REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6252/03

Reg.Dec.

N. 3255 Reg.Ric.

ANNO 1992

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (n.3255/1992) proposto da Paglini Romano Strade s.r.l., Bacigalupi e Parma s.r.l., Betonval s.p.a. (già Magra Vara Scavi s.r.l. e Edil Tecnica Ligure s.r.l.), Ditta S.I.C.A.N. di Angeli Alfredo, Viti Escavazione s.r.l., CEMENBIT s.r.l., S.E.R.G. dei Fratelli Matelli s.a.s., Ditta Amadei Renzo (già ditta Amadei Eusebio), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Salvatore Alberto Romano e Sergio Panunzio, presso lo studio dei quali in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.284, sono elettivamente domiciliati;

contro

- la Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;

- l’Ente Parco di Montemarcello della Magra, già Consorzio per la Gestione del Parco Fluviale della Magra, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Virgilio Angelini, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Filangieri n.4, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Speziale;

- La Provincia di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

- i Comuni di Ameglia, Areola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure, Sarzana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n.244 del 26 marzo 1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e dall’Ente Parco di Montemarcello della Magra;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la pronuncia interlocutoria della Sezione n.152 del 1999;

Visti gli atti di costituzione dei nuovi difensori degli appellanti, Avv. Salvatore Alberto Romano e Sergio Panunzio;

Vista la seconda memoria prodotta dagli appellanti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2003 il
Consigliere Alessandro Pajno ed uditi, altresì, l’Avv. Romano per gli appellanti, l’Avv. dello Stato Giacobbe per la Regione Liguria;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso n.809/89 la Soc. Paglini Strade s.r.l. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati, impugnavano innanzi al T.A.R. Liguria la delibera del Consiglio Regionale della Liguria n.151 del 14.12.1988 avente ad oggetto “approvazione del Piano territoriale del Parco Fluviale della Magra, ai sensi del terzo comma dell’art.6 della legge Regionale 19.11.1982, n.43 nonché la “proposta” di deliberazione della Giunta Regionale del 22.1.1987.

Le ricorrenti, - dopo aver rappresentato di essere tutte proprietarie di terreni compresi nel perimetro del Parco Fluviale della Magra assoggettate ai vincoli ed alle limitazioni disposte dalla legge regionale e dal Piano del Parco, - proponevano le seguenti censure:

1) violazione degli artt.4, 6 (sesto comma) e 9 della L.R. n.43/82, degli artt.41, 42, 117 e 118 Costituzione, 4, 12 e 14 sulla legge in generale.

Eccesso di potere per sviamento, per illogicità manifesta e per insufficienza di motivazione.

La legge prescrive la redazione da parte del Consorzio della Magra del piano territoriale del Parco entro tre anni dall’entrata in vigore della L.R. n.43/82. Il piano va approvato dal Consiglio regionale e, in difetto, da parte della Giunta Regionale entro i due anni successivi. Le ricorrenti sostengono la perentorietà del termine ora citato, non potendo i vincoli di salvaguardia posti dalla legge operare oltre il quinquennio.

2) Illegittimità del piano per violazione di legge, essendo incostituzionale la legge istitutiva che disciplina il procedimento di formazione del piano, sotto diversi profili: a) illegittimità costituzionale di necessaria generalità ed astrattezza delle leggi regionali; b) illegittimità costituzionale dell’intera L.R. n.43/82 (o, quanto meno, delle disposizioni a tutela esclusiva del paesaggio, artt.2, 3 lett. a e b, 5 e 9) per contrasto con l’art.117 Costituzione. Incompetenza del legislatore regionale.

Violazione dei principi fondamentale stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di salvaguardia dei beni paesaggistici; c) illegittimità costituzionale degli artt.2, 3, 7, 9, 10 e 11 L.R. n.43/82 (qui intesi come espressione di potestà normativa in materia urbanistica) per contrasto con l’art.117 Costituzione. Incompetenza del legislatore regionale.

Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di imposizione dei limiti di godimento al diritto di proprietà; d) illegittimità costituzionale degli artt.7, 8, 9 e 10 nonché 25 L.R. n.43/82 per violazione degli artt.5, 118 e 128 Costituzione.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 6 L.R. n.43/82 sotto ulteriore profilo in quanto il piano, per conseguire efficacia, avrebbe dovuto essere trasmesso a tutti i comuni per l’adozione entro 120 giorni.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art.5 L.R. n.43/82, per difetto di elaborati cartografici, nonché della fissazione della disciplina di rilocalizzazione degli insediamenti incompatibili e delle relative risorse finanziarie.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.8 L.R. n.43/82. Difetto di istruttoria per difetto di coordinamento del piano con gli strumenti di programmazione previsti dagli artt.12 e 13 della L.R. 24.12.1979, n.50.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art.8 D.P.R. n.616/77, per difetto di intesa con la Regione Toscana.

7) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di completezza degli strumenti urbanistici in quanto gli atti impugnati rinviano la disciplina della rilocalizzazione ad altri strumenti urbanistici peraltro, allo stato, non ancora adottati.

8) Eccesso di potere per contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico adottato dalla Giunta Regionale il 30.12.1986, in riferimento sia alla zonizzazione sia al regime normativo assegnato da entrambi i piani a vasti ambiti disciplinari.

9) Eccesso di potere per mancata intesa con l’Autorità
demaniale, in quanto il Piano riguarda anche i beni demaniali, ma si è limitato a dare atto dell’invio di elaborati alle Autorità demaniali senza giungere tuttavia ad alcuna intesa.

Con sentenza n.244/91 il T.A.R. della Liguria respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello, da parte delle Società in epigrafe con ricorso notificato il 3.5.1992.

In questa sede le appellanti hanno riproposto le censure prospettate in primo grado, con particolare riguardo:

alla dedotta violazione dell’art.4 della L.R. 19.12.1982 n.43 in cui si prevede che il Consorzio di cui al successivo art.6 rediga il Piano territoriale del Parco Fluviale della Magra entro tre anni dall’entrata in vigore della legge stessa e che il Collegio approvi entro i successivi due anni, rispettando complessivamente il termine di cinque anni.
Le appellanti insistono sulla perentorietà di detto termine, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’avvenuta scadenza del termine non avesse consumato il potere, ma avesse avuto il solo effetto di far decadere le misure di salvaguardia imposte dall’art.9 della legge regionale.

alla dedotta illegittimità costituzionale della L.R. n.43/82 nel suo insieme in quanto avrebbe un contenuto schiettamente di tutela paesistica, muovendosi così in una materia in cui la Regione sarebbe stata priva di qualsiasi competenza legislativa propria.
La censura investe, in particolare, l’art.1 della legge citata, l’art.3, l’art.5 e l’art.10 che prevede una preventiva “dichiarazione di compatibilità” con riguardo agli aspetti paesistici di competenza del Consorzio nei confronti delle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

I vincoli imposti all’esercizio del diritto di proprietà in genere e alla jus aedificandi in particolare prescinderebbero da una natura urbanistica dei vincoli stessi – che non ne consentirebbe l’indeterminatezza temporale e la non risarcibilità. - bensì si inquadrerebbero in una disciplina di tutela paesistico-ambientale sottratta alla competenza legislativa della Regione.

Sul punto l’impugnata sentenza avrebbe errato, ritenendo semplicemente trattarsi di materia di competenza regionale in quanto “connessa” all’urbanistica.

Ne conseguirebbe, secondo le appellanti, la fondatezza della censura di incostituzionalità per contrasto fra le predette norme e l’art.117 Costituzione.

Ancora, le appellanti insistono sulla dedotta violazione degli artt.5, 118 e 128 Cost. per essere stato il piano imposto ai Comuni interessati dalla Regione.
Né sarebbe superabile tale rilevazione in base alla circostanza, considerata dall’appellata sentenza, che i Comuni sarebbero stati chiamati a partecipare al procedimento formativo del piano: ciò invero non consentirebbe di superare il mancato rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite ai Comuni medesimi.

Lamentavano ancora le appellanti che la Giunta Regionale, una volta esercitato il potere sostitutivo adottando il piano, avrebbe comunque dovuto sottoporlo ai Comuni per l’adozione da parte degli stessi, obbligo non eludibile in base al riscontro dell’attività svolta per portare il piano a semplice “conoscenza” dei Comuni.
Imprescindibile sarebbe, invece, la necessità che il piano in questione andasse ad integrare i rispettivi strumenti urbanistici quale “variante” degli stessi.

Ancora erronea si prospetterebbe l’impugnata sentenza per non aver valutato adeguatamente la censura attinente al difetto, nel corpo dei provvedimenti impugnati, di provvidenze relative alla rilocalizzazione delle attività economiche vietate dal piano, non bastando il mero rinvio alla futura disciplina di redigendi programmi pluriennali di intervento.
Il giudice di primo grado avrebbe ulteriormente errato nel ritenere che il piano, pacificamente non coordinato, in sede di approvazione, con gli strumenti di programmazione previsti dagli artt.12 e 13 della L.R. 24.12.1979 n.50, avrebbe potuto essere coordinato solo successivamente a tale normativa.
Lamentano ancora le ricorrenti l’erroneità dell’affermazione del giudice di primo grado secondo cui non si rinverrebbe violazione dell’art.8 D.P.R. n.616/77 in quanto l’intesa con la Regione Toscana sarebbe stata meramente facoltativa.
La sentenza impugnata avrebbe anche mostrato di non avere colto il senso della doglianza di cui al 7° motivo per quanto attiene ai tempi, modalità e mezzi economici di attività incompatibili, materia che doveva essere disciplinata dal piano.
La censura ricalca, in parte, e completa, la già esposta doglianza in ordine alla mancata previsione di criteri di rilocalizzazione delle aziende.

Il già difetto di coordinamento con altri strumenti urbanistici si concreterebbe altresì in un difetto di istruttoria, già denunciato e su cui il T.A.R. avrebbe incongruamente risposto, affermando che il piano “si inserisce” nel P.T.C.P. e subito dopo lo “integra”.
Infine, lamentano ancora le appellanti la mancanza di “intese” con i competenti organi dello Stato, rilevando l’erroneità dell’assunto, contenuto nell’appellata sentenza, secondo cui sarebbe stato sufficiente il “concorso” dei predetti organi statali.
Si costituivano in giudizio la Regione Liguria ed il Consorzio per la Gestione del Parco Fluviale della Magra e, per esso, l’Ente Parco di Montemarcello.

Le predette Amministrazioni contestavano la fondatezza
dell’appello insistendo per la reiezione del gravame.

Con decisione n.152 del 17 gennaio 1999 la Sezione chiedeva di conoscere:

se fossero in corso di adozione provvedimenti rivolti ad armonizzare la disciplina del “Piano Fluviale della Magra” con le previsioni della legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge quadro sulle aree protette);
quali fossero, allo stato, le strutture e gli organi proposte al funzionamento del predetto “Parco Fluviale della Magra”, con indicazione degli strumenti normativi e/o regolamentari che li disciplinano.
La Sezione ordinava, pertanto, alla Regione Liguria di fornire i sopra indicati chiarimenti, producendo la relativa documentazione.

A tale pronuncia interlocutoria la Regione Liguria non ha, peraltro, ottemperato.

Con apposito atto gli Avvocati Salvatore Alberto Romano e Sergio Panunzio, a seguito della cancellazione dall’albo dell’Avv. Giuseppe Guarino, si sono costituiti in giudizio per le imprese Paglini Romano Strade s.r.l., Bacigalupi e Parma s.r.l., Viti Escavazioni s.r.l., Cemenbit s.r.l., S.E.R.G. dei fratelli Matelli s.a.s., per la ditta Amadei Renzo (già ditta Amadei Eusebio), ed hanno chiesto l’accoglimento dell’appello.

Altrettanto, con autonomo atto, i predetti avvocati hanno fatto per l’impresa Betonval s.p.a. (già Magra Vara
Scavi s.r.l. e già Ediltecnica Ligure s.r.l.).

Con apposita memoria gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

DIRITTO

1. Sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese il Collegio ritiene opportuno, ai fini del decidere, che venga prodotto in atti il nuovo Piano del Parco Regionale di Montemarcello Magra, emanato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.41 del 3 agosto 2001.

A tanto provvederà la Regione Liguria nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

2. Il Collegio osserva altresì, che la Regione Liguria non ha ottemperato alla precedente pronuncia interlocutoria della Sezione n.152 del 1999.

A tanto, dovrà, pertanto, provvedere la medesima Regione Liguria, fornendo i chiarimenti richiesti, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ordina alla Regione Liguria di produrre i documenti e di fornire i chiarimenti di cui in motivazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Fissa per l’ulteriore corso l’udienza del 2 dicembre 2003.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Alessandro PAJNO Consigliere Est.

Luigi MARUOTTI Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere


Presidente


Consigliere Segretario





DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il.....................................

(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione




CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa


al Ministero..............................................................................................


a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


Il Direttore della Segreteria

Menu

Contenuti