Cons. St., Sez. consultiva per gli atti normativi, Ad. 26 luglio 2004, n. 429/2004 (parere)

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 26 luglio 2004

N. della Sezione: 429/04

OGGETTO:
Ministero delle attività produttive. Richiesta di parere sullo schema di decreto interministeriale recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

La Sezione
Viste la nota prot. 18193 R3c/130 del 19 gennaio 2004 e la relazione trasmessa con nota prot. n. 18408 R3c/130 del 28 gennaio 2004, con cui il Ministero delle attività produttive ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;
Vista la pronuncia interlocutoria in data 9 febbraio 2004;
Viste le note di adempimento del Ministero delle attività produttive prot. n. 21509 – R3C/130 del 7 luglio 2004 e del 15 luglio, e n. 21878 del 23 luglio 2004;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;
PREMESSO:
Con la suindicata relazione trasmessa il 28 gennaio 2004, il Ministero delle attività produttive ha fatto presente che, nel dare attuazione alla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ha previsto, all’art. 19, la emanazione – entro il termine di un anno - di uno o più decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità, riguardanti le prescrizioni “volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione”.
Da parte del Ministero è stato, pertanto, predisposto il primo della serie dei decreti previsti, concernente le principali definizioni, il campo di applicazione, le definizioni di alcune delle principali funzioni svolte nell’ambito delle attività di verifica.
Lo schema consta di 16 articoli, cui si aggiungono due tabelle allegate, rubricati come segue:
art. 1: Campo di applicazione;
art. 2: Esclusioni;
art. 3: Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi;
art. 4: Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio;
art. 5: Esclusioni dal controllo della messa in servizio;
art. 6: Condizione per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio;
art. 7: Obblighi degli utilizzatori;
art. 8: Obbligo delle verifiche periodiche;
art. 9: Verifica degli accessori e dei dispositivi;
art. 10: Riqualificazione periodica;
art. 11: Esenzioni dalla riqualificazione periodica;
art. 12: Verifiche di integrità;
art. 13: Verifica di funzionamento;
art. 14: Riparazione e modifica;
art. 15: Norme transitorie;
art. 16:Recipienti per liquidi e tubazioni già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il d.lgs. 93/2000.
Le allegate tabelle “A” e “B” si riferiscono alle frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione riguardanti, rispettivamente, fluidi del gruppo 1 e del gruppo 2.
Sullo schema in questione il riferente Ministero delle attività produttive ha acquisito il concerto reso dal Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, recante alcune condizioni, che sono state tutte recepite. E’ stato anche sentito, in proposito, il Ministero della salute il quale, peraltro, ai fini di concordare un testo definitivo dello schema, ha chiesto la indizione di una riunione di coordinamento.
Questa Sezione, nell’adunanza del 9 febbraio 2004, ha osservato che non veniva fornito, dal Ministero riferente, alcun elemento in ordine alla riconducibilità della normativa in questione all’ambito delle materie di cui al nuovo testo dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva e, correlativamente, potestà regolamentare, ai sensi del successivo sesto comma.
Nell’invitare il Ministero ad esporre opportune valutazioni sull’argomento, anche tenendo conto della possibilità di un intervento dello Stato in via sostitutiva, per inadempienza delle regioni, ai sensi del quinto comma del citato art. 117, e nel formulare alcuni suggerimenti per la corretta redazione del testo normativo, la Sezione ha, quindi, sospeso l’espressione del parere richiesto.
Con le suindicate note del 7 e del 14 luglio 2004, il Ministero ha dato riscontro alla predetta pronuncia interlocutoria.
Con ulteriore nota del 23 luglio 2004 il Ministero delle attività produttive ha trasmesso l’assenso del Ministero della salute - espresso con nota n. 100.1/1799-G/3004 del 21 luglio 2004 - condizionato all’accoglimento di una proposta di modifica.

CONSIDERATO:
1. - Nel rispondere ai dubbi sollevati dalla Sezione, in ordine alla riconducibilità a materia di competenza statale esclusiva della normativa regolamentare in questione (attinente alla messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione) il Ministero delle attività produttive ha prospettato l’ipotesi che la normativa stessa possa ritenersi attinente alla “tutela della concorrenza”, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e) della vigente Costituzione.
Ad avviso del Ministero, infatti, assumerebbe rilievo determinante, al detto fine, la circostanza che si tratti di normativa necessaria per il completamento tecnico della disposizione dell’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva comunitaria n. 97/23 CE, avente lo scopo di armonizzare le discipline nazionali in materia di attrezzature a pressione “per rimuovere gli ostacoli agli scambi”.
L’Amministrazione riferente richiama, inoltre, la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004, ha statuito che l’elencazione di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione può non essere esaustiva delle competenze normative esclusive dello Stato, dovendosi procedere ad una lettura congiunta degli artt. 117 e 118 e dei principî di legalità e leale collaborazione, in base alla quale viene riconosciuto allo Stato l’esercizio della potestà di intervento normativo legislativo e regolamentare anche in ambiti non espressamente richiamati dal secondo comma dell’art. 117, quando in tal senso depongano esigenze di unitarietà, tenuto anche conto del principio di unità giuridica ed economica posto dall’art. 120 della Costituzione.
2. - Ritiene la Sezione che le suesposte argomentazioni possano essere, nella sostanza, condivise.
Pur trattandosi, infatti, della attuazione di una direttiva comunitaria protesa alla armonizzazione sotto vari profili delle discipline vigenti nei diversi Stati dell’Unione Europea, prendendo tra l’altro in considerazione i rischi connessi alla pressione degli apparecchi e degli insiemi in questione, ed al trasporto degli stessi, nonché la relativa disciplina sulla progettazione, sulla fabbricazione, sulla commercializzazione, sull’impiego, sulle certificazioni e sui controlli, resta fermo che con la direttiva di cui si tratta la detta armonizzazione viene espressamente preordinata al superamento delle divergenze riscontrabili in materia nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri, in quanto costituenti un ostacolo agli scambi all’interno della Comunità.
Anche nel citato decreto legislativo n. 93 del 2000, di attuazione della direttiva, sono presenti disposizioni che sottolineano l’esigenza di applicazione della specifica disciplina sulle apparecchiature a pressione ai fini della “immissione in commercio” e della “libera circolazione” di tali apparecchiature (v. artt. 2 e 4), garantendosi in tal modo, oltre alla salvaguardia di livelli minimi di sicurezza per l’uso di tali congegni, proprio una adeguata tutela della leale concorrenza tra gli operatori del settore, sia nazionali che esteri, non essendo ammessa la fabbricazione, la immissione nel mercato e la utilizzazione di apparecchiature non conformi alle regole comunitarie.
Per tale aspetto, e tenuto conto in special modo delle esigenze di unitarietà della normativa in materia, può ammettersi, dunque, la competenza legislativa esclusiva dello Stato e, conseguentemente può ritenersi corretto, nella specie, l’esercizio del potere regolamentare da parte delle Autorità ministeriali.
3. - Tanto premesso, può passarsi all’esame delle disposizioni regolamentari in discorso, in ordine alle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di concerto, con nota del 24 giugno 2004, ha formulato proposte di modifica agli articoli 9 e 14, che risultano essere state integralmente recepite nel testo definitivo dell’articolato.
A tal riguardo si prende atto anche delle modifiche al testo originario, riguardanti gli articoli 4 e 9 che, come fatto presente dal Ministero, sono state decise in seguito ad un incontro avuto con i rappresentanti della Commissione europea.
Si prende atto, altresì, che trattasi di norme non applicabili alle attrezzature e agli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza e della difesa dello Stato, e non è richiesto, pertanto, il concerto con il competente Dicastero.
Per quanto riguarda il suggerimento del Ministero della salute, in ordine alla modifica dell’articolo 9, comma 4, dello schema, si prende atto della disponibilità del riferente Ministero delle attività produttive all’accoglimento di tale proposta, pur se non risultano compiutamente esplicitate ragioni in proposito.
Per quel che concerne il contenuto specifico delle disposizioni regolamentari in questione, atteso il carattere esclusivamente tecnico che le contraddistingue, non si hanno rilievi da formulare.
4. - Sul piano formale si è constatato che il Ministero riferente non si è dato carico di emendare il testo regolamentare nei sensi indicati dalla Sezione nel parere interlocutorio del 9 febbraio 2004 (con la sola eccezione della indicazione di una specifica denominazione della tabella allegato “B”).
Si ribadisce, pertanto, la necessità che venga data puntuale applicazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda i riferimenti normativi interni ed esterni, l’uso dell’espressione e/o, l’uso di abbreviazioni e sigle. In dettaglio si segnala, inoltre, che nel preambolo manca la proposizione relativa alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio; all’art. 1, comma 1, lettera d), il numero del decreto legislativo è 93; le rubriche degli artt. 6 e 16 non appaiono chiare.
Si segnala, ancora, con riferimento all’art. 9, comma 1, dello schema, che la suddivisione interna del comma deve avvenire mediante lettere e l’ulteriore suddivisione si effettua mediante numeri cardinali seguiti dalla parentesi (v. pagg. 25 e 26 della circolare citata); con riferimento all’art. 2, poi, si fa presente che si usano solo le lettere dell’alfabeto italiano (non, quindi, le lettere w,x,y); infine, negli allegati deve ripristinarsi il richiamo all’art. 10, rispettivamente commi 3 e 5.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto:
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)


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