PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI MODIFICA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° SETTEMBRE 2000, N. 318 RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI ERARIALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI FUSIONE TRA I COMUNI E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI


Punto 6) odg Conferenza Unificata

Le Regioni, esaminato il testo di modifica del D.M. 318/2000:
• rilevano che il decreto medesimo presenta oggi, sotto diversi profili, aspetti di dubbia legittimità costituzionale, poiché il quadro istituzionale è profondamente mutato rispetto al 2000, a seguito della riforma costituzionale del 2001, e si deve pertanto ritenere che oggi sia precluso allo Stato esercitare potere regolamentare in materie che non rientrano nelle sue competenze esclusive;
• richiamano la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare:
1) la sentenza n.16 del 10 gennaio 2004, ove, al punto 5 del considerato in diritto, viene chiarito che: " non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.
Gli interventi speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.
Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.",
2) la sentenza n. 49 del 20 gennaio 2004, relativa alle norme che istituiscono ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”, nella quale, riconfermando la linea interpretativa della sentenza n.16/2004, si afferma che "Gli interventi di cui alle norme impugnate si atteggiano come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali in base a criteri stabiliti dall’amministrazione centrale, senza tenere presente che, per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali.";
• richiamano in ogni caso l'ineludibile esigenza che provvedimenti di questo tipo, della cui legittimità costituzionale oggi si dubita per le ragioni sopra richiamate, vengano quantomeno discussi e concertati con le Regioni ed esaminati in Conferenza Unificata, nel rispetto dell'imprescindibile principio di leale collaborazione. Tale provvedimento è stato infatti assunto senza richiedere alle Regioni alcun parere. Rilevano a tale riguardo l'illegittimità dell'iter seguito per il decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, recante "Modalita' di assegnazione del contributo spettante alle unioni di comuni per il servizio di polizia locale" (GU n. 17 del 22-1-2004), che attribuisce direttamente finanziamenti alle Unioni senza che vi sia stata predeterminazione dei requisiti e dei criteri di attribuzione, e che esclude completamente dai finanziamenti i servizi di polizia locale realizzati in forma associata dalle Comunità montane;
• ritengono che il testo di modifica risulta comunque migliorato rispetto al testo precedente, in quanto appaiono condivisibili sia l'intento di favorire l'associazionismo dei Comuni di minore dimensione demografica, che la previsione di strumenti di verifica dell'effettività delle gestioni associate;
• richiamano, ancor prima del profilo dei vizi formali della procedura, l'esigenza sostanziale che le modifiche al sistema di finanziamento alle Unioni vengano confrontate, discusse e concertate con le Regioni, al fine di evitare politiche confliggenti tra Stato e Regioni. L'esperienza concreta ha più volte insegnato che i criteri utilizzati dallo Stato si sono spesso rivelati in contrasto con quelli che ispirano le politiche regionali di disciplina ed incentivazione dell'associazionismo intercomunale, politiche che rappresentano il frutto di un'intensa concertazione con il sistema delle Autonomie locali e con le associazioni rappresentative delle stesse a livello regionale;
• ribadiscono pertanto di rappresentare, in questa sede, non solo le istanze delle Regioni, ma anche quelle del proprio sistema locale;
• ritengono che per lo Stato, soprattutto a causa della sua lontananza dagli specifici contesti territoriali, sarà estremamente ardua la verifica sull'effettività delle gestioni associate, e l'individuazione di criteri volti a valutare l'implementazione ed il grado di miglioramento dei servizi associati;
• ritengono che il decreto ministeriale possa essere approvato in via transitoria, limitandone la vigenza all'anno 2004, e prevedendo l'avvio immediato di un tavolo di lavoro misto tra Stato, Regioni ed associazioni nazionali rappresentative delle Autonomie locali.


Roma, 28 aprile 2004

Menu

Contenuti