Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e
Regioni per la cooperazione interistituzionale nei programmi INTERREG III B e C.
Repertorio Atti n. 1974 del 29 aprile 2004


LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Nella odierna seduta del 29 aprile 2004:

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il Regolamento del Consiglio CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali e, in particolare, l’art. 20;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

RILEVATA la necessità, da parte delle Regioni, di una maggior cooperazione
interistituzionale per lo sviluppo e la gestione dei Programmi INTERREG III B e C, relativi
alla cooperazione transnazionale e alla cooperazione interregionale;

PRESO ATTO del comune intento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle
Regioni, espresso nella Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003, di costituire un tavolo
tecnico per il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra Amministrazione centrale e
Regioni nell’attuazione dei vari programmi INTERREG III B e C;

TENUTO CONTO degli esiti del tavolo tecnico istituito a seguito di quanto deciso nella
Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003;

ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e le Province Autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei seguenti termini :

ART. 1

1.Il Governo, rappresentato, secondo quanto stabilito dalle delibere CIPE nn. 262/ 97, 67/2000 e 68/2000, dal Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio- e le Regioni riaffermano l’importanza della concertazione ai fini di una efficace ed efficiente gestione dei programmi INTERREG III B e C cofinanziati dal FESR.
2. Le Regioni riconoscono nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -l’Amministrazione
responsabile della gestione dei programmi transnazionali e interregionali di cui al comma 1.
3. Il Governo riconosce l’importanza della partecipazione delle Regioni alle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dei suddetti programmi e dei progetti a carattere transnazionale e interregionale.

ART. 2

1. Il Governo, rappresentato dalle strutture deputate, in relazione alle competenze istituzionali previste, e le Regioni si impegnano a porre in essere gli strumenti di volta in volta necessari alle funzioni di cui al precedente articolo. A tal fine si riconoscono e si confermano i Comitati Nazionali come luogo di definizione della posizione italiana unitaria.
2. I Comitati Nazionali svolgono compiti di indirizzo, coordinamento, valutazione dei programmi e dei progetti.
3. E’ istituita la Conferenza di Comitati Nazionali, con finalità di valutazione complessiva dei programmi e di individuazione delle problematiche comuni.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura la funzionalità e il supporto organizzativo ai Comitati Nazionali e alla Conferenza dei Comitati Nazionali.

ART. 3

1. Alle Regioni è riservata la funzione di vicepresidente dei Comitati Nazionali e della Conferenza dei Comitati Nazionali di cui all’articolo precedente, con compiti di supporto operativo al Presidente, coordinatore nazionale di programma.
2. Le Regioni ribadiscono la disponibilità a collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’esercizio dei compiti condivisi. A tal fine le Regioni possono rendere disponibile anche proprio personale che il Ministero può utilizzare per le finalità funzionali di cui ai punti precedenti, nel quadro di specifiche convenzioni con le singole Regioni interessate.


Il Segretario
f.to Carpino
Il Presidente
f.to La Loggia

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