Corte cost., ord. n. 213/2015 (Giudizio in via principale - Disposizioni statali in materia di finanza pubblica - Accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014, rinuncia all'impugnazione, accettazione, estinzione del giudizio)
ORDINANZA N. 213
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 23 novembre 2011 ed iscritti rispettivamente ai numeri 142, 143 e 152 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 142, n. 143 e n. 152 del 2011, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
che, in particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;
che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione;
che con riferimento a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che il censurato comma 36 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall’art. 1, comma 299, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;
che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, essendo stata riservata a separata decisione la trattazione delle questioni vertenti sull’altra disposizione con essi impugnata;
che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI