REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco          BILE        Presidente
- Giovanni Maria FLICK          Giudice
- Francesco       AMIRANTE          "
- Ugo             DE SIERVO         "
- Romano          VACCARELLA       "
- Paolo           MADDALENA         "
- Alfio           FINOCCHIARO       "
- Alfonso         QUARANTA          "
- Franco          GALLO             "
- Luigi           MAZZELLA          "
- Gaetano         SILVESTRI         "
- Sabino          CASSESE           "
- Maria Rita      SAULLE            "
- Giuseppe       TESAURO           "
- Paolo Maria     NAPOLITANO       "
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il 9 giugno 2006 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2006.
    Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
    udito l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna.
    Ritenuto che, con ricorso notificato in data 22 maggio 2006, depositato il successivo 9 giugno, la Regione Emilia-Romagnaha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006, recante «Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute»;
    che, secondo la ricorrente, il predetto atto, nella parte in cui individua nove programmi di ricerca sanitaria (in riferimento all'art.12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni) e nove enti capifila, cui è destinato uno stanziamento di 100 milioni di euro disposto, in favore del Ministero della Salute, dall'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), violerebbe l'art. 118, primo comma, della Costituzione «in relazione all'art. 12 bis del d.lgs. n. 502 del 1992 testo vigente e al principio di leale collaborazione», in quanto concentra tutte le ingenti somme stanziate dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente nazionale Istituto Superiore di Sanità, su otto Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati, insistenti nel territorio di due sole Regioni e, tuttavia, è stato adottato dal Ministro della salute in assenza di qualsiasi confronto con le Regioni, in tal modo violando i moduli della leale collaborazione, indispensabili nelle materie in cui si determina, come nella specie, un intreccio di competenze tra Stato e Regioni, e, peraltro, manca di una motivazione specifica anche in ordine ai criteri di individuazione dei destinatari delle risorse;
    che il medesimo d.m. 23 febbraio 2006 contrasterebbe, altresì, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, essendo stato adottato senza alcuna forma di collaborazione con le Regioni, avrebbe impedito che la scelta degli enti capifila avvenisse attraverso un procedimento di selezione motivato e perciò più trasparente, in aderenza ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione;
    che, pertanto, la Regione ricorrente chiede che questa Corte annulli l'impugnato decreto, previa sospensione dell'esecuzione del medesimo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953;
    che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, con atto depositato in data 18 dicembre 2006, la ricorrente ha prodotto copia del decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) con il quale, fra l'altro, è stata disposta la revoca del decreto impugnato (art. 1);
    che, all'udienza del 9 gennaio 2007, la Regione ricorrente, riferendosi all'intervenuta revoca del provvedimento che ha dato origine al conflitto di attribuzione, ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere.
    Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, l'atto in relazione al quale la Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione è stato revocato dall'art. 1 del decreto del Ministro della salute 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) e non risulta che abbia prodotto medio tempore effetti di cui la ricorrente possa dolersi, come risulta dalla richiesta, avanzata dalla medesima nell'udienza pubblica, di dichiarare cessata la materia del contendere;
    che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre,  sentenze n. 266 del 2001 e n. 251 del 1995, ordinanze n. 244 del 2004, n. 578 del 2000 e n. 524 del 2000), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.


LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), con il ricorso indicato in epigrafe.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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