Relazione
L'Accordo, al punto 3. Ricognizione degli adempimenti da sottoporre a verifica, lettera a), rinvia agli allegati sub A e sub B "la sintesi dei criteri di copertura dei disavanzi ritenuti idonei, utilizzata per l'anno 2003, intendendosi aggiornati i riferimenti agli anni ivi indicati".
L'Allegato A ai punti 4 e 6 stabilisce che "le misure da adottarsi dalle Regioni - pur riferendosi, ad esempio, al disavanzo verificatosi nell'anno 2003 - non possono che manifestare i loro effetti nel 2004 o a decorrere dal 2004" e che "le misure adottate dalle regioni, pur riferendosi, ad esempio, al disavanzo 2003, debbono pertanto avere la caratteristica di produrre effetti migliorativi sull'indebitamento nel 2004 rispetto a quanto scontato in base agli importi prefissati nell’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001".
 
Durante i lavori del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, è emerso in diverse circostanze il problema di come dare copertura, da parte di alcune regioni, al disavanzo riferito all'anno 2004, anche oltre la chiusura dell'anno 2005 e la conseguente esigenza di integrare i criteri previsti sulla base delle circostanze che si sono determinate.
 
Infatti:
-         la quantificazione dei maggiori oneri a carico delle Regioni, conseguentemente alla decisione del tavolo di effettuare la valutazione del risultato di gestione a partire dalle risultanze contabili di consuntivo a modifica di quanto previsto al punto 2.2.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, anche in relazione alle rilevanti rettifiche dei costi apportate da talune Regioni a fine 2005, si è avuta all’inizio dell’anno 2006;
-         la stessa Finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266) interviene, all'articolo 1, comma 279, stanziando 2000 milioni di euro quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. L'erogazione del predetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
-         Sono tuttora in corso di perfezionamento le procedure per la definizione degli aspetti del finanziamento riguardanti gli anni 2005 e precedenti riferite al decreto legislativo 56/2000.
 
Si pone ora la necessità di integrare il citato Accordo 16 dicembre 2004 al fine di dare la possibilità alle Regioni di effettuare la copertura al disavanzo di gestione 2004 anche con risorse rinvenienti nell’anno 2006 ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello stato per l'anno 2004.
 
 
 
Roma, 22 giugno 2006

Proposta di integrazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Repertorio 2174 del 16 dicembre 2004) per la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 33 della legge 24 dicembre 2993, n. 350 (Finanziaria 2004)
 
 
La Conferenza….
 
 
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'articolo 3, commi 32 e 33 stabilisce che si debba procedere ad uno specifico Accordo tra Governo e Regioni, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello stato ai sensi dell'Accordo 8 agosto 2001;
 
Dato atto che in data 16 dicembre 2004 è stato sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il previsto Accordo, che ha disciplinato il procedimento di verifica degli adempimenti regionali;
 
Considerato che l'Accordo, al punto 3. "Ricognizione degli adempimenti da sottoporre a verifica", lettera a), rinvia agli allegati sub A e sub B "la sintesi dei criteri di copertura dei disavanzi ritenuti idonei, utilizzata per l'anno 2003, intendendosi aggiornati i riferimenti agli anni ivi indicati" e che l'Allegato A ai punti 4 e 6 stabilisce che "le misure da adottarsi dalle Regioni - pur riferendosi, ad esempio, al disavanzo verificatosi nell'anno 2003 - non possono che manifestare i loro effetti nel 2004 o a decorrere dal 2004" e che "le misure adottate dalle regioni, pur riferendosi, ad esempio, al disavanzo 2003, debbono pertanto avere la caratteristica di produrre effetti migliorativi sull'indebitamento nel 2004", rispetto a quanto scontato in base agli importi prefissati nell’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001;
 
Preso atto che nel corso dei lavori del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti per l’anno 2004, è emerso in diverse circostanze il problema di come dare copertura, da parte di alcune regioni, , anche oltre la chiusura dell'anno 2005;
 
Considerato la quantificazione dei maggiori oneri a carico delle regioni,conseguentemente alla decisione del tavolo di effettuare la valutazione del risultato di gestione a partire delle risultanze contabili di consuntivo a modifica di quanto previsto al punto 2.2.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, anche in relazione alle rilevanti rettifiche dei costi apportate da talune regioni a fine 2005, si è avuta, all’inizio dell’anno 2006;
 
Considerato che la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) interviene, all’articolo 1, comma 179, stanziando 2000 milioni di euro quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2002, 2003 e 2004, l'erogazione del predetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni;
 
Considerato che sono tuttora in corso di perfezionamento le procedure per la definizione degli aspetti del finanziamento riguardanti gli anni 2005 e precedenti riferiti al decreto legislativo 56/2000;
 
Acquisito il parere…nella seduta del …
 

SANCISCE ACCORDO
 
Tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini di seguito riportati:
 
All'Accordo Stato-Regioni sancito in data 16 dicembre 2004, repertorio n. 2174 in tema di definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 33 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al punto 6 dell'allegato A "Sintesi dei criteri di copertura dei disavanzi in materia sanitaria ritenuti idonei in sede di Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria", è aggiunto il seguente periodo: "in deroga a quanto previsto dal presente punto i provvedimenti di copertura del disavanzo accertato a carico delle Regioni per l'anno 2004 possono essere assunti anche nel corso del 2006 e devono, pertanto, avere la caratteristica di produrre, effetti migliorativi sull'indebitamento nel 2006".
 

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