G.U n. 86 del 13.4.2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e successive modifiche e
integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
Visti gli artt. 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9
marzo 1995 sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica
e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza
intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed
allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la
qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
Visto il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo
di alto livello» sulla qualita' della regolamentazione a livello
europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica
nel novembre 2000;

Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia
del 2001, in cui l'AIR e' considerata come una tra le riforme dalle
piu' elevate potenzialita' per migliorare la qualita' della
regolazione, e le relative raccomandazioni;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del
23-24 marzo 2001, e in particolare il punto 23, in cui si considera
l'AIR come uno strumento fondamentale per una regolazione piu'
chiara, semplice ed efficace;

Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e analisi
dell'impatto e della regolamentazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della
regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di
istruttoria legislativa;

Valutata l'opportunita' di ridefinire e rendere piu' efficace la
sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al
fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa
del Governo e delle regioni, ampliando consistentemente il novero dei
casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;

Considerata l'opportunita' di assicurare forme e modalita' di
consultazione idonee degli enti locali in ordine agli aspetti del
presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli stessi
nonche' al fine di garantire una complessiva verifica dell'impatto
della regolamentazione fra i diversi livelli di governo;

Ritenuto che l'accordo non puo' in alcun modo incidere
sull'autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma
che si pone come espressione dell'indirizzo politico in materia di
qualita' della regolamentazione, concordato fra il Governo e le
Giunte regionali;

Ritenuto necessario definire principi comuni ai fini del
miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema
normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa
adottata dai diversi centri di produzione normativa presenti
nell'ordinamento italiano;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29
novembre 2006, tenutesi presso il Dipartimento per gli affari
regionali, a seguito dei quali e' stata concordata l'apertura di due
distinti tavoli di lavoro, uno dedicato alla qualita' della
regolazione ed uno alla semplificazione;

Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali del 16
febbraio 2007, con la quale e' stata convocata per il giorno 5 marzo
2007, una riunione tecnica nella quale si e' dato l'avvio ad una
prima formulazione di proposta di accordo concernente la
semplificazione e il miglioramento della qualita' della
regolamentazione;

Considerato che, il Dipartimento per gli affari regionali, ha
convocato per il giorno 12 marzo 2007, una riunione tecnica, nel
corso della quale sono state concordate modifiche alla proposta di
accordo in esame;

Vista la nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza
Stato-regioni, con la quale e' stata diramata la riformulazione della
proposta di accordo, a seguito delle modifiche condivise nella
suddetta riunione del 12 marzo 2007;

Atteso che l'argomento e' stato iscritto all'ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 15 marzo 2007, ma e' stato
rinviato su richiesta delle regioni;

Rilevato che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di
ulteriori modifiche concordate con le regioni, ha trasmesso la
riformulazione del provvedimento che e' stato diramato con nota del
21 marzo 2007;

Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni
e le province autonome, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo,
hanno proposto emendamenti al testo diramato con nota del 21 marzo
2007 (All.1);

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle
comunita' montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza;

Sancisce il seguente accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM nei termini sottoindicati


Art. 1.
La qualita' della normazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concordano che il processo normativo si conformi ai principi di
qualita' della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli
di necessita', proporzionalita', sussidiarieta', trasparenza,
responsabilita', accessibilita' e semplicita' delle norme e
concordano - per il miglioramento della qualita' della regolazione -
l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN),
l'analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la
consultazione, l'analisi di fattibilita', la verifica di impatto
della regolamentazione ex post (VIR), l'impiego di clausole
valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione
degli oneri amministrativi, il drafting normativo. Le suddette
attivita' devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi
nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le regioni valutano, nella loro attivita legislativa, con
l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra
regioni, la configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio nazionale per determinate attivita' private e valorizzano
le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali.

 

Art. 2.
Analisi tecnico-normativa ATN

1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della
normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, da' conto
della sua conformita' alla Costituzione e alla disciplina comunitaria
nonche' dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle
regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di
delegificazione.
2. L'ATN, inoltre, da' conto della correttezza delle definizioni e
dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa
proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e abrogazione delle
disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative
prese in considerazione ed escluse.
3. L'analisi e' condotta anche alla luce della giurisprudenza
esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalita' sul
medesimo o analogo oggetto e di eventuali progetti di modifica della
stessa materia gia' in corso di esame.
4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro:
a) la necessita' dell'intervento normativo;
b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti
vigenti ed il rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare
degli enti locali;
c) la compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento
comunitario;
d) la compatibilita' con le competenze di altri soggetti dotati
di potesta' legislativa;
e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile
utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni
dell'atto normativo al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

 

Art. 3.
Analisi di impatto della regolamentazione AIR

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste
nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento
normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessita' e l'opportunita' di
un intervento normativo e orienta il decisore politico verso scelte
efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo
trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non
normativi, nel rispetto dei principi e criteri generali condivisi,
enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti:
a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dellAIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR.
4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sono:
a) descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni
alternative;
b) individuazione dei soggetti destinatari;
c) valutazione dei benefici e dei costi;
d) disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
e) valutazione della c.d. «opzione zero», cioe' dell'alternativa
di lasciare immutata la situazione esistente.
5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di
proporzionalita' secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi
e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione
economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di
valutazione, sulla base di un giudizio di significativita'
dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.

 

Art. 4.
Consultazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme
di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di
categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior
impatto sull'attivita' dei cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la
semplificazione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e
modalita' omogenee di consultazione, al fine di assicurare la
condivisione delle migliori pratiche operative.

 

Art. 5.
Analisi di fattibilita'

1. Per analisi di fattibilita' degli atti normativi si intende
quella attivita' rivolta ad accertare, nel momento della
progettazione normativa, la presenza minima e lo stato di efficienza
delle condizioni operative degli uffici pubblici che dovranno
applicare la norma, al fine di fornire agli organi competenti
elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, laddove
quest'ultimo non sia assoggettato ad AIR.

 

Art. 6.
Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR

1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste
nella valutazione ex post, anche periodica, del raggiungimento delle
finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti
normativi approvati sia sulle attivita dei cittadini e delle imprese
che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
2. La Conferenza Unificata individua:
a) i criteri generali e il percorso dell'analisi;
b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di
inclusione e di esclusione;
c) i tempi di applicazione della valutazione;
d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.

 

Art. 7.
Clausole valutative a supporto dell'analisi ex post delle leggi

1. La clausola valutativa (evaluation clause) e' uno strumento di
valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo
dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo
ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo
legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le
modalita' attuative e le eventuali difficolta' emerse in fase di
implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui
destinatari diretti e la collettivita'.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
si impegnano a definire, per quanto possibile, delle formule standard
di clausole valutative idonee a garantire il costante monitoraggio
dello stato di attuazione degli atti normativi, indicando, altresi',
gli obiettivi conoscitivi che gli organi competenti devono
perseguire.

 

Art. 8.
Taglia-leggi

1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si impegnano a ridurre progressivamente e costantemente il
numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali
fra regolazione e autoregolazione.
2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le
Regioni adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla
delegificazione.
3. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si impegnano, coordinando le loro azioni con le iniziative
gia' in corso per l'istituzione di banche dati gestite d'intesa fra
Parlamento e Consigli regionali, ad istituire una banca dati della
normativa primaria e secondaria da costituirsi presso la Conferenza
Stato-regioni, individuando all'uopo gli strumenti legislativi e
amministrativi necessari.
4. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, con delibera della Conferenza Unificata, le
modalita' di monitoraggio dell'attuazione del processo di progressiva
riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1.
5. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si impegnano ad implementare le iniziative volte alla
informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo
del Dipartimento per affari regionali e le autonomie locali ed in
coordinamento con quanto previsto dall'art. 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 9.
Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi

1. La Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
fissano l'obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri
amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti
alle imprese, in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo
dell'8-9 marzo 2007 in materia di Better Regulation e, pertanto, si
impegnano a definire le modalita' con le quali intendono individuare,
misurare e ridurre i suddetti oneri.
2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e
le regioni individuano e quantificano gli oneri amministrativi
derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche
proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi
riguarda principalmente gli obblighi di informazione obsoleti,
ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle
caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o
necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.
3. Per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale
di recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a collaborare con
la Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24
gennaio 2007.
4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono
le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea:
diritto societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro;
normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi
all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi
fmanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.
5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere
l'obiettivo perseguito dalla legislazione. Nei casi in cui motivi
legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della
protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi
di informazione sono mantenuti.

 

Art. 10.
Criteri e modalita' procedurali

1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi
relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata
e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale.
2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede all'AIR nonche' alla periodica comunicazione della stessa
alla Conferenza di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio
responsabile del coordinamento delle attivita' connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.

 

Art. 11.
Costituzione di strutture di supporto

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
si impegnano a costituire adeguate strutture di supporto o altri
centri di responsabilita' per la redazione di atti normativi e per
l'espletamento di attivita' di analisi di impatto della
regolamentazione ex ante (AIR), di analisi di fattibilita', di
verifica dell'impatto della regolamentazione ex post (VIR) sui
medesimi provvedimenti.
2. Tali strutture di supporto svolgono anche attivita' di
coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e
perseguono attivita' di interesse comune in tema di semplificazione,
riassetto normativo e qualita' della regolazione.

 

Art. 12.
Formazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
al fine di disporre di adeguate professionalita' giuridico-economiche
in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente
accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni,
una formazione permanente sulla qualita' della regolazione del
personale e, in particolare, di coloro che operano nelle strutture
tecnico-legislative.
2. La formazione puo' essere articolata:
a) in un ciclo di formazione di base incentrato su argomenti
quali il sistema delle fonti giuridiche nell'attuale contesto
istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche
pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi
costi-benefici, la disciplina degli strumenti per il miglioramento
della qualita' della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente
accordo nonche' le piu' rilevanti esperienze di AIR italiane ed
internazionali;
b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche
di analisi di impatto della regolamentazione, con particolare
riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di
consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione
(questionari cartacei e on line), allo scopo fornire gli strumenti
specifici per la realizzazione dell'AIR.

 

Art. 13.
Comunicazione legislativa e conoscibilita' degli atti normativi

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
si impegnano a prevedere forme di comunicazione legislativa nonche'
ogni altro mezzo idoneo a garantire una migliore conoscibilita' dei
testi normativi.

 

Art. 14.
Drafting normativo

1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si impegnano ad unificare i manuali statali e regionali in
materia di drafting di testi normativi, prevedendo, altresi', idonei
sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un
indice di qualita' nonche' l'utilizzo di formule standard riferite a
fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovra' essere
posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di
idonei glossari condivisi.
2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono
essere considerati sono:
a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte
dal testo, della loro necessita' e della coerenza con quelle gia' in
uso;
b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.

 

Art. 15.
Leggi in materia di qualita' della regolamentazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
si impegnano ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di
qualita' della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dal
presente accordo.

 

Art. 16.
Monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo sulla qualita'
della regolamentazione

1. Il monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo
e' demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-regioni
appositamente costituito mediante delibera della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
2. Al tavolo di cui al comma 1 partecipano gli enti locali, ai fini
di una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i
diversi livelli di governo.

 

Art. 17.
Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dal presente accordo, sostenuti da tutte le
amministrazioni coinvolte, si fa fronte assicurando l'invarianza
della spesa pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Roma, 29 marzo 2007

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia

 


Allegato 1

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Accordo fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di
semplificazione e miglioramento della qualita' della
regolamentazione, in vista della Conferenza dei Presidenti del 29
marzo 2007.

Punto 3) elenco A Conferenza Unificata
La Conferenza delle regioni e delle province autonome
nell'esprimere avviso favorevole all'accordo propone i seguenti
emendamenti al testo dell'Accordo trasmesso dal Ministero per gli
affari regionali e delle autonomie pervenuti lo scorso 21 marzo:

Art. 1.
All'art. 1, comma 2, la parola «valorizzare» e' sostituita dalla
seguente: «valorizzano».

Art. 4.
Sostituire l'art. 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Consultazione). - 1. Lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i
rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti
sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i
provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attivita' dei
cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la
semplificazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e
modalita' omogenee di consultazione, al fine di assicurare la
condivisione delle migliori pratiche operative.»

Art. 8.
All'art. 8 comma 3, sostituire le parole «Dipartimento per gli
affari regionali e le Autonomie» con «la Conferenza Stato-regioni».

Art. 14.
Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2
dell'art. 14, in quanto non attinenti alla tematica del drafting
normativo, bensi' a quella dell'analisi tecnico-normativa, come
peraltro correttamente scritto nell'art. 2.

Art. 15.
La rubrica dell'art. 15 al contenuto dell'articolo, e' sostituita
dalla seguente:
«Art. 15 (Leggi in materia di qualita' della regolamentazione».

 

 


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