Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 28 gennaio 2002




N. della Sezione: 12/2002









OGGETTO: Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento avente ad oggetto attuazione della direttiva 1999/90/CE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, nonché estensione agli uccelli corridori (ratiti) della disciplina di cui alla stessa direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova."

La Sezione

Vista la relazione n. 112 trasmessa con nota in data 7 gennaio 2002, con la quale il Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO e CONSIDERATO

L’Amministrazione riferente espone che il provvedimento proposto, mira ad attuare la direttiva 1999/90/CE, di modifica della direttiva 90/539/CEE, recepita con d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587. Con lo schema in oggetto, che consta di un unico articolo, composto da un solo comma, suddiviso in lettere, la Amministrazione intende anche inserire nel d.P.R. n. 587/93 (comma 1, lett. A) dello schema) una disposizione attuativa dell’art. 7, lett. B), secondo capoverso, della direttiva 92/65/CEE. Tale disposizione della direttiva 92/65/CEE, inserendo il riferimento ai ratiti (sottoclasse di uccelli non volatori, con sterno piatto, quali gli struzzi, i casuari, i nandù) nella direttiva base 90/539/CEE, prevede il loro assoggettamento alle prescrizioni di carattere generale contenute in questa direttiva.

Sullo schema è stato acquisito il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001.

Lo schema di regolamento inviato dalla Amministrazione riguarda l’attuazione della direttiva 1999/90/CE in materia di tutela della salute. Tale materia rientra, ai sensi dell’articolo 117, commi 3 e 5 della Costituzione, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali e delle norme di procedura riservata alla legislazione dello Stato.

L’articolo 117, comma 6 della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e che detta potestà spetta alle Regioni in ogni altra materia.

Ai sensi del citato comma 6 dell’art. 117 allo Stato è riconosciuta, quindi, la titolarità di poteri regolamentari nelle sole materie di sua competenza esclusiva (salva la facoltà di delega alle Regioni).

Preliminare all’esame dello schema inviato appare la soluzione della questione di ordine generale relativa alla delimitazione della potestà regolamentare spettante allo Stato in attuazione di direttive comunitarie in materia di legislazione concorrente, alla luce delle recenti modifiche della Costituzione.

La disposizione costituzionale pone il problema di valutare l’incidenza di essa sul quadro costituzionale, nel quale si collocano i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, nell’attuazione di direttive comunitarie, delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 126/1996 e 425/1999), con specifico riferimento ai seguenti punti:

disciplina del regime transitorio in relazione alla potestà regolamentare già esercitata dallo Stato in materie di legislazione non esclusiva, avuto riguardo alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni regolamentari già emanate;
modalità di esercizio della potestà regolamentare, già attribuita allo Stato da norme primarie entrate in vigore prima della modifica costituzionale, sempre con riguardo a materie di legislazione non esclusiva;
verifica dell’ammissibilità nelle predette materie, dell’esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in via temporanea e suppletiva fino all’emanazione dei regolamenti regionali; ciò in considerazione della partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea, dal quale, in forza dell’ordinamento comunitario e dell’articolo 11 della Costituzione, scaturiscono per lo Stato obblighi e responsabilità.
Tenuto conto della valenza generale delle prospettate questioni, la Sezione ritiene di dover chiedere all’Amministrazione di esprimere il proprio orientamento, e di acquisire il motivato parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Amministrazione provvederà anche a chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di comunicare lo stato e il contenuto di eventuali iniziative legislative promosse ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale n. 3/2001.

Viene quindi sospesa l’emissione del richiesto parere in attesa della trasmissione, a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli indicati avvisi.

P.Q.M.

sospende di emettere il parere in attesa del richiesto adempimento.


Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)

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