Corte cost., ord. n . 204/2015 (Giudizio in via principale - Delibera legislativa della Regione siciliana - Improcedibilità per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del particolare regime di impugnazione delle leggi siciliane)
ORDINANZA N. 204
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, 17, commi 2 e 3, 22, comma 3, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, comma 2, 62, 63, comma 3, 64, commi 2, 11 e 12, 65, 68, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 69, 73, 74 e 75 della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 agosto 2014, depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2014.
Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto 2014 (reg. ric. n. 62 del 2014), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014 e pervenuta al ricorrente, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), il 4 agosto 2014;
che della delibera citata sono oggetto di impugnazione: l’art. 6, comma 2, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi da 449 a 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013); l’art. 8, commi 1, limitatamente all’inciso «fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991», 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; l’art. 17, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.; l’art. 22, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e dell’art. 36 dello statuto siciliano; l’art. 23, per violazione dell’art. 81 Cost.; l’art. 47 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; gli artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.; l’art. 60, per violazione dell’art. 81 Cost.; l’art. 61, comma 2, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.; gli artt. 62 e 64, comma 11, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 63, comma 3, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 64, commi 2, limitatamente all’inciso «nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto con provvedimento giudiziale», 11 e 12, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 65, per violazione dell’art. 97 Cost, nonché degli artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo, Cost., in relazione all’art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; l’art. 68, comma 1, per violazione dell’art. 81 Cost.; l’art. 68, comma 5, limitatamente all’inciso «è causa di rimozione del dirigente responsabile per decreto», per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 68, commi 6 e 7, per violazione dell’art. 81 Cost.; l’art. 68, commi 8, 9 e 10, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l’art. 69, per violazione dell’art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto siciliano e dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché dell’art. 81 Cost.; l’art. 73, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle «norme ed [ai] principi in materia di aiuti di Stato», di cui sono richiamati l’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nonché gli orientamenti espressi nella comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà); l’art. 74, per violazione dell’art. 97 Cost.; l’art. 75, per violazione dell’art. 81 Cost.;
che la Regione autonoma siciliana non si è costituita in giudizio;
che, con nota depositata il 14 aprile 2015, il ricorrente ha comunicato che, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell’11 agosto 2014, dell’ordine del giorno n. 380, il Presidente della Regione autonoma siciliana ha promulgato il disegno di legge di cui sopra come legge 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie), con omissione delle parti oggetto di censura.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014;
che il ricorso è improcedibile giacché, come più volte affermato da questa Corte (ordinanze n. 177, n. 175, n. 167, n. 166, n. 163, n. 160, n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015), in seguito alla sentenza n. 255 del 2014, gli artt. 27 (con riguardo alla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) non trovano più applicazione ed è esteso anche alla Regione autonoma siciliana, come alle altre Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, il controllo successivo previsto per le Regioni a statuto ordinario dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);
che, pertanto, non è più previsto che questa Corte eserciti il proprio sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata, né il giudizio può proseguire ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non essendo state promulgate le disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude altresì la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA