REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3502/04
Reg.Dec.
N.9680-9690Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9680/2003 proposto dal COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eolo Ruta, Giuseppe Ruta e Marco Orlando con domicilio eletto in Roma via Otranto, 18 presso Marco Orlando;
contro
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE MOLISE, AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUMI TRIGNO, BIFERNO e minori, SACCIONE E FORTORE, AGENZIA DELLE DOGANE - UTF PESCARA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GESTORE RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A., non costituitasi in giudizio;
e nei confronti
ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresenante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nadia Restivo e dall’Avv. Pier Giuseppe Torrani con domicilio eletto in Roma via Germanico, 146, presso Ernesto Mocci;
PROVINCIA DI CAMPOBASSO, COMUNE DI TERMOLI, COMUNE DI PORTOCANNONE, COMUNE DI CAMPOMARINO, COMUNE DI GUGLIONESI, COMUNE DI LARINO, CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO, non costituitisi in giudizio;
e con l’intervento del
CODACONS – Coordinamento dei comitati di tutela dell’ambiente e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi e Mariacristina Tabano, ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS, in Roma, viale Mazzini, n. 73;
e sul ricorso in appello n. 9690/2003 proposto dalla FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI, dal CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC DEL MOLISE e dal W.W.F., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eolo Ruta, Giuseppe Ruta e Marco Orlando con domicilio eletto in Roma via Otranto, 18, presso Marco Orlando;
contro
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE MOLISE, AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUMI TRIGNO, BIFERNO e minori, SACCIONE E FORTORE, AGENZIA DELLE DOGANE - UTF PESCARA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GESTORE RETE TRASMISSIONE NAZIONALE SPA (GRTN), non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresenante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nadia Restivo dall’Avv. Pier Giuseppe Torrani con domicilio eletto in Roma via Germanico, 146 presso Ernesto Mocci;
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO, SOPRINTENDENZA B.A.A.E DEL MOLISE, PROVINCIA DI CAMPOBASSO, COMUNE DI LARINO, COMUNE DI TERMOLI, COMUNE DI PORTOCANNONE, COMUNE DI CAMPOMARINO, COMUNE DI GUGLIONESI, PROVVEDITORATO REG. OPERE PUBBLICHE MOLISE, PREFETTURA DI CAMPOBASSO, CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, n. 659/2003 pubblicata il 28-8-2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: AGENZIA DELLE DOGANE - UTF PESCARA, AGENZIA DELLE DOGANE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AUTORITA' BACINO INTERR.FIUMITRIGNO-BIFERNO-SACCIONE-FORTORE, ENERGIA SPA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, REGIONE MOLISE, CODACONS;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16-4-2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l’avv. Ruta, l’avv. dello Stato Giacobbe, l’avv. Torrani e l’avv. Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con i due ricorsi in appello in epigrafe il Comune di San Martino in Pensilis, la Federazione Regionale Coltivatori Diretti, il Consorzio per la valorizzazione dei Vini doc del Molise e il W.W.F. hanno chiesto l’annullamento, per i motivi che saranno esposti nella parte motiva della presente decisione, della sentenza n. 659/2003 con la quale il Tar per il Molise ha respinto il ricorso proposto avverso i seguenti atti relativi alla realizzazione da parte della Energia spa di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano, da localizzare nel Comune di Termoli, nell’area del Consorzio industriale valle del Biferno:
1) decreto del Direttore Generale della Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2002 del 6.12.2002, con allegata nota del 17.12.2002 del direttore dell’ufficio; 2) decreto-parere favorevole datato 3.9.2002 DEC/VIA/7584 – comunicato il 19.9.2002 – adottato di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, sulla compatibilità ambientale inerente alla installazione ed all’esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di 800 MW ed opere connesse, nel Comune di Termoli, come comunicato con nota dell’11.9.2002 prot. n. 9726/VIA/A.O.13.B; 3) parere favorevole redatto dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale n. 474 del 14.3.2002; 4) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, oltre al resoconto verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 9.10.2002 presso il Ministero delle attività produttive, avente ad oggetto l’installazione della centrale in argomento, trasmesso con nota n. 217575 del 22.10.2002 del Ministero delle attività produttive, nonché il resoconto verbale della Conferenza di servizi del 13.5.2002, e la nota n. 1840 del 26.2.2002 del Presidente della Giunta Regionale del Molise, con tutti i pareri favorevoli resi nelle procedure in questione; 5) parere favorevole rilasciato dal Comune di Termoli, inclusi gli atti contenenti la delega all’Ing. Vitagliano ed all’Ing. Perla di rappresentanza dell’Amministrazione in seno alla conferenza di servizi; 6) la nota prot. n. 1840 del 26.2.2002 del presidente della Regione Molise; 7) parere sulla compatibilità paesaggistica e storico-archeologica, acquisiti al procedimento V.I.A. e riportati nei predetti verbali, rilasciati dalla Regione Molise, dalla Soprintendenza beni culturale e ambientali e dal Ministero dei beni culturali; 8) l’avviso pubblicato sul B.U.R.M. del 16.8.2002; 9) ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
Alcune delle amministrazioni intimate e la controinteressata Energia s.p.a. si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello; il Codacons è intervenuto chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanze n. 351 e n. 352 del 27 gennaio 2004, questa Sezione ha respinto le domande cautelari proposte dagli appellanti ed ha disposto l’acquisizione della seguente documentazione, ponendo l’adempimento istruttorio a carico del Ministero delle attività produttive e della Regione Molise:
a) Studio RTI Europrogetti, richiamato dalle ricorrenti con riferimento al rischio esondazione e relativa deliberazione della Giunta Regionale; b) copia del parere o della nota dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Biferno, resa nel corso del procedimento in questione; c) ogni atto istruttorio, anche sopravvenuto, inerente la questione di cui ai punti a) e b), compreso l’apposito Studio redatto dalla Energia S.p.a. e da questa richiamato nell’odierna discussione orale; d) una relazione della Regione e della competente Autorità di Bacino sulla controversia in esame, con precisazione delle misure (approvate e/o realizzate) al fine di eliminare o contenere l’asserito rischio idrogeologico; dello stato di attuazione della predisposizione del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (indicando se è stato approvato o se è in corso il procedimento per l’approvazione del Piano); dell’esatta localizzazione della centrale con riferimento agli eventi alluvionali verificatesi nel dicembre 2002 (se la zona in questione è stata, o meno, interessata da tali eventi); e) ogni altro atto, anche sopravvenuto, utile ai fini del decidere.
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in appello, proposti per identici motivi avverso la medesima sentenza di primo grado.
2. Oggetto della presente controversia è la legittimità della autorizzazione, e di tutti gli atti presupposti, rilasciata a favore di Energia s.p.a. per la realizzazione, nel territorio comunale di Termoli, di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato e delle opere connesse.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto tutte le censure proposte dalle parti ricorrenti.
3.1. Con un primo motivo le appellanti sostengono che il Tar avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, da loro stesse proposto, in quanto l’autorizzazione rilasciata sarebbe diventata inefficace a seguito della revoca dell’intesa o del parere positivo da parte della Regione Molise.
Infatti, con deliberazione n. 253 del 24 giugno 2003 il Consiglio Regionale del Molise ha espresso la propria contrarietà alla installazione di centrali turbogas in tutta la provincia di Campobasso, revocando con effetto immediato il parere positivo della Regione già espresso per la centrale di Termoli.
Il motivo è infondato.
Con la citata sopravvenuta deliberazione la Regione Molise ha riconosciuto di aver dato il proprio assenso alla realizzazione della centrale e ha inteso revocare tale atto.
Appare evidente come il parere favorevole in precedenza reso dalla Regione (qualificabile come intesa) abbia già prodotto i propri effetti quale atto endoprocedimentale, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento finale di autorizzazione.
Dopo la conclusione del procedimento la revoca di un atto endoprocedimentale non può in alcun modo essere idonea a travolgere il provvedimento finale, che quindi resta valido e pienamente efficace.
La Regione Molise poteva al più chiedere al Ministero delle attività produttive di esercitare i propri poteri di autotutela in ordine all’autorizzazione rilasciata, rappresentando non semplici valutazioni di ordine politico, ma la sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse giustificative dell’annullamento dell’autorizzazione (ragioni che, peraltro, non si ravvisano, come emergerà oltre anche dalla infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso).
Del resto, nella citata deliberazione n. 253/2003 il Consiglio Regionale del Molise ha anche approvato la mozione, tendente a chiedere al Ministero delle attività produttive l’immediata revoca dell'autorizzazione rilasciata per la centrale di Termoli, con ciò riconoscendo la propria incompetenza a far diventare inefficace l’autorizzazione, come invece sostenuto nel ricorso in appello.
3.2. Le appellanti hanno anche dedotto che la revoca dell’intesa deve ritenersi possibile, in quanto il Consiglio Regionale non si era mai pronunciato sulla questione, pur essendo competente sia per gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e su ogni questione relativa alla politica dell’ambiente, sia per opere che, quale quella in questione, comportano variazioni degli strumenti urbanistici.
Tale considerazione non incide in alcun modo sul principio appena affermato circa l’impossibilità di revocare un atto endoprocedimentale, quando questo ha già prodotto i suoi effetti ed il procedimento si è ormai concluso con l’adozione del provvedimento finale.
Se attraverso tale osservazione le parti appellanti avessero inteso dedurre un vizio di incompetenza in ordine all’intesa raggiunta tra Stato e Regione, la censura sarebbe comunque inammissibile perché dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, tenuto conto che si trattava di un vizio già deducibile in primo grado in quanto attinente all’autorizzazione impugnata.
4. Il motivo, proposto nel solo ricorso n. 9690/2003, relativo all’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai proprietari, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tra gli appellanti non vi è nessun proprietario delle aree da espropriare.
5. Con altra censura gli appellanti deducono che gli impugnati provvedimenti di autorizzazione non potevano essere adottati in assenza di un piano energetico regionale, finalizzato ad individuare il reale rapporto tra l’energia prodotta e quella consumata. Tale tesi sarebbe avvalorata a seguito dell’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione e della attribuzione alla competenza legislativa concorrente Stato – Regioni della materia “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Innanzitutto, come rilevato dal Tar, alcuna disposizione di legge subordina la possibilità di autorizzare la realizzazione di centrale elettriche all’adozione del Piano energetico regionale.
Inoltre, la sussistenza di una competenza legislativa concorrente Stato – Regioni in materia energetica risulta del tutto irrilevante al fine di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo, quale l’autorizzazione impugnata.
Se attraverso tale motivo le appellanti avessero inteso contestare la legittimità costituzionale della nuova disciplina, introdotta con il D.L. n. 7/2002, convertito in Legge n. 55/2002, la questione deve comunque ritenersi manifestamente infondata sulla base della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Con la citata legge n. 55/2002 sono state dettate misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed, in particolare, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, è stato previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.
Detta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, d'intesa con la regione interessata.
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità che erano state poste dalle Regioni, rilevando che:
- la disciplina in questione insiste indubbiamente nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", espressamente contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni;
- è incontestabile che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni;
- tuttavia, occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost., essendo infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost (cfr. Corte Cost. n. 303 del 2003).
- la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio regionale in relazione ad una funzione da affidare – per l'esercizio unitario – al livello nazionale);
- nel caso di specie, la deroga al riparto operato dall'art. 117 Cost. è giustificata, in quanto la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato, oltre ad essere proporzionata, non risulta affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità ed è oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata;
- in particolare, la necessarietà dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il "pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" giustifica l’attribuzione delle funzioni a livello statale, perché altrimenti alle Regioni sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno;
- sotto il profilo delle intese, i due distinti livelli di partecipazione – dell'insieme delle Regioni (in sede di Conferenza per la determinazione dell’elenco degli impianti) e della Regione direttamente interessata (rilascio dell'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto d'intesa con la Regione interessata) realizzano sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati.
La Corte Costituzionale ha dunque riconosciuto che la necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia giustifica la eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame, che non può ritenersi costituzionalmente illegittima.
Le considerazioni svolte dalla Consulta, oltre a fugare ogni dubbio sulla legittimità costituzionale delle disposizioni applicate con i provvedimenti impugnati, dimostrano anche l’infondatezza delle censure, attraverso cui gli appellanti hanno cercato di ricostruire in chiave esclusivamente regionale la questione del fabbisogno energetico e della necessità del Piano energetico regionale.
Secondo la Corte alle singole Regioni sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e gli interessi regionali risultano comunque garantiti dal necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall'intesa, definita “forte”.
Nel caso di specie, l’intesa con la Regione Molise vi è stata, come riconosciuto dalla stessa Regione in sede di revoca del parere favorevole e sulla base di tale consenso si è perfezionato il procedimento autorizzativo, che, come già detto, non può essere in alcun modo travolto dal successivo ritiro dell’atto endoprocedimentale.
6. E’ infondata anche la censura, con cui le appellanti contestano il superamento delle soglie consentite in materia di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti.
Innanzitutto, non corrisponde al vero il fatto, dedotto in ricorso, secondo cui dalla relazione della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale emergerebbe la pericolosità dell’impianto sotto il profilo delle emissioni in atmosfera di sostanze nocive.
Dal parere V.I.A. n. 474 del 14-3-2002 (v., in particolare, pag. 8) emerge che “l’occasionale superamento di livelli di attenzione per il biossido di zolfo” viene segnalato con riferimento alla situazione esistente all’interno dell’agglomerato industriale di Termoli e non con riguardo alla installazione della nuova centrale.
La realizzazione della centrale “non modifica sostanzialmente i valori di qualità dell’aria attualmente misurati” con valori massimi di CO e SO2 “decisamente inferiori ai rispettivi limiti di riferimento” (proprio per SO2 i valori sono di gran lunga inferiori ai limiti vigenti).
Non vi è pertanto alcuna violazione della disciplina vigente in materia di emissione di sostanze in atmosfera.
7. Anche le conseguenze della realizzazione della centrale sull’approvvigionamento idrico risultano dedotte dalle ricorrenti in modo generico e soprattutto privo del minimo supporto probatorio.
Il deficit di acqua che si determinerebbe a seguito della entrata in funzione della centrale non trova riscontro nei dati acquisiti in sede di V.I.A., da cui emerge che il prelievo di acqua dall’invaso artificiale del Liscione avverrà nella parte inferiore dell’invaso stesso, dove l’acqua è di bassa qualità attraverso una condotta dimensionata per la portata massima di 3.000 l/s (prevista dalla convenzione stipulata tra il Consorzio di sviluppo della Valle del Biferno e l’ERIM) e che a seguito del funzionamento della centrale all’attuale consumo di circa 350 l/s si aggiungeranno i circa 176 l/s della centrale, con un consumo complessivo ben al di sotto delle risorse idriche disponibili ed effettivamente messe a disposizione per l’area industriale.
8.1. Devono a questo punto essere esaminate le censure attinenti al c.d. rischio esondazione, che hanno costituito oggetto dell’istruttoria disposta dalla Sezione in sede cautelare.
Secondo le ricorrenti, in assenza di un piano di tutela delle acque e di un piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Biferno, la localizzazione dell’impianto sarebbe avvenuta in contrasto con elementi tali da far ritenere l’area prescelta ad elevato rischio esondazione.
Tali elementi sarebbero costituiti dallo studio commissionato dalla Regione Molise alla RTI Europrogetti, dai pareri emessi dalla competente Autorità di bacino, dagli eventi alluvionali avvenuti nel gennaio del 2003.
Per di più, alle richieste di chiarimenti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale è stata data risposta con una nota dell’organo politico (Presidente della Regione Molise), priva di riscontri di carattere tecnico.
Anche tali censure sono prive di fondamento.
8.2. In primo luogo deve essere chiarito come da tutti gli atti istruttori del procedimento conclusosi con l’autorizzazione impugnata e dalle successive risultanze acquisite a seguito dell’ordinanza istruttoria della Sezione emerga che la localizzazione della centrale non si pone, sotto il profilo del rischio idrogeologico, in contrasto con alcuna specifica previsione normativa o di pianificazione.
Tuttavia, la questione merita approfondimento per la perdurante assenza di alcuni interventi pianificatori in materia di assetto idrogeologico, nonostante siano scaduti i termini fissati dalla normativa di settore (art.1 del D.L. n.180/98, convertito con L.n.267/98, e art. 1 bis del D.L. n.279/00 convertito con L. n.365/00).
Nella relazione del 15-3-2004 dell’Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore (di seguito, Autorità di bacino) viene ribadito che l’area prescelta “non interessa aree perimetrale e classificate a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nel Piano Straordinario del bacino del fiume Biferno attualmente vigente”. Tale affermazione non è di per sé risolutiva in quanto la valutazione del rischio dipende dalla presenza o meno di elementi suscettibili di danno e quindi “a rischio”.
La concreta verifica del rischio idrogeologico è resa più difficile dall’assenza del Piano di tutela delle acque e del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Biferno; tali carenze, dovute a inadempienze degli organi competenti, però non possono costituire in alcun modo ragione ostativa alla valutazione del rischio idrogeologico e quindi all’eventuale autorizzazione della realizzazione di una centrale, ma determinano che il rischio deve essere in concreto valutato in relazione allo specifico intervento da assentire.
Ciò è avvenuto nel corso del procedimento conclusosi con l’impugnata autorizzazione.
La Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha, infatti, espressamente valutato anche il rischio esondazione (pag. 12 parere V.I.A.) sulla base dei seguenti elementi:
- note dell’Autorità di bacino con cui questa comunicava di non essere in grado di esprimere il proprio parere a causa dell’assenza dei menzionati Piani idrogeologici e con cui comunque veniva segnalata dapprima la pericolosità dell’area risultante da uno studio della RTI Europrogetti commissionato dalla Regione Molise e poi, a seguito dei chiarimenti richiesti, che l’area ricade in fascia fluviale di pericolosità Pe1 - moderata probabilità di esondazione con tempi di ritorno compresi tra 100 e 30 anni (note dell’Autorità di bacino del 22-10-2001 e del 25-1-2002);
- relazione SIA dell’11-6-2001 presentata dalla Energia spa, e integrata il 27-2-2002 a seguito delle acquisizioni istruttorie procedimentali, da cui risultava che il progetto era stato predisposto prevedendo che il piano di imposta della nuova centrale fosse elevato a livello di garanzia rispetto ad un livello di piena di m. 9,50 sul livello del mare e che, in caso di inondazione, la centrale andasse automaticamente in blocco senza conseguenze con collocazione in zona soprelevata della sala di controllo dell’impianto;
- nota del 26-2-2002 del Presidente della Regione Molise con cui si trasmetteva al Ministero dell’ambiente la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 25-2-2002, con cui la Regione si impegnava ad eseguire gli interventi prioritari, indicati nella relazione della Sezione opere idrauliche della Direzione Generale IV della stessa Regione.
Sulla base di tali elementi la Commissione VIA escludeva l’incompatibilità della localizzazione dell’impianto con l’analizzato rischio idrogeologico e, tuttavia, ad ulteriore garanzia, condizionava il proprio giudizio positivo ad una serie di prescrizioni, poi recepite nel decreto di autorizzazione, che per l’aspetto ora in esame, consistevano nella predisposizione “di un piano di messa in sicurezza idraulica del sito da concordarsi tra il proponente e gli enti competenti con l’obiettivo di salvaguardare le pertinenze fluviali.” “Una volta predisposto il piano di messa in sicurezza del sito della centrale, dovrà essere eseguito uno studio idraulico dell’influenza dell’opera sul deflusso della portata del fiume Biferno con tempo di ritorno 500 anni, tenendo conto anche dei possibili fenomeni di “dam-breack”, Tale studio dovrà essere oggetto di verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell’Ambiente”.
Si può a questo punto già osservare che il giudizio positivo espresso dalla Commissione VIA anche in ordine al rischio idrogeologico non è affatto stato espresso in assenza di elementi istruttori, né è stato fondato, come sostenuto dalle appellante, sulla nota di un organo politico, privo di competenze tecniche, quale il Presidente della Regione Molise.
Infatti, con la nota del 26 febbraio 2002 il Presidente della Regione si è limitato a trasmettere la deliberazione della Giunta Regionale, fondata a sua volta sulla relazione degli organi tecnici della Regione; nella sostanza, il Presidente della Regione ha assicurato che la Giunta Regionale aveva già assunto ogni iniziativa per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nella zona in questione.
La precisazione circa l’assenza di significativi fenomeni di esondazione è stata fatta dal Presidente in base alla mera constatazione dell’assenza di interventi di manutenzione idraulica effettuati dall’amministrazione e non ha costituito alcuna valutazione tecnica, pacificamente estranea alle competenze di un organo politico.
Proprio la particolarità della fattispecie, caratterizzata dall’assenza di specifici interventi pianificatori, ha indotto la Commissione VIA a richiedere le menzionate prescrizioni, poi recepite nella autorizzazione.
8.3. Pur essendo le suindicate considerazioni idonee a dimostrare la legittimità dell’impugnata autorizzazione sotto il profilo della corretta valutazione dei rischi idrogeologici, si ritiene di dover esaminare comunque le risultanze istruttorie successive al rilascio della autorizzazione, con particolare riferimento agli eventi del gennaio del 2003 e all’ottemperanza della Energia spa alle prescrizioni cui l’autorizzazione è stata condizionata.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione si è verificato l’evento alluvionale del gennaio del 2003, richiamato dalle appellanti a supporto delle proprie censure.
Le parti hanno discusso sul coinvolgimento del sito prescelto per la centrale nell’inondazione del gennaio 2003.
Nella relazione del Servizio opere idrauliche della Regione del 19 marzo 2004 si afferma che “non risulta che l’area in cui è previsto l’insediamento della centrale termoelettrica sia stata sommersa in occasione dell’evento alluvionale del gennaio 2003, come non sono stati interessati dall’esondazione gli adiacenti insediamenti industriali della Flexys e della Crompton Osi Specialities spa, i cui piazzali hanno quote all’incirca pari a 10,50 – 11 m. s.l.m.”.
Tale circostanza è confermata dalla documentazione prodotta dalla Energia spa, da cui risulta che il sito in questione e gli adiacenti impianti industriali non sono stati allagati nel gennaio del 2003 (vedi perizia, fotografie ed articoli di stampa prodotti in giudizio).
Le appellanti non hanno prodotto elementi probatori idonei a confutare tali risultanze.
8.4. L’evento alluvionale è stato comunque preso in considerazione nello “Studio per la valutazione del rischio idraulico e definizione del piano di messa in sicurezza”, redatto dalla Energia in ottemperanza alle menzionate prescrizioni cui è stata condizionata l’autorizzazione.
Tale Studio, redatto nel settembre 2003 e trasmesso nel dicembre 2003 al Ministero dell’Ambiente per la verifica di ottemperanza, ha evidenziato quanto segue:
- le modifiche morfologiche nell’area della centrale non sono tali da indurre, in occasione di eventi di piena, aggravi sostanziali di livello idrico, rispetto a quanto avverrebbe allo stato attuale nelle aree limitrofe;
- in ipotesi di evento alluvionale con tempo di ritorno (Tr) di 200 anni, la quota statica di inondazione dell’area della centrale è stata stimata in 11,23 m. s.l.m. e l’attuale progetto con il previsto rialzamento delle parti sensibili almeno fino a quota 11,50 m. s.l.m. è già in grado di garantire la messa in sicurezza della centrale nei confronti dell’evento duecentennale senza ulteriori opere, salvo alcuni modesti adattamenti impiantistici (verrebbero allagati in maniera contenuta solo i piazzali);
- in ipotesi di evento con Tr pari a 500 anni, la quota di inondazione (12,82 m. s.l.m.) rende difficilmente attuabile la sopraelevazione del piano di calpestio e la messa in sicurezza è possibile alternativamente o con interventi di tipo locale (creazione di un argine perimetrale che isoli l’area della centrale) o con interventi di tipo esteso (opere idrogeologiche di vario tipo in diverse località).
Tale Studio è stato valutato sia dall’Autorità di bacino, che dalla Regione Molise.
L’Autorità di bacino, con nota del 15-3-2004, ha fatto presente che sono in corso le procedure per la adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Biferno e minori e che gli interventi di mitigazione del rischio previsti in tale progetto sono dimensionati per eventi alluvionali con Tr pari a 200 anni; ciò premesso, con gli interventi di tipo locale, indicati nello Studio in ipotesi di evento duecentennale, la sicurezza idraulica del sito è garantita, mentre la sicurezza idraulica anche per Tr pari a 500 anni richiederebbe ulteriori opere di tipo locale o di tipo esteso (queste ultime non nella disponibilità della Energia spa). Il sito della centrale rientrerebbe in base alla perimetrazione proposta nel progetto di Piano Stralcio in aree di pericolosità idraulica moderata e bassa e, comunque, a seguito dell’approvazione del Piano stralcio e della successiva realizzazione delle opere previste si avrà una riduzione del rischio idrogeologico.
Dalla nota del 19-3-2004 del Servizio opere idrauliche della Regione Molise emerge che “l'opera progettata non ha alcuna sensibile influenza sul deflusso dell’onda di piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 500 anni” e che la centrale anche senza gli interventi di tipo esteso o locale, indicati per eventi con Tr pari a 500 anni, risulta già in sicurezza rispetto ad eventi duecentennali senza quindi la creazione del menzionato argine perimetrale.
All’odierna udienza i difensori della Energia spa hanno prodotto un documento, denominato “Verifica di ottemperanza” del 5-4-2003 del Ministero dell’ambiente a firma Ing. Luciani e Prof. Ortolani; considerato che tale documento è stato oggetto di parziale contestazione da parte degli appellanti e dell’interveniente e che comunque il deposito è tardivo, il Collegio ritiene di non doverne tenere conto, in quanto i sopra indicati elementi consentono di definire la controversia senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori.
Traendo le conclusioni in ordine alla questione del rischio idrogeologico, si osserva che:
a) in sede di V.I.A. tale rischio è stato valutato e l’intervento è stato ritenuto compatibile con la situazione idrogeologica attuale a condizione del rispetto delle menzionate prescrizioni;
b) le prescrizioni imposte dal Ministero sono due: realizzazione di un piano di messa in sicurezza del sito e redazione di uno studio idraulico dell’influenza dell’opera sul deflusso della portata del fiume Biferno con tempo di ritorno 500 anni, tenendo conto anche dei possibili fenomeni di “dam-breack”;
c) il tempo di ritorno di 500 ani è stato preso in considerazione nelle prescrizioni non per imporre la messa in sicurezza del sito rispetto all’evento con Tr pari a 500 anni, ma per verificare l’influenza dell’opera sul deflusso delle acque in caso di tale evento e tale influenza è stata valutata irrilevante sia nello Studio della Energia spa sia dalla Regione Molise;
d) per quanto concerne la messa in sicurezza idraulica della centrale, le opere che garantiscono il sito da un evento alluvionale con Tr pari a 200 anni sono già state previste dalla Energia spa e sono state ritenute idonee sia dall’Autorità di bacino che dalla Regione Molise;
e) le pur indicate opere di tipo locale o esteso per garantire la sicurezza rispetto ad un evento con Tr pari a 500 anni non sono al momento imposte né dagli strumenti di pianificazione esistenti né da quelli in corso di approvazione, né infine dalle prescrizioni cui è stata condizionata l’autorizzazione, che prendono in considerazione, come già detto, l’inondazione con Tr pari a 500 anni solo per valutare gli effetti della realizzazione della centrale sul deflusso di piena delle acque e non per verificare gli effetti della piena sulla centrale;
f) alcuna previsione normativa o prescrizione amministrativa impone di mettere in sicurezza la centrale rispetto all’evento ipotetico del crollo della diga del Liscione, rispetto al quale esiste comunque un piano di protezione civile per l’evacuazione delle zone e la tutela dell’incolumità delle persone.
In definitiva, la localizzazione della centrale, così come attualmente progettata (con le opere e gli accorgimenti indicati dalla Studio della Energia spa per eventi con Tr pari a 200 anni e che la Energia è obbligata a realizzare) è compatibile con l’attuale pianificazione, non si pone in contrasto neanche con le previsioni del Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico ed inoltre non comporta effetti rilevanti sul deflusso delle acque in caso di inondazione, anche calcolata con Tr pari a 500 anni.
La verifica dello Studio della Energia spa, già effettuata dalla Regione Molise e dalla competente Autorità di bacino, dovrà essere effettuata anche dal Ministero dell’Ambiente, cui spetta la definitiva valutazione dell’ottemperanza rispetto alle prescrizioni imposte e dell’eventuale necessità di imporre ulteriori interventi.
Tale verifica di ottemperanza da parte del Ministero non costituisce comunque oggetto del presente giudizio e per questo motivo non si ritiene di dover disporre una nuova istruttoria anche in relazione al menzionato documento depositato tardivamente e contestato dalle parti, di cui non si è tenuto conto.
9. Con ulteriore motivo gli appellanti deducono l’omessa valutazione della compatibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico, sia con riferimento ai profili funzionali connessi al ciclo produttivo della centrale (creazioni di vapori e nebbie; presa di acqua dall'invaso del Liscione e successivo rilascio di acqua, ecc.), che con riguardo alle componenti strutturali accessorie, quali gli elettrodotti e i gasdotti di elevato impatto ambientale.
In particolare, sia gli elettrodotti che i metanodotti attraverserebbero zone di interesse comunitario, con alterazione dei “tratturi” esistenti.
Il motivo è infondato.
Nel corso del procedimento non vi è stata alcuna carenza di istruttoria rispetto agli aspetti paesaggistici, che non sono stati trascurati neanche sotto il profilo motivazionale.
Infatti, nel corso del procedimento è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per beni archeologici, architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise (parere del 13-3-2002) e del Ministero per i beni e le attività culturali, che con nota del 30-5-2002 ha evidenziato, con adeguata motivazione, la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Nel corso della procedura di VIA è stato inoltre evidenziato come la centrale sia collocata in area già industrializzata e che gli attraversamenti del metanodotto non comportano interferenze significative con le zone tutelate, in quanto l’impianto verrà posto al di sotto dell’alveo del fiume senza effetti sull’habitat delle zone interessate (v. parere VIA n. 474/2002 pag. 11).
Peraltro, gli effetti sulle risorse idriche e sul rilascio di vapori ed altre sostanze sono stati pienamente valutati, come in parte già detto in precedenza, all’interno della valutazione di impatto ambientale.
Gli attraversamenti degli elettrodotti sono stati valutati in sede di V.I.A. regionale, in cui è stato evidenziato che “le soluzioni progettuali proposte con il tracciato definitivo non creano alterazioni alle aree sensibili (Sic e zone calanchive), che sono state opportunamente evitate” (v. verbale del 4-4-2002 del Comitato tecnico per la VIA regionale sull’elettrodotto).
Con riferimento all’alterazione dei “tratturi” è sufficiente sottolineare che tra le prescrizioni imposte in sede di autorizzazione vi è anche quella secondo cui “l’ubicazione dei tralicci di sostegno dell’elettrodotto non dovrà in alcun modo interessare suoli tratturali vincolati..” (v. pag. 13 del decreto MAP n. 55/01/02).
I timori circa l’alterazione dei tratturi sono quindi infondati e il rispetto di tale prescrizione costituisce un aspetto esecutivo estraneo all’oggetto del presente giudizio.
Il non coinvolgimento dei tratturi rende di conseguenza non necessario il parere de Ministero delle finanze o del competente assessorato regionale, la cui omissione è stata anche contestata in ricorso sulla base dell’appartenenza al demanio dei menzionati tratturi.
10. Con l’ultima censura gli appellanti deducono la violazione del giusto procedimento, dell’art, 14 quater, comma 3, della legge n. 241/90, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 55/2002 ed il vizio di difetto di istruttoria, carenza dei presupposti ed incompetenza.
Le censure sono riferite al parere negativo espresso dalla Provincia di Campobasso in ordine alla installazione della centrale e all’illegittimo superamento di detto parere senza la necessaria devoluzione della questione al Consiglio dei Ministri, come prescritto dal citato art. 14 quater..
Il motivo è privo di fondamento.
Va innanzitutto rilevato che non vi è stata alcuna violazione delle regole del giusto procedimento, nel senso che la Provincia di Campobasso, così come le altre amministrazioni interessate, è stata posta in grado di partecipare sia al procedimento di VIA sia alla successiva conferenza di servizi che ha preceduto il rilascio dell’autorizzazione.
La Provincia non è intervenuta per propria scelta in sede di procedura di VIA, come risulta dallo stesso parere VIA n. 474 del 14-3-2002, in cui si dà atto che la Provincia di Campobasso non ha espresso alcuna posizione nonostante la richiesta di parere ed il sollecito formale del 25-2-2002.
La Provincia ha espresso il proprio parere negativo solo in sede di conferenza di servizi sia nella riunione del 13-5-2002 che in quella del 9-10-2002.
In particolare, nella prima riunione il rappresentante della Provincia ha espresso in modo generico il dissenso dell’amministrazione in ordine alla realizzazione della centrale, ha richiesto alcuni chiarimenti sugli aspetti valutati in sede di VIA, ha espresso alcune perplessità sull’aspetto del fabbisogno idrico ed ha infine fatto presente l’assenza di un Piano energetico regionale, pur riconoscendo la marginalità di tale elemento (v. pag. 2 del verbale del 13-5-2002).
Nella riunione finale della conferenza di servizi il Presidente della Provincia di Campobasso ha chiesto una sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge n. 55/2002, ma tale richiesta non è stata accolta; il Presidente della Provincia ha espresso allora il proprio parere negativo, rilevando alcune presunte carenze istruttorie e motivazionali del decreto di VIA ed ha poi ribadito le perplessità sulla questione dell’approvvigionamento idrico ed ha prodotto un documento inerente gli effetti della realizzazione della centrale sul territorio.
Da ciò si ricava che la Provincia di Campobasso in sede di conferenza di servizi si è limitata a segnalare le proprie perplessità relative ad aspetti, la cui sede di valutazione era già stata la procedura di VIA, cui la Provincia per propria scelta non aveva partecipato ed ha comunque espresso un parere negativo in ordine alla realizzazione della centrale.
Per valutare le censure proposte dagli appellanti è necessario in primo luogo accertare la natura della conferenza di servizi svolta prima del rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero.
Come correttamente sostenuto dalla Energia spa, si tratta di una conferenza di servizi istruttoria, che ha il fine di consentire la partecipazione al procedimento delle amministrazioni e le cui conclusioni assumono solo valenza istruttoria, di cui dovrà ovviamente tenere conto l'organo competente ad assumere la determinazione finale (nel senso che potrà discostarsi da tali conclusioni solo con adeguata e ragionevole motivazione).
Infatti, nel prevedere un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge n. 55/2002, il legislatore ha anche previsto l’obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere, aggiungendo che il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di 180 giorni previsto dal comma 2 del citato art. 1.
Il legislatore ha quindi previsto non una decisione pluristrutturata, tipica della conferenza di servizi decisoria, in cui il provvedimento finale concordato, sostituisce i necessari assensi delle amministrazioni partecipanti, ma una decisione monostrutturata, in cui vi è un’unica amministrazione competente che deve acquisire l’avviso di altre amministrazioni, oltre all’intesa con la Regione di cui si è detto in precedenza.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 6/2004, ha evidenziato come, oltre alla previsione dell’intesa "forte" con la Regione interessata, la legge n. 55 del 2002 ha prescritto l’obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere in modo da assicurare un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate.
Il principio di leale collaborazione si attua quindi in maniera “forte” nei rapporti con la Regione, con cui deve necessariamente essere raggiunta un’intesa e in maniera “debole” con le altre amministrazioni interessate, cui deve essere consentito di partecipare al procedimento e di esprimere il proprio parere.
L’acquisizione di tale parere in sede di conferenza di servizi ha una valenza meramente istruttoria, con la conseguenza che non si applicano tutte le disposizioni volte a rimediare alla non unanimità, quale l’invocato art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241/1990.
In sede di conferenza istruttoria, infatti, non è richiesta l'unanimità, poiché tale conferenza non è un mezzo di manifestazione del consenso; quindi si ritiene che tutte le norme volte a disciplinare le ipotesi di dissenso delle amministrazioni siano da riferirsi alla sola conferenza decisoria (in tal senso, Cons. Stato, VI,. ord. 6 marzo 2001, n. 1529).
Del resto, sarebbe irragionevole ritenere che un’amministrazione, cui è rimessa la mera espressione di un parere, possa impedire la ordinaria conclusione del procedimento solo perché quel parere, anziché essere espresso in via ordinaria, è acquisito nell’ambito di una conferenza di servizi.
Per completezza, si rileva che comunque l’amministrazione provinciale ha espresso il proprio dissenso per ragioni di carattere ambientale, che erano già state valutate in sede di VIA e che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 5, della legge n. 241/1990 “nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica”.
Quindi anche sotto tale profilo non vi sarebbero stati comunque i presupposti per l’invocata rimessione della questione al Consiglio dei Ministri.
11. La reiezione di tutti i motivi di ricorso conduce a respingere in via consequenziale anche la domanda di risarcimento dei danni asseritamene derivanti dalla autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
L’autorizzazione è stata legittimamente rilasciata alla Energia spa e quindi alcun danno può derivare, allo stato, da tale atto legittimo; né possono essere chiesti in questa sede danni futuri alla salute o all’ambiente, dedotti in maniera del tutto generica e quindi inammissibile.
12. Per quanto concerne le richieste istruttorie presentate dalle parti, si ritiene che con le citate precedenti ordinanze istruttorie della Sezione sia stato acquisito ogni elemento utile ai fini del decidere, come si ricava dall’avvenuto completo esame dei motivi proposti.
Con riferimento alla istanza del Codacons, depositata all’odierna udienza, denominata “istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, nonché stanza istruttoria subordinata”, si osserva la totale estraneità delle questioni prospettate con l’oggetto della presente controversia.
In precedenza, si è già evidenziata l’assenza di effetti significativi dell’installazione della centrale sui siti circostanti, anche con riferimento agli eventi alluvionali; di conseguenza, la presenza nella zona di due impianti industriali costituisce elemento del tutto irrilevante ai fini della verifica della legittimità della autorizzazione alla installazione della centrale. Non si ravvisa quindi la necessità di alcuna istruttoria circa l’attività imprenditoriale svolta nei due complessi, né è emerso alcun fatto di rilievo penale nell’ambito delle questioni su cui questo Collegio è stato chiamato a pronunciarsi.
13. In conclusione, gli appelli riuniti devono essere respinti.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, li respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 16-4-2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco D'OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Roberto CHIEPPA Consigliere Est.
Presidente
Consigliere Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione


CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria

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