REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.40

Reg.Dec. 2003

N. 3898 Reg.Ric.

ANNO 1997

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3898 del 1997, proposto dall’UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE - UNAVI, dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MIGRATORISTI ITALIANI, dall’ARCICACCIA, dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA e dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Camilluccia n. 785;

contro

la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitasi;

e nei confronti

- della Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- dell’Associazione Regionale Liberi Cacciatori, non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, n. 1307 del 12 agosto 1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la memoria difensiva delle appellanti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 8 ottobre 2002 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l’avv. Chiola e l’avv. dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23 maggio 1994, le odierne appellanti, associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell’art. 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, il decreto in data 12 aprile 1994, con il quale il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pavia aveva nominato, in seno al Comitato provvisorio di gestione dell’ambito territoriale di caccia (A.T.C.) di Pavia (istituito, in attuazione dell’art. 29 della L.R. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, nelle more della nomina del Comitato definitivo e con il compito di approvare lo Statuto), un rappresentante dell’Associazione Regionale Liberi Cacciatori.

Di tale nomina sostenevano l’illegittimità, in quanto quest’ultima Associazione non possedeva il requisito del riconoscimento nazionale, indispensabile, alla luce dei principi desumibili dalla legge quadro statale 11 febbraio 1992 n. 157, per accedere all’Organo di gestione de quo.

Peraltro, ove dovesse ritenersi che tale nomina trovava il proprio supporto nella generica definizione del citato art. 29, la norma regionale avrebbe dovuto essere considerata illegittima, per contrasto con l’art. 117 Cost, sotto il profilo della violazione dei principi della legge quadro n. 157 del 1992.

2. Con ricorso del 15 dicembre 1994, l’Associazione Regionale Libera Caccia impugnava, a sua volta, la deliberazione in data 25 ottobre 1994, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia aveva fissato taluni criteri per la nomina dei rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati degli A.T.C., deducendo l’illegittimità dei criteri stessi, in quanto, a suo avviso, preclusivi della presentazione delle candidature dei propri iscritti.

3. Il giudice adito, riuniti i due ricorsi, ha dichiarato il primo improcedibile per carenza di interesse, essendo stato il Comitato provvisorio nel frattempo sostituito da quello definitivo, e, comunque, infondato nel merito, perché l’art. 29 della L.R. n. 26/1993 non avrebbe limitato la rappresentatività nei Comitati provvisori degli A.T.C. alle sole Associazioni venatorie nazionali, dovendosi preferire, nel silenzio della norma, l’interpretazione rispettosa dei principi di libertà e rappresentatività dell’associazionismo, affermati dall’art. 34 della legge n. 157 del 1992.

Il T.A.R. ha, contestualmente dichiarato inammissibile il ricorso dell’Associazione Regionale Libera Caccia, in quanto diretto contro un atto meramente programmatico, e, comunque, infondato, giacché muovente da una errata interpretazione della delibera regionale, avente carattere meramente procedurale e non limitativo della titolarità dell’elettorato passivo.

4. Avverso detta decisione hanno proposto appello le Associazioni nazionali ricorrenti in primo grado, lamentando, quanto al ricorso da esse direttamente introdotto, innanzi tutto, l’erronea dichiarazione di improcedibilità dello stesso, in quanto la scadenza del Comitato non avrebbe fatto venir meno l’interesse alla verifica di legittimità della sua costituzione, e confutando, nel merito, attraverso la riproposizione delle censure già svolte innanzi al T.A.R., le argomentazioni della sentenza circa la legittimazione delle Associazioni riconosciute a livello regionale a far parte del Comitato provvisorio.

Quanto, poi, alla motivazione con la quale il primo giudice ha affermato l’infondatezza del ricorso dell’ARLC (malgrado l’avesse già dichiarato inammissibile), le appellanti, asserito il proprio interesse a far constare, comunque, l’erroneità di argomentazioni lesive delle proprie posizioni, ne hanno dedotto l’illegittimità, in quanto la deliberazione regionale, contrariamente all’assunto del T.A.R., avrebbe inteso ribadire il requisito del carattere nazionale delle Associazioni abilitate a presentare candidati in seno ai Comitati di gestione.

5. L’appello è fondato.

6. Per quel che riguarda la dichiarazione di improcedibilità del ricorso delle Associazioni a carattere nazionale, va osservato, alla stregua della giurisprudenza consolidata, che la scadenza dell’Organo collegiale non fa venir meno l’interesse a coltivare il ricorso con il quale se ne denunci l’illegittima composizione, posto che il subentrare del nuovo organo avviene con effetti ex nunc (ed è suscettibile, a sua volta, in ipotesi, di arrecare una autonoma lesione), onde non può negarsi in capo alle originarie ricorrenti il permanere di una pretesa tutelata alla verifica giudiziale della propria tesi, sia per indirizzare il futuro comportamento dell’Amministrazione sia, quanto meno, per soddisfare l’interesse morale a veder riconosciuta l’esattezza del proprio assunto.

7. Quanto, poi, alle (subordinate) argomentazioni con le quali il primo giudice ha affermato l’infondatezza, nel merito, del medesimo gravame, le stesse non possono essere condivise.

7.1. L’art. 14 della L. 157/92, che costituisce la legge quadro in materia di caccia, ai cui principi e norme, come statuito dal successivo art. 36, le Regioni sono state tenute ad adeguare la propria legislazione, nel prevedere, nell’ottica di una gestione programmata della caccia, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali gestiti ad appositi organi, dispone testualmente al decimo comma:

"Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali”.

La norma mira, con tutta evidenza, ad assicurare una determinata rappresentanza qualitativa e quantitativa di interessi negli organi di gestione, onde deve ritenersi che il suo rispetto costituisca condizione di legittimità per l’esercizio delle funzioni commesse a tali organi e parametro di indirizzo, cui la legislazione regionale è tenuta ad attenersi.

Poiché la disposizione disciplina la composizione degli organi in questione in relazione alla propria rilevanza e non certo con riferimento alla loro durata in carica, non può essere operata alcuna utile distinzione in ragione della natura provvisoria o no, potendo tale natura rilevare, al più, per giustificare una composizione temporaneamente più snella, ma non per alterare la rappresentanza di interessi e il loro bilanciamento, così come configurati dal legislatore nazionale.

7.2. Ne discende che l’art. 29 della L.R. n. 26/93, che ha previsto, in sede di prima attuazione della legge stessa, la nomina di Comitati provvisori preordinati ad approvare gli Statuti degli A.T.C. e a gestirli fino all’insediamento dei Comitati definitivi, da nominarsi ai sensi degli Statuti stessi, allorché dispone che degli anzidetti Comitati provvisori facciano parte tre rappresentanti delle associazioni venatorie (in numero paritario rispetto ai rappresentati delle organizzazioni agricole, in ossequio alla proporzione indicata dall’art. 14 della legge statale n. 157 del 1992), non può che essere interpretato nel senso, conforme a quest’ultima legge, di riferirsi alle associazioni riconosciute a livello nazionale, risultando, diversamente, alterato il parametro di rappresentatività stabilito dal legislatore nazionale e dovendosi, in ogni caso, prescegliere, nel silenzio del legislatore regionale, il significato più favorevole alla legittimità della norma.

Del resto, sarebbe illogico, alla luce dell’inequivoco disposto del successivo art. 30 della citata legge regionale (secondo il quale del Comitato definitivo devono far parte i rappresentanti delle “associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale”), che una diversa rappresentanza debba essere ipotizzata per il Comitato provvisorio, avente il compito di predisporre le regole fondamentali per la gestione degli A.T.C. da parte dei Comitati definitivi.

7.3. Né, per sorreggere una diversa conclusione, appare pertinente il richiamo, operato dal T.A.R., all’art. 34 della legge n. 157 del 1992, in tema di libertà di associazionismo venatorio, posto che qui non è in discussione la libera determinazione dei cacciatori di riunirsi in associazioni a livello regionale o sub regionale, bensì la considerazione della capacità delle associazioni costituite di rappresentare gli interessi della categoria in seno ad organismi compositi, deputati alla gestione degli ambiti territoriali di caccia secondo criteri dettati dal legislatore nazionale, il quale ben può riconoscere tale capacità in relazione ad indici precostituiti (in questo caso l’avvenuto riconoscimento a livello nazionale), senza che tale determinazione costituisca illegittima compressione della libertà associativa.

8. Le considerazioni che precedono valgono ad accogliere l’appello anche per la parte in cui si appunta sulla motivazione con la quale il T.A.R., dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado dell’Associazione Regionale Liberi Cacciatori, lo ha respinto nel merito, sul presupposto che la deliberazione regionale impugnata non porrebbe ostacoli alla designazione delle candidature, per la nomina dei Comitati, anche da parte di detta Associazione.

In realtà, alla luce di quanto sopra osservato, il ricorso medesimo risulta infondato per il diverso rilievo che la deliberazione regionale fa puntuale applicazione dei principi in materia di designazione dei candidati da parte delle (sole) Associazioni nazionali.

9. Per le considerazioni svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del ricorso introduttivo dell’UNAVI e delle altre Associazioni venatorie a carattere nazionale, va annullato il decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pavia del 12 aprile 1994, mentre va respinto, con diversa motivazione, il ricorso in primo grado dell’Associazione Regionale Liberi Cacciatori.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie ai sensi e per gli effetti specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere Est.


Presidente


Consigliere Segretario







DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione







CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa


al Ministero..............................................................................................


a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


Il Direttore della Segreteria

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