Orientamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome relativamente all'applicazione della Legge Finanziaria 2006,

art. 1 commi 198 e segg..

 

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

Vista la legge n.266/2005 e, in particolare l'art. 1 comma 198, a tenore del quale le Amministrazioni Regionali e gli Enti Locali sono tenuti ad adottare misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento;

 

Atteso che un limite di tal genere, applicato in maniera indifferenziata per tutte le amministrazioni è potenzialmente in grado di penalizzare le realtà maggiormente virtuose;

 

Visto l’Accordo della Conferenza Unificata del 28 luglio 2005; 

 

Visto l’Accordo della Conferenza Unificata del 24 novembre 2005 ed in particolare quanto previsto al punto 1.3;

 

Visto che con il dpcm del 15 febbraio 2006, in applicazione dell'art.1 comma 98 della legge 311/2004 della legge sono stati individuati criteri e limiti alle assunzioni che tengono conto invece della realtà di ogni singola Regione;

 

Ritenuto quindi necessario individuare dei comuni criteri di applicazione delle misure in materia di contenimento dei costi di personale per l'anno 2006 che favorisca l'adozione da parte di ogni singola  Amministrazione di decisioni coerenti con la propria realtà organizzative, con le proprie normative, sia pur nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

 

 

Preso atto di quanto contenuto nella circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0026588 del 17 febbraio c.a. per quanto ivi disposto e non precisato nei punti aggiuntivi sottoelencati;

 

 

 

I N D I V I D U A

 

Ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 198 della legge n. 266/2005, i criteri di seguito esplicitati, invitando ciascuna Regione a statuto ordinario a farli propri:

1.      sono da escludersi, dalle basi di calcolo per tutte le annualità oggetto della sopracitata legge, le spese relative agli incarichi con contratto a tempo determinato effettuate dalle Regioni in applicazione di leggi regionali in fattispecie analoghe a quelle di cui all'art. 110, comma 2, del d.lgs n. 267/2000; tale disposizione non trova applicazione nei confronti di quelle Regioni che abbiano già provveduto a ridurre di oltre la metà, mediante la riorganizzazione del proprio assetto organizzativo, le relative spese a decorrere dal 1^ gennaio 2005.

2.      sono da escludersi le spese sostenute per il personale trasferito alle Regioni dallo Stato in seguito a processi connessi: al trasferimento di funzioni e competenze dallo Stato alle Regioni, a specifiche normative statali, a privatizzazioni o a previsioni contrattuali relative al comparto Scuola ;

3.      il tetto di spesa per l'anno 2006 e per le successive annualità interessate dalla Legge 311/2004 va calcolato al netto delle assunzioni disposte successivamente al 31/12/2004 in applicazione delle precedenti leggi finanziarie e relativi dpcm attuativi, riconprendendo in tali assunzioni anche quelle relative agli LSU ;

4.      le spese di personale vanno considerate - nelle diverse annualità -, al netto delle spese relative ad assunzioni  o a stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni di servizio con altre forme di lavoro flessibile effettuate per la realizzazione di programmi o progetti, qualora il relativo onere risulti a carico di finanziamenti e cofinanziamenti della Unione Europea o dello Stato, ivi comprese le spese di personale impegnato negli interventi conseguenti a dichiarazioni di stati di emergenza;

5.      sono escluse dalle basi di calcolo le spese di personale derivanti dall'applicazione della L.109/1994 (Legge Merloni);

 

 

 

C O N V I E NE  I N O L T R E

 

a)      di confermare quanto già stabilito in sede di Accordo assunto in data 24/11/2005 dalla Conferenza Unificata relativamente ai rispettivi Enti strumentali precisando che le Regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi all'art. 1 commi 198 e segg. della Legge 266/2005 e ne certificano le relative risultanze entro il 31 marzo di ogni annualità interessata dalla Legge Finanziaria 2006;

b)      di confermare che ai fini  dell’applicazione degli articoli 2 e 4 del DPCM 15.02.06 sono esclusi gli Enti strumentali ed il relativo personale cui si applichi il CCNL del comparto Sanità ( es: ARPA)

c)      di stabilire che i dati di monitoraggio di cui alla L. 311/2004, art. 1 comma 30, saranno trasmessi dalle Regioni in modo unitario per entrambi gli organici regionali (Giunta e Consiglio), a firma del legale rappresentante dell'Ente;

d)      di precisare che  le modalità da adottarsi per la definizione dei costi relativi alla retribuzione di posizione della  dirigenza, in applicazione del comma 2, lettera B dell’Accordo del 24 novembre 2005, sono le medesime già indicate al comma 1, lettera A dell’accordo medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 16 marzo 2006

Menu

Contenuti