CONSIGLIO DI STATO
Sezione consultiva per gli atti normativi
Adunanza del 16 febbraio 2005
N. della Sezione: 518/2005
OGGETTO:
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. Schema di decreto legislativo recante il "Testo unico della radiotelevisione", in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. GM/140782/4660/DL dell'11 gennaio 2005 e la relazione integrativa trasmessa con nota prot. n. GM/140955/4660/DL del 28 gennaio 2005, con le quali il Ministro delle comunicazioni ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Presidente Livia Barberio Corsetti e Consiglieri Luigi Carbone, Maria Grazia Cappugi, Carlo Saltelli e Michele Corradino;
Ritenuto quanto esposto dall'Amministrazione referente;
PREMESSO e CONSIDERATO:
1. Lo schema in esame sottopone al parere del Consiglio di Stato il testo del decreto legislativo "Testo unico della radiotelevisione" in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 ("Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione").
La scadenza della delega, originariamente fissata in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (pubblicata sulla G.U. 5 maggio 2004, n. 104, entrata in vigore il giorno successivo, ai sensi dell'articolo 29), è stata prorogata di tre mesi dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed è pertanto stabilita per il 6 agosto 2005.
L'oggetto della delega è costituito dalle disposizioni legislative vigenti in materia di radiotelevisione, che devono essere coordinate e possono essere integrate, modificate e abrogate al fine di consentirne il coordinamento e di assicurarne la migliore attuazione: le eventuali integrazioni, modificazioni e abrogazioni devono avvenire nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
Il procedimento di adozione del testo unico (legge n. 112 del 2004, articolo 16, comma 3) prevede la previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Camere sia sullo schema originario che sul testo definitivo, comprensivo delle modifiche conseguenti alla prima consultazione e delle osservazioni in proposito formulate dal Governo. Si tratta di una procedura particolarmente laboriosa che testimonia dell'importanza che il legislatore ha attribuito al testo unico e dell'attenzione che su di esso si appunta da parte del sistema delle autonomie.
Sebbene la delega in questione non richieda espressamente il parere del Consiglio di Stato, la riferente Amministrazione lo ha - correttamente - ritenuto dovuto alla stregua di quanto affermato nel parere dell'Adunanza generale n. 2 del 25 ottobre 2004, sulla base di un'interpretazione adeguata all'ordinamento vigente dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997, che nell'indicare le funzioni consultive obbligatorie del Consiglio di Stato, fa rientrare, accanto all'attività regolamentare - governativa e ministeriale - anche "l'emanazione dei testi unici". Tale espressione va intesa in senso ampio, poiché - essendo essa antecedente alla fase di riordino avviata con la legge n. 50 del 1999 e alla nuova fase di codificazione di cui alla presente legislatura (e soprattutto di cui alla legge n. 229 del 2003) - si colloca in un periodo in cui quel termine comprendeva, indistintamente, sia i testi unici "compilativi" sia quelli (anche solo parzialmente) "innovativi", come quello in oggetto.
2. In ordine alla natura giuridica dell'adottando testo unico, si deve ritenere che, pur se esso ha natura essenzialmente compilativa, trattasi comunque di un decreto legislativo, come tale legittimato, nei limiti della delega, ad incidere sulle fonti primarie.
In realtà, anche agli ora soppressi testi unici "misti" di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 era stata riconosciuta natura di decreti legislativi delegati, come tali aventi capacità "innovativa" del livello normativo primario (cfr. la risoluzione della Camera dei deputati del 19 ottobre del 1999 sul programma governativo di riordino e le modifiche all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 apportate dall'articolo 1 della legge n. 340 del 2000). Tale loro capacità era, però, limitata, secondo il criterio di delega dell'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge n. 50 del 1999, al "coordinamento formale" della legislazione vigente, con la (sola) possibilità di apportare, "nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo".
Analogo fenomeno accade per il testo unico in oggetto.
Nella sostanza, la sua finalità è la stessa di quella del riassetto normativo da parte dei "codici" previsti dalla legge n. 229 del 2003, e lo è anche la "qualità" dell'intervento, effettuato tramite uno strumento con capacità innovativa delle fonti primarie quale il decreto legislativo. Ciò che cambia è la portata, per così dire, "quantitativa" dell'intervento innovativo, poiché per i decreti legislativi "di riassetto" vi sono criteri di delega più ampi e incisivi, che autorizzano il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di "coordinamento formale" alla disciplina di rango legislativo, ma anche ad introdurre consistenti innovazioni nel merito della disciplina codificata.
La delega in oggetto, invece, si limita ad attribuire al legislatore delegato la funzione di raccogliere tutte le norme legislative vigenti in materia di radiotelevisione, di coordinarle, con la possibilità di integrarle e modificarle (e di procedere alle abrogazioni che si rendessero necessarie) al solo scopo del (predetto) coordinamento e per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
Dalla natura sostanzialmente compilativa del testo unico discende che ad esso deve riconoscersi la funzione di assicurare agli operatori del settore la pronta reperibilità e riconoscibilità delle norme vigenti, per la fondamentale esigenza di trasparenza, di chiarezza e di semplificazione in un settore di particolare rilievo e di impatto economico e sociale e in continuo divenire.
3. Dagli atti rimessi dall'Amministrazione risulta che sullo schema oggetto del parere si sono espressi:
a) la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 16 dicembre 2004 con parere sostanzialmente favorevole, con alcune osservazioni, integrazioni e modificazioni indicate nell'allegato al verbale della seduta stessa;
b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, con delibera del 26 gennaio 2005, ha espresso la propria intesa, formulando tuttavia osservazioni contenute nell'allegato A alla delibera stessa;
c) l'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche comunitarie (nulla osta del 31 gennaio 2005);
d) l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, prestando il concerto (1° febbraio 2005);
e) il Dipartimento per gli affari regionali, fornendo l'assenso (3 febbraio 2005);
f) l'Ispettorato generale di finanza - Ufficio VII - del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (nulla da osservare, in data 4 febbraio 2005);
g) l'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia, che ha richiamato al riguardo le osservazioni formulate dal Dipartimento del tesoro - Direzione VII (nota prot. 118872 del 15 novembre 2004).
Proprio in merito alle osservazioni formulate dal Dipartimento del tesoro, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle comunicazioni ha segnalato che esse attengono ad una eventuale modifica del disposto normativo della legge n. 112 del 3 maggio 2004, che non rientra nella delega legislativa da esercitarsi mediante l'emanazione del codice della radiotelevisione.
4. Prima di esaminare i singoli articoli, la Sezione ritiene di dover svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
In primo luogo, sarebbe opportuno indicare, nella rubrica di ogni articolo, le fonti normative che in esso confluiscono, con o senza modificazioni. Una simile indicazione ben si attaglia alla natura prevalentemente compilativa dell'emanando testo unico e, soprattutto, assolve alla funzione di rendere più concrete le finalità di pronta reperibilità e riconoscibilità delle fonti (norme legislative vigenti), nonché di trasparenza e di chiarezza dell'azione di coordinamento.
Come risulta dalla relazione integrativa del 28 gennaio 2005, anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sollevato tale questione, rilevando l'opportunità dell'indicazione nella rubrica degli articoli riprodotti nel testo unico.
L'Amministrazione ha per ora ritenuto di non condividere questa richiesta, osservando che detta indicazione si ricava dalla tabella di comparazione allegata allo schema.
In proposito, è necessario ricordare che questa Sezione, con riferimento alla redazione dei Codici, ha espresso l'avviso che non è opportuna, accanto al nuovo articolo, l'indicazione della fonte cui esso fa riferimento. Tale posizione, che deve essere ribadita con riferimento ad un'opera di codificazione, che per sua natura si propone come sostanzialmente stabile nel tempo e sostitutiva di ogni altra disposizione, non può però valere per un'attività di riordino finalizzata all'emanazione di un testo unico, che, in quanto raccolta di "norme vigenti" deve poter essere in ogni momento valutato dagli operatori anche in relazione alle scelte di coordinamento e di inserimento delle singole disposizioni.
La Sezione non ignora che tale metodo è stato di recente seguito da alcuni testi unici, quali il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il d.lgs 6 giugno 2001, n. 380, mentre in altri casi (come ad esempio il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), le fonti non sono state indicate. Tra le due metodologie sembra peraltro più corretta la prima, che consente all'operatore giuridico di avere, senza doversi sobbarcare faticose ricerche, la certezza delle disposizioni legislative vigenti, ed evita di appesantire il testo unico di allegati di difficile e scomoda consultazione, che dopo qualche tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale diventa anche difficile reperire materialmente. Inoltre, un simile sistema di compilazione facilita la individuazione delle fonti abrogate e serve a prevenire eventuali controversie.
In ogni caso, qualora l'Amministrazione ritenesse di dover tenere fermo l'avviso di non accogliere l'osservazione, considerando sufficiente l'allegazione al testo unico della tabella, quale tavola di riferimento delle norme legislative oggetto dell'attività compilativa, si sottolinea la necessità che i riferimenti siano puntuali e specifici.
Allo stato, infatti, la tabella allegata allo schema di decreto legislativo in esame non sembra possedere tali caratteristiche.
A titolo meramente esemplificativo, si segnala che con riferimento all'articolo 25 dello schema la tabella indica genericamente l'articolo 23 della legge n. 112 del 2004 e l'articolo 2 bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tuttavia il primo si compone di 15 commi, così come il secondo, di talché una simile indicazione non raggiunge le finalità di chiarezza che si propone. In conclusione, qualunque sia lo strumento utilizzato, il coordinamento legislativo impone che sia puntualmente indicata la norma-fonte, con la specificazione non solo dell'articolo, ma anche del comma (o dell'eventuale parte del comma, qualora ne venga richiamata solo una parte).
5. Altra osservazione di carattere generale riguarda i rinvii dello schema ad alcuni provvedimenti (delibere) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuati con data e numero di protocollo, che non sempre menzionano le eventuali e successive modificazioni (a mero titolo di esempio: - delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 5, comma 1, lett. b) e lett. e) n. 2; 15, comma 2; 16, commi 1 e 2; 17, comma 2; 18, comma 5; 25; - delibera 3 agosto 2004, n. 253/04/CONS, cui fa riferimento l'articolo 15, comma 6; - delibera 1 marzo 2000, n. 127/00/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 20, 21 e 22; - delibera 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS, cui fanno riferimento gli articoli 21 e 22; - delibera 7 aprile 2000, n. 216/00/CONS, cui si riferisce l'articolo 31).
Anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come risulta dalla relazione integrativa, ha sollevato perplessità sulla possibile legificazione delle proprie delibere richiamate nel testo unico e sulla possibile loro "cristallizzazione", che sterilizzerebbe così lo stesso potere regolamentare dell'Autorità.
L'Amministrazione, per risolvere il problema, ha inserito all'articolo 55 (Disposizioni finali) un terzo comma il quale prevede che "Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio".
Tale soluzione, ad avviso della Sezione, è inutilmente complicata alla luce delle conclusioni raggiunte nel parere n. 11603 del 14 febbraio 2005, sul codice delle assicurazioni, nel quale si riconosce la configurabilità di poteri normativi in capo alle autorità indipendenti e si afferma la necessità di prendere atto con maggiore chiarezza di tale quadro ordinamentale, rendendo esplicita la natura, regolamentare o meno, del potere di volta in volta esercitato dalla autorità.
Nel rinviare a tale parere per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale, si deve in questa sede ribadire la necessità di adeguare il testo dello schema nel senso anzidetto, sostituendo ove necessario la terminologia di volta in volta utilizzata ("delibere", "provvedimenti", "raccomandazioni", etc.) con il termine "regolamenti".
A mero titolo di esempio, all'articolo 5, comma 1, lett. b), ult. p., le parole "in applicazione della delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/Cons., pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001 e successive modificazioni" possono essere così sostituite: "in applicazione del regolamento dell'Autorità vigente all'atto dell'adozione del provvedimento stesso".
È pur vero che il rinvio a tali deliberazioni è presente anche nelle norme legislative oggetto dell'attività di riordino, ma tale (limitata) capacità innovativa rientra appieno nei poteri di coordinamento forniti dalla delega e nelle finalità di corretta attuazione delle norme vigenti, dissipando il dubbio della legificazione impropria dei provvedimenti dell'Autorità e adeguando la terminologia al "diritto vivente", come già riconosciuto dal citato parere n. 11603 del 2005.
Peraltro, sia per i provvedimenti a carattere normativo che per quelli di natura amministrativa, se l'esigenza è comunque quella di facilitare agli operatori il rinvenimento concreto delle deliberazioni vigenti, nulla vieta che un elenco delle stesse, comprensivo della data della loro pubblicazione, sia inserito in un allegato al decreto legislativo privo di valore normativo.
In ogni caso, la soluzione individuata dall'Amministrazione, così come formulata, non appare sufficientemente chiara, potendo ingenerare il dubbio che sia il testo unico a conferire il potere regolamentare all'Autorità, ferma restando in ogni caso la sua non coerenza con la disposizione di cui all'articolo 10, che disciplina le competenze dell'Autorità in materia radiotelevisiva.
6. Un'ultima osservazione concerne la realizzazione delle finalità assegnate dalla legge delega al testo unico.
Come già detto, l'articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 è finalizzato ad assicurare la pronta conoscibilità e reperibilità della normativa legislativa in materia radiotelevisiva: alla molteplicità caotica ed alluvionale delle varie leggi vigenti deve sostituirsi un solo testo che tutte le raccolga e le contempli. Tale finalità sembra però smentita in più di un'occasione dallo schema in esame.
È sufficiente osservare che, per esempio:
- l'articolo 15, al comma 3, fa rinvio al regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 ed il successivo comma 4 lascia espressamente ferme, sia pur transitoriamente, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della predetta legge n. 112 del 2004;
- l'articolo 23, al comma 1, fa riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge n. 112 del 2004;
- l'articolo 25 richiama espressamente alla fine del primo comma le disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 23 e nei commi 11 e 12 dell'articolo 25 della legge n. 112 del 2004;
- viene più volte richiamata la normativa di cui al decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 2001, n. 66;
L'Amministrazione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di recepire nel testo unico anche i residui "frammenti" legislativi, la cui permanente vigenza, lungi dal semplificare, renderà difficile il lavoro degli operatori del settore.
A ciò dovrebbe conseguire l'abrogazione immediata di tutte le disposizioni legislative che sono state oggetto dell'attività di ricognizione per la redazione dell'emanando testo unico, eccezion fatta per quelle parti che non sono in alcun modo collegate alla materia dell'assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., quali per esempio, quelle in materia di canone o altre norme finanziarie.
Né alla necessità di abrogazione possono sottrarsi, ad avviso della Sezione, quelle norme (artt. 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112) che pur sembrano avere natura transitoria. Ogni perplessità in proposito dovrebbe essere fugata sulla base della duplice considerazione che l'abrogazione delle risalenti norme non ha comunque effetti sui rapporti in corso (che continuano ad essere regolati dal titolo emesso in base alla precedente normativa) e che, per altro verso, la stessa norma transitoria è, per sua stessa natura, destinata ad esaurirsi in un tempo certo, indicato direttamente o indirettamente dalle stesse disposizioni che la compongono.
L'Amministrazione può peraltro individuare una data differita di abrogazione, che, eventualmente, ove fosse necessario, potrà essere prorogata, ove le esigenze che hanno dato luogo alla predisposizione delle norme transitorie non fossero ancora esaurite. In tal modo il testo unico raggiunge il duplice scopo del riassetto normativo e dell'individuazione chiara della normativa a regime, che non patisce il trascinamento a tempo indefinito della normativa transitoria.
Inoltre, deve reiterarsi anche in questa sede quanto già affermato, tra gli altri, nei citati pareri n. 2/04 e n. 11603/05, a proposito della esigenza di completare l'opera di riordino del testo unico, oggi limitata al solo livello primario della disciplina in questione, con una raccolta organica della disciplina regolamentare.
Il riordino, infatti, deve garantire il più possibile non solo l'organicità della materia ad un dato livello normativo (quello primario), ma anche la sua completezza; la quale non può prescindere, per le materie in cui tale competenza sia rimasta in capo allo Stato, dalla normazione secondaria: non solo quella di natura attuativa e integrativa, ma anche quella di delegificazione.
Il Consiglio di Stato (cfr. il richiamato parere dell'Adunanza generale n. 2/04) ritiene possibile e anzi auspicabile, in via generale, elaborare - anche in assenza di previsioni espresse nella delega - un testo unico (anche eventualmente innovativo) delle disposizioni regolamentari sulla stessa materia. In caso di compresenza di regolamenti governativi e ministeriali (come nella materia in questione) la raccolta andrebbe ovviamente separata in due distinte sezioni.
Analogo discorso deve, poi, tenersi in relazione all'opportunità di codificare le varie disposizioni dell'Autorità delle comunicazioni a carattere normativo, anche sulla base di testi predisposti dalla stessa autorità, come già suggerito per l'ISVAP nel citato parere n. 11603 del 2005.
7. In ordine ai singoli articoli si osserva quanto segue:
Articolo 2.
Si rileva preliminarmente che può condividersi il metodo di trarre alcune definizioni da delibere dell'Autorità, così legificandole. Resta inteso che l'Autorità, dall'entrata in vigore del testo unico, resterà vincolata a tali definizioni, che non potrà più aggiornare con proprie delibere.
Il comma 1, lett. a) riproduce quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge n. 112 del 2004, aggiungendovi la disposizione finale: "non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse". Occorre chiarire se tali trasmissioni sono comprese tra i "programmi-dati" di cui alla successiva lettera b).
Il comma 1, lett. o) definisce "ambito locale radiofonico" "l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino ad una copertura massima di 15 milioni di abitanti", laddove l'articolo 1, comma 2 quater, della legge 20 marzo 2001, n. 66 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5) prevede che "Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti". Sembra che la disposizione introduca una modifica sostanziale non consentita dalla delega.
Il comma 1, lett. q) definisce "emittente televisiva" il "titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi...", mentre l'articolo 1, comma 1, lett. c) della delibera dell'Autorità n. 78/98, dalla quale la definizione è tratta, definisce "emittente" il "titolare di concessione che ha la responsabilità dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette". Tale integrazione è ammissibile in quanto non modifica una norma di legge vigente, ma consiste nel chiarimento del significato di una disposizione amministrativa che viene legificata, operazione tipica dell'azione di coordinamento e di integrazione. Si deve peraltro notare che l'integrazione, se da un lato chiarisce, dall'altro sembra limitare la responsabilità di carattere generale che caratterizzava la definizione contenuta nella delibera.
Il comma 1, lett. r) definisce "emittente radiofonica", sulla falsariga della emittente "televisiva", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità [non solo editoriale] dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie" di cui ai punti 1, 2 e 3 ("emittente radiofonica a carattere comunitario", "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", "emittente radiofonica nazionale"). Poiché nella tavola di corrispondenza non è indicato alcun riferimento per la lettera r), non è dato comprendere da quale fonte siano state tratte le suddette tipologie, che non trovano nemmeno riscontro (per analogia) nelle definizioni delle corrispondenti emittenti televisive.
Articolo 5.
Si osserva, in via generale, che il comma 1, alle lettere b) ed e) n. 2, contiene un rinvio alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS che viene così "legificata". Si vedano in proposito le osservazioni generali (retro, n. 5).
Il comma 1, lett. e), ai punti 1 e 3, si riferisce a "società controllanti, controllate o collegate", laddove l'articolo 5, comma 1, della legge n. 112 del 2004, ai corrispondenti punti 1 e 3, si riferisce a "società collegate e controllate" (ovvero "controllate o collegate"). La legge usa la dizione "società controllanti, controllate o collegate" soltanto all'articolo 5, lett. e), punto 2, riguardante l'obbligo per gli operatori di rete "di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete...". L'estensione di cui al comma 1, lett. e), punti 1 e 3, ha carattere innovativo e sembra esorbitare dai limiti del coordinamento.
Il comma 1, lett. g), n. 2, prevede che "l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" è tenuto alla separazione societaria. La corrispondente norma della legge n. 112 del 2004, in luogo di "ovvero" usa la particella "e". La correzione, che non è meramente grammaticale ed incide sulla disposizione recepita mutandone la portata e il significato, sembrerebbe eccedere i limiti del coordinamento. Se peraltro si considera che la delibera dell'Autorità n. 351/2001 del 15 novembre 2001 ha dato della norma originaria tale interpretazione, che ha trovato costante e incontrastata applicazione, si deve concludere che la norma è stata recepita nello schema secondo l'interpretazione che è prevalsa nel diritto vivente, ciò che, per tutte le considerazioni fin qui svolte, sembra consentito al legislatore delegato.
Il comma 1, lett. i), sancisce "l'obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo", fatte salve la deroga di cui all'articolo 27, comma 1 (punto 1), la previsione dell'articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (punto 2), la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibile (punto 3) e la previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (punto 4). In proposito si osserva che l'articolo 15, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 era diversamente formulato, prevedendo che "I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo". La dizione "programma" sembra più appropriata di "contenuto". Quanto alle deroghe, la disposizione in esame, non contenendo più alcun riferimento ad un regolamento o alla concessione, non chiarisce quali sono le modalità di riconoscimento della deroga e chi la autorizza.
Peraltro, il rinvio all'articolo 27, comma 1, è errato trattandosi di disciplina inconferente (l'articolo riguarda i "Trasferimenti di impianti e rami d'azienda"). Il riferimento corretto sembra essere all'articolo 26.
Articolo 6.
La norma differisce dall'articolo 11 della legge n. 112 del 2004 in quanto i soggetti indicati dalla legge sono "i fornitori di contenuti televisivi", mentre quelli indicati dall'articolo in questione sono "Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi": la modifica sembra peraltro opportuna, essendo le emittenti le principali responsabili della diffusione dei programmi. Anche la sostituzione delle parole "su frequenze terrestri" con le parole "indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni" costituisce un coordinamento opportuno e coerente con l'impostazione dello schema.
Articolo 12.
La Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'avviso che la formulazione dell'articolo 12 debba limitarsi a sancire la "potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali del Titolo I del testo unico", ritenendo che il dettaglio dei principi ivi elencati sia limitativo della autonomia regionale. In effetti, l'articolo 12 da un lato rinvia ai principi fondamentali contenuti nel Titolo I e dall'altro elenca una serie di principi ai quali la legislazione regionale dovrebbe uniformarsi.
Si deve però osservare che la disposizione riproduce integralmente il testo vigente (art. 16, comma 2, della legge n. 112 del 2004), successivo all'entrata in vigore delle modifiche della parte seconda della Costituzione. Inoltre, tutti i principi ivi elencati ben possono essere considerati "fondamentali" in quanto da un lato ribadiscono l'obbligo delle Regioni di rispettare l'ordine internazionale ed europeo nella materia e individuano i livelli di adeguatezza per la collocazione delle competenze amministrative (lett. a, b e c) e dall'altro rinviano a principi di correttezza amministrativa propri delle pubbliche amministrazioni (lett. d).
Per evitare qualsiasi ambiguità e future contestazioni, sarebbe peraltro preferibile spostare l'articolo sotto il capo "principi fondamentali".
Articolo 15.
Il comma 3, che riprende l'articolo 5 della legge n. 112 del 2004, parla di "diffusione sonora", mentre l'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, riguarda il regolamento per la "diffusione radiofonica in tecnica digitale": non essendovi ragioni per la modifica, è opportuno ripristinare il testo originario.
Il comma 5, opportunamente, indica anche la durata massima dell'autorizzazione generale in venti anni; questa indicazione non è contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 112 del 2004, per cui andrebbe individuata nella tabella allegata (e successivamente nella rubrica) la norma da cui è tratta, ossia l'articolo 25, comma 6, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche").
Nello stesso comma 5 è poi prevista la decorrenza delle disposizioni contenute nel comma 1: tale norma, che non è riproduttiva di altre, appare inutile in quanto prevede ciò che non può essere messo in dubbio, non esistendo nello schema nessuna previsione contraria, e cioè che la norma di cui al comma 1 si applica dall'entrata in vigore del testo unico.
Nel settimo comma il richiamo all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 appare generico, visto che il predetto articolo consta di otto commi.
Articolo 16.
Occorre aggiungere, dopo le parole "televisivi e" la parola "di". In alternativa sembrerebbe più armonico, rispetto alle definizioni, sostituire l'intera espressione come segue : "contenuti dei programmi televisivi e dei programmi dati", come si desume dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 ("Definizioni").
Articolo 17.
Il rinvio operato alla fine del comma 1 all'articolo 10, comma 2, lett. c), n.1 è errato, dovendo essere fatto all'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 18.
Al comma 1, come già rilevato per l'articolo 16, l'espressione "contenuti televisivi e dati..." deve essere inteso come "contenuti dei programmi televisivi e dei programmi dati".
In ordine al comma 5, la Conferenza Stato-Regioni ha chiesto la parziale modifica, con la soppressione delle parole "o della Provincia autonoma", per rendere le relative disposizioni aderenti alle specificità delle Province autonome. L'Amministrazione, come si ricava dalle considerazioni contenute nella relazione integrativa, ha ritenuto di non poter aderire a tale richiesta, atteso che la clausola di cedevolezza riguarderebbe sia le Regioni che le Province autonome.
Benché la previsione del comma 5 riguardi un periodo transitorio ("fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale"), la previsione di assoggettare durante tale periodo il potere provinciale (e anche quello regionale) ai "criteri della deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS", suscita effettivamente qualche perplessità, essendo in tal modo i criteri in questione elevati a principi fondamentali della materia.
Si deve peraltro considerare che tale previsione va a coprire un vuoto normativo e che ormai la Corte costituzionale ha più volte affermato la necessità di garantire la continuità normativa e istituzionale (cfr. sentenze n. 13/74, n. 376/2002 e n. 13/2004) nel passaggio di competenze tra Stato e Regioni. Si ritiene pertanto che tale previsione, stante anche il riconosciuto valore regolamentare delle delibere dell'Autorità, che le distingue dall'atto amministrativo di gestione, possa essere mantenuta.
Articolo 19.
Al primo rigo, dopo il termine "radiofonici" e prima di "su", andrebbe aggiunto "in tecnica digitale". L'articolo 24 della legge n. 112 del 2004, richiamato nella tabella di comparazione, si riferisce infatti alle trasmissioni in tecnica digitale.
Articolo 20.
Al primo rigo, dopo "satellite" e prima di "è", andrebbe aggiunto ", originata dal territorio nazionale,": questa espressione è infatti presente nel testo dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 249 del 1997, cui fa riferimento l'articolo in esame.
Articolo 23.
Dove è scritto "3 maggio 2003, n. 112" (terzo rigo, comma 1) deve intendersi "3 maggio 2004, n. 112".
Articolo 25.
L'Amministrazione lo definisce articolo di coordinamento, ma in realtà contiene una norma superflua, che può essere eliminata.
Articolo 26.
I commi 1, 2, e 4 riproducono l'articolo 7, comma 4, della legge n. 112 del 2004, aggiungendovi la previsione di cui al comma 16, relativa alla possibilità di trasmettere informazioni pubblicitarie unitamente a dati ed a informazioni, mentre il comma 3 ricalca l'articolo 1, comma 8, della legge n. 122 del 1998, che ha sostituito il comma 17 dell'articolo 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Al riguardo occorre segnalare il mancato coordinamento con l'articolo 37, che disciplina tutte le possibili ipotesi di trasmissione di informazioni pubblicitarie, collocandole tra i programmi o nel corso dei programmi.
Articolo 31.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha segnalato che l'inserimento della pay per wiew non sarebbe consentito, in virtù dei limiti della delega conferita dal Parlamento al Governo con l'articolo 16 della legge n. 112 del 2004.
L'Amministrazione nella relazione integrativa ha affermato, per contro, che detto inserimento appare in linea con l'orientamento comunitario "che esclude dall'applicazione della direttiva TV senza frontiere i programmi a richiesta individuale", rilevando che al riguardo penderebbe una questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di giustizia (causa C-089/04) e che le osservazioni già depositate della Commissione sarebbero in linea con l'interpretazione del testo unico.
Pur riconoscendo la correttezza sostanziale delle osservazioni dell'Amministrazione, anche in ragione del coordinamento previsto dalla legge di delega con gli obblighi comunitari), debbono tuttavia esprimersi dubbi sulla possibilità dell'inserimento della pay per wiew, in un momento nel quale la questione non è ancora definita a livello comunitario. Nulla esclude, peraltro che, qualora nelle more della procedura di approvazione del testo unico, sopraggiungesse la sentenza della Corte europea, di quest'ultima potrebbe tenersi conto nell'emanando decreto legislativo.
Articolo 32.
Al comma 4 sono state eliminate le parole "ordinaria a tutela dei diritti soggettivi" presenti nel testo dell'art. 10, comma 4, della legge n. 223 del 1990 immediatamente dopo le parole "Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria". In tal modo, o si dice una cosa ovvia o si rischia di eccedere dalla delega incidendo sulla giurisdizione. Si propone pertanto la reintroduzione dell'originario inciso.
Articolo 37.
La seconda parte del comma 1, riprendendo il testo dell'articolo 3, comma 1, legge n. 122 del 1998, fa riferimento alle "condizioni di cui ai commi da 2 a 5". Nel testo dell'articolo 37 è stato però inserito il comma 3, che corrisponde all'articolo 8, comma 3, della legge n. 223 del 1990, con la conseguenza che il primo comma deve fare adesso riferimento ai "commi da 2 a 6".
I commi 10 e 11 riprendono norme fissate dal d.m. n. 425 del 1991 in tema di pubblicità di bevande alcoliche, di sigarette e di tabacchi, irrigidendo nella forma legislativa la fonte secondaria. E' opportuno che il rinvio sia fatto alla fonte secondaria e alle eventuali successive modificazioni, anche in considerazione della particolare materia, che potrebbe presentare nel tempo esigenze di tutela differenti.
Articolo 41.
Le considerazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni circa la non applicabilità della norma in questione alle Regioni che, ai sensi dell'articolo 119 Cost., hanno una propria autonomia finanziaria si scontrano con la constatazione che la norma riproduce disposizioni vigenti - approvate dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione e non impugnate dalle Regioni -, le quali, comunque, debbono essere interpretate ed applicate in modo conforme alla Costituzione.
Del resto, la delega non autorizza il Governo a giudicare della costituzionalità delle norme vigenti, prevedendo solo che le integrazioni, modificazioni e abrogazioni siano destinate ad assicurare il coordinamento delle norme vigenti e la loro migliore attuazione; e il legislatore delegato deve operare, secondo la delega, nel rispetto della Costituzione, ma senza potere intervenire innovativamente sulle norme vigenti.
Articolo 42.
Al comma 7 è stata soppressa, rispetto all'originario testo dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 112 del 2004, l'intesa con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia relativamente alla tutela delle minoranze linguistiche. La soppressione non è giustificata e, pertanto, va ripristinato il testo originario.
Articolo 43.
La norma presenta, rispetto alle disposizioni originarie, talune asimmetrie, che determinano una modificazione dell'ambito di operatività delle nuove fattispecie.
In particolare, il comma 12 introduce una nozione di controllo che trova specificazione per il tramite del rinvio ai successivi commi 13, 14 e 15. L'articolo 15, comma 6, della legge n. 112 del 2004, che confluisce nel comma in esame, fa invece rinvio, quanto alla definizione della nozione di controllo, alla disposizione dell'articolo 2359 c.c.
Va notato, inoltre, che il comma 9 dell'articolo 43, nel riprodurre l'articolo 15, comma 2, legge n. 112 del 2004, si discosta da quest'ultima norma richiamandosi, nella parte finale, ai "commi 13, 14 e 15 del presente articolo". I commi 13, 14 e 15 in parola riproducono i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 112 del 2004, mentre la norma originaria si riferiva esclusivamente ai commi 17 e 18.
Si propone il mantenimento della formulazione normativa delle disposizioni originarie.
Articolo 45.
La Conferenza Stato-Regioni nel suo parere propone, alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 45 ("Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo"), di sostituire le parole: "in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento" con le seguenti: "in lingua ladina e tedesca per la Provincia autonoma di Trento" e le parole "in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta" con le parole "in lingua francese e tedesca per la Regione autonoma Valle d'Aosta", nonché di sostituire la parola "diffusione" con la parola "effettuazione", ed infine di riprodurre, dopo la lettera f), comma 2, dell'articolo 45, il disposto di cui alla lett. a) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, che dispone che la società concessionaria è tenuta "a) sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingue, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti, ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone all'entrata in vigore della presente legge".
Tali osservazioni sembrano condivisibili perché vanno nella direzione della tutela delle minoranze linguistiche, anche di quelle molto piccole, come la minoranza di lingua tedesca della Valle D'Aosta, i Walser, che sostituiscono un'isola germanofona nei comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La Trinitè ed Issime.
Articolo 46.
Non sembra condivisibile la proposta della Conferenza Stato-Regioni di prevedere l'obbligo del Ministero delle comunicazioni di acquisire l'intesa con le Regioni prima di stipulare il contratto nazionale di servizio in simmetria con il corrispondente obbligo delle Regioni relativo all'intesa con il Ministero delle comunicazioni prima di stipulare contratti di servizio con la società concessionaria. Sembrerebbe però opportuno, viste le interrelazioni esistenti, che si prevedesse l'obbligo del Ministero di trasmettere alle Regioni la bozza di contratto di servizio indicando un termine entro il quale esse possono formulare eventuali osservazioni, così recependo la prassi vigente, nella quale si svolgono sempre previe consultazioni più o meno formalizzate.
8. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla migliore e più corretta formulazione dello schema in esame, si espongono qui di seguito ulteriori osservazioni e suggerimenti, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nella "Guida per la redazione dei testi normativi" di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda l'uso della lettera iniziale maiuscola che deve essere limitato ai soli casi di uso corrente e, comunque, deve essere effettuato con criteri di uniformità. In proposito si segnala in particolare che la parola "testo unico" viene scritta in maniera non uniforme (v. ad esempio: art. 1, commi 1 e 2; art. 2, comma 1; art. 5, comma 1, lettera a); art. 7, comma 4; art. 10, comma 2; art. 12, comma 1; art. 14, comma 1; art. 15, commi 1 e 5; art. 18, commi 1 e 2; art. 23, comma 4; art. 31, comma 4; art. 44, comma 10; art. 46, comma 1; art. 48, comma 1; art. 49, comma 2; art. 51, comma 5; art. 53). Anche le parole "Regione" e "provincia" vengono scritte ora con la lettera iniziale maiuscola, ora con la minuscola (si confrontino, ad esempio, gli articoli 12; 14; 18, commi 1 e 5; 28, commi 5 e 7; 33, comma 1; 45, commi 1 e 3; 46, commi 1, 2 e 3; art. 48, comma 2; art. 55, comma 1; nell'ambito del medesimo art. 42, commi 7, 8 e 9, le parole "Regioni" e "province" sono scritte in modo diverso). E' inoltre opportuno uniformare (usando sempre il numero) l'indicazione delle percentuali che a volte sono espresse con un numero (es. art. 5, comma 1, lett. d): "20 per cento"; art. 29, comma 7: "50 per cento"; art. 38: 4, 12, 2, etc. per cento), a volte a lettere (es. art. 27, comma 1: "settantacinque per cento"). Anche gli importi in euro sono indicati con la parola "euro" che a volte precede il numero (art. 35, comma 2; art. 45, comma 2, lettera c)), a volte lo segue (art. 41, comma 3; art. 48, comma 6; art. 51, commi 2 e 3). Le lettere che indicano le ripartizioni dei commi sono scritte a volte in carattere normale e a volte in carattere corsivo. Va osservato, infine, che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" è in alcuni casi indicata per esteso (art. 4, comma 1, lettera g); art. 7, comma 3; art. 10, comma 1; art. 15, comma 6; art. 17, comma 1; art. 32, commi 2 e 3; art. 34, comma 7; art. 37, comma 8; art. 41, comma 3; art. 42, comma 1, lettera d), commi 3 e 5; art. 45, comma 4; art. 47, commi 1 e 2) nonostante la precisazione di cui all'art. 2, lettera cc); si suggerisce di usare sempre la denominazione "l'Autorità".
Dopo l'articolo 56, e fuori dalla numerazione dell'articolato, va aggiunta la clausola di inserzione del decreto nella raccolta degli atti normativi, del seguente tenore: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Pur constatando che il testo unico riproduce fedelmente alcune disposizioni di legge, tuttavia si ritiene che, a fini di coordinamento formale, sia opportuno apportare al testo alcune modifiche e correzioni. In relazione all'articolato dello schema si suggerisce quanto segue:
- art. 1, comma 1, lettera a): dopo le parole "... nazionale, regionale e locale" eliminare la virgola; scrivere "internet" a lettere minuscole, anche per uniformità con l'art. 43, comma 10;
- art. 2, comma 1, lettere da a) a dd): dopo la denominazione indicata fra virgolette (ad esempio, "programmi televisivi" e "programmi radiofonici") a volte sono stati inseriti due punti (es. lettere g), i), q) 1-6), a volte nulla; è necessario uniformare, preferibilmente eliminando i due punti, atteso che la lettera l) contiene a sua volta una ulteriore elencazione preceduta da due punti. E' altresì opportuno uniformare le definizioni facendole precedere tutte dall'articolo; ad esempio, alla lettera f), prima delle parole "programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti...", inserire l'articolo "i"; alla lettera q), punti 1-4, prima delle parole "emittente per la radiodiffusione televisiva ...", inserire l'articolo "la", apostrofato; lo stesso ai successivi punti 5 e 6 e alla lettera r), punti 1-3; alla lettera e) eliminare l'accento su "àmbito"; alla lettera h) le parole "pay per view" andrebbero scritte in corsivo; alla lettera r), punto 1, inserire la virgola prima e dopo le parole "nazionale o locale"; alla fine della lettera r), punto 3, inserire il punto e virgola; alla lettera s), punto 2, sostituire le parole "Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge..." con le parole, che appaiono più corrette, "Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge..."; lo stesso punto 2 è appesantito da una eccessiva ripetizione delle parole "di questi Stati"; alla fine del punto 3 della stessa lettera s) sostituire il punto con il punto e virgola; inserire il punto e virgola anche alla fine della lettera t); per uniformità, alla lettera v) e alla lettera aa), prima delle parole "forma di pubblicità...", inserire la parola "ogni"; inserire la parola "ogni" anche alla lettera z), prima delle parole "offerta diretta..."; alla lettera bb), prima delle parole "annunci dell'emittente...", inserire l'articolo "gli";
- art. 3: eliminare lo spazio dopo la numerazione del comma;
- art. 4, lettera b): prima e dopo le parole "o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità" inserire la virgola; prima della parola "pornografiche" sostituire la particella "o" con "ovvero"; alla lettera c), verso la fine del periodo, dopo le parole "con mezzi di evidente percezione", inserire la virgola;
- art. 5, comma 1, lettera d): dopo la parola "rispettivamente" eliminare la virgola; alla lettera i), alla fine dei punti 2 e 3, inserire il punto e virgola;
- art. 7, comma 2, lettera a): alla frase "comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari" sembra preferibile la frase "non consentendo comunque la sponsorizzazione dei notiziari";
- art. 9, comma 2, lettera a): inserire il punto e virgola dopo "il Consiglio Superiore delle Comunicazioni"; alla lettera b) inserire le seguenti virgole: "... di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1933, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422";
- art. 10, comma 2: all'inizio, prima e dopo le parola "in materia di radiotelevisione", inserire la virgola; sostituire la frase "e, in particolare le competenze di cui alla legge..." con la seguente "e, in particolare, le competenze di cui alle leggi...";
- art. 14: per uniformità, scrivere "Titolo V" con l'iniziale maiuscola;
- art. 15, comma 6: sempre per uniformità, prima delle parole "3 agosto 2004", inserire la parola "del";
- art. 17, comma 1: alla fine del periodo lasciare il punto e togliere il punto e virgola;
- art. 20: scrivere "autorizzazione" con l'iniziale minuscola; dopo le parole "1° marzo 2000" inserire la virgola; sostituire la parola "approvativa del..." con le parole "con la quale è stato approvato il...";
- art. 21: dopo "2001" inserire la virgola;
- art. 23, comma 1: alla fine del periodo correggere l'errore materiale "... ella popolazione nazionale" = "della popolazione nazionale"; al comma 2 scrivere "piano" con l'iniziale minuscola; al comma 4, correggere l'errore materiale "dell6e autorizzazioni..." = "delle autorizzazioni";
- art. 25, comma 1: verso la fine del periodo, correggere l'errore materiale "commi11 e 12..." = "commi 11 e 12...", inserendo lo spazio; al comma 2, correggere l'errore materiale "Capi VIII" = "Capo VIII"; correggere l'errore materiale "all' attuazione" = "all'attuazione", eliminando lo spazio dopo l'apostrofo;
- art. 27, comma 4: dopo la parola "magistratura" inserire la virgola; al comma 6, dopo il numero aggiungere il punto ("6."); nello stesso comma, dopo le parole "a carattere comunitario" eliminare la virgola;
- art. 28, comma 4: togliere il carattere grassetto ai numeri "2" e "3"; al comma 7, correggere l'errore materiale "fino ala loro adozione" = "fino alla loro adozione"; al comma 8, la frase "dà diritto di ottenere" non sembra del tutto corretta (sarebbe preferibile "dà diritto ad ottenere", ovvero "dà il diritto di ottenere");
- art. 29, comma 7: vengono usate le parole "la citata Convenzione resa esecutiva...", ma, poiché l'unica citazione è lontana (art. 2, comma 1, lettera s) punto 2), sarebbe opportuno richiamare quanto meno l'oggetto della convenzione medesima ("la citata Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera resa esecutiva...");
- art. 34, comma 7: correggere l'errore materiale "... e degli adulti.Il tempo minimo..." = "... e degli adulti. Il tempo minimo...", inserendo lo spazio dopo il punto;
- art. 36, comma 1: eliminare la virgola dopo "Consiglio" in entrambe le citazioni;
- art. 37, comma 4: correggere l'errore materiale "... minuti.E' autorizzata..." = "... minuti. E' autorizzata...", inserendo lo spazio dopo il punto; al comma 6, correggere l'errore materiale "... o televendita.La loro..." = "... o televendita. La loro...", inserendo lo spazio dopo il punto; per uniformità con precedenti citazioni, al comma 7 modificare la sequenza delle parole "direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio" = "direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989"; al comma 11, correggere l'errore materiale "...di ogni altri prodotti..." = "di ogni altro prodotto";
- art. 38, commi 2, 3, 5 e 6: togliere il carattere grassetto alla particella "e";
- art. 40, comma 1: correggere l'errore materiale "... ambiente.E' vietata..." = "... ambiente. E' vietata...", inserendo lo spazio dopo il punto; al comma 2, correggere l'errore materiale "... servizi.La televendita..." = "... servizi. La televendita...", inserendo lo spazio dopo il punto;
- art. 42, comma 1, lettera e): correggere l'errore materiale "titolo abilitativi" = "titolo abilitativo";
- art. 43, comma 3: inserire la virgola dopo "L'Autorità" e dopo "12" ed eliminarla dopo "impresa", "imprese", "comunicazioni"; al comma 5, secondo periodo, sembra opportuno sostituire la parola "esse" con "tali posizioni"; al terzo periodo dello stesso comma, dopo le parole "struttura dell'impresa", inserire la virgola; al comma 7, correggere l'errore materiale "... 15,non..." = "... 15, non...", inserendo lo spazio dopo la virgola; al comma 8, correggere gli errori materiali "8.Fino...", "...popolazione.Al fine..." e "... analogica.Il presente...", inserendo lo spazio dopo il punto; ai commi 13 e 14, sembra preferibile usare il termine "testo unico" in luogo di "decreto legislativo";
- art. 44, comma 1: correggere "emittenti televisivi" = "emittenti televisive", eventualmente aggiungendo, per chiarezza, l'aggettivo "televisivi" a "fornitori di contenuti"; al comma 2, correggere l'errore materiale eliminando il punto dopo "457" e lasciando la virgola; al comma 3, usare il carattere corsivo per "talk show";
- art. 45, comma 2: alla lettera g), per uniformità, scrivere la parola "Ministri" con l'iniziale maiuscola;
- art. 47, comma 2: usare, per uniformità, l'iniziale maiuscola per le parole "Capo II del Titolo III della Parte IV..."; al comma 3, inserire la virgola dopo le parole "... bilancio trasmesso";
- art. 48, comma 1: togliere il carattere corsivo alle parole "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee" e sostituire con lettera minuscola "ufficiale" ; al comma 2, inserire la virgola dopo le parole "Ministero delle comunicazioni", "per il contratto nazionale di servizio", "Trento e Bolzano";
- art. 51, comma 1: alla fine della lettera b) inserire il punto e virgola; alla lettera j) correggere l'errore materiale "slava" = "salva". Si ricorda che la richiamata "Guida per la redazione dei testi normativi", al paragrafo 2.3.3., stabilisce che lettere utilizzabili per le ripartizioni dei commi sono quelle dell'alfabeto italiano (non, quindi, le lettere j, k, w, x, y); al comma 3, per uniformità, scrivere la parola "Capo" con la lettera iniziale maiuscola;
- art. 53, comma 1: correggere l'errore materiale "obbiettivi" (seconda riga della pag. 39) = "obiettivi".
P. Q. M.
Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.
Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

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