Adunanza della Sezione Prima 15 maggio 2002

N. Sezione 1144/2002
La Sezione
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OGGETTO:
Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia - erogazione assegno dirigenti ex art. 100 L.R. 18/1996 - Architetto Luigino Bertoni in quiescenza. Richiesta di parere.

Vista la relazione del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 marzo 2002 trasmessa con nota di pari data n.13453/D.O.P./2/PQ.
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe Pasqua;
PREMESSO e CONSIDERATO
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto in via facoltativa il parere di questo Consiglio di Stato in merito ad una questione avente ad oggetto l'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo ad un ex dipendente, architetto Luigino Bertoni.
Espone al riguardo la predetta Regione che il suddetto dipendente è cessato dal servizio e, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 100 della L.R. 18/96 al medesimo è stato attribuito, con decreto 263/PQ del 27 gennaio 1997 il trattamento pensionistico integrativo dell'indennità dirigenziale, trattamento che successivamente è stato rideterminato con decreto 3447/PQ del 21 novembre 2000.
L'indennità legata all'effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali è stata attribuita all'architetto Bertoni proprio a seguito del passaggio alla qualifica superiore.
Sottolinea l'amministrazione regionale che l'attribuzione di detto trattamento al citato dipendente nel momento dell'erogazione era pienamente conforme non solo alla normativa vigente ma anche allo status giuridico rivestito dall'interessato al momento del suo collocamento in quiescenza.
In altri termini l'amministrazione regionale ritiene che i provvedimenti in esame erano perfettamente legittimi al momento della loro adozione e sino all'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n.6250/2000 depositata il 27 novembre 2000, con la quale è stata parzialmente riformata l'appellata sentenza del TAR Friuli-Venezia- Giulia n. 233 del 11 maggio 1993.
In esecuzione della citata sentenza con deliberazione n. 2973 del 14 settembre 2001 la Giunta regionale ha annullato i precedenti atti deliberativi limitatamente alla parte in cui l'architetto Bertoni è stato dichiarato vincitore dello scrutinio per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale ingegnere e nominato funzionario con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 1987; e ciò per la carenza di un requisito d'ammissione allo scrutinio cioè la laurea in ingegneria.
Al suo posto è stato proclamato vincitore dello scrutinio con la stessa decorrenza, l'ing. Albino Del Piccolo.
Con decreto del competente servizio regionale n. 2765/GG del 30 ottobre 2001 ha poi provveduto a reinserire l'architetto Bertoni nella qualifica funzionale d'appartenenza (profilo professionale consigliere tecnico del R.U. regionale) sempre con effetto del 1° gennaio 1987.
Successivamente, in data 9 novembre 2001 è stata inoltrata all'architetto Bertoni comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del trattamento integrativo di cui all'art. 100 L.R. 18/96.
In risposta l'interessato, tramite legale, ha inviato all'amministrazione regionale una memoria ritenendo di dover segnalare che venuto meno il provvedimento di nomina a funzionario non per questo sono venuti meno gli effetti provocati dal provvedimento medesimo citando al riguardo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
Ritiene l'amministrazione che alla luce della giurisprudenza amministrativa concernente l'interpretazione dell'art. 2125 c.c. discenderebbe la legittimità dei provvedimenti adottati a favore del Bertoni anche dopo il reinserimento dello stesso nella q.f. di consigliere.
Sempre secondo l'amministrazione, per quanto riguarda la ripetibilità dell'indennità sussisterebbero i presupposti per l'applicazione al caso in esame del principio derogatorio (buona fede del percipiente e affidamento incolpevole in ordine alla legittimità e definitività dell'erogazione) quanto meno sino all'adozione del provvedimento di ripristino della posizione quo ante in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.
La delineata soluzione può essere, in linea di massima, condivisa.
Va in primo luogo osservato che l'architetto Bertoni è cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1997 ed allo stesso, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 100 L.R. 18/96, è stato attribuito con decreto n. 263/PQ del 27 gennaio 1997 il trattamento economico integrativo dell'indennità dirigenziale. Ciò in quanto la salvaguardia di cui al citato art. 100 si concretizza al momento del collocamento a riposo con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato (ex art. 140 L.R. 53/81) e l'incremento di pensione I.N.P.D.A.P. (ex gestione C.P.D.E.L.) legata all'indennità di funzione.
E' da considerare a questo punto che con la sentenza 233/93, depositata il 19 maggio 1993, il TAR Friuli-Venezia Giulia, aveva respinto il ricorso del collega ing. Del Piccolo che aveva chiesto l'annullamento della nomina del controinteressato architetto Bertoni per mancanza di uno dei requisiti necessari (laurea in giurisprudenza).
L'integrazione del trattamento pensionistico del suddetto architetto è perciò intervenuta in pendenza dell'appello proposto dall'ingegner Del Piccolo e poi accolto con la citata sentenza n. 6250/2000 depositata il 27 novembre 2000.
La questione in esame, come delineata in punto di fatto, può trovare soluzione con l'applicazione dell'art. 2126 del c.c. secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa.
La disposizione richiamata riguarda il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o atto nullo o annullato.
Nella fattispecie il provvedimento di nomina dell'architetto Bertoni alla qualifica superiore mediante scrutinio per merito comparativo è stato correttamente annullato in esecuzione della citata sentenza di appello ma ciò non impedisce l'applicazione nella fattispecie della disciplina prevista dall'art. 2126 c.c. secondo la quale anche in caso di annullamento del provvedimento di nomina alla qualifica superiore sono comunque fatti salvi tutti gli effetti retributivi e contributivi-previdenziali limitatamente al periodo di espletamento delle prestazioni effettive (vedi C.S. - Sez. VI n. 426 del 2 febbraio 2001, Sez. VI n. 52 del 26 gennaio 1999).
Resta fermo tuttavia che gli effetti della disciplina predetta trovano un limite inderogabile nel provvedimento di reinserimento dell'architetto Bertoni nella qualifica inferiore adottato nella fattispecie per dare esecuzione al giudicato di appello.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è il richiesto parere.
Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Virginia Funaro)
Visto
Il Presidente della Sezione
(Salvatore Giacchetti )












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