Consiglio di Stato


Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 25 marzo 2002


N. prot. 790/02


OGGETTO: Ministero per i beni e le attività culturali

Schema di regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"


La Sezione

Vista la relazione senza numero né data, trasmessa con nota n. 718 del 4 marzo 2002, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali, richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Piermaria Piacentini;


Premesso

Con relazione senza numero né data, trasmessa con nota n. 718 del 4 marzo 2002, il Ministero per i beni e le attività culturali, richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".

Premesso che la legge 30 aprile 1985, n. 163, ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo, finalizzato al "sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante...", prevedendo che il Fondo sia annualmente ripartito tra i diversi settori e che alle attività musicali e di danza siano destinate quote "non inferiori al quarantacinque per cento" l’Amministrazione ricorda che a disciplinare l'ausilio finanziario dello Stato ai soggetti operanti nel settore della danza (così come in quello musicale) si è provveduto, inizialmente, con circolari ministeriali a contenuto normativo, e che successivamente – a seguito dell’intervento di altre disposizioni legislative e, in particolare, del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 (modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513), è stato, infine, adottato il regolamento 9 febbraio 2001, n. 167, diretto, appunto, alla disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi statali alle attività di danza.

Il regolamento 9 febbraio 2001, n. 167 che pure si caratterizzava:

a) per la triennalità del contributo, limitando la possibilità di sovvenzione annuale a soggetti ed attività di minor rilievo;

b) per la netta distinzione tra una parte qualitativa ed una parte quantitativa della valutazione di ammissibilità al contributo, con conseguente fissazione della misura massima del contributo medesimo, espressa in percentuale, che ciascun tipo di valutazione può determinare, aveva suscitato obiezioni e rilievi la rigidità dei criteri e l'eccessivo spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione del contributo evidenziando, in oltre in sede di prima applicazione difficoltà interpretative legate al contenuto poco perspicuo di talune disposizioni.

L’Amministrazione ha, pertanto, predisposto un nuovo schema di regolamento i cui elementi di sostanziale novità sono i seguenti:

- la possibilità di optare tra un contributo triennale ed un contributo annuale, in base al periodo di programmazione prescelto, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti. Ciò al fine di rendere l'intervento finanziario dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico sia sul piano dei costi;

- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa (fondata sui costi dell'attività) e valutazione qualitativa (fondata, in primis, sulla validità artistica del progetto), a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;

- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e di promozione e, al contempo, il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici, al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;

- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Il testo in esame si compone di 17 articoli suddivisi in quattro "Capi".

Il Capo I (artt. 1-8) reca le "disposizioni generali", relative al complesso delle attività di danza che il contributo intende sostenere. Il Capo II (artt. 9-11) è dedicato ai diversi "settori della danza" (compagnie di danza, soggetti di promozione e formazione, esercizio teatrale e teatri municipali). Il Capo III (artt. 12-14) riguarda gli "altri soggetti della musica" (Accademia nazionale di danza, rassegne e festival, attività di promozione della danza e perfezionamento professionale, rassegne e festival). Il Capo IV (artt. 15-17) contiene la disciplina delle "ulteriori attività di danza", le disposizioni abrogative e transitorie.


Considerato

In relazione al contenuto dello schema di regolamento in esame, la Amministrazione afferma di aver seguito, nella redazione del relativo testo, le indicazioni contenute nel parere n. 229/01 reso nell’adunanza del 10 gennaio 2002, sull’analogo schema di regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali.

In realtà, solo alcune delle indicazioni contenute nel precedente parere risultano recepite, e pertanto si richiamano le osservazioni già fatte a proposito del decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 2 e quelle concernenti l’art. 2, comma 3.

Per quanto concerne la formulazione delle finalità dell’intervento finanziario, onde evitare l’equivoco insorto per la ambigua formulazione della lett. a) del regolamento per le attività musicali (che viene ripetuta identica nello schema di regolamento in esame), si suggerisce di formulare come segue la lett. a) del comma 1 dell’art. 1:

"a) favorire ……, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;"

Per il resto non vi sono particolari osservazioni da formulare, salvo per quanto concerne il comma 2 dell’art. 2, per la quale si suggerisce, per esigenze di chiarezza, di chiarire se l’intervento si riferisca al bilancio preventivo o a quello consuntivo (che sono due cose differenti), adottando la seguente formulazione:

"2. Il contributo non può comunque eccedere l’importo corrispondente alla somma necessario ad assicurare il pareggio tra le entrate e le uscite risultanti dal bilancio [preventivo] [consuntivo] del soggetto beneficiario."


P. Q. M.

Nei sensi sopraesposti è il parere della Sezione

Per estratto dal verbale

Il Segretario dell’Adunanza

(Elvio Piccini)

VISTO:

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)








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