Corte cost. ord. n. 250/07 (Sicilia - autonomia finanziaria)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per
Visti gli atti di costituzione delle Province regionali di Ragusa e di Catania e della Regione Siciliana nonché l’atto di intervento delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Francesco Mineo per
Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto dalla Provincia regionale di Ragusa per l’annullamento del decreto datato 19 marzo 2004, emesso dall’Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ed avente ad oggetto «Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2004», il Tribunale amministrativo regionale per
che il rimettente ricostruisce il quadro normativo nel quale si inserisce l’impugnato decreto, riferendo che: a) l’art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sotto la rubrica «Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali», dispone, al comma 1, che i proventi dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono destinati direttamente alle province sedi dei Pubblici Registri Automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli assicurati, e, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale provvedano all’attuazione del comma 1, «in conformità dei rispettivi statuti»; b) il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n.
che
che, il rimettente riferisce che, secondo la ricorrente Provincia regionale di Ragusa, l’impugnato decreto violerebbe l’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2002, perché in base a tale disposizione le somme riscosse nel territorio regionale a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore avrebbero dovuto essere attribuite alle province regionali, essendo venuto meno, dal momento dell’entrata in vigore di detta legge (27 marzo 2002), il titolo per la ritenzione del relativo gettito da parte della Regione Siciliana;
che il giudice a quo, dopo aver obiettato alla tesi della ricorrente che l’impugnato decreto assessoriale trova fondamento di legittimità proprio nell’art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003, modificativo del sistema delineato dall’art. 10 della legge regionale n. 2 del
che il giudice a quo ha motivato la propria censura affermando che il principio introdotto dalla legge statale con gli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 446 del 1997 – secondo il quale il gettito della suddetta imposta sulle assicurazioni va direttamente attribuito alle Province, con conseguente venir meno di ogni titolo delle Regioni a percepire detto gettito, anche nel caso in cui questo dovesse essere poi trasferito in tutto o in parte agli enti locali – «risponde all’esigenza, tutelata dal legislatore ordinario di dare attuazione al principio costituzionale contenuto nell’art. 119 della Costituzione, di assicurare l’autonomia degli enti locali, anche mediante l’attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti Enti»;
che si è costituita nel giudizio di fronte a questa Corte
che, in aggiunta alle argomentazioni svolte dal rimettente,
che è intervenuta in giudizio
che, nel merito,
che, comunque, per
che hanno spiegato intervento, con unico atto, anche le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, nonché
che le Province intervenienti deducono l’ammissibilità del loro intervento – in quanto portatrici di un interesse istituzionale riconosciuto dall’ordinamento in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale o comunque titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere immediatamente e irreparabilmente pregiudicata da una pronuncia di accoglimento o di rigetto – e chiedono, nel merito, l’accoglimento della questione;
che la difesa delle intervenienti rileva che il decreto impugnato nel giudizio principale ha decurtato l’assegnazione ordinaria alle Province in misura superiore a quella stabilita dal legislatore statale con l’art. 61 del d.lgs. n. 446 del 1997;
che le medesime intervenienti precisano, sul punto, che: a) rispetto all’assegnazione ordinaria il sottraendo non è costituito dal gettito dell’imposta nell’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge (esercizio 2002), ma dal gettito dell’imposta nello stesso esercizio nel corso del quale la legge è stata approvata (2003); b) analoga regola, ai sensi del censurato art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, vale per l’anno 2004, essendo previsto che l’assegnazione annuale è ridotta sulla base dei dati finali dell’anno 2003; c) per gli anni 2005 e 2006, il legislatore regionale ha poi determinato l’assegnazione ordinaria «detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l’anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell’anno 2003» (art. 64, comma 5);
che la difesa delle intervenienti ricorda che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 1999, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale, disciplinato da una legge dello Stato, in relazione al quale le Regioni a statuto speciale possono vantare una semplice competenza di attuazione;
che la stessa difesa aggiunge che: a) la situazione non ha subito alcun mutamento a séguito della modificazione del Titolo V della Parte II della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché il nuovo art. 119 Cost. prevede che non possono essere considerati tributi propri delle Regioni quelli istituiti e disciplinati con legge dello Stato, quale la suddetta imposta sulle assicurazioni, ancorché il gettito relativo sia in tutto o in parte destinato agli enti autonomi; b) tale regime vale anche per
che, in base a tale quadro costituzionale di riferimento, risulta evidente, ad avviso delle Province regionali, l’alterazione apportata dalla norma censurata all’assetto stabilito dal d.lgs. n. 446 del 1997, perché, mentre la norma statale trasferisce alle Province delle Regioni a statuto ordinario il gettito dell’imposta, riducendo il fondo ordinario spettante alle medesime Province di uno stesso importo, con riferimento al gettito riscosso nel 1999, il legislatore siciliano, discostandosi da tale principio: a) ha indicato come base di calcolo per la determinazione dell’assegnazione ordinaria non il gettito dell’imposta riscossa nell’anno precedente il trasferimento (esercizio 2002), ma quello del 2003; b) ha stabilito un tetto all’assegnazione ordinaria mutuato dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale 2001 (per gli anni 2005 e 2006); c) ha individuato un gettito “stimato” di 60 milioni di euro, con la conseguenza che l’eccedenza del gettito effettivo finisce con il venire compensata da una riduzione di eguale misura dell’assegnazione ordinaria;
che, sempre ad avviso delle intervenienti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 dovrebbe essere estesa all’art. 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che applica il criterio censurato anche all’esercizio finanziario 2006;
che, in prossimità dell’udienza pubblica, le Province regionali hanno depositato memoria ribadendo le conclusioni già formulate.
Considerato che il rimettente censura l’art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), nella parte in cui, dopo aver «definitivamente» stimato, per l’esercizio
che, ad avviso del rimettente, la norma víola gli artt. 118 e 119 della Costituzione, come “attuati” dall’art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del
che, preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, le quali non sono parti nel giudizio a quo, introdotto dalla Provincia regionale di Ragusa;
che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 411 del 2006, ordinanze 6 giugno 2006, 4 aprile 2006, 21 giugno 2005 e n. 251 del 2002), «al principio generale – secondo il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio a quo – può derogarsi soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio»;
che la deroga di cui sopra è possibile solo nel caso in cui l’incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall’interveniente derivi non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, bensí «dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo»;
che, nel caso di specie, una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe, nella prospettazione del rimettente, la conseguenza di far venire meno, con effetto diretto su tutte le intervenienti, il fondamento normativo dell’atto amministrativo impugnato nel giudizio a quo, con il quale l’Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ha disposto una variazione del bilancio regionale, operando una detrazione, da quanto assegnato alle Province «per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo», del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, spettante alle Province medesime;
che, sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità della questione sollevate dalla Regione Siciliana;
che, in particolare,
che, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione, le censure del rimettente hanno un oggetto specifico, perché, come risulta dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, sono riferite ai soli commi 2 e 4 dell’art. 64 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, i quali disciplinano le assegnazioni di somme a favore delle Province e le detrazioni, da tali somme, del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
che, inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, seppure sintetica, è sufficiente, perché il rimettente deduce che la norma censurata, riducendo l’entità delle somme da destinare alle Province, víola l’autonomia finanziaria di queste ultime, garantita dagli evocati parametri costituzionali e dall’art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe, a suo dire, la funzione «di assicurare l’autonomia degli enti locali, anche mediante l’attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti enti»;
che è, invece, fondata l’eccezione di difetto di motivazione in ordine all’applicabilità alla Regione Siciliana – ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – degli articoli 118 e 119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale;
che, infatti, nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell’art. 36 dello statuto speciale, dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»;
che il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, valutare la questione con riferimento ai parametri statutari e non con riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero, perciò, applicabili in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
che il rimettente si è invece limitato a evocare quali parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa la loro applicabilità alla Regione Siciliana;
che a tale omissione consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione; e ciò a prescindere dalla considerazione che questa Corte ha comunque affermato che l’art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 – invocato dal rimettente quale norma interposta che giustificherebbe la diretta imputazione alle Province del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – va invece interpretato nel senso che nella Regione Siciliana l’attribuzione alle Province regionali del gettito della suddetta imposta riscosso nel suo territorio deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074 del 1965 che lo attuano (sentenze n. 306 del 2004, punto 2 del Considerato in diritto, n. 138 del 1999, punti 17 e 18 del Considerato in diritto).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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