REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco          BILE         Presidente
- Giovanni Maria FLICK          Giudice
- Francesco       AMIRANTE          “
- Ugo             DE SIERVO         “
- Romano          VACCARELLA       “
- Paolo           MADDALENA         “
- Alfio           FINOCCHIARO       “
- Franco          GALLO             “
- Luigi           MAZZELLA          “
- Gaetano         SILVESTRI         “
- Sabino          CASSESE           “
- Maria Rita      SAULLE            “
- Giuseppe        TESAURO           “
- Paolo Maria     NAPOLITANO       “
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 2006, depositato in cancelleria l'11 aprile 2006 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2006.
   Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 1° aprile 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 11 aprile, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
    che il ricorrente sostiene che la norma impugnata, stabilendo che «le procedure di rendicontazione amministrativa e dei relativi controlli afferenti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si intendono espletate, fatte salve quelle derivanti dalle osservazioni già mosse in sede di controllo che devono concludersi entro il 31 dicembre 2006», si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., perché prevedrebbe – in violazione del principio per cui «chiunque abbia la materiale disponibilità di fondi pubblici, erogabili per la spesa di sua competenza», deve dare la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme prelevate e della loro effettiva destinazione e finalità istituzionale – un «sostanziale esonero dall'obbligo di esibizione della documentazione giustificativa delle spese effettuate da parte di tutti i funzionari delegati»;
    che inoltre, a detta dello stesso ricorrente, la norma impugnata, consentendo l'«uso di risorse pubbliche per spese arbitrariamente disposte per fini diversi» ed «esonerando altresì il funzionario delegato dall'obbligo di ripianare il danno prodotto», potrebbe essere fonte di un eventuale danno all'erario regionale;
    che la delibera legislativa approvata il 25 marzo 2006 è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della norma impugnata.
    Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante « Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
    che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;
    che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, ex multis, ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171 e 147 del 2006);
    che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.


    LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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