REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente

- Fernanda CONTRI Giudice

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n 105 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;

che la Regione Liguria non si è costituita;

che, con atto depositato in data 17 maggio 2005, il ricorrente – premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati, la Regione Liguria ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario, che, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione senza richiesta di referendum confermativo, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 4 maggio 2005 come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso – rinunciava al ricorso.

Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999

).
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.



Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore



Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.


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