Art. 1
(Denominazione)
I Comitati Regionali di Coordinamento di cui all’art. 3 del DPR 25/98, assumono la denominazione di Comitato Regionale Universitario (CRU) seguito dal nome della Regione o della Provincia di appartenenza.

Art. 2
(Compiti del CRU)
Il CRU, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 25/98, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie nonché di coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.
Il CRU, inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 25/98, esprime pareri motivati sulle proposte formulate da parte delle Università o di altri soggetti pubblici e privati in attuazione delle programmazione triennale del sistema universitario, verificando preliminarmente la coerenza di tali proposte con gli obiettivi del decreto ministeriale relativo al triennio di riferimento, provvedendo a trasmettere al MIUR sia le proposte che i relativi pareri.
Il CRU esprime, altresì, pareri sulle proposte formulate ai sensi dell’art. 4 del DPR 25/98, relative alla istituzione da parte delle Università di nuove Facoltà e Corsi di Studio nel territorio sede dell’Ateneo con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario.
I pareri in questione devono essere richiesti dalle Università e dagli altri soggetti pubblici e privati proponenti, anche nel caso in cui tali proponenti abbiano la loro sede amministrativa in Regioni esterne a quella interessata alla proposta.
Qualora la proposta riguardi iniziative da ubicare in più territori regionali, il parere deve essere espresso dai CRU delle Regioni interessate riuniti in seduta congiunta.

Art. 3
(Azioni e strumenti attuativi)
Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 2, il CRU promuove azioni di raccordo e di reciproca consultazione tra gli Atenei della Regione e di rappresentanza delle esigenze del sistema universitario regionali nei confronti dell’Amministrazione Regionale.
Il CRU promuove, altresì, azioni propositive nei confronti della Regione in relazione a progetti e programmi di sviluppo regionale ritenuti di specifico interesse del sistema universitario regionale.
A tal fine il CRU, anche tramite apposite commissioni e gruppi di lavoro:
· raccoglie ed elabora dati sul sistema universitario regionale, anche in collaborazione con il CNVSU;
· formula pareri per l’Amministrazione Regionale o per i singoli Assessorati, sia in ottemperanza di specifiche normative regionali sia di propria iniziativa ove lo ritenga opportuno in ragione della materia in discussione;
· formula proposte relative ad iniziative, provvedimenti e progetti finalizzati a migliorare il funzionamento del sistema universitario regionale e, in particolare, della logistica e del diritto allo studio, anche promuovendo e mantenendo rapporti con Enti Locali e con soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale.
Per l’espletamento di tali azioni, il CRU può avvalersi del supporto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con la quale può istituire specifici rapporti di collaborazione.

Art. 4
(Compiti ed elezioni)
1. Il CRU è composto dalle figure previste dall’art. 3, comma 1 del DPR 25/98 e ha sede presso l’Università del Rettore che lo presiede, che fornisce il necessario supporto logistico e tecnico-amministrativo. Il Presidente presiede le sedute del CRU ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni che assume.
2. Il Presidente è eletto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 25-98, tra i Rettori presenti nel CRU. La seduta per l’elezione è convocata e presieduta dal Rettore Decano a partire dal terzo mese precedente la scadenza del mandato. Nelle prime tre votazioni per l’elezione occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti, ferma restando la validità della seduta; nella successiva votazione l’elezione avviene tramite ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni si tengono di norma nella stessa seduta.
3. Il Presidente dura in carca tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
4. Il Presidente può nominare tra i membri del CRU un Vice Presidente che lo sostituisce nelle funzioni in casi di assenza o impedimento.

Art. 5
(Disciplina delle sedute)
1. Il CRU é convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, con un preavviso di almeno quindici giorni; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza l’osservanza di tale termine.
2. II CRU può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei membri.
3. La seduta é validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e per alzata di mano; ogni membro ha diritto ad un voto.
4. Quando non abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i Rettori possono farsi rappresentare dal Pro Rettore.
5. Le deliberazioni sottoposte al CRU per l'approvazione e la documentazione di corredo alla richiesta di pareri devono essere rese disponibili ai membri del CRU almeno una settimana prima della seduta, salvo casi di urgenza.
6. Il Presidente può convocare sedute di consultazione con i soggetti ritenuti utili al migliore esito delle proprie determinazioni e all'elaborazione di specifiche proposte.
7. I verbali delle sedute del CRU, redatti a cura di un suo membro o di persona appartenente alla struttura di supporto tecnico-amministrativa, sono sottoscritti dal Presidente e possono essere approvati seduta stante, anche in parte, o nella seduta immediatamente successiva.
8. La raccolta ordinata delle copie originali dei verbali delle sedute del CRU é numerata progressivamente, é custodita a cura del Presidente e deve essere sempre disponibile a richiesta di ogni membro del CRU. Di ogni verbale viene trasmessa copia fotostatica ai membri del CRU.

Art. 6
(Fondazione CRU)
Il CRU può promuovere con propria deliberazione la costituzione della Fondazione CRU, riconosciuta come soggetto il diritto privato avente lo scopo di coadiuvare il CRU nelle sue funzioni e di promuovere, svolgere e gestire attività di supporto e servizio a favore del sistema universitario regionale.

Art. 7
(Approvazione del Regolamento)
Il Regolamento del CRU e le sue eventuali modifiche sono approvate a maggioranza assoluta.

Roma, 25 novembre 2004

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