FEDERALISMO FISCALE
 
CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
 
Art. 1
(Finalità e contenuti).
      1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell’ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto:
a)      i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui all’art. 117 , comma 2, lett. m) e della capacità fiscale per le altre funzioni
b) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;
c) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;
d) i caratteri dell’autonomia tributaria di Regioni ed enti locali;
e) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;
f) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;
g) l’entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
h) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;
i) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;
l) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale.
       2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20.
3. E’ istituita la Cabina di Regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La Cabina di Regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell’ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.
 
 
Art. 2.
(Coordinamento tra la finanza dello Stato e la finanza delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali).

      1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)      le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;
          b) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle, anche in via extracontabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.;
 
          c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni viene disciplinato con legge dello Stato; con la stessa legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; il relativo disegno di legge è presentato dal Governo alle Camere insieme con il documento di programmazione economico-finanziaria, previa, in sede di Conferenza unificata, di una fase di confronto, e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile e Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 131/2003; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;la Relazione accompagnatoria al disegno di legge dovrà, fra l’altro, evidenziare le diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale
          d) il documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da attuare attraverso le disposizioni recate dalla legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera c);
          e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;
          f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;
g) il superamento del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;
          h) sono definiti i meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti ai sensi della lettera c), con la previsione di sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti, nonché per il mancato rispetto della riclassificazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera b). In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, o altri provvedimenti nei confronti degli enti inadempienti;
          i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse.
 
Art. 3.
(Princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)
      1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;
b)                        esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità di neutralizzare comunque gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;
c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione tramite modifica di aliquota o devoluzione di altri tributi;
d)      semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei princìpi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
e) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
f) in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;
          g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle fattispecie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):
      1) istituire tributi regionali e locali;
      2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;
  h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, le Regioni:
1) possano modificare le basi imponibili solo in diminuzione;
      2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti massimi stabiliti dalla legge statale;
          i) previsione che, per gli altri tributi istituiti da legge statale, le regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile, nei limiti stabiliti dalla legge statale, e le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le regioni, determini livelli uniformi di gettito per le singole regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;
          l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;
          m) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera g), numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;
          n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g);
          o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;
          p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;
q) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria
          r) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.
 
Art. 4
(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)
 
1. Le regole di finanziamento di cui al presente Capo si applicano:
a)                  al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa;
b)         al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno all’anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.
 
2. Esse si applicano indipendentemente dall’ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all’esercizio della potestà legislativa.
 
3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo.

 
 
CAPO II
I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
 
Art. 5
(Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento)
 
1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell’art. 119 della Costituzione e alle speciali esigenze di cui quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario sono chiamate a svolgere e le spese ad esse connesse, sono classificate come:
a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione;
b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell’Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati agli obiettivi riconducibili al quinto comma dell’art. 119;
c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 e del quinto comma dell’art. 119.
 
2. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera a), sono determinati nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.
3. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi, ai sensi del quinto comma dell’art. 119, finanziati con contributi speciali
 
4). Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale ed anche dei costi standard.
5. Le aliquote e le basi imponibili uniformi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione e  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le quote specifiche del Fondo perequativo di cui all'articolo 8, sono determinate in modo da garantire che in ciascuna regione, alle condizioni così determinate, risultino integralmente finanziate le spese di cui al comma 1, lettera a)
6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all’art. 6, nonché, ove necessario, con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.
 
 
Art. 6
(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario,
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e sistema gestionale)
 
1. Alle Regioni a statuto ordinario, fermo restando quanto previsto all’art. 5, sono assegnati tributi propri in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Sono definite le modalità di ripartizione, gestione e riscossione territoriale dei tributi e compartecipazioni assegnate. La territorializzazione dei tributi deve tener conto:
a) del luogo di consumo, per quelli aventi quale presupposto i consumi;
b) della localizzazione dei cespiti, per quelli basati sul patrimonio;
c) del luogo di prestazione del lavoro, per quelli basati sulla produzione;
d) della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per quelli riferiti ai redditi;
 
Per tributi propri si intendono:
a) i tributi regionali previsti dall’ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l’ordinamento vigente assegna alle Regioni;
b) il nuovo tributo regionale che risulterà dalla ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni dell’aliquota dell’imposta erariale sui redditi personali. L’aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all’art. 7;
c) i nuovi tributi che saranno “assegnati” alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione ;
 
2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:
a)                  imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b)                 addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
c)                  addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
d)                 imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
e)                  tassa di abilitazione all’esercizio professionale;
f)                   imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
g)                  la tassa automobilistica regionale;
h)                  la compartecipazione all’accisa sulle benzine;
i)                    la compartecipazione all’accisa sul gasolio per autotrazione;
j)                   la tassa per il diritto allo studio universitario;
k)                 il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti;
l)                    l’IRESA;
m)                tasse di concessione regionale.
 
1 bis. Per i tributi di cui al comma precedente e per gli altri originati da legge statale le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e le modalità di computo della base imponibile, nei limiti massimi previsti dalla legislazione statale.
 
1 ter. I decreti delegati dovranno prevedere una serie di flessibilità fiscali articolate su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le potenzialità disponibili, il livello di spesa complessivo di cui all’art. 5, comma 1 punto c)
 
2   Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.
 
 

3. Il Governo è delegato ad adottare entro …….. mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa Intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 delle legge 131/2003, uno o più decreti delegati con i quali si provvede a disciplinare i seguenti principi e criteri direttivi:

 a)        strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
b)        funzioni e composizione paritetica di organismi che assicurino la rappresentanza e il coordinamento dell’attività e delle funzioni a favore dei singoli soggetti titolari dei tributi;
c)        modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati relativa allo svolgimento delle attività e funzioni derivanti dall’applicazione del presente comma;
d)        trasparenza, efficienza, economicità e semplificazione dell’azione del centro nell’espletamento delle funzioni.
 

4. Le Regioni possono istituire mediante trasformazione delle Agenzie Regionali delle Entrate centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti Locali; sono altresì definite con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, le rappresentanze, le modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

 
 
Art. 7
(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell’autonomia)
 
1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in almeno una Regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all’art. 8.
 
2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all’art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo dei trasferimenti soppressi.
 
 
Art. 8
(Il finanziamento di nuovi compiti e delle funzioni trasferite alle Regioni)
 
 
1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, nonché , il trasferimento di nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione,comporta:
a)      la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b)      la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 6;
c)      l’aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA che andrà ad alimentare il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante” ovvero dell’IRPEF ai sensi del comma 2, dell’art. 7.
 
2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni.
 
3. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all’Intesa Stato-Regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a).
 
4. Di norma, a cadenza, triennale, viene effettuata la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’art. 7 comma 1 , sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.
 
5. In ogni caso è garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui al comma 1 dell’art. 7.
 
6. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni sono individuate le risorse finanziarie necessarie che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni a tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all’articolo 119 della Costituzione.

 
 
Art. 9
(Entità e riparto del fondo perequativo)
 
      1. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2.
      2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.
      3. Le risorse del Fondo perequativo devono coprire:
          a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi alla stessa destinati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributarianonché dall’emersione della base imponibile;
          b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.
      4. La determinazione degli importi spettanti a ciascuna Regione a carico del Fondo perequativo è operata tenendo conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese di cui alle lett. m) e p) al costo standard.
     5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del Fondo perequativo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna regione ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i).
      6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 6 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:
a)     le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2 supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo
b)     le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2 è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante
c)     una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa; nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall’esercizio dell’autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare.
 
      7. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.
 
 
Art. 10
(Interventi di cui al comma 5 dell’art. 119 della Costituzione e contributi specifici)
 
1. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell’art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, ad uno specifico fondo il cui importo è generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. Eventuali altre risorse per gli interventi di cui al comma 5 dell’art. 119 della Costituzione entreranno in questo specifico fondo per ragioni di trasparenza informativa.
 
2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione, nonché l’entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del comma 5 dell’art. 119 della Costituzione sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all’art. 2, comma 1.
 
 
Art.11
(La fase transitoria e l’integrazione con le norme vigenti)
 
1. I criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 8 si applicano a regime al termine di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel biennio 2006-2007 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri previsti dal medesimo articolo 8.
      2. Per le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 8, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 decorre dall'anno successivo a quello in cui è effettivamente attuato il trasferimento delle funzioni o la determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, l'applicazione del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica cessa entro cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva a proprio carico un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno pari all’intero periodo transitorio di cui al presente articolo.
      3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase di transizione di cui ai commi 1 e 2.
 
      4. Per le materie di cui all’art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. m) il sistema dovrà garantire il finanziamento mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile.
 
      5. La fiscalizzazione dei trasferimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, per il complesso delle Regioni, è subordinata alla accertata congruità delle risorse per la copertura dello svolgimento delle funzioni.
 
 
CAPO III
LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED ENTI LOCALI
 
Art. 12
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)
 
1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
 
2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti:
a)         imposta comunale sugli immobili (ICI);
b)        imposta di scopo; imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
c)         tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
d)        tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
e)         addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
f)          addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica;
g)         addizionale comunale sui diritti di imbarco.
 
3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti:
a)                  imposta provinciale di trascrizione (IPT);
b)                  tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
c)                  addizionale provinciale sul consumo dell’energia elettrica;
d)                  tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
 
4. Le Regioni nell’ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all’art. 3, comma 1 lett. d) possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
 
5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, ovvero di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.
6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.
 
 
Art. 13
(Finanziamento delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane).
      1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:
          a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;
          b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
          c) l'attribuzione di addizionali a tributi erariali;
e)      l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.
2. L'insieme delle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 1 assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ad esse eventualmente riferiti in base alla capacità fiscale e al costo standard.
3. La legge di coordinamento dinamico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento dell'esercizio di tali funzioni, ove al finanziamento medesimo non si sia provveduto contestualmente al trasferimento.
 

 
 
Art. 14
(Il potenziamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)
 
1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell’articolo 3 ed ai seguenti:
a) potenziamento dell’autonomia dei Comuni;
b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.
 
 
Art. 15
(Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali)
 
            1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:
a) possibilità di trasformare l’imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%;
b) revisione dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all’IRPEF.
 
 
Art. 16
(Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date)
 
1. Nei bilanci delle Regioni sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l’altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte.
 
2. Per i Comuni l’importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l’importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell’imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno xxxx) eil gettito dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito di cui all’art. 11.
 
3. Per le Province l’importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate.
 
4. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene:
a) per il finanziamento della spesa corrente in base:
1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e,
2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale.
b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.
 
5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004-2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.
 
6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all’art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell’indicatore di fabbisogno individuale.
 
7. Il concorso finanziario alle spese d’investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali. La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell’importo del fondo.
 
8. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati.
 
9. Le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 5, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.
 
10. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale.
 

 
 
Art. 17
(Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)
 
1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2008 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 9 a 14 di questo Capo.
 
2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell’art. 118 della Costituzione sono “di titolarità” dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative.
 
3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell’effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sui redditi personali e con l’aumento del fondo perequativo di cui all’art. 14.
 
4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse, trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza, concorrendo all’incremento del fondo perequativo amministrato dallo Stato di cui all’art. 14 ovvero disponendo autonomamente il proprio concorso finanziario allo svolgimento delle funzioni amministrative degli enti locali sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per il fondo perequativo dello Stato.
 
5. Se, in una determinata materia, le funzioni amministrative sono distribuite in modo non diffuso o con forti concentrazioni sul territorio nazionale o regionale, lo Stato o le Regioni fissano le quote del fondo perequativo dei singoli enti anche in relazione a specifici indicatori di fabbisogno.
 

 
 
CAPO IV
IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE
 
Art. 18
 
1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tenere conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Al finanziamento delle città metropolitane si provvede secondo i princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.
 
CAPO V
ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E SOLIDARIETA’ AI TERRITORI A PIU’ BASSA CAPACITA’ FISCALE
 
Art. 19.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).
      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2.
     2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e - per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale - dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.
 
      3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
          a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
          b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.
 
 
Capo VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
 
Art. 20.
(Norme procedurali).
      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine ivi previsto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. La proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla cabina di regia di cui all’articolo 1 comma 3.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Gli schemi medesimi sono quindi trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura stabilita dal presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

      4. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 3, secondo la procedura stabilita dai commi 1, e 2 e acquisito, prima dell'invio alle competenti Commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, può essere adottato un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3.
 
 
 
 
Roma, 30 luglio 2008
 

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