e al tempo stesso accresce il coinvolgimento delle parti interessate e del pubblico in senso lato. Un ulteriore vantaggio è che i processi di consultazione trasparenti e coerenti organizzati dalla Commissione offrono agli organi legislativi maggiori possibilità di valutare le attività della Commissione (per esempio rendendo disponibili documenti che sintetizzano i risultati della consultazione).
Il ruolo specifico delle organizzazioni della società civile
Sebbene i gruppi da coinvolgere in una consultazione varino a seconda delle circostanze, andrebbe offerta l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista a tutti gli interessi presenti nella società.
In quest’ambito, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo di primo piano al fine di agevolare un’ampia discussione sulle strategie proposte. Ecco perché nel libro bianco sulla governance europea, si ribadiva quanto fosse importante coinvolgere tali organizzazioni nel processo di consultazione. La Commissione caldeggia in particolare un’impostazione coerente, a livello europeo, nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile.
Il ruolo specifico di queste ultime, nelle democrazie moderne, è strettamente connesso col diritto fondamentale dei cittadini di formare associazioni per perseguire finalità comuni, come sancito dall’articolo 12 della Carta europea dei diritti fondamentali . Aderire a un’associazione offre ai cittadini un'altra forma di partecipazione attiva, accanto alla militanza in partiti politici o alle consultazioni elettorali.
Libro bianco sulla governance europea
“La società civile svolge un ruolo importante, poiché esprime le preoccupazioni dei cittadini e fornisce servizi in risposta alle esigenze di tutti. [...] Sempre più la società civile ritiene che l’Europa costituisca una piattaforma adeguata per cambiare gli orientamenti politici e la società. [...] Vi è la possibilità di far partecipare più attivamente i cittadini al conseguimento degli obiettivi dell’Unione e di offrire loro un canale strutturato per le loro reazioni, critiche e proteste.”
Qualche problema può sorgere per il fatto che non esiste una definizione comune, e tantomeno giuridica, del termine “organizzazione della società civile”. Esso può tuttavia essere agevolmente usato con riferimento a una serie di organizzazioni comprendenti: le cosiddette parti sociali sul mercato del lavoro (vale a dire sindacati e federazioni padronali, ovvero le "parti sociali" ); organizzazioni che rappresentano operatori sociali ed economici, che non siano parti sociali nel senso stretto del termine (per esempio organizzazioni di consumatori); ONG (organizzazioni non governative) che associano gruppi di persone per una causa comune, come per esempio organizzazioni ambientali, organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo, associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni per l’istruzione e la formazione, ecc.; le organizzazioni di base (ovvero quelle che nascono dalla base della società e che perseguono obiettivi rilevanti per i loro membri), quali le organizzazioni giovanili, le associazioni delle famiglie e tutte le organizzazioni che permettono di partecipare alla vita locale e comunale; le comunità religiose .
Le "organizzazioni della società civile" sono quindi le principali strutture della società al di fuori degli organi governativi e della pubblica amministrazione, compresi gli operatori economici che generalmente non sono considerati come facenti parte del cosiddetto terzo settore o delle ONG. Si tratta di un'espressione che ha il vantaggio di adattarsi a una casistica ampia, a riprova del fatto che queste organizzazioni sono profondamente radicate nelle tradizioni democratiche degli Stati membri dell’Unione.

III. Migliorare le procedure di consultazione della Commissione - Un’evoluzione permanente
In materia di coinvolgimento delle parti interessate, la Commissione non parte da zero. In anni recenti essa ha preso una serie di provvedimenti per migliorare sempre più il processo di consultazione. Qui di seguito se ne illustrano alcuni esempi.
Iniziativa a favore di una definizione interattiva delle politiche (DIP)
Il 3 aprile 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla definizione interattiva delle politiche (C(2001) 1014), che mira a migliorare il sistema di governo usando Internet per raccogliere e analizzare le reazioni dell’opinione pubblica, al fine di tenerne conto in sede di definizione delle politiche dell’Unione. L’iniziativa DIP è uno degli strumenti che aiuteranno la Commissione a diventare un’amministrazione moderna, in grado di rispondere con maggiore tempestività e pertinenza alle richieste dei cittadini, dei consumatori e delle imprese.
La DIP comporta lo sviluppo di due dispositivi in rete che aiuteranno la Commissione a valutare l’incidenza delle politiche dell’Unione (o della loro mancanza):
- un dispositivo di “feedback”, che permetterà di raccogliere reazioni spontanee dell’opinione pubblica e degli operatori; esso si avvarrà delle reti e dei punti di contatto esistenti per consentire un accesso permanente via Internet all’opinione e all’esperienza degli utenti;
- un dispositivo di consultazione, concepito per ricevere e immagazzinare in modo rapido e strutturato le reazioni a ogni nuova iniziativa. Ciò presuppone la creazione di comitati permanenti per valutare queste reazioni, come il "Business Test Panel".
CONECCS
Informazioni sugli organismi consultivi formali e strutturati sono state raccolte in una base dati denominata CONECCS (Consultazione - Commissione europea e società civile) . Essa si prefigge di offrire informazioni sui comitati e su altre strutture che la Commissione ha predisposto per consultare, secondo modalità istituzionalizzate, le organizzazioni della società civile.
Sul sito CONECCS del server Europa si possono trovare anche informazioni sulle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello europeo. L’iscrizione in questo repertorio avviene su base volontaria e non intende in alcun modo essere una forma di accreditamento, ma solo una fonte di informazione.
CONECCS è uno strumento dinamico, in continua evoluzione.
La Commissione continuerà a migliorare in futuro le sue campagne di consultazione. In un settore essenziale per i cittadini europei, essa si è per esempio impegnata ad attuare la convenzione di Aarhus CE/NU sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico e sulle vie di ricorso giudiziario in materia di ambiente .
Un ruolo più attivo per gli organi consultivi istituzionali
Come esposto nell'introduzione, a norma dei trattati il Comitato economico e sociale (CES) e il Comitato delle regioni (CdR) svolgono un ruolo fondamentale nel processo di consultazione. In quanto organi consultivi istituzionali dell'UE, essi incarnano una salda tradizione. La Commissione non chiede di meglio che potersi ispirare alla loro esperienza e incita entrambi a svolgere un ruolo più attivo.
Ecco perché nel 2001 la Commissione ha concluso due protocolli di cooperazione, rispettivamente con il Comitato economico e sociale e con il Comitato delle regioni. Questi protocolli sono intesi a potenziare la funzione di tramite, da un lato fra le istituzioni dell'Unione, dall'altro - rispettivamente - con la società civile organizzata (CES), e cogli enti regionali (CdR). Per quel che riguarda il CES, tale nuova impostazione rispecchia perfettamente lo spirito del trattato di Nizza. Quest'ultimo ha rafforzato il ruolo del CES nel quadro della Comunità, stabilendo che esso sia "costituito da rappresentanti delle varie componenti a livello economico e sociale della società civile organizzata". Quanto al secondo Comitato, il protocollo di cooperazione è essenziale, tenuto conto del ruolo duplice del CdR: esso è non solo l'organo rappresentativo, a livello dell'Unione, delle amministrazioni regionali e locali, ma agisce quale indispensabile interfaccia tra queste amministrazioni e le istituzioni comunitarie.
All'interno della Commissione, questi protocolli vengono attuati sulla scorta di un vademecum per i servizi della Commissione.
Conformemente a tali protocolli, in futuro ai due Comitati verrà affidata l’organizzazione di consultazione per conto della Commissione. Sarà quindi necessario discutere con essi in quale modo ciò potrà avvenire secondo gli orientamenti definiti nel presente documento.

IV. Esito del processo di consultazione
In seguito alla pubblicazione del Libro bianco sulla governance europea, alla Commissione sono pervenuti numerosi commenti , in cui si esprime vivo compiacimento per l’impegno che essa ha assunto di istituire un quadro coerente di consultazione delle parti interessate. Molte organizzazioni hanno detto di voler fornire alla Commissione commenti più approfonditi sulla scorta di un progetto concreto relativo a un quadro di consultazione.
La Commissione ha pertanto deciso di pubblicare questo progetto sotto forma di documento di consultazione e ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui principi generali e sui requisiti minimi proposti minimi. Tutti gli interlocutori consultati hanno molto apprezzato questa impostazione. In uno dei contributi si affermava: “Il fatto che la Commissione stia procedendo a una consultazione in ordine ai principi generali e ai requisiti minimi proposti, costituisce di per sé una dimostrazione di un corretto processo di consultazione”.
Alla Commissione sono pervenuti complessivamente 88 contributi, presentati da autorità nazionali degli Stati membri (Germania, Svezia, Regno Unito), da un paese non membro (USA), non meno che da organizzazioni internazionali, europee e nazionali (operanti sia nel settore privato sia come ONG), enti regionali e locali, rappresentanti di comunità religiose e chiese, singoli cittadini e singole imprese. Nell’allegato II figura un elenco di tutti coloro che hanno inviato un contributo. Il testo in esteso dei vari contributi è consultabile su Internet, unitamente a informazioni sugli obiettivi generali e sulla struttura dei gruppi che hanno presentato osservazioni a norma delle rispettive organizzazioni di appartenenza .
Sia la quantità che l’estrema qualità dei vari contributi mostrano palesemente quanto all’esterno vi sia interesse nei confronti delle consultazioni organizzate dalla Commissione.
Tutte le reazioni e i commenti pervenuti sono stati attentamente analizzati per valutare se, ed eventualmente in quale misura, potessero confluire nella stesura finale dei principi generali e dei requisiti minimi, oggetto del presente documento.

1. Caratteristiche essenziali dei principi generali e dei requisiti minimi riveduti
Il processo di revisione della versione iniziale ha condotto a introdurre alcuni cambiamenti di rilievo.
• Si è provveduto a chiarire la portata dei principi generali e dei requisiti minimi.
• Viene stabilito un nesso più perspicuo tra le procedure di valutazione d’impatto e il ricorso alle consultazioni.
• Le implicazioni operative dei principi generali sono state esplicitate meglio.
• Si è tenuto conto degli imperativi cui le organizzazioni europee e nazionali sono soggette nel preparare commenti a nome dei propri membri, in risposta ai documenti di consultazione della Commissione.
• Sono stati spiegati più in dettaglio i criteri applicati nel quadro delle consultazioni mirate.
In aggiunta, la Commissione porrà in essere una serie di misure di attuazione per garantire una corretta applicazione di questi principi e requisiti da parte dei propri servizi, nonché il loro controllo (si veda il capitolo IV.3).

2. Considerazioni sui commenti pervenuti (feedback)
Conformemente a quanto annunciato nel documento di consultazione, la Commissione intende reagire sui principali aspetti evocati dai suoi interlocutori, con riferimento ai principi generali e ai requisiti minimi.

NATURA DEL DOCUMENTO
Alcuni interlocutori hanno criticato la scelta della Commissione di definire i requisiti per le consultazioni sotto forma di comunicazione (ovvero di documento di strategia), anziché adottare uno strumento giuridicamente vincolante. Secondo loro in tal modo i requisiti risulterebbero scarsamente incisivi e la Commissione non sarebbe in grado di garantire la coerenza e l’uniformità delle sue campagne di consultazione.
La Commissione resta però convinta che un’impostazione giuridicamente vincolante vada evitata nel caso di una consultazione, per due motivi: anzitutto va tracciata una chiara linea di separazione tra le consultazioni che la Commissione avvia di propria iniziativa, prima di adottare una proposta, e il successivo processo decisionale istituzionalizzato e obbligatorio, stabilito dai trattati; in secondo luogo, occorre evitare che vengano a determinarsi situazioni in cui una proposta della Commissione possa essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia per una presunta insufficienza di consultazione delle parti interessate. Un approccio iperlegalistico del genere risulterebbe incompatibile con l’esigenza di elaborare tempestivamente gli orientamenti politici e con le aspettative dei cittadini, i quali dalle istituzioni europee si attendono interventi di merito, anziché un’attenzione eccessiva agli aspetti procedurali.
Inoltre il timore espresso da alcuni partecipanti al processo di consultazione, che i principi e gli orientamenti possano rimanere lettera morta per la loro natura non giuridicamente vincolante, deriva da un malinteso. È infatti evidente che, se la Commissione decide di applicare determinati principi e orientamenti, i suoi servizi sono tenuti ad agire di conseguenza.
Da ultimo, la Commissione è del parere che il perfezionamento della propria metodologia di consultazione non debba fondarsi su un’impostazione che coniughi dirigismo e controllo, ma tendere piuttosto a fornire l’opportuna consulenza e assistenza ai funzionari della Commissione preposti alla gestione delle consultazioni. I principi generali e i requisiti minimi dovrebbero aiutare i servizi a incrementare un processo permanente - strutturato all’interno - di apprendimento.
Vi è poi un piano d'azione il quale prevede una relazione annuale sul miglioramento del processo legislativo, nella quale verrà illustrata anche l’applicazione dei principi generali e dei requisiti minimi.

CAMPO D’APPLICAZIONE
Molti contributi chiedono che venga esplicitato più chiaramente a quale tipo di iniziativa verrà applicata la nuova strategia di consultazione. Per rispondere a questa richiesta la Commissione ha precisato il campo d’applicazione dei criteri di consultazione.
Essa non ha tuttavia accolto l’idea, formulata da alcuni partecipanti, di generalizzare l'applicazione dei nuovi requisiti (sì da coprire tutte le consultazioni), o di scinderli dall’impostazione della Commissione in materia di valutazioni d’impatto più approfondite. Si tratta di una decisione conforme all’assoluto criterio di proporzionalità che deve sovrintendere alla prassi amministrativa della Commissione (si vedano i principi generali nella sezione “Efficacia”). Essa va ricondotta anche al fatto che la Commissione è tenuta a valutare le proprie esigenze di consultazione caso per caso, conformemente al proprio diritto di iniziativa.
Per le stesse ragioni, la Commissione deve sottolineare che la consultazione non potrà mai essere un processo aperto o continuo. In altre parole, vi è un tempo per la consultazione e un tempo per attivare il processo decisionale interno che sfocerà nella decisione finale adottata dalla Commissione.

ACCESSO ALLE CONSULTAZIONI
Il documento di consultazione della Commissione distingueva tra consultazioni aperte e consultazioni mirate, inducendo molti a chiedere se l’accesso alle consultazioni sarebbe stato limitato e se si sarebbe in quale modo valutata la qualità dei contributi presentati dalle parti interessate.
Sono stati espressi i pareri più svariati: se per alcuni andavano consultate solo le organizzazioni europee rappresentative, altri erano del parere che nessuna parte interessata o coinvolta andasse esclusa.
La Commissione tiene a ribadire che condivide l’idea della massima partecipazione possibile, conformemente al principio di una governance aperta. Ogni singolo cittadino, impresa o associazione continuerà a disporre della possibilità di fornire alla Commissione un contributo, in altre parole la Commissione non intende creare nuovi ostacoli burocratici per restringere il numero di coloro che potranno partecipare alle consultazioni.
In quest’ambito occorre tuttavia tener conto di due considerazioni aggiuntive. In primo luogo, la prassi migliore presuppone che prima di avviare un processo di consultazione si definiscano chiaramente i suoi destinatari. La Commissione dovrebbe cioè cercare attivamente di ottenere un contributo dalle parti più direttamente interessate, le quali di conseguenza andranno individuate in base a criteri sensati. In secondo luogo, criteri chiari di selezione sono necessari altresì ove l’accesso alla consultazione debba essere limitato per motivi pratici. Ciò vale in particolare per la partecipazione delle parti interessate a organismi consultivi o ad audizioni. Gli elementi previsti per il requisito B vanno compresi in quest’ottica.
La Commissione vorrebbe sottolineare l’importanza che essa annette ai contributi di organizzazioni europee rappresentative. Vale la pena di notare al riguardo che il Comitato economico e sociale ha definito una serie di criteri di ammissibilità applicabili al cosiddetto "dialogo civile" . Tuttavia, il criterio della rappresentatività a livello europeo non deve essere l’unico per valutare la pertinenza o la qualità dei commenti. La Commissione vuole evitare processi di consultazione che destino l'impressione che “a Bruxelles parlino solo tra di loro”, come si poteva leggere in uno dei contributi. In molti casi, i punti di vista nazionali e regionali possono risultare altrettanto importanti per tener conto della diversità di situazioni negli Stati membri. Senza contare che opinioni di minoranza possono far emergere aspetti essenziali in una discussione aperta sulle strategie politiche. D’altro canto, è pacifico che per la Commissione risulta importante tener conto della rappresentatività delle opinioni espresse, quando al termine di un processo di consultazione va presa una decisione politica.
Agli occhi della Commissione, pertanto, l'aspetto centrale nel definire quali siano i destinatari primi delle proprie consultazioni è garantire che alle parti direttamente interessate venga data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Ecco lo spirito nel quale sono stati ridefiniti e accorpati i requisiti minimi.

TRASPARENZA E INDIPENDENZA DELLE PARTI INTERESSATE
Varie organizzazioni si sono dette preoccupate che la Commissione, con la scusa della trasparenza, possa cercare di intromettersi nella struttura interna delle organizzazioni. La Commissione tiene a sottolineare il suo pieno rispetto per l’indipendenza di organizzazioni esterne. Affinché il processo di consultazione sia significativo e credibile, è però essenziale rendere esplicito chi ha partecipato alle consultazioni. Per maggiore chiarezza, si è leggermente modificata la formulazione dei principi generali.

LIMITI DI TEMPO PER UNA CONSULTAZIONE
In molti contributi si esorta la Commissione a riesaminare il periodo minimo di consultazione previsto in base al criterio D, facendo valere che sei settimane non sono un lasso di tempo sufficiente per preparare i commenti. Associazioni europee e nazionali, in particolare, hanno spiegato di aver bisogno di più tempo per consultare la loro base ed essere in tal modo in grado di produrre contributi “consolidati”.
La Commissione tiene a ribadire ancora una volta che i tempi di consultazione devono trovare un ragionevole equilibrio tra due esigenze: permettere l'elaborazione di contributi sufficientemente ponderati e sveltire il processo decisionale. Il criterio D è stato comunque riveduto per tener conto, il più possibile, delle esigenze delle organizzazioni di gruppi d’interesse.

REAZIONI DELLA COMMISSIONE SUI CONTRIBUTI PRESENTATI
La Commissione ribadisce che potrà far conoscere ai partecipanti alle consultazioni le proprie reazioni ai loro contributi, principalmente attraverso suoi documenti ufficiali sottoposti all’approvazione del collegio dei commissari, vale a dire, in particolare, con le relazioni introduttive alle proposte legislative.
L’idea di comunicare le proprie reazioni ai singoli partecipanti, come richiesto in alcuni contributi, non è compatibile con la necessaria efficienza del processo decisionale. Inoltre, le parti interessate dovrebbero non dimenticare che il processo decisionale della Commissione è basato sul principio di collegialità, il che significa che solo il Collegio di commissari è abilitato a ponderare i pareri favorevoli e contrari espressi in una consultazione e ad adottare una posizione definitiva nell’interesse comunitario. Ciò non impedisce tuttavia a singoli commissari o funzionari della Commissione, nella sede opportuna, di intavolare una discussione aperta con le parti interessate in merito alle strategie nei rispettivi settori di competenza.

QUADRO SPECIALE DI CONSULTAZIONE PER CATEGORIE SPECIFICHE DI DESTINATARI
Varie organizzazioni hanno sottolineato l’esigenza di definire modalità specifiche di consultazione nei rispettivi settori.
Mettendo in rilievo il proprio ruolo di organi democraticamente legittimati, gli enti regionali e locali hanno chiesto a quale punto sia la preparazione di un quadro per un dialogo più sistematico con le associazioni degli organi di governo regionali e locali all’interno dell’Unione, quadro che la Commissione aveva annunciato nel suo libro bianco sulla governance. La Commissione sta preparando un documento di lavoro per definire il quadro, la portata e le modalità di tale dialogo. Il documento verrà pubblicato prossimamente e diffuso a fini di consultazione.
Anche le chiese hanno vivamente esortato la Commissione a impostare il dialogo con le comunità di fedeli e credenti su una base più stabile, presentando una serie di proposte operative.
Una ONG ha avanzato l’idea di concludere una “intesa” tra le istituzioni europee e le organizzazioni del volontariato, sulla scorta di intese che già esistono in alcuni Stati membri.
Sia le chiese che le ONG si sono dette favorevoli a inserire nei trattati un articolo inteso a potenziare il dialogo con gli interessi religiosi e la società civile.
È evidente che queste proposte travalicano l’ambito dei principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate. Attualmente, la Commissione desidera concentrarsi su una corretta attuazione dei provvedimenti per migliorare il processo legislativo, compresi i criteri di consultazione.

3. Misure di attuazione
Le modifiche suesposte vogliono migliorare l’attuazione dei principi generali e dei requisiti minimi. Per ottenere tuttavia che il personale della Commissione li assimili pienamente e li applichi correttamente, occorrono ulteriori provvedimenti. I principi generali e requisiti minimi saranno pertanto affiancati dalle misure seguenti:
• un sito Internet della Commissione offrirà al suo personale un’assistenza concreta, offrendo anche esempi di migliori pratiche;
• al sito si aggiungerà un servizio di help-desk raggiungibile mediante posta elettronica, al quale il personale potrà sottoporre quesiti relativi all’applicazione dei principi generali e dei requisiti minimi;
• saranno prese apposite misure di sensibilizzazione, organizzando, ove se ne avverta l'esigenza, specifici seminari di formazione;
• la relazione annuale sul miglioramento del processo legislativo darà conto delle consultazioni avviate dalla Commissione e del loro svolgimento;
• le misure suddette verranno coordinate all’interno della rete generale della Commissione per migliorare il processo legislativo.

4. Conclusioni
La Commissione reputa che i principi generali e requisiti minimi riveduti, unitamente alla serie di misure di attuazione, segni un ulteriore progresso significativo sulla via del miglioramento dei suoi meccanismi di consultazione.
È evidente che questi provvedimenti non rispondono a tutte le richieste formulate dalle parti interessate in sede di consultazioni sull’impostazione iniziale proposta dalla Commissione nel giugno 2002. La Commissione ritiene tuttavia che le decisioni esposte nel presente documento raggiungano un buon equilibrio tra le aspettative delle parti interessate e l’esigenza di definire realisticamente il quadro di consultazione, tenendo conto della sua fattibilità sul piano amministrativo nella situazione attuale.
La serie definitiva di principi generali e requisiti minimi, che figura nella parte V, sarà d’applicazione dal 1° gennaio 2003.

V. Principi generali e requisiti minimi per le consultazioni avviate dalla Commissione
Natura e oggetto
Le relazioni tra la Commissione e le parti interessate, in sede di consultazione, dovrebbero essere sottese da determinati principi fondamentali, che definiscano il clima nel quale la prima e le seconde agiranno. Questi principi formeranno anche il presupposto per un ulteriore sviluppo della politica di consultazione. Essi ricalcano sostanzialmente i principi di ordine generale in base ai quali la Commissione gestisce le proprie attività, e sono stati messi in evidenza nel Libro bianco della Commissione sulla governance europea: partecipazione, apertura, responsabilizzazione, efficacia e coerenza.
Affinché le consultazioni risultino proficue, l’impegno a rispettare questi principi non può essere unilaterale: entrambe le parti coinvolte nel processo di consultazione devono badare ad applicarli efficacemente.
Nelle sue consultazioni sulle principali iniziative politiche, la Commissione si atterrà ai principi generali e ai requisiti minimi illustrati nel presente documento, fermo restando che i servizi della Commissione, in determinati settori, possano applicare pratiche più avanzate o regole più specifiche. Va peraltro notato che i principi generali e i requisiti minimi non sono giuridicamente vincolanti.
In un primo tempo, la Commissione si concentrerà sull’applicazione dei principi generali e dei requisiti minimi alle iniziative soggette a una valutazione d’impatto più approfondita. Le direzioni generali della Commissione vengono tuttavia spronate ad applicare i principi generali e i requisiti minimi a ogni altra consultazione che intendano avviare.
L’esigenza di una valutazione d’impatto più approfondita viene decisa dalla Commissione nel documento di strategia politica annuale, o almeno nel suo programma di lavoro, sulla scorta delle relazioni preliminari di valutazione. Nel decidere se occorra una valutazione d’impatto più approfondita, la Commissione terrà conto tra l’altro dei fattori seguenti:
• la proposta riuscirà ad avere un’incidenza sostanziale in termini economici, ambientali o sociali su un settore specifico, nonché sulle principali parti interessate?
• la proposta permetterà di riorganizzare in profondità uno o più settori?
La comunicazione della Commissione sulla valutazione d’impatto esonerava varie misure dall’obbligo di una valutazione del genere; ciò vale per esempio per i libri verdi, in quanto essi corrispondono alla fase di gestazione di una strategia, che quindi non ha incidenze dirette. A livello di consultazione, i libri verdi costituiscono però per definizione iniziative alle quali devono applicarsi i principi generali e i requisiti minimi.
Ai fini del presente documento s’intende per “consultazione” il processo tramite il quale la Commissione desidera che le parti interessate all’esterno contribuiscano all’elaborazione delle proprie politiche prima che intervenga qualsiasi decisione della Commissione.
Dal campo d'applicazione dei principi generali e dei requisiti minimi sono esclusi i settori seguenti:
• quadri di consultazione specifici previsti dai trattati (per esempio: ruolo degli organi consultivi istituzionali; dialogo sociale ai sensi degli articoli 137-139 CE) o da altri testi comunitari;
• disposizioni in materia di consultazione previste da altre convenzione internazionali;
• decisioni adottate attraverso una consultazione formale degli Stati membri (la cosiddetta procedura di "comitatologia") .
Come indicato nel Libro bianco sulla governance europea, i principi generali e i requisiti minimi in materia di consultazione verranno in futuro integrati, ma non sostituiti, da altri due strumenti, che la Commissione sta mettendo a punto:
• una serie di orientamenti sull’uso dell’esperienza acquisita, intesi a integrare e diffondere le buone pratiche. Essi dovranno in particolare garantire la responsabilizzazione, il pluralismo e l'integrità dell'esperienza utilizzata, e si applicheranno segnatamente ogniqualvolta una politica della Commissione dipenderà in una certa misura da una valutazione scientifica ;
• l’istituzionalizzazione di un dialogo più sistematico con le associazioni europee e nazionali di organi di governo regionali e locali all’interno dell’Unione.
Questi strumenti intendono rispondere alle esigenze specifiche dei settori interessati.
Principi generali

PARTECIPAZIONE
“La qualità [...] delle politiche dell’Unione [dipende] dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione .”
In fatto di elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione, la Commissione s’impegna a garantire la massima partecipazione, il che vuol dire che provvederà ad avviare consultazioni sulla base più ampia possibile, in ordine alle principali iniziative politiche. Ciò vale soprattutto nell'ambito delle proposte legislative.

APERTURA E RESPONSABILIZZAZIONE
“Le istituzioni [europee] devono operare in modo più aperto [...] se si vuole accrescere la fiducia dei cittadini in istituzioni complesse .”
“Ogni istituzione dell’UE deve spiegare qual è il suo ruolo in Europa e deve assumerne la responsabilità ”.
La Commissione ritiene che i processi di conduzione amministrativa ed elaborazione delle politiche debbano risultare visibili all’esterno, se si vuole che vengano compresi e risultino credibili. Ciò vale in particolare per i processi di consultazione, che costituiscono una prima interfaccia con gli interessi della società.
Pertanto, i processi di consultazione condotti dalla Commissione devono essere trasparenti, sia nei confronti delle parti direttamente coinvolte che dell’opinione pubblica in generale. Deve risultare chiaro
• quali sono le problematiche esaminate,
• quali meccanismi vengono utilizzati per la consultazione,
• quali sono le parti consultate e perché,
• quali sono i fattori che hanno influenzato le scelte in sede di definizione delle politiche.
Ne consegue che le parti interessate devono operare esse stesse in un contesto di trasparenza, affinché l’opinione pubblica conosca i soggetti che partecipano alla consultazione nonché la loro linea di condotta.
I principi di apertura e responsabilizzazione sono quindi essenziali per quel che riguarda il modo di agire delle organizzazioni che cercano di contribuire alle scelte politiche dell'Unione. Si deve poter determinare chiaramente
• quali interessi esse rappresentino,
• quale sia il loro grado di rappresentatività.
Le parti interessate che desiderino commentare una sua proposta devono quindi essere disposte a fornire alla Commissione, non meno che all’opinione pubblica in generale, questo genere di informazioni. Tra le informazioni dovrebbero essere rese disponibili attraverso la base dati CONECCS (sempreché le organizzazioni soddisfino i criteri per essere iscritte nella base e desiderino, con una scelta autonoma, figurarvi) o mediante altre misure, quali un apposito sistema di schede informative. Ove queste informazioni non vengano fornite, si considererà che i commenti formulati rappresentino contributi individuali.

EFFICACIA
“Le politiche dell’UE devono essere efficaci e tempestive, producendo i risultati richiesti .”
Per risultare efficace, la consultazione deve prendere avvio quanto prima. Le parti interessate dovrebbero quindi essere coinvolte nell’elaborazione di una politica in una fase nella quale abbiano ancora la possibilità di incidere sulla formulazione degli obiettivi, sulle modalità per conseguirli, sui fattori di rendimento e, eventualmente, sulle prime ipotesi di intervento. Può risultare necessario organizzare le consultazioni in più fasi.
Inoltre, sia la Commissione sia le parti interessate all’esterno avranno tutto da guadagnare da una comprensione delle rispettive ottiche. La Commissione opera all’interno di un quadro strategico e politico influenzato da numerosi fattori. Essa deve per esempio tener conto dei propri obblighi nei confronti delle altre istituzioni europee, a norma dei trattati, non meno che degli obblighi internazionali nei confronti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali.
Un presupposto dell'efficacia è il rispetto del principio di proporzionalità. Il metodo e l'ampiezza della consultazione devono quindi sempre risultare proporzionati all'impatto della proposta e devono tener conto dei suoi vincoli specifici.
Una migliore comprensione di risvolti di questo tipo, nonché del modo in cui l’azione della Commissione è strutturata, aiuterà le parti interessate all’esterno a nutrire aspettative realistiche circa i risultati che è possibile ottenere.

COERENZA
“Le politiche e gli interventi dell’Unione devono essere coerenti […] ”.
La Commissione si adopererà per garantire, nel corso delle varie consultazioni, la coerenza e la trasparenza dell’operato dei propri servizi.
Essa integrerà nei suoi processi di consultazione meccanismi per comunicare le proprie reazioni, valutazioni e proposte di modifica. Ciò avverrà tramite un opportuno coordinamento e in sede di rapporto sulle iniziative della Commissione per migliorare il processo legislativo.
La Commissione esorta i gruppi di interesse a elaborare propri dispositivi di controllo del processo, che permettano loro di trarre insegnamenti dalle consultazioni e di offrire un contributo fattivo a un sistema trasparente, aperto e responsabile.

Requisiti minimi

A. CHIAREZZA SULL’OGGETTO DELLE CONSULTAZIONI

Ogni comunicazione relativa a una consultazione deve essere chiara e concisa, oltre a contenere tutte le informazioni atte ad agevolare le prese di posizione degli interlocutori.
Le informazioni nei documenti di presentazione e di consultazione dovrebbero comportare:
• un riepilogo del contesto, della finalità e degli obiettivi delle consultazioni, senza tralasciare una descrizione delle problematiche specifiche in discussione o delle questioni che per la Commissione assumono particolare rilevanza;
• dettagli relativi alle varie audizioni, riunioni o conferenze riguardanti l'oggetto della consultazione;
• estremi dei servizi e delle persone da contattare, e indicazione delle scadenze;
• un’illustrazione del trattamento riservato dalla Commissione ai contributi, delle possibili reazioni che essa è in grado di offrire, nonché delle fasi successive di elaborazione della politica in causa;
• ove non sia allegata, gli estremi della documentazione relativa all’argomento (compresi eventualmente i documenti di riferimento della Commissione).

B. DESTINATARI DELLE CONSULTAZIONI
Nel definire le categorie di destinatari delle consultazioni, la Commissione deve accertarsi che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di esprimere il loro punto di vista.
Affinché una consultazione risulti equa, la Commissione dovrebbe offrire una possibilità congrua di esprimersi agli interlocutori seguenti:
• le parti interessate da una data politica,
• coloro che parteciperanno all’attuazione delle misure decise, oppure
• gli organismi che per le finalità dichiarate che perseguono, hanno un interesse diretto alla definizione di una data politica.
Nell’individuare quali parti sia opportuno consultare, la Commissione dovrebbe tener conto altresì degli aspetti seguenti:
• dell’incidenza più ampia di una data politica su altri settori di intervento, per esempio sulle esigenze di tutela ambientale o sulla politica dei consumatori;
• dell’eventuale esigenza di un’esperienza specifica, ovvero di competenze o conoscenze tecniche;
• dell'eventuale esistenza di interessi non organizzati;
• delle osservazioni e proposte formulate dai partecipanti a consultazioni precedenti;
• dell’esigenza di badare, se del caso, a un giusto equilibrio tra i rappresentanti
– di organismi sociali ed economici,
– di organizzazioni grandi e piccole,
– di entità più vaste (per esempio chiese e comunità religiose) e di gruppi specifici di destinatari (per esempio donne, anziani, disoccupati o minoranze etniche),
– delle organizzazioni presenti nell’Unione europea e di quelle che operano in paesi non membri (per esempio in paesi candidati o in via di sviluppo, o ancora nei paesi che figurano tra i principali partner commerciali dell’Unione).
Se del caso, la Commissione sollecita le parti interessate organizzate a livello europeo a presentare dei contributi.
Ove esista già un organo consultivo istituzionale o strutturato, la Commissione deve accertarsi che la sua composizione rispecchi in modo consono il settore rappresentato. Diversamente, essa deve valutare come garantire che gli interessi dei vari soggetti siano presi in considerazione (per esempio attraverso altre forme di consultazione).

C. PUBBLICAZIONE
La Commissione dovrebbe provvedere a diffondere le informazioni necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica e adattare i propri canali di comunicazione per raggiungere le varie tipologie di pubblico. Senza escludere altri strumenti di comunicazione, gli esiti delle consultazioni pubbliche dovrebbero sempre essere presentati su Internet e annunciati su un “punto unico di accesso”.
Per rivolgersi al grande pubblico, per ogni consultazione verrà predisposto un punto unico di accesso, sul quale le persone interessate potranno trovare le informazioni e la documentazione pertinenti. A tale scopo, la Commissione si servirà del portale "La vostra voce in Europa" .
Nel contempo potrebbe tuttavia rivelarsi utile mantenere metodi di comunicazione più tradizionali rispetto a Internet (per esempio comunicati stampa). Ove sia opportuno e possibile, la Commissione dovrebbe fornire i documenti relativi alla consultazione su supporti alternativi per renderli più facilmente accessibili a persone colpite da un handicap.

D. LIMITI DI TEMPO PER PARTECIPARE
Nella sua programmazione, la Commissione dovrebbe sempre lasciare un tempo sufficiente per rispondere agli inviti e inviare contributi scritti. La Commissione attualmente è del parere che si dovrebbero prevedere almeno 8 settimane, affinché nelle consultazioni per procedura scritta le risposte possano pervenirle, mentre le convocazioni alle riunioni andrebbero inviate con un anticipo di 20 giorni lavorativi.
La regola principale è lasciare tempo sufficiente ai partecipanti alle consultazioni indette dalla Commissione per prepararsi e pianificare i loro contributi.
Nel fissare la durata delle consultazioni occorrerebbe mantenere un equilibrio ragionevole tra la necessità di permettere l'elaborazione di contributi sufficientemente completi e quella di decidere in tempi brevi. In caso di urgenza o qualora le parti interessate abbiano già potuto disporre di occasioni sufficienti per esprimersi, la durata di una consultazione può essere ridotta.
D'altro canto, può risultare necessario prevedere una durata non inferiore a sei settimane per tener conto
• dell’esigenza, per le organizzazioni europee o nazionali, di consultare i propri membri al fine di elaborare pareri consolidati,
• di determinati imperativi vincolanti (ciò vale, in particolare, per i requisiti di notifica nel quadro dell'accordo OMC),
• del carattere specifico di una proposta (per esempio qualora siano in gioco interessi molto diversi o l'argomento si riveli particolarmente complesso),
• dei principali periodi di vacanza.
Una volta scaduto il termine per la trasmissione delle prese di posizione, il servizio competente della Commissione chiuderà la consultazione e prenderà le iniziative successive per gestire il processo amministrativo (ad esempio per preparare la decisione del collegio dei commissari).

E. RICEVUTA E FEEDBACK
La Commissione accusa ricevuta dei contributi inoltrati. I risultati della consultazione pubblica aperta vengono diffusi sui siti collegati al punto unico di accesso via Internet.
In funzione del numero di commenti pervenuti e delle risorse disponibili, la ricevuta può essere notificata sotto forma di:
• risposta individuale (per posta elettronica o mediante ricevuta), oppure
• risposta collettiva (per posta elettronica o sul punto unico di accesso allestito dalla Commissione su Internet per la consultazione; la pubblicazione dei commenti sul punto unico d'accesso entro 15 giorni lavorativi equivale a una ricevuta).
I contributi verranno attentamente analizzati per determinare in quale misura le opinioni espresse possano essere integrate nelle proposte elaborate. I contributi alle consultazioni verranno resi pubblici sul punto unico di accesso. Anche i risultati di consultazioni non pubbliche, nei limiti del possibile, dovrebbero poter essere esaminati sul punto unico di accesso via Internet.
La Commissione intende offrire un adeguato feedback alle parti che presentano i loro commenti e all’opinione pubblica in generale. A tale scopo, nelle relazioni introduttive alle proposte legislative o nelle sue comunicazioni in seguito a consultazioni pubbliche, la Commissione illustrerà i risultati delle consultazioni, nonché il modo in cui esse sono state condotte e le proposte hanno tenuto conto del loro esito. I risultati delle consultazioni effettuate verranno inoltre sintetizzati nei vari rapporti di valutazione.

ALLEGATO
Elenco dei contributi (COM(2002)277)
Governi
Stati membri
Germania
Regno Unito
Svezia

Paesi non membri
Stati Uniti d'America

Settore privato
Organizzazioni europee
Federazioni di datori di lavoro
UEAPME Unione europea dell'artigianato e delle PMI
UNICE Unione delle confederazioni dell'industria nella comunità europea

Camere di commercio
Comitato UE della Camera americana di commercio
EuroCamere

Federazioni professionali
ACE Consiglio europeo degli architetti
EuroCommercio
ESBG European Savings Banks Group
EWLA European Women Lawyers Association
FEE Fédération des Experts Comptables Européens
PGEU Pharmaceutical Group of the European Union

Federazioni delle attività di servizio e produzione
AIG Advertising Information Group
AIM Associazione europea delle industrie di prodotti di marca
AMDEA Association of Manufacturers of Domestic Appliances
BIPAR Ufficio internazionale dei produttori di assicurazione e riassicurazione
CEA Comitato europeo delle assicurazioni
CEPF Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers
CEPS Confederazione europea dei produttori di alcolici
Associazione europea del commercio equo
EFCO&HPA European Federation of Camping Organisations and Holiday Park Associations
FEDIAF Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers
HOTREC Hôtels, Restaurants et Cafés en Europe
WFA World Federation of Advertisers

Organizzazioni nazionali
Federazioni di datori di lavoro
CBI Confederation of British Industry (UK)
EEF Engineering Employers Federation (UK)
REC Recruitment and Employment Confederation (UK)

Camere di commercio
BCI Birmingham Chamber of Commerce & Industry (UK)
WKÖ Camera austriaca dell'economia (A)
DIHK Camera tedesca dell'industria e del commercio (D)

Federazioni professionali
BFB Unione federale delle libere professioni (D)
BStBK Camera federale dei consulenti fiscali (D)

Federazioni delle attività di servizio e produttive
AA Advertising Association (UK)
BAB British Agriculture Bureau (UK)
BBA British Bankers’ Association (UK)
BRC British Retail Consortium (UK)
CDV Associazione unitaria del settore assicurativo tedesco (D)
LIBA London Investment Banking Association (UK)
NAM U.S. National Associations of Manufacturers (US)
NEMA National Electrical Manufacturers Association (US)
NNR Ufficio dell'industria e del commercio svedesi per migliorare la regolamentazione (S)
Smallbusiness Europe (UK)

Altri
BAK Camera federale austriaca dei lavoratori e degli impiegati (A)
Small Business Council UK (UK)

Imprese
Barclays
The Boots Company
Telefónica
RPA Risk & Policy Analysts

ONG
Organizzazione europee
Protezione dei consumatori
BEUC Ufficio europeo delle unioni dei consumatori

Settore ambientale
EEB European Environmental Bureau
EPRO Environment Platform for Regional Offices
IFN Friends of Nature International

Settore sociale
Caritas Europa e Eurodiaconia
CEDAG Comitato europeo delle associazioni di interesse generale
ESAN Rete europea di azione sociale
Social Platform

Famiglia e gioventù
COFACE Confederation of Family Organisations in the European Community

Diritti dei cittadini
ECAS Euro Citizen Action Service

Organizzazioni nazionali
Ufficio polacco delle ONG (PL)
CA Consumers’ Association (UK)
NCC National Consumer Council (UK)
NCVO National Council of Voluntary Organisations (UK)
FMR Foro per i diritti dell'uomo (D)

Interessi regionali e locali
Organizzazioni europee
CEMR Council of European Municipalities and Regions
CPMR Peripheral Maritime Regions of Europe
Eurocittà
Gruppo delle regioni europee

Organizzazioni nazionali
ALFRA Associazione degli enti locali e regionali finlandesi (FIN)
DStGB Deutscher Städte- und Gemeindebund (Associazione delle città e dei comuni tedeschi) (D)
EERA East of England Regional Assembly (UK)
LGIB Local Government International Bureau (UK)
Provincia di Pordenone (I)
Regione di Mursia (E)
Regione Skåne (S)
Esecutivo scozzese e COSLA (Convention of Scottish Local Authorities) (UK)
WOSEC West of Scotland European Consortium (UK)

Interessi religiosi/chiese
Organizzazioni europee
CEC Conferenza delle chiese europee
COMECE Commissione degli episcopati della Comunità europea

Organizzazioni nazionali
Opera diaconale delle chiese evangeliche in Germania (D)
EKD Chiesa evangelica tedesca (D)

Gruppi di riflessione e istituti di ricerca
EPF European Policy Forum
Risk Forum of the European Policy Centre

Contributi di singoli
Sig. Mark Boleat
Sig. Ulrich Paetzold

Altri
Rete degli Infocentri europei
Hungarian-Swedish Advanced Quality Management Associates International



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