La Costituzione svizzera del 1848, totalmente revisionata una prima volta nel 1874, è stata da ultimo nuovamente modificata e, a seguito di referendum tenutosi il 18 aprile 1999, il nuovo testo è entrato in vigore il 1 gennaio 2000. Tra le due revisioni totali la carta svizzera è stata revisionata circa 140 volte ed il complessivo diritto costituzionale elvetico è venuto elaborandosi anche sulla base della giurisprudenza del tribunale federale, della prassi dei vari organi costituzionali e dalle dinamiche prodottesi nel diritto internazionale.
Le origini dell’odierno Stato federale svizzero risalgono alla rete di alleanze e trattati stipulati tra i diversi cantoni a partire dal 1291 e, più direttamente, nell’accordo confederale proclamato a Zurigo dai rappresentanti dei 22 cantoni il 7 agosto del 1815.
Alla forma confederale istituita nel 1815, si sostituì nel 1848 una forma di stato federale, sebbene si mantenne la definizione di “Confederazione elvetica”. La costituzione del 1848 adottava una struttura analoga a quella attualmente in vigore introdotta con la revisione del 1874, per quanto, con questa revisione, venissero complessivamente ridotte le competenze della federazione.
Il principale carattere dell’ordinamento svizzero è, dunque, la sua struttura federale. Si tratta di un federalismo in senso proprio, analogo al modello statunitense. Tale considerazione è confermata innanzitutto dal fatto che ai cantoni viene riconosciuta una, seppur limitata, personalità internazionale, che permette a questi di concludere accordi con altri stati, nei settori di loro competenza; in secondo luogo questi godono di una certa autonomia nella determinazione del proprio assetto costituzionale, pur nel rispetto dei principi dell’ordinamento federale. Non si può tuttavia non rilevare al riguardo che storicamente si registra una progressiva erosione del complesso dei poteri cantonali.
Il principio federale importa il riconoscimento di larghe autonomie ai cantoni, cui vengono attribuite ampie potestà in campo legislativo, amministrativo e giurisdizionale: mentre le competenze della federazione sono elencate in costituzione, le competenze residue vengono lasciate ai cantoni. In base all’art. 3 del nuovo testo costituzionale, infatti, “I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”.
Può dunque dirsi che i cantoni svizzeri sono Stati in senso lato sovrani, anche se limitati dalle norme e dai principi dello stato federale. Infatti, per quanto i singoli cantoni possono darsi una costituzione, questa: non può entrare in contrasto con la carta federale; deve assicurare l’esercizio dei diritti politici all’interno di una forma di governo repubblicana, sia essa rappresentativa o di democrazia diretta; e deve infine essere approvata dal popolo del singolo cantone e prevedere meccanismi per la sua revisione qualora ciò venga richiesto dalla maggioranza assoluta dei cittadini.
In campo legislativo possono individuarsi tanto materie di competenza esclusiva, federale o cantonale, quanto materie in cui la competenza dei due livelli di governo è concorrente. Per quanto concerne invece le competenze amministrative, queste vengono riconosciute ai cantoni nelle materie in cui questi godono delle competenze legislative.
Per risolvere i conflitti di competenza tra Federazione e Cantoni è stata prevista l’istituzione di un Tribunale Federale, che è anche chiamato a sindacare la costituzionalità delle leggi cantonali.
Una delle fondamentali caratteristiche dell’ordinamento svizzero è, come noto, costituita dalla particolare accentuazione conferita al principio della “sovranità popolare”, che si traduce in una notevole estensione ed importanza degli istituti di democrazia diretta e, più in generale, della garanzia di diverse forme di intervento diretto dei cittadini sull’attività degli organi rappresentativi. Oltre alle assemblee a cui, in alcuni piccoli cantoni, partecipano direttamente i cittadini per decidere annualmente delle principali questioni riguardanti le comunità cantonali, è previsto tanto l’istituto della revoca dei titolari di organi elettivi quanto l’iniziativa popolare e diverse tipologie di referendum (obbligatorio o facoltativo) a livello federale, cantonale e, spesso, comunale.
Per quanto concerne la forma di governo, come è noto, la Svizzera costituisce il principale esempio di regime direttoriale, caratterizzata com’è da un organo esecutivo collegiale scelto dal parlamento e posto a capo dello Stato per un periodo di tempo predeterminato, ma i cui singoli componenti svolgono individualmente le diverse funzioni ministeriali.
Ciò premesso, possono a questo punto esaminarsi sinteticamente struttura e competenze degli organi costituzionali.
a) Il Parlamento
Il Parlamento è bicamerale ed è costituito dal Consiglio nazionale, composto da membri eletti per 4 anni in ogni cantone proporzionalmente alla popolazione, e dal Consiglio degli stati, formato dai rappresentanti dei cantoni (2 per ogni cantone ed 1 per ogni mezzo cantone scelti secondo modalità fissate dagli organi cantonali). Entrambe le assemblee concorrono all’adozione delle leggi e dei decreti federali. Le due Camere siedono in seduta comune (e costituiscono Assemblea federale) per lo svolgimento di funzioni quali l’elezione del Consiglio federale e del Tribunale federale e la nomina del Presidente federale.
b) Il Consiglio federale
Il Consiglio federale è un organo collegiale composto da 7 membri ed è al contempo vertice dello stato federale e gabinetto ministeriale. Il Consiglio viene eletto dall’Assemblea federale per un termine fisso di 4 anni (il che implica che i suoi membri non possono essere fatti decadere anticipatamente) e le componenti linguistiche nonché le diverse regioni del Paese devono esservi equamente rappresentate. Annualmente uno dei membri, a turno, svolge le funzioni di Presidente federale. Le competenze del Consiglio sono amministrative in quanto subordinate ad una estesa competenza normativa e d’indirizzo parlamentare.
c) Il Tribunale federale
E’ il massimo organo giudiziario dello Stato, assieme al Tribunale federale amministrativo, competente quest’ultimo nelle materie amministrative spettanti alla Confederazione. I giudici del tribunale federale sono eletti dall’Assemblea federale prendendo in considerazione il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali. Il Tribunale federale giudica i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali.
Nei progetti del Consiglio federale e del Parlamento la revisione costituzionale totale entrata in vigore nel 2000 costituisce la premessa per una serie di ulteriori riforme di carattere istituzionale attualmente in elaborazione, quali ad es. quelle in materia di giustizia, istituti di democrazia diretta, perequazione finanziaria e direzione dello Stato.
E’ peraltro interessante notare che la recente revisione totale ha operato, nei diversi settori componenti la carta, oltre all’abrogazione di una serie di norme, talune promozioni al rango costituzionale ed alcune degradazioni. Esempi del primo caso sono: il diritto alla protezione dei dati (art. 13), la medicina riproduttiva ed ingegneria genetica in ambito umano (art. 119), la durata del mandato dei giudici federali (art. 145), l’immunità (art. 162). Tra le materie ora degradate al rango legislativo vi sono invece: divieto dell’assenzio (art. 32ter), sentieri e percorsi pedonali (art. 37quater), ma anche politica monetaria (artt. 38 e 39), diritto di voto del presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (artt. 78, cpv. 3 e 82, cpv. 4) ( ).
Il lungo titolo III del nuovo testo (artt. 42-135) ridefinisce i rapporti tra Confederazione, cantoni e comuni per quanto concerne le relazioni tra questi livelli, le garanzie federali e le competenze. La nuova costituzione (artt. 42-49) ridefinisce infatti in numerosi settori i principi di ripartizione dei compiti e la collaborazione tra Confederazione e cantoni, ponendo l’accento sul partenariato tra questi due livelli. L’art 53, c. 3 interviene a regolare le modificazioni territoriali tra cantoni, mentre l’art. 55 riconosce ai cantoni la facoltà di collaborare alle decisioni di politica estera che investono le loro competenze ed interessi essenziali. Non sussiste più, inoltre, un obbligo generale di approvazione da parte della Confederazione dei trattati stipulati dai cantoni nelle materie di loro competenza: l’art. 56 prevede al riguardo che i cantoni dovranno semplicemente informare la Confederazione prima di concluderli, qualora il trattato sia in contrasto con il diritto o con gli interessi della Confederazione o con i diritti di altri cantoni, il Consiglio federale ha la facoltà di sollevare reclamo dinanzi all’Assemblea federale (art. 186, c. 3), la quale deve decidere nel merito dell’approvazione.
Viene inoltre proclamata esplicitamente la triplice dimensione ordinamentale dello Stato (confederale, cantonale e comunale): viene infatti riconosciuta l’autonomia dei comuni, “nella misura prevista dal diritto cantonale” ed inoltre la Confederazione è obbligata nell’adempimento dei suoi compiti a prendere in considerazione “la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna” (art. 50 c. 1 e c. 3).
In materia di iniziativa legislativa popolare la nuova costituzione sancisce, infine, espressamente la possibilità di dichiarare totalmente o parzialmente nulla l’iniziativa che violi “il principio dell’unità della forma o della materia o disposizione cogenti del diritto internazionale” (art. 139, c. 3).

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