REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco          BILE       Presidente
- Giovanni Maria FLICK        Giudice
- Francesco       AMIRANTE          "
- Ugo             DE SIERVO         "
- Paolo           MADDALENA         "
- Alfio           FINOCCHIARO       "
- Alfonso         QUARANTA          "
- Franco          GALLO             "
- Luigi           MAZZELLA          "
- Gaetano         SILVESTRI         "
- Sabino          CASSESE           "
- Maria Rita      SAULLE            "
- Giuseppe       TESAURO           "
- Paolo Maria     NAPOLITANO       "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.
    Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.
    Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
    che la norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;
   che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;
    che non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
    Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).


    LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara estinto il processo.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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