20 Settembre 2007

OGGETTO: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Repertorio n. 52/CU del 20 settembre 2007

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 20 settembre 2007:

 

VISTO l’articolo 117, comma 1, della Costituzione;

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

 

VISTI i regolamenti comunitari n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005; n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; n. 1828/2006 della Commissione, dell' 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

 

PREMESSO che la normativa comunitaria richiamata impone agli Stati membri di effettuare, in via elettronica, una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, utilizzando appositi moduli contenenti l’indicazione di specifiche informazioni;

 

CONSIDERATO che le comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle politiche agricole, Alimentari e Forestali e dall’Agenzia delle Dogane per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della Politica Agricola Comune, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dall’Agenzia delle dogane per quanto concerne, rispettivamente, i Fondi strutturali e le Risorse proprie;

 

RITENUTO che sia lo Stato che le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni, e le Comunità montane, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, sono preposti alla gestione delle provvidenze comunitarie;

 

RITENUTA la necessità di assicurare un comportamento uniforme da parte di tutte le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane e, a tal fine, di delineare esattamente il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea in capo agli organi decisionali individuati nelle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane;

 

CONSIDERATO che i regolamenti comunitari stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la “prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerti l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”;

 

RITENUTA l’opportunità di definire, d’intesa, le modalità di comunicazione delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario alla Commissione europea, che saranno poi attuate da ciascuna delle parti del presente accordo con propri atti amministrativi;

 

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, tenutesi il 19 giugno 2007 ed il 25 luglio 2007, è stato condiviso il testo dell’accordo in parola, che, trasmesso, in data 26 luglio 2007, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è stato inviato, in data 27 luglio 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 1° agosto 2007, ma non è stato esaminato, stante l’assenza dell’ANCI e dell’UPI;

 

ACQUISITO, nella odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane:

 

 

Art. 1

 

Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane concordano su quanto segue.

a) La comunicazione di irregolarità o frodi alla Commissione europea deve essere preceduta da una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità.

b) La valutazione indicata alla lettera precedente è compiuta dagli organi decisionali preposti in relazione alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificano senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

c) L’obbligo di comunicazione sorge solo se il citato esame confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.

d) Gli organi decisionali, nella predetta ipotesi, sono tenuti a redigere l’apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l’invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali indicati in premessa, competenti per l’inoltro alla Commissione europea. In presenza dei presupposti di legge, gli organi decisionali provvedono altresì alla emanazione dei conseguenti atti (recupero, sospensione, revoca del finanziamento, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie, secondo le rispettive competenze.

e) Gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto “modulo”, per i successivi adempimenti di competenza.

f) Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenute a far conoscere agli organismi di controllo che hanno trasmesso l’atto o la segnalazione, l’esito delle decisioni assunte per consentire il miglioramento qualitativo dell’attività di controllo e l’aggiornamento delle banche dati.

 

Art. 2

 

Il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane concordano sulla necessità che la valutazione da parte degli organi decisionali dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e che la trasmissione del modulo dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Agenzia delle Dogane.

 

Art. 3

 

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (si veda, tra gli altri, art. 3 Reg. 1681/94 e art. 3 Reg. 1848/2006).

 

 

Art. 4

 

Il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano ad attuare, tramite gli opportuni atti amministrativi di rispettiva competenza, i criteri definiti nel presente accordo, al fine di assicurare la effettiva uniformità di comportamenti nel territorio nazionale.

 

Il Presidente

On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

Il Segretario

Avv. Giuseppe Busia

 

 

 

Menu

Contenuti