Corte cost., ord. n. 160/2015 (Giudizio in via principale - Delibera legislativa della Regione siciliana - Improcedibilità per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del particolare regime di impugnazione delle leggi siciliane)
ORDINANZA N. 160
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 novembre 2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre 2013 (reg. ric. 100 del 2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;
che, ad avviso del ricorrente, l’impugnata disposizione, pur qualificandosi come interpretazione autentica dell’art. 38 della legge della Regione autonoma siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), avrebbe in realtà natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinibile della platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di lavoro: platea non limitata, come nel richiamato art. 38, esclusivamente a coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013) e alle condizioni ivi previste; bensì estesa anche ai titolari di contratti di lavoro «assistiti», termine non riconducibile ad alcuna categoria giuridica precisa;
che il conseguente ampliamento, in misura non predeterminabile, dei possibili beneficiari della proroga si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l’instaurarsi ope legis di nuovi rapporti di lavoro subordinato; b) con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale della materia di potestà concorrente «coordinamento della finanza pubblica» posto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; c) con l’art. 81, quarto comma, Cost., non avendo il legislatore regionale quantificato l’ammontare della spesa derivante dalla norma impugnata, né individuato le risorse finanziarie con cui provvedere alla relativa copertura;
che la Regione autonoma siciliana non si è costituita nel giudizio;
che, successivamente all’impugnazione, la delibera legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione autonoma siciliana 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014 (reg. ord. n. 96 del 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»;
che, come osservato nell’ordinanza n. 114 del 2014, «il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell’art. 28 dello statuto speciale di quella Regione, […] assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio»; e, d’altra parte, l’inciso sopra trascritto dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953 era l’unico ostacolo legislativo all’applicazione, tramite l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, del vigente art. 127 Cost. anche nei confronti della Regione autonoma siciliana;
che la questione, così sollevata, è stata accolta con la sentenza n. 255 del 2014, sul presupposto che il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi della Regione autonoma siciliana, strutturalmente preventivo, fosse caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost. e che, pertanto, dovesse trovare applicazione l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;
che, ai fini della risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale, ha carattere pregiudiziale il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Regione autonoma siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (ordinanza n. 114 del 2014);
che la sentenza n. 255 del 2014 – dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana» – ha annullato l’unico «frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane», così rendendo «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane»;
che, pertanto, gli artt. 27 (con riguardo alla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello Statuto speciale non trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione autonoma siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato per le altre Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome;
che, di conseguenza, non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudizio possa proseguire neanche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude altresì la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI