Corte cost., ord. n. 132/2011 (Conflitto per attribuzione tra enti - Presidenza del Consiglio dei ministri - Regione siciliana - decreto dell'assessore al turismo - requisiti minimi per lo svolgimento di attività di autoscuola - determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tutela della concorrenza e sicurezza pubblica - rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della parte resistente - estinzione del processo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Luigi MAZZELLA "
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- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 marzo 2010, depositato in cancelleria il 31 marzo 2010 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore
Rilevato che, con ricorso notificato il 23 marzo 2010 e depositato il successivo 31 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in relazione al decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l’istituzione di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione delle norme attuative previste dal decreto-legge 31 gennaio 2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione;
che il ricorrente premette che il decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana in esame prevede l’istituzione presso
che il successivo art. 2 dispone che il tavolo tecnico, di cui all’art. 1, sia costituito da componenti di nomina regionale, mentre l’art. 4 detta un regime transitorio, prevedendo che, dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento e sino all’emanazione del decreto assessorile previsto dall’art. 1, «non potranno essere accettate, da parte delle province regionali, dichiarazioni di inizio attività di autoscuola, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7»;
che, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, con il decreto in oggetto
che, secondo il ricorrente, l’esigenza che i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di autoscuola sia rimessa al legislatore statale si fonda anche sulla competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, sotto altro profilo, sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
che il Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in relazione al decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l’istituzione, presso
che, successivamente alla proposizione del ricorso,
che, in considerazione di tale revoca, il ricorrente, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, depositata dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 8 febbraio, ha rinunciato al ricorso affermando che sono venute meno le ragioni che lo avevano giustificato;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.