Corte cost. ord. n. 163/06 (finanziaria regionale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Sabino CASSESE "
- Maria
- Giuseppe TESAURO "
O R D I N A N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 – Legge finanziaria regionale 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 10 febbraio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2004.
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore
udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2004, e depositato il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 – Legge finanziaria regionale 2003);
che l'art. 1, comma 6 – nella parte in cui prevede che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire, con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianità, il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – è censurato per violazione dell'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto consente, in forza della sola anzianità, l'accesso in un ruolo dirigenziale al personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad attività di prevenzione, senza il necessario passaggio attraverso un pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna;
che, inoltre, l'art. 1, commi 7 e 18 – che prevede per l'anno 2003 l'iscrizione di € 100.000,00 nell'ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione – è, a sua volta, impugnato per carenza di copertura finanziaria in contrasto con l'art. 81 della Costituzione;
che
che, con atto depositato il 3 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri, in tal senso adottata il 2 marzo 2006, «tenuto conto che [ne] sono venute meno le motivazioni» [poiché le disposizioni impugnate sono state espressamente abrogate dagli artt. 192 e 193 della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, e la materia oggetto della previsione, di cui all'impugnato comma 6 dell'art. 1, è stata successivamente nuovamente regolamentata – in senso conforme ai rilievi governativi – dall'art. 51 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41].
Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 99 e n. 11 del 2006).
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Il Direttore della
F.to: DI PAOLA