CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 28 ottobre 2002



N. della Sezione: 3619/2002

OGGETTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Schema di regolamento governativo recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.




La Sezione
Vista la relazione n. prot. 1395/III.6/2002 trasmessa con nota pari numero del 9 ottobre 2002, pervenuta il successivo 15
ottobre 2002, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicati in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Donato Marra;
PREMESSO:
L’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ha introdotto nell’ordinamento la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ammessi a beneficiare della denominazione di ONLUS e della relativa disciplina, individuandone i diversi settori di attività. Tra questi sono previsti (art.10, comma 1, lett. a) n.11) e fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale direttamente o attraverso università, enti di ricerca ed altre fondazioni in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge n.400 del 1988.
Lo schema di regolamento in esame, predisposto in base alla suddetta disposizione, si compone di tre articoli, che definiscono rispettivamente il campo di applicazione della disciplina, in esso stabilita (art.1) e gli ambiti dell’attività di ricerca scientifica ritenuti di particolare interesse sociale (art.2), prevedendo infine i contenuti essenziali delle convenzioni che dovranno disciplinare i rapporti tra la fondazione e gli enti affidatari del concreto svolgimento della ricerca (art.3).
Secondo quanto riferisce l’amministrazione lo schema di regolamento recepisce i pareri espressi dai Ministeri interessati e tiene conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’amministrazione trasmette altresì la nota della fondazione ZANCAN, sulla quale pure chiede il parere di questo Consiglio.
CONSIDERATO:
Il fondamento della potestà regolamentare,di cui costituisce esercizio lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, è costituito dalla disposizione primaria richiamata in premessa, l’articolo 10, comma 1, lett. a) n.11) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Tale potestà, inerendo a materia, quella civilistica e tributaria, che il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, introdotto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato e permane pertanto in capo allo Stato anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione.
Passando all’esame del testo trasmesso, la Sezione non ha osservazioni da formulare sul contenuto dell’articolo 2 ed in particolare nel metodo seguito di definire gli ambiti della ricerca scientifica che devono svolgere le ONLUS attraverso una elencazione di settori di attività anzichè individuando parametri atti a definire la sussistenza del requisito di interesse sociale, operazione non agevole e che avrebbe comunque aperto varchi consistenti ad incertezze interpretative in sede di applicazione di una normativa assai delicata e bisognosa del massimo possibile di certezze operative. Quanto poi alle preoccupazioni espresse sia dal Ministero della salute sia dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalla Fondazione Emanuela ZANCAN circa una eccessiva ed ingiustificata restrizione degli ambiti riconosciuti della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, le stesse devono ritenersi fugate attraverso il sostanziale accoglimento nella definitiva formulazione del testo dell’articolo 2 delle proposte emendative avanzate al riguardo, essendosi estesa la lett. a) a tutte le patologie dell’essere umano ed essendosi aggiunte le lettere i) ed e) relative, rispettivamente, alla ricerca finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociale e forme di emarginazione sociale ed al miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. Inaccoglibile, invece, l’ipotesi di un mero richiamo di tutti i settori di attività previsti dal citato articolo 10, comma 1, lett. a) dal n.1) al n.10), perchè evidentemente incoerente con la statuizione della norma legislativa che, non avendo operato tale richiamo ed avendo demandato ad apposito regolamento governativo definizione degli ambiti della ricerca scientifica ritenuta di particolare interesse sociale, pone evidentemente una distinzione tra settori operativi e settori di ricerca, che la norma regolamentare non può disattendere.
Carente deve ritenersi invece la formulazione dell’articolo 3 dello schema di regolamento, concernente la modalità di svolgimento della ricerca, che non vengono disciplinate in caso di svolgimento diretto da parte della fondazione e vengono integralmente demandate ad apposite convenzioni regolanti i rapporti tra la fondazione ed i soggetti di cui al comma 1 quando lo svolgimento concreto dell’attività di ricerca è demandato a questi ultimi: in questi termini non può ritenersi assolto il secondo dei compiti affidati dalla norma primaria al regolamento, quello cioè di definire non solo gli ambiti ma anche le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca, quanto meno con riferimento a quelle ritenute essenziali.
E’ infine opportuno che, nel preambolo del decreto presidenziale, sia aggiunto lo specifico riferimento al citato articolo 10, comma 1, lett. a) n.11) nel visto relativo al decreto legislativo n.460 del 1997;
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell’Adunanza
(Elvio Piccini)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)

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