Corte cost., ord. n. 239/2010 (Giudizio in via principale - legge della Regione Calabria in materia di professsioni - professioni - modifica delle dipsosizioni impugnate - rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della parte resistente - estinzione del processo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
-
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
-
-
- Luigi MAZZELLA ”
-
-
- Maria
-
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lettera a), e 21, comma 2, lettera c), della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2009.
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
che, in particolare, l’impugnato art. 13, comma 1, lett. a), attribuisce agli organi regionali e locali il compito di individuare e definire «[…] nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati» e che il successivo art. 21, comma 2, lett. c), prevede interventi di sostegno diretti a favorire, attraverso appositi progetti formativi, «processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali […]»;
che, secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere la creazione da parte degli organi regionali e locali di nuove figure professionali, nonché la promozione di corsi di riqualificazione abilitanti «anche in relazione a nuove disposizioni normative» di carattere regionale in materia di profili professionali, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili, nonché degli ordinamenti didattici;
che la Regione Calabria non si è costituita in giudizio;
che, con atto depositato in data 23 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso stante l’adozione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 «Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale»), con la quale la Regione Calabria ha modificato le disposizioni censurate.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, tra le più recenti: ordinanze n. 79 e n. 14 del 2010).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA