R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.7139/2003

Reg. Dec.

N. 235 Reg. Ric.

Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.235/2003 proposto dalla Regione autonoma della Sardegna rappresentata e difesa dagli avvocati Graziano Campus e Sandra Trincas, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Sarda, in Roma, via Lucullo n.24;

c o n t r o

La Associazione FEDERSOA (associazione fra società organismi di attestazione) rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Modica e Luigi Strano, elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 13;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 892/ 2002, adottata il 18 luglio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Associazione FEDERSOA ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati G. Campus ed R. Modica.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Con il ricorso specificato in epigrafe, la Regione Sardegna propone appello avverso la sentenza n. 892 del 2002, resa il 18 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo della Sardegna.

Con tale decisione, in accoglimento del ricorso proposto dall'associazione FEDERSOA (associazione fra società organismi di attestazione), il giudice di primo grado ha annullato il regolamento regionale per la qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici ammessi a finanziamento della Regione Sarda, da eseguirsi nel territorio della regione, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/L in data 9 marzo 2001, nonché il decreto dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici n. 30, in data 17 ottobre 2001 e la nota del direttore del servizio contratti dell'assessorato n. 19.725 in data 19 ottobre 2001.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il sistema di qualificazione delle imprese previsto dalle leggi regionali 27 aprile 1994, n. 13.08 luglio 1993, n. 29, le quali costituivano la fonte primaria del regolamento impugnato, non erano applicabili dopo l'entrata in vigore della legge statale 18 novembre 1998, n. 415, che aveva modificato la legge 11 febbraio 1994, n. 109, istituendo, quale principio generale dell'ordinamento, un sistema unico di qualificazione delle imprese che aspirano alla stipula di contratti d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, sistema, volto anche alla tutela della concorrenza; alla inefficacia della fonte regionale primaria sono conseguiti, secondo il tribunale, la illegittimità e, quindi l'annullamento della fonte secondaria impugnata.

Con l'atto di appello la Regione sostiene la propria competenza normativa per quanto riguarda il sistema di qualificazione delle imprese aspiranti alla stipulazione di contratti d'appalto di interesse esclusivamente regionale, deducendo che la materia dei lavori pubblici è di competenza regionale e che le disposizioni statali concernenti il sistema di qualificazione delle imprese costituiscono norme di dettaglio, cedevoli alla legislazione regionale.

La associazione appellata, costituitasi, deduce la carenza di interesse dell'appellante, rilevando che la Regione, subito dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ha adottato la legge n. 14 del 9 agosto 2002, contenente le stesse disposizioni oggetto del regolamento impugnato e annullato. La associazione appellata aggiunge che tale legge ha anche completamente disciplinato la fase transitoria e che la stessa Regione ha segnalato, con circolari, che tale legge sostituisce il regolamento annullato senza soluzione di continuità e con effetto retroattivo.

Poiché la novazione da parte della legge regionale della fonte regolamentare originariamente impugnata ha comportato l'abrogazione di essa (regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 1/L , in data 9 marzo 2001 ) e poiché la fonte legislativa ha anche compiutamente disciplinato la fase transitoria (articolo 35 ), il Collegio ritiene venuto meno l’ interesse della Regione all'appello, in quanto le norme regionali impugnate innanzi al giudice amministrativo dalla associazione FEDERSOA hanno trovato successivamente la loro fonte in una legge regionale, che ha anche disciplinato le situazioni pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Va pertanto dichiarata la improcedibilità dell'appello della Regione.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.


P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente le spese fra le parti anche per questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Gaetano Trotta Presidente

Giuseppe Barbagallo Consigliere est.

Aldo Scola Consigliere

Vito Poli Consigliere

Bruno Mollica Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
10/11/2003

(Art.55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

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