Corte cost. ord. n. 171/06 (cessazione del contendere)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato il successivo 27 dicembre, il Commissario dello Stato per
che l'art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 introduce, dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), i commi 5 (a norma del quale gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto) e 6 (il quale dispone che, ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari);
che, secondo il ricorrente, le predette disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché, prevedendo – in deroga alle ordinarie procedure – diversi parametri e criteri anche confliggenti tra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, sarebbero prive dei caratteri di astrattezza e generalità e apparirebbero finalizzate a predeterminare i loro destinatari;
che il Commissario dello Stato per
che, secondo il ricorrente, questa norma illegittimamente subordinerebbe, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.
Considerato che il Commissario dello Stato per
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Il Direttore della
F.to: DI PAOLA