Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 gennaio 2005

N. della Sezione: 29/2005

OGGETTO:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. SCHEMA DI REGOLAMENTO ministeriale recante norme tecniche per le navi da diporto destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.


La Sezione
Vista la relazione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con nota del 7 dicembre
2004, prot. n. 21229, pervenuta a questo Consiglio in data 4 gennaio 2005, con cui si chiede il parere sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Luigi Carbone;


PREMESSO e CONSIDERATO:
Riferisce la scrivente amministrazione che la legge 8 luglio 2003, n. 172 – recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico – ha previsto, all’art. 3, la possibilità per le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate (adibite esclusivamente a navigazione internazionale ed al noleggio per finalità turistiche) dell’iscrizione al Registro internazionale delle navi di cui all’art. 1 del decreto legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998 e successive modificazioni.
Lo stesso art. 3 ha specificato che le navi, per essere iscritte nel registro internazionale, devono, tra l’altro, essere sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Lo schema in oggetto fornisce attuazione al comma 3 ora richiamato e recepisce i principi e le norme tecniche contenuti nel “Code of practice for safety of large sailing and motor vessels” del Regno Unito, che a sua volta costituisce uno standard di qualità e affermato a livello internazionale.
Il Ministero riferisce che si è ritenuto opportuno, per assicurare maggiore omogeneità alla disciplina, non regolamentare in questo stesso schema anche le norme di conduzione delle navi in questione, concentrandosi sulla normativa di sicurezza.
Il provvedimento è soggetto alla procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE (di cui alla legge n. 317 del 1986, come modificata dal d.lgs. n. 427 del 2000), procedura che è stata attivata presso l’Unione europea dall’Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.
Lo schema consta di dieci articoli e di un allegato contenente le specifiche norme tecniche in materia di sicurezza delle navi destinate a noleggio per finalità turistiche. Nel merito della disciplina in esame, squisitamente tecnica, questo Consiglio di Stato non ha nulla da osservare.
Nel fornire, pertanto, parere favorevole allo schema in oggetto, appare poi opportuno rilevare come, nel caso in esame, il fondamento della potestà regolamentare dello Stato può essere rinvenuto, come già accaduto in altri casi (cfr. il parere n. 335/2003 del 10 febbraio 2003), riguardando la materia trattata competenze riservate dalla Costituzione alla legislazione statale esclusiva non soltanto per profili specifici, ma in quanto propriamente attinente alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, prevista dall’articolo 117, comma 2, lettera m); norma, questa, che può dirsi concernente non “materie in senso stretto” ma “più esattamente competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie”, come precisato di recente dalla Corte costituzionale riguardo alla successiva lettera s) (sulla ‘tutela dell’ambiente’: sentenze n. 407 e n. 536 del 2002), con giudizio qui analogicamente applicabile.
Ai sensi della norma di cui alla lettera m), rafforzata nell’articolo 120, comma 2, è infatti compito dello Stato individuare il nucleo dei diversi diritti civili e sociali (concernenti per loro natura più materie) e apprestarne la garanzia uniforme, così che il contenuto di questi diritti sia precisato nella sua nozione essenziale, tale da sostanziarne la effettività, e sia in questi termini concretamente assicurato in condizioni eguali in tutto il territorio nazionale.
In questo quadro è di certo compreso tra i diritti civili il fondamentale e indisponibile diritto alla vita, alla integrità e alla sicurezza fisica (basato sugli articoli 2 e 32 della Costituzione), da assumersi nella fattispecie quale diritto del privato a fruire di un servizio pubblico in condizioni di incolumità, con il conseguente potere-dovere dello Stato di garantire in ambito nazionale le condizioni identiche della sua tutela essenziale, ponendo, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, le necessarie normative comuni di protezione e di sicurezza, sia legislative che regolamentari. In tale quadro certamente si colloca, di conseguenza, la normativa in esame, in quanto relativa alla normativa tecnica di sicurezza per le navi dettata, peraltro, in coerenza con gli standard internazionali più avanzati.
La disciplina, pertanto, può dirsi recante interventi tali da configurarsi come prestazioni essenziali di sicurezza del servizio, e dunque da applicarsi in ambito nazionale a garanzia della imprescindibile protezione, in questo settore, del richiamato diritto civile alla vita, alla integrità e alla sicurezza fisica.

P. Q.M.
Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento ministeriale in oggetto.
Per estratto dal Verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Licia Grassucci)

Visto:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Pasquale de Lise)

Menu

Contenuti