Al fine di realizzare compiutamente il federalismo fiscale previsto dal titolo V e segnatamente dall’art. 119 Cost. e di concludere così la lunga esperienza di finanza derivata ancora di fatto sperimentata dalle Regioni, le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell’art. 119 Cost. (cioè: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell’art. 119 Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare la copertura al 100% delle spese, come quella sanitaria, rientranti nella lettera m) del secondo comma dell’art. 117 Cost. Allo scopo, dovrà quindi individuarsi la composizione delle risorse rese disponibili dalle suddette tipologie di entrata.

E’ bene peraltro affermare che gli obiettivi, condivisibili, di controllo della spesa regionale, non devono essere incorporati nell’applicazione del art. 119 Cost., ma assegnati ad altri strumenti legislativi e di concertazione tra livelli di Governo.

Prima di esaminare le diverse fonti previste dal 119 Cost., si riafferma altresì la necessità di applicare il 119 Cost. nell’ambito di una complessiva valutazione della finanza pubblica territoriale. Occorre infatti consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” previsto nella legislazione concorrente dell’art. 117 Cost.

Innanzi tutto, le Regioni ribadiscono la necessità di una adeguata proporzione tra compartecipazioni a tributi erariali e tributi propri, tra i quali eventualmente anche tributi di scopo. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un “paniere” di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale. Circa i tributi propri l’applicazione del 119 Cost. deve altresì assicurare un andamento dinamico del gettito rispetto al reddito nazionale. Occorre altresì incentivare l’esercizio virtuoso delle potestà tributarie dei vari livelli di governo.

Il funzionamento del fondo perequativo, attribuito dal 119 Cost. direttamente allo Stato, deve prevedere meccanismi tesi a garantire effettivamente i principi di solidarietà e coesione previsti dalla Costituzione. Tenuto conto che le disparità regionali sono ancora molto profonde, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, il fondo perequativo di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diversa capacità fiscale per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro – capite disponibili.

Circa il fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive, previsto al comma 5, art. 119 Cost., le Regioni devono concorrere con lo Stato e definire l’entità e i criteri di riparto di tale fondo nazionale destinato a colmare le significative disparità strutturali, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, ancora presenti tra le Regioni. L’entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati.

Le Regioni affermano la necessità di una applicazione del 119 Cost. già a partire dal 2006. Per questo motivo chiedono di confrontarsi urgentemente con il Governo in sede di Conferenza Unificata, con riguardo all’Accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale previsto dalla legge finanziaria per l’anno 2003 (legge n.289/2002 art.3 comma 1 lettera a)). Qualunque proposta tecnica elaborata in assenza di tale accordo non può costituire alcuna utile base di confronto sul federalismo fiscale.

Santa Trada di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 21 luglio 2005

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