ORDINANZA N. 386

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal Giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento della Regione Umbria;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell’art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

che il giudice remittente – dopo aver osservato che la questione è rilevante perché "dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale è stato emesso l’impugnato provvedimento" – rileva che l’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione di quelle promozionali;

che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali richiamati;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con articolata memoria difensiva, rilevando in rito l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza della prospettata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a quo;

che, in considerazione di tale modifica che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE


ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Foligno.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.


Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore


Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

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