CONSIGLIO DI STATO
Sezione consultiva per gli atti normativi
Adunanza del 29 agosto 2005
N. della Sezione: 3583/2005

OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Schema di regolamento avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, in materia di Prefetture – Uffici territoriali del Governo”.

La Sezione
Vista la relazione n. 21-15/A-13 del 28 luglio 2005, trasmessa con nota di pari numero del 29 luglio successivo, con cui il Ministero dell'interno – Ufficio affari legisla-
tivi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;

PREMESSO:
Con relazione n. 21-15/A-13 del 28 luglio 2005, trasmessa con nota di pari numero del 29 luglio successivo il Ministero dell'Interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere di competenza sul regolamento avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni in materia di Prefetture – Uffici territoriali del Governo”.
In proposito l'Amministrazione, dopo aver ricordato, in primo luogo, che l'opera di riforma, realizzata nell'ambito della delega conferita al Governo dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, aveva portato al riordino delle Prefetture, trasformate, in virtù dell'art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999, in Uffici territoriali del Governo, con l'attribuzione agli stessi dell'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative di spettanza statale a livello periferico attraverso la confluenza in seno ai primi di gran parte degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, fa presente che, nelle more del processo di perfezionamento della suddetta confluenza, è intervenuta sia la riforma costituzionale del Titolo V, parte II, della Costituzione ad opera della legge 18 ottobre 2001, n. 3, che la legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. legge La Loggia), che hanno sostanzialmente modificato sia i rapporti intersoggettivi propri dello Stato-ordinamento sia quelli interistituzionali tra Stato ed autonomie.
Si è pertanto presentata l'esigenza di una revisione anche dell'art. 11 del d.lgs. n. 300, cosicché con l'adozione del d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, si è provveduto a rivedere l'assetto delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo con l'attribuzione di funzioni di coordinamento e raccordo degli uffici periferici dello Stato anche a garanzia della leale collaborazione con il sistema delle autonomie, suggellate dall'attribuzione al Prefetto del potere sostitutivo.
Il regolamento che si sottopone all'esame del Consiglio di Stato, risulta, pertanto, adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 29 del 2004 che, per l'appunto, demanda ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400 del 1988, l'adozione sia delle disposizioni di attuazione delle previsioni contenute nel medesimo articolo, che di quelle per l'adeguamento della previgente normativa regolamentare, contenuta nel d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, che col provvedimento in oggetto viene quindi espressamente abrogato.
Lo schema di regolamento si compone di 12 articoli, e su di esso si sono favorevolmente espressi il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento per gli affari regionali; il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha, invece, formulato alcune osservazioni che l'Amministrazione riferente si impegna a recepire in sede di diramazione del testo per l'esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri.

CONSIDERATO:
Va preliminarmente rilevato, per quanto riguarda le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, che sarebbe stato più opportuno che l'intenzione di recepirle fosse stata realizzata prima della trasmissione del testo al Consiglio di Stato. In secondo luogo, non può non rilevarsi che l'affermazione, secondo cui dall'attuazione del testo in esame non dovrebbero derivare nuove spese, appare fatta in forma dubitativa, e che l'eventuale spesa ulteriore non appare certamente sanata dalla cd. clausola di salvaguardia, apposta alla fine del testo (art. 12).
Nel merito del testo, va invece osservato che, pur condividendosi le ragioni che hanno portato all'adozione del medesimo, la materia trattata appare di estrema delicatezza e finisce, in ogni caso, con l'incidere sulla autonomia regionale e locale. A prescindere, pertanto, da quanto si dirà più innanzi, in applicazione del principio della leale collaborazione, è opportuno e necessario acquisire, anche ai sensi dei principi generali contenuti nel d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali, anche al fine di evitare future complicazioni o – addirittura – un eventuale contenzioso.
In particolare si deve richiamare l'attenzione sulle modalità di esercizio del potere sostitutivo.
L'art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999, dopo aver previsto che il Prefetto "può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza" dispone che "nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative e previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri".
Il potere sostitutivo previsto dalla disposizione riportata, appare, pertanto, esercitabile solo nei confronti delle strutture periferiche dello Stato che eroghino servizi pubblici.
Peraltro, il testo degli artt. 7 e 8 invece – per la sua formulazione (anche in relazione al contenuto della relazione su tale punto) - sembra estendere tale potere sostitutivo anche nei confronti delle regioni e degli altri enti locali. Appare pertanto opportuno chiarire, in maniera più esplicita, che l'esercizio di detto potere sostitutivo si riferisce esclusivamente agli organi periferici dello Stato, e non si estende anche alle Regioni e agli altri enti locali.
Ancora un'osservazione va fatta a proposito degli articoli 4, 5 e 6 che riguardano la composizione e la convocazione delle Conferenze (provinciali e regionali) permanenti.
In primis, si ricorda che l'art. 11, comma 3, dell'attuale testo del d.lgs. n. 300 del 1999 prevede che tali conferenze coadiuvano il Prefetto. Peraltro, l'espressione usata dal legislatore non sembra giustificare l'affermazione che le conferenze stesse debbano essere qualificate come organi ausiliari, espressione particolarmente impegnativa, e che sembrerebbe più adatta ad un organo composto esclusivamente da rappresentanti degli uffici statali aventi sede nella regione.
Va poi disciplinata in modo più puntuale la composizione di dette Conferenze: il testo in esame parla di “responsabili di tutte le strutture periferiche dello Stato, dai rappresentanti degli enti locali e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione”. In proposito si deve rilevare che si tratta di una costituzione a composizione variabile (il che rende poi difficile stabilire su quale numero debba conteggiarsi il terzo dei componenti che può richiedere, ai sensi del successivo art. 6, la convocazione della Conferenza). Inoltre:
a.- non si comprende se il responsabile dell'Ufficio periferico statale possa delegare altro funzionario;
b.- l'espressione “rappresentanti degli enti locali” appare estremamente generica, potendo indicare sia il Sindaco (o il presidente della Provincia) sia un qualsiasi responsabile di una ripartizione interna di detti enti, e in quest'ultimo caso non si comprende se debbano essere scelti dal Prefetto che convoca la Conferenza o – come sembrerebbe più logico - dal vertice politico degli enti in questione. Al riguardo l'indicazione dell'art. 5, comma 2 (“resta ferma, comunque, la partecipazione...”) può essere assunta come criterio generale della partecipazione alle conferenze, ma in tal caso essa andrebbe collocata nell'art. 4, unitamente alla previsione (contenuta nello stesso art. 5, comma 1) della facoltà del Prefetto di promuovere intese tra i comuni della Provincia per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla conferenza.
c.- pur se non espressamente indicato nella legge, per le Conferenze provinciali non aventi sede nel capoluogo di regione, appare opportuno che alle stesse partecipi anche un rappresentante della Regione.
Per quanto concerne invece la Conferenza regionale, la disposizione prevede – secondo quanto previsto dalla legge - un invito dei rappresentanti della Regione e delle autonomie locali alle conferenze regionali. Sarebbe peraltro opportuno chiarire se in conseguenza dell'invito si verifichi una mera presenza alla conferenza ovvero una vera e propria partecipazione. Appare inoltre indispensabile stabilire un coordinamento tra la competenza della conferenza regionale e quelle delle conferenze provinciali; invero non è detto che tutte le questioni relative al capoluogo di regione siano tali da richiedere una conferenza regionale. Inoltre se è vero che, alle conferenze regionali, il Prefetto competente può invitare "tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione...”, sarebbe, in ogni caso, preferibile prevedere espressamente che alla Conferenza regionale partecipino, istituzionalmente, tutti i Prefetti delle altre province che compongono la Regione, oltre che - s'intende - il Presidente della medesima.
In conseguenza di quanto sin qui esposto l'art. 4 e l'art. 5 andrebbero fusi insieme e formulati in maniera diversa e più chiara.
Si formulano comunque le seguenti osservazioni:
Art. 1 – comma 1: per quanto riguarda la proposizione iniziale, sarebbe preferibile la formulazione seguente: "La Prefettura, quale organo di rappresentanza generale del governo nel territorio, svolge compiti ...".
– comma 3 – il termine “missioni” andrebbe sostituito con il termine funzioni”.
Art. 2 – comma 1, lett. b): se appare indubbiamente condivisibile l'attribuzione al Prefetto di una funzione propositiva in merito alla organizzazione degli Uffici periferici dello Stato, non si comprende peraltro se tale funzione debba essere esercitata con valenza limitata alla sola Regione (nel caso del Prefetto capoluogo di regione) o alla sola Provincia in cui ha sede il proponente, ovvero se le proposte possano assumere (così come, del resto, si evincerebbe dal testo della disposizione) una valenza nazionale.
Art. 3 – comma 1: l'indicazione del Prefetto competente per territorio quale soggetto demandato a promuovere e stipulare le convenzioni tra le Amministrazioni dello Stato e le Regioni per le utilizzazioni dei relativi uffici, appare corretta, ma sarebbe preferibile specificare, per evitare qualsivoglia equivoco, che tale soggetto è il Prefetto della provincia capoluogo della Regione interessata.
– comma 2: quando la richiesta di convocazione della conferenza di servizi ex art. 14 della legge n. 241 del 1990, provenga dal Presidente della Regione o dall'Ente locale, sembra più opportuno che al Prefetto venga attribuito l'obbligo (e non una mera possibilità, come si legge nel testo) di convocazione.
Art. 6 – comma 3: a parte le considerazioni più sopra fatte a proposito della variabilità del numero dei componenti delle conferenze provinciali (il che potrebbe rendere opportuno che la soppressione della convocazione della conferenza permanente sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti) sembra in ogni caso preferibile affermare l'obbligo, e non la mera facoltà (come sembra evincersi dal testo) del Prefetto di disporne la convocazione quando la richiesta venga formulata dai componenti istituzionali della conferenza stessa.
Art. 7 – L'incipit della disposizione dovrebbe essere il seguente: "Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire al fine di ..."
Art. 8 – commi 2 e 5: in ambedue i casi si prevede una facoltà (rispettivamente del Prefetto e del Presidente del Consiglio) laddove nelle ipotesi considerate, sarebbe preferibile prevedere un vero e proprio obbligo.

In relazione a quanto sin qui detto, appare necessario che l'Amministrazione riferente fornisca chiarimenti un merito alle osservazioni formulate, acquisendo sulle stesse anche il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali.

P.Q.M.
Sospende l’emissione del parere, in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell’Adunanza
(Francesca Albanesi)

Visto:
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)

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